Adesione della Repubblica italiana alla convenzione che istituisce una legge uniforme sulla forma di un testamento internazionale, con annesso, adottata a Washington il 26 ottobre 1973, e sua esecuzione.
Preambolo
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:
Art. 1.
1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato ad aderire alla convenzione che istituisce una legge uniforme sulla forma di un testamento internazionale, con annesso, adottata a Washington il 26 ottobre 1973.
Art. 2.
1. Piena ed intera esecuzione e' data alla convenzione di cui all'articolo 1 a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformita' a quanto disposto dall'articolo XI della convenzione stessa.
Art. 3.
1. I soggetti abilitati a ricevere gli atti previsti dall'annesso alla convenzione di cui all'articolo 1 sono i notai, limitatamente al territorio nazionale, e gli agenti diplomatici e consolari all'estero, ove la legge dello Stato estero lo consenta.
Art. 4.
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Annesso
Art. 1
ANNESSO
LEGGE UNIFORME SULLA FORMA DI UN
TESTAMENTO INTERNAZIONALE
Articolo 1
1. Un testamento e' valido, per quanto concerne la forma, quali che siano in particolare il luogo dove e' stato fatto, la situazione dei beni, la nazionalita', il domicilio oppure la residenza del testatore, se e' redatto secondo la forma del testamento internazionale in conformita' con le disposizioni degli articoli da 2 a 5 in appresso.
2. La nullita' del testamento in quanto testamento internazionale non pregiudica la sua eventuale validita' sotto l'aspetto della forma in quanto testamento di altra specie.
LEGGE UNIFORME SULLA FORMA DI UN
TESTAMENTO INTERNAZIONALE
Articolo 1
1. Un testamento e' valido, per quanto concerne la forma, quali che siano in particolare il luogo dove e' stato fatto, la situazione dei beni, la nazionalita', il domicilio oppure la residenza del testatore, se e' redatto secondo la forma del testamento internazionale in conformita' con le disposizioni degli articoli da 2 a 5 in appresso.
2. La nullita' del testamento in quanto testamento internazionale non pregiudica la sua eventuale validita' sotto l'aspetto della forma in quanto testamento di altra specie.
Art. 2
Articolo 2
La presente legge non si applica alle forme di disposizioni testamentarie fatte nello stesso atto da due o piu' persone.
La presente legge non si applica alle forme di disposizioni testamentarie fatte nello stesso atto da due o piu' persone.
Art. 3
Articolo 3
1. Il testamento deve essere fatto per iscritto.
2. Non e' necessariamente scritto dal testatore stesso.
3. Puo' essere iscritto in una lingua qualsiasi, a mano o con altro procedimento.
1. Il testamento deve essere fatto per iscritto.
2. Non e' necessariamente scritto dal testatore stesso.
3. Puo' essere iscritto in una lingua qualsiasi, a mano o con altro procedimento.
Art. 4
Articolo 4
1. Il testatore dichiara in presenza di due testimoni e di una persona abilitata a stipulare atti a tal fine che il documento e' il suo testamento e che egli e' a conoscenza del suo contenuto.
2. Il testatore non e' tenuto a far conoscere il contenuto del testamento ai testimoni oppure alla persona abilitata.
1. Il testatore dichiara in presenza di due testimoni e di una persona abilitata a stipulare atti a tal fine che il documento e' il suo testamento e che egli e' a conoscenza del suo contenuto.
2. Il testatore non e' tenuto a far conoscere il contenuto del testamento ai testimoni oppure alla persona abilitata.
Art. 5
Articolo 5
1. Il testatore firma il testamento oppure, se l'ha firmato precedentemente, riconosce e conferma la sua firma, in presenza dei testimoni e della persona abilitata.
2. Se il testatore e' nell'incapacita' di firmare, egli ne indica la ragione alla persona abilitata che ne fa menzione nel testamento.
