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Ratifica ed esecuzione del trattato fra la Repubblica italiana e la Repubblica federativa del Brasile per l'assistenza giudiziaria in materia penale, fatto a Roma il 17 ottobre 1989.

Art. 13

ARTICOLO 13
COMPARIZIONE DI PERSONE DETENUTE
1. Se la Parte richiedente domanda la comparizione, come testimone o ai fini di un confronto, davanti ad una sua Autorita' Giudiziaria, di persona detenuta sul territorio della Parte richiesta, tale persona e' trasferita provvisoriamente alla Parte richiedente, a condizione che sia restituita entro il termine fissato dalla Parte richiesta e con riserva delle disposizioni dell'art. 14.
2. Il trasferimento e' rifiutato:
a) se la persona detenuta non vi acconsente;
b) se il trasferimento e' suscettibile di prolungare la detenzione;
c) se a giudizio delle autorita' competenti della Parte richiesta sussistono ragioni imperative che si oppongono all'esecuzione della misura.
3. A meno che la Parte richiesta del trasferimento non domandi che venga messa in liberta', la persona trasferita deve rimanere in stato di detenzione nel territorio della Parte richiedente.