N NORME. red.it

Ratifica ed esecuzione del trattato fra la Repubblica italiana e la Repubblica federativa del Brasile per l'assistenza giudiziaria in materia penale, fatto a Roma il 17 ottobre 1989.

Art. 2

ARTICOLO 2
FATTI CHE DANNO LUOGO ALL'ASSISTENZA
1. L'assistenza e prestata anche quando i fatti per i quali si pro- cede non costituiscono reato per la legge della Parte richiesta.
2. Tuttavia, per l'esecuzione di perquisizioni e sequestri l'assistenza e' prestata solo se il fatto per il quale si procede nella Parte richiedente e previsto come reato anche dalla legge della Parte richiesta, ovvero e' provato che la persona nei confronti della quale si procede ha liberamente espresso il suo consenso; per l'esecuzione di intercettazioni di telecomunicazioni l'assistenza e prestata solo se in relazione al reato per il quale si procede ed in analoghe circostanze l'intercettazione sarebbe ammissibile in procedimenti penali nella Parte richiesta.