Inoltre il testatore puo' essere autorizzato dalla legge, in virtu' della quale la persona abilitata non e' stata designata, a chiedere ad un'altra persona di firmare a suo nome.
3. I testimoni e la persona abilitata appongono immediatamente la loro firma sul testamento, in presenza del testatore.
1. Il testatore firma il testamento oppure, se l'ha firmato precedentemente, riconosce e conferma la sua firma, in presenza dei testimoni e della persona abilitata.
2. Se il testatore e' nell'incapacita' di firmare, egli ne indica la ragione alla persona abilitata che ne fa menzione nel testamento.
Inoltre il testatore puo' essere autorizzato dalla legge, in virtu' della quale la persona abilitata non e' stata designata, a chiedere ad un'altra persona di firmare a suo nome.
3. I testimoni e la persona abilitata appongono immediatamente la loro firma sul testamento, in presenza del testatore.
Art. 6
Articolo 6
1. Le firme devono essere apposte alla fine del testamento.
2. Se il testamento comporta diversi fogli, ciascuno foglio deve essere firmato dal testatore, oppure, se e' nell'incapacita' di firmare, dalla persona che firma a nome suo, oppure in mancanza, dalla persona abilitata.
Ciascun foglio deve inoltre essere numerato.
1. Le firme devono essere apposte alla fine del testamento.
2. Se il testamento comporta diversi fogli, ciascuno foglio deve essere firmato dal testatore, oppure, se e' nell'incapacita' di firmare, dalla persona che firma a nome suo, oppure in mancanza, dalla persona abilitata.
Ciascun foglio deve inoltre essere numerato.
Art. 7
Articolo 7
1. La data del testamento e' quella della sua firma da parte della persona abilitata.
2. Questa data deve essere apposta alla fine del testamento della persona abilitata.
1. La data del testamento e' quella della sua firma da parte della persona abilitata.
2. Questa data deve essere apposta alla fine del testamento della persona abilitata.
Art. 8
Articolo 8
In mancanza di regola obbligatoria sulla conservazione dei testamenti, la persona abilitata domanda al testatore se desidera fare una dichiarazione concernente la conservazione del suo testamento. In tal caso, e dietro richiesta espressa dal testatore, il luogo dove egli intende far conservare il suo testamento sara' menzionato nell'attestato previsto all'articolo 9.
In mancanza di regola obbligatoria sulla conservazione dei testamenti, la persona abilitata domanda al testatore se desidera fare una dichiarazione concernente la conservazione del suo testamento. In tal caso, e dietro richiesta espressa dal testatore, il luogo dove egli intende far conservare il suo testamento sara' menzionato nell'attestato previsto all'articolo 9.
Art. 9
Articolo 9
La persona abilitata allega al testamento un attestato conforme alle disposizioni dell'articolo 10 il quale stabilisce che gli obblighi prescritti dalla presente Legge sono stati rispettati.
La persona abilitata allega al testamento un attestato conforme alle disposizioni dell'articolo 10 il quale stabilisce che gli obblighi prescritti dalla presente Legge sono stati rispettati.
Art. 10
Articolo 10
L'attestato stabilito dalla persona abilitata sara' redatto nella forma seguente o sotto forma equivalente:
ATTESTATO
(Convenzione del 26 ottobre 1973)
1. Il sottoscritto..................... (nome, indirizzo e qualifica persona abilitata a rogare in materia di testamento internazionale
2. Attesta che il..................... (data) a.............. (luogo) 3. (Testatore)............... (nome indirizzo, data e luogo di nascita)
in mia presenza ed in quella dei testimoni
4. a).........................(nome, indirizzo, data e luogo di nascita)
b)........................... (nome, indirizzo, data e luogo di nascita)
ha dichiarato che il documento allegato e' il suo testamento e che ne conosce il contenuto.
