Ratifica ed esecuzione del trattato fra la Repubblica italiana e la Repubblica federativa del Brasile per l'assistenza giudiziaria in materia penale, fatto a Roma il 17 ottobre 1989.
Art. 2
ARTICOLO 2
FATTI CHE DANNO LUOGO ALL'ASSISTENZA
1. L'assistenza e prestata anche quando i fatti per i quali si pro- cede non costituiscono reato per la legge della Parte richiesta.
2. Tuttavia, per l'esecuzione di perquisizioni e sequestri l'assistenza e' prestata solo se il fatto per il quale si procede nella Parte richiedente e previsto come reato anche dalla legge della Parte richiesta, ovvero e' provato che la persona nei confronti della quale si procede ha liberamente espresso il suo consenso; per l'esecuzione di intercettazioni di telecomunicazioni l'assistenza e prestata solo se in relazione al reato per il quale si procede ed in analoghe circostanze l'intercettazione sarebbe ammissibile in procedimenti penali nella Parte richiesta.
FATTI CHE DANNO LUOGO ALL'ASSISTENZA
1. L'assistenza e prestata anche quando i fatti per i quali si pro- cede non costituiscono reato per la legge della Parte richiesta.
2. Tuttavia, per l'esecuzione di perquisizioni e sequestri l'assistenza e' prestata solo se il fatto per il quale si procede nella Parte richiedente e previsto come reato anche dalla legge della Parte richiesta, ovvero e' provato che la persona nei confronti della quale si procede ha liberamente espresso il suo consenso; per l'esecuzione di intercettazioni di telecomunicazioni l'assistenza e prestata solo se in relazione al reato per il quale si procede ed in analoghe circostanze l'intercettazione sarebbe ammissibile in procedimenti penali nella Parte richiesta.