Ratifica ed esecuzione del trattato fra la Repubblica italiana e la Repubblica federativa del Brasile per l'assistenza giudiziaria in materia penale, fatto a Roma il 17 ottobre 1989.
Art. 13
ARTICOLO 13
COMPARIZIONE DI PERSONE DETENUTE
1. Se la Parte richiedente domanda la comparizione, come testimone o ai fini di un confronto, davanti ad una sua Autorita' Giudiziaria, di persona detenuta sul territorio della Parte richiesta, tale persona e' trasferita provvisoriamente alla Parte richiedente, a condizione che sia restituita entro il termine fissato dalla Parte richiesta e con riserva delle disposizioni dell'art. 14.
2. Il trasferimento e' rifiutato:
a) se la persona detenuta non vi acconsente;
b) se il trasferimento e' suscettibile di prolungare la detenzione;
c) se a giudizio delle autorita' competenti della Parte richiesta sussistono ragioni imperative che si oppongono all'esecuzione della misura.
3. A meno che la Parte richiesta del trasferimento non domandi che venga messa in liberta', la persona trasferita deve rimanere in stato di detenzione nel territorio della Parte richiedente.
COMPARIZIONE DI PERSONE DETENUTE
1. Se la Parte richiedente domanda la comparizione, come testimone o ai fini di un confronto, davanti ad una sua Autorita' Giudiziaria, di persona detenuta sul territorio della Parte richiesta, tale persona e' trasferita provvisoriamente alla Parte richiedente, a condizione che sia restituita entro il termine fissato dalla Parte richiesta e con riserva delle disposizioni dell'art. 14.
2. Il trasferimento e' rifiutato:
a) se la persona detenuta non vi acconsente;
b) se il trasferimento e' suscettibile di prolungare la detenzione;
c) se a giudizio delle autorita' competenti della Parte richiesta sussistono ragioni imperative che si oppongono all'esecuzione della misura.
3. A meno che la Parte richiesta del trasferimento non domandi che venga messa in liberta', la persona trasferita deve rimanere in stato di detenzione nel territorio della Parte richiedente.