5. Attesto inoltre che:
6. a) in mia presenza ed al cospetto di testimoni,
1. il testatore ha firmato il testamento oppure ha riconosciuto e confermato la sua firma gia' apposta;
2. il testatore, avendo dichiarato di essere impossibilitato a
firmare egli stesso il suo testamento per le seguenti ragioni:
.........................................................
- ho menzionato questa circostanza nel testamento
- la firma e' stata apposta da..........(nome, indirizzo)
7. b) I testimoni ed io stesso (a) abbiamo firmato il testamento
8. c) Ciascuno foglio del testamento e' stato firmato da.............
.....................................................................
.................e numerato.
9. d) Mi sono accertato dell'identita' del testatore e dei testimoni indicati precedentemente;
10. E) I testimoni soddisfavano alle condizioni richieste in base alla legge in virtu' della quale stipulo (il testamento).
11. f) Il testatore ha voluto formulare la seguente dichiarazione concernente la conservazione del suo testamento:
....................................................................
....................................................................
12. LUOGO
13. DATA
14. FIRMA e, se del caso, SIGILLO
* da complementare, se del caso.
L'attestato stabilito dalla persona abilitata sara' redatto nella forma seguente o sotto forma equivalente:
ATTESTATO
(Convenzione del 26 ottobre 1973)
1. Il sottoscritto..................... (nome, indirizzo e qualifica persona abilitata a rogare in materia di testamento internazionale
2. Attesta che il..................... (data) a.............. (luogo) 3. (Testatore)............... (nome indirizzo, data e luogo di nascita)
in mia presenza ed in quella dei testimoni
4. a).........................(nome, indirizzo, data e luogo di nascita)
b)........................... (nome, indirizzo, data e luogo di nascita)
ha dichiarato che il documento allegato e' il suo testamento e che ne conosce il contenuto.
5. Attesto inoltre che:
6. a) in mia presenza ed al cospetto di testimoni,
1. il testatore ha firmato il testamento oppure ha riconosciuto e confermato la sua firma gia' apposta;
2. il testatore, avendo dichiarato di essere impossibilitato a
firmare egli stesso il suo testamento per le seguenti ragioni:
.........................................................
- ho menzionato questa circostanza nel testamento
- la firma e' stata apposta da..........(nome, indirizzo)
7. b) I testimoni ed io stesso (a) abbiamo firmato il testamento
8. c) Ciascuno foglio del testamento e' stato firmato da.............
.....................................................................
.................e numerato.
9. d) Mi sono accertato dell'identita' del testatore e dei testimoni indicati precedentemente;
10. E) I testimoni soddisfavano alle condizioni richieste in base alla legge in virtu' della quale stipulo (il testamento).
11. f) Il testatore ha voluto formulare la seguente dichiarazione concernente la conservazione del suo testamento:
....................................................................
....................................................................
12. LUOGO
13. DATA
14. FIRMA e, se del caso, SIGILLO
* da complementare, se del caso.
Art. 11
Articolo 11
La persona abilitata conserva un'esemplare dell'attestato e ne consegna un altro al testatore.
La persona abilitata conserva un'esemplare dell'attestato e ne consegna un altro al testatore.
Art. 12
Articolo 12
Salvo prova contraria, l'attestato della persona abilitata e' accettata come prova sufficiente della validita' formale dell'atto in quanto testamento ai sensi della presente legge.
Salvo prova contraria, l'attestato della persona abilitata e' accettata come prova sufficiente della validita' formale dell'atto in quanto testamento ai sensi della presente legge.
Art. 13
Articolo 13
L'assenza oppure l'irregolarita' di un attestato non pregiudica la validita' formale di un testamento stabilita in conformita' con la presente legge.
L'assenza oppure l'irregolarita' di un attestato non pregiudica la validita' formale di un testamento stabilita in conformita' con la presente legge.
Art. 14
Articolo 14
Il testamento internazionale e' sottoposto alle regole ordinarie di revoca dei testamenti.
