Adesione della Repubblica italiana alla convenzione che istituisce una legge uniforme sulla forma di un testamento internazionale, con annesso, adottata a Washington il 26 ottobre 1973, e sua esecuzione.
Art. 4
Articolo 4
1. Il testatore dichiara in presenza di due testimoni e di una persona abilitata a stipulare atti a tal fine che il documento e' il suo testamento e che egli e' a conoscenza del suo contenuto.
2. Il testatore non e' tenuto a far conoscere il contenuto del testamento ai testimoni oppure alla persona abilitata.
1. Il testatore dichiara in presenza di due testimoni e di una persona abilitata a stipulare atti a tal fine che il documento e' il suo testamento e che egli e' a conoscenza del suo contenuto.
2. Il testatore non e' tenuto a far conoscere il contenuto del testamento ai testimoni oppure alla persona abilitata.