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Adesione della Repubblica italiana alla convenzione che istituisce una legge uniforme sulla forma di un testamento internazionale, con annesso, adottata a Washington il 26 ottobre 1973, e sua esecuzione.

Convenzione - art. VI

Articolo VI
1. Le firme del testatore, della persona abilitata e dei testimoni, sia su un testamento internazionale, sia sull'attestato, sono dispensate da ogni legalizzazione o formalita' analoga.
2. Tuttavia, le autorita' competenti di ogni Parte Contraente possono, se del caso, accertarsi dell'autenticita' della firma della persona abilitata.