Il testamento internazionale e' sottoposto alle regole ordinarie di revoca dei testamenti.
Art. 15
Articolo 15
Ai fini dell'interpretazione e dell'applicazione delle disposizioni della presente legge, si terra' conto della sua origine internazionale e della necessita' della sua interpretazione uniforme.
CERTIFICO che quanto precede e' una copia autentica della Convenzione che istituisce una legge uniforme sulla forma di un testamento internazionale, con Annesso, aperta alla firma di Washington il 26 ottobre 1973, in lingua francese, inglese, russa e spagnola, il cui originale firmato e' depositato presso gli Archivi del Governo degli Stati Uniti d'America.
IN TESTIMONIANZA DI CIO', io sottoscritto Henry A. Kissinger, segretario di Stato degli Stati Uniti d'America, ho di conseguenza disposto che il sigillo del Dipartimento di Stato fosse apposto ed il mio nome sottoscritto dall'Addetto all'Autenticazione di detto Dipartimento, nella citta' di Washington, Distretto di Columbia, il 10 gennaio 1974.
(Henry A. Kissinger)
.......................
Segretario di Stato
(Firma)
da ..........................
Addetto all'Autentificazione Dipartimento di Stato
Ai fini dell'interpretazione e dell'applicazione delle disposizioni della presente legge, si terra' conto della sua origine internazionale e della necessita' della sua interpretazione uniforme.
CERTIFICO che quanto precede e' una copia autentica della Convenzione che istituisce una legge uniforme sulla forma di un testamento internazionale, con Annesso, aperta alla firma di Washington il 26 ottobre 1973, in lingua francese, inglese, russa e spagnola, il cui originale firmato e' depositato presso gli Archivi del Governo degli Stati Uniti d'America.
IN TESTIMONIANZA DI CIO', io sottoscritto Henry A. Kissinger, segretario di Stato degli Stati Uniti d'America, ho di conseguenza disposto che il sigillo del Dipartimento di Stato fosse apposto ed il mio nome sottoscritto dall'Addetto all'Autenticazione di detto Dipartimento, nella citta' di Washington, Distretto di Columbia, il 10 gennaio 1974.
(Henry A. Kissinger)
.......................
Segretario di Stato
(Firma)
da ..........................
Addetto all'Autentificazione Dipartimento di Stato
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta Ufficiale degli atti normativi della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 29 novembre 1990
COSSIGA ANDREOTTI, Presidente del Consiglio dei Ministri DE MICHELIS, Ministro degli affari esteri Visto, il Guardasigilli: VASSALLI
Convention
Parte di provvedimento in formato grafico
Convenzione - art. I
TRADUZIONE NON UFFICIALE
CONVENZIONE CHE ISTITUISCE UNA LEGGE UNIFORME
SULLA FORMA DI UN TESTAMENTO INTERNAZIONALE
Gli Stati firmatari della presente Convenzione,
DESIDEROSI di assicurare in misura maggiore l'osservanza degli atti di ultima volonta' grazie all'istituzione di una forma supplementare di testamento d'ora in poi denominata "testamento internazionale - l'uso del quale diminuirebbe la necessita' di individuare la legge applicabile;
HANNO RISOLUTO di stipulare a tale fine una Convenzione ed hanno convenuto le seguenti disposizioni:
1
Articolo primo
1. Ciascuna delle Parti Contraenti si impegna ad introdurre nella propria legislazione, non oltre sei mesi dopo l'entrata in vigore nei suoi confronti della presente Convenzione, le regole relative al testamento internazionale riportate nell'Annesso alla presente Convenzione.
2. Ciascuna delle Parti Contraenti puo' introdurre le disposizioni dell'Annesso della propria legislazione, sia riproducendo il testo autentico, sia traducendolo nella sua lingua, o nelle sue lingue ufficiali.
3. Ciascuna delle Parti Contraenti puo' introdurre nella sua legislazione ogni disposizione complementare eventualmente necessaria affinche' le disposizioni dell'Annesso abbiano effetto intero sul suo territorio.
4. Ciascuna delle Parti Contraenti consegnera' al Governo depositario il testo delle regole introdotte nella sua legislazione nazionale al fine di applicare le disposizioni della presente Convenzione.
CONVENZIONE CHE ISTITUISCE UNA LEGGE UNIFORME
SULLA FORMA DI UN TESTAMENTO INTERNAZIONALE
Gli Stati firmatari della presente Convenzione,
DESIDEROSI di assicurare in misura maggiore l'osservanza degli atti di ultima volonta' grazie all'istituzione di una forma supplementare di testamento d'ora in poi denominata "testamento internazionale - l'uso del quale diminuirebbe la necessita' di individuare la legge applicabile;
HANNO RISOLUTO di stipulare a tale fine una Convenzione ed hanno convenuto le seguenti disposizioni:
1
Articolo primo
1. Ciascuna delle Parti Contraenti si impegna ad introdurre nella propria legislazione, non oltre sei mesi dopo l'entrata in vigore nei suoi confronti della presente Convenzione, le regole relative al testamento internazionale riportate nell'Annesso alla presente Convenzione.
2. Ciascuna delle Parti Contraenti puo' introdurre le disposizioni dell'Annesso della propria legislazione, sia riproducendo il testo autentico, sia traducendolo nella sua lingua, o nelle sue lingue ufficiali.
3. Ciascuna delle Parti Contraenti puo' introdurre nella sua legislazione ogni disposizione complementare eventualmente necessaria affinche' le disposizioni dell'Annesso abbiano effetto intero sul suo territorio.
4. Ciascuna delle Parti Contraenti consegnera' al Governo depositario il testo delle regole introdotte nella sua legislazione nazionale al fine di applicare le disposizioni della presente Convenzione.
Convenzione - art. II
Articolo II
1. Ciascuna delle Parti Contraenti completera' le disposizioni dell'Annesso nella sua legislazione entro i termini previsti nell'articolo precedente, col designare le persone le quali sono abilitate sul suo territorio a stipulare atti in materia di testamenti internazionali. Tale Parte puo' anche designare, in quanto persona abilitata a stipulare atti concernenti i suoi connazionali, i suoi agenti diplomatici e consolari all'estero, sempre che la legislazione locale non lo vieti.
2. Tale Parte notifichera' la predetta designazione, nonche' ogni ulteriore modifica di quest'ultima, al Governo depositario.
1. Ciascuna delle Parti Contraenti completera' le disposizioni dell'Annesso nella sua legislazione entro i termini previsti nell'articolo precedente, col designare le persone le quali sono abilitate sul suo territorio a stipulare atti in materia di testamenti internazionali. Tale Parte puo' anche designare, in quanto persona abilitata a stipulare atti concernenti i suoi connazionali, i suoi agenti diplomatici e consolari all'estero, sempre che la legislazione locale non lo vieti.
2. Tale Parte notifichera' la predetta designazione, nonche' ogni ulteriore modifica di quest'ultima, al Governo depositario.
Convenzione - art. III
Articolo III
La qualifica della persona abilitata a stipulare atti in materia di testamenti internazionali, conferita in conformita' con la legge di una Parte contraente, sara' riconosciuta sul territorio delle altre Parti Contraenti.
La qualifica della persona abilitata a stipulare atti in materia di testamenti internazionali, conferita in conformita' con la legge di una Parte contraente, sara' riconosciuta sul territorio delle altre Parti Contraenti.
Convenzione - art. IV
Articolo IV
Il valore dell'attestato di cui all'articolo 10 dell'Annesso e' riconosciuto sui territori di tutte le Parti Contraenti.
Il valore dell'attestato di cui all'articolo 10 dell'Annesso e' riconosciuto sui territori di tutte le Parti Contraenti.
Convenzione - art. V
Articolo V
1. Le condizioni necessarie per poter essere testimone di un testamento internazionale sono regolarmente dalla legge in virtu' della quale la persona abilitata e' stata designata. Cio' e' valido anche per quanto riguarda gli interpreti eventualmente chiamati ad intervenire.
2. Tuttavia la sola qualita' di straniero non costituisce ostacolo per essere testimone di un testamento internazionale.
1. Le condizioni necessarie per poter essere testimone di un testamento internazionale sono regolarmente dalla legge in virtu' della quale la persona abilitata e' stata designata. Cio' e' valido anche per quanto riguarda gli interpreti eventualmente chiamati ad intervenire.
2. Tuttavia la sola qualita' di straniero non costituisce ostacolo per essere testimone di un testamento internazionale.
Convenzione - art. VI
Articolo VI
1. Le firme del testatore, della persona abilitata e dei testimoni, sia su un testamento internazionale, sia sull'attestato, sono dispensate da ogni legalizzazione o formalita' analoga.
2. Tuttavia, le autorita' competenti di ogni Parte Contraente possono, se del caso, accertarsi dell'autenticita' della firma della persona abilitata.
1. Le firme del testatore, della persona abilitata e dei testimoni, sia su un testamento internazionale, sia sull'attestato, sono dispensate da ogni legalizzazione o formalita' analoga.
2. Tuttavia, le autorita' competenti di ogni Parte Contraente possono, se del caso, accertarsi dell'autenticita' della firma della persona abilitata.
Convenzione - art. VII
Articolo VII
La conservazione del testamento internazionale e' regolamentata dalla legge in virtu' della quale la persona abilitata e' stata designata.
La conservazione del testamento internazionale e' regolamentata dalla legge in virtu' della quale la persona abilitata e' stata designata.
Convenzione - art. VIII
Articolo VIII
Nessuna riserva e' ammessa alla presente Convenzione o al suo Annesso.
Nessuna riserva e' ammessa alla presente Convenzione o al suo Annesso.
Convenzione - art. IX
Articolo IX
1. La presente convenzione sara' aperta alla firma a Washington dal 26 ottobre 1973 al 31 dicembre 1974.
2. La presente convenzione sara' sottoposta a ratifica.
3. Gli strumenti di ratifica saranno depositati presso il Governo degli Stati Uniti d'America, il quale sara' il Governo depositario.
1. La presente convenzione sara' aperta alla firma a Washington dal 26 ottobre 1973 al 31 dicembre 1974.
2. La presente convenzione sara' sottoposta a ratifica.
3. Gli strumenti di ratifica saranno depositati presso il Governo degli Stati Uniti d'America, il quale sara' il Governo depositario.
Convenzione - art. X
Articolo X
1. La presente convenzione sara' indefinitamente aperta all'adesione.
2. Gli strumenti di adesione saranno depositati presso il Governo depositario.
1. La presente convenzione sara' indefinitamente aperta all'adesione.
2. Gli strumenti di adesione saranno depositati presso il Governo depositario.
Convenzione - art. XI
Articolo XI
1. La presente Convenzione entrata in vigore sei mesi dopo la data alla quale il quinto strumento di ratifica o di adesione sara' stato depositato presso il Governo depositario.
2. Per ciascun Stato che la ratifichi o vi aderisca dopo che il quinto strumento di ratifica o di adesione sara' stato depositato, la presente Convenzione entrera' in vigore sei mesi dopo il deposito dello strumento di ratifica o di adesione di detto Stato.
1. La presente Convenzione entrata in vigore sei mesi dopo la data alla quale il quinto strumento di ratifica o di adesione sara' stato depositato presso il Governo depositario.
2. Per ciascun Stato che la ratifichi o vi aderisca dopo che il quinto strumento di ratifica o di adesione sara' stato depositato, la presente Convenzione entrera' in vigore sei mesi dopo il deposito dello strumento di ratifica o di adesione di detto Stato.
Convenzione - art. XII
Articolo XII
1. Ciascuna delle Parti Contraenti potra' denunciare la presente Convenzione per mezzo di una notifica indirizzata al Governo depositario.
2. La denuncia avra' effetto dodici mesi dopo la data alla quale il Governo depositario avra' ricevuto la notifica, ma detta denuncia non pregiudichera' la validita' di ogni testamento fatto durante il periodo nel quale la Convenzione era in vigore per lo Stato che effettua la denuncia.
1. Ciascuna delle Parti Contraenti potra' denunciare la presente Convenzione per mezzo di una notifica indirizzata al Governo depositario.
2. La denuncia avra' effetto dodici mesi dopo la data alla quale il Governo depositario avra' ricevuto la notifica, ma detta denuncia non pregiudichera' la validita' di ogni testamento fatto durante il periodo nel quale la Convenzione era in vigore per lo Stato che effettua la denuncia.
Convenzione - art. XIII
Articolo XIII
1. Ciascun Stato potra', al momento del deposito del suo strumento di ratifica o di adesione oppure in ogni successivo momento, dichiarare, per mezzo di notifica indirizzata al Governo depositario, che la presente Convenzione sara' applicabile a tutti o parte dei territori per i quali esso cura le relazioni internazionali.
2. Tale dichiarazione avra' effetto sei mesi dopo la data alla quale il Governo depositario ne avra' ricevuto notifica, oppure, se alla scadenza di detto termine la Convenzione non e' ancora entrata in vigore, a decorrere dalla data di entrata in vigore di quest'ultima.
3. Ciascuna delle Parti Contraenti che avra' fatto una dichiarazione in conformita' con il capoverso 1o del presente articolo, potra', in conformita' con l'articolo XII, denunciare la Convenzione per quanto concerne tutti o parte dei territori interessati.
1. Ciascun Stato potra', al momento del deposito del suo strumento di ratifica o di adesione oppure in ogni successivo momento, dichiarare, per mezzo di notifica indirizzata al Governo depositario, che la presente Convenzione sara' applicabile a tutti o parte dei territori per i quali esso cura le relazioni internazionali.
2. Tale dichiarazione avra' effetto sei mesi dopo la data alla quale il Governo depositario ne avra' ricevuto notifica, oppure, se alla scadenza di detto termine la Convenzione non e' ancora entrata in vigore, a decorrere dalla data di entrata in vigore di quest'ultima.
3. Ciascuna delle Parti Contraenti che avra' fatto una dichiarazione in conformita' con il capoverso 1o del presente articolo, potra', in conformita' con l'articolo XII, denunciare la Convenzione per quanto concerne tutti o parte dei territori interessati.
Convenzione - art. XIV
Articolo XIV
1. Se uno Stato e' composto da due o piu' unita' territoriali nei quali vari sistemi legislativi sono in vigore per quanto concerne le questioni relative, alla forma dei testamenti, esso puo', all'atto della firma, della ratifica, oppure dell'adesione, dichiarare che la presente Convenzione si estende a tutte le sue unita', territoriali oppure solamente ad una o piu' di esse, e puo' modificare la sua dichiarazione presentando in ogni tempo un'altra dichiarazione.
2. Queste dichiarazioni sono comunicate al Governo depositario ed indicano espressamente le unita' territoriali cui si applica la Convenzione.
1. Se uno Stato e' composto da due o piu' unita' territoriali nei quali vari sistemi legislativi sono in vigore per quanto concerne le questioni relative, alla forma dei testamenti, esso puo', all'atto della firma, della ratifica, oppure dell'adesione, dichiarare che la presente Convenzione si estende a tutte le sue unita', territoriali oppure solamente ad una o piu' di esse, e puo' modificare la sua dichiarazione presentando in ogni tempo un'altra dichiarazione.
2. Queste dichiarazioni sono comunicate al Governo depositario ed indicano espressamente le unita' territoriali cui si applica la Convenzione.
Convenzione - art. XV
Articolo XV
Se una Parte Contraente da due o piu' unita' territoriali nelle quali vari sistemi legislativi sono in vigore per quanto concerne le questioni relative alla forma dei testamenti, ogni riferimento alla legge interna del luogo dove il testamento e' stabilito oppure alla legge in virtu' della quale la persona abilitata e' stata designata per rogare in materia di testamenti internazionali, sara' interpretato in conformita' con il sistema costituzionale della Parte considerata.
Se una Parte Contraente da due o piu' unita' territoriali nelle quali vari sistemi legislativi sono in vigore per quanto concerne le questioni relative alla forma dei testamenti, ogni riferimento alla legge interna del luogo dove il testamento e' stabilito oppure alla legge in virtu' della quale la persona abilitata e' stata designata per rogare in materia di testamenti internazionali, sara' interpretato in conformita' con il sistema costituzionale della Parte considerata.
Convenzione - art. XVI
Articolo XVI
1. L'originale della presente Convenzione, in lingua inglese, francese, russa e spagnola, ciascun testo facendo ugualmente fede, sara' depositato presso il Governo degli Stati Uniti d'America il quale ne trasmettera' copie certificate conformi a ciascuno degli Stati firmatari ed aderenti ed all'Istituto internazionale per l'unificazione del diritto privato.
2. Il Governo depositario notifichera' agli Stati firmatari ed aderenti ed all'Istituto internazionale per l'unificazione del diritto privato:
a) ogni firma;
b) il deposito di ogni strumento di ratifica o di adesione;
c) ogni data di entrata in vigore della presente convenzione, in conformita' con l'articolo XI;
d) ogni comunicazione ricevuta in conformita' con l'articolo I, capoverso 4, della presente Convenzione;
e) ogni notifica ricevuta in conformita' con l'articolo II, capoverso f) ogni dichiarazione ricevuta in conformita' con l'articolo XIII, capoverso 2 nonche' la data della quale la dichiarazione avra' effetto;
g) ogni denuncia ricevuta in conformita' con l'articolo XII, capoverso Io, oppure all'articolo XIII, capoverso 3, nonche' la data alla quale la denuncia avra' effetto;
h) ogni dichiarazione ricevuta in conformita' con l'articolo XIV, capoverso 2, nonche' la data alla quale la dichiarazione avra' effetto.
IN FEDE DI CHE, i sottoscritti Plenipotenziari, a tal fine debitamente autorizzati, hanno firmato la presente Convenzione.
FATTO a Washington, il ventisei ottobre millenovecentosettantatre.
1. L'originale della presente Convenzione, in lingua inglese, francese, russa e spagnola, ciascun testo facendo ugualmente fede, sara' depositato presso il Governo degli Stati Uniti d'America il quale ne trasmettera' copie certificate conformi a ciascuno degli Stati firmatari ed aderenti ed all'Istituto internazionale per l'unificazione del diritto privato.
2. Il Governo depositario notifichera' agli Stati firmatari ed aderenti ed all'Istituto internazionale per l'unificazione del diritto privato:
a) ogni firma;
b) il deposito di ogni strumento di ratifica o di adesione;
c) ogni data di entrata in vigore della presente convenzione, in conformita' con l'articolo XI;
d) ogni comunicazione ricevuta in conformita' con l'articolo I, capoverso 4, della presente Convenzione;
e) ogni notifica ricevuta in conformita' con l'articolo II, capoverso f) ogni dichiarazione ricevuta in conformita' con l'articolo XIII, capoverso 2 nonche' la data della quale la dichiarazione avra' effetto;
g) ogni denuncia ricevuta in conformita' con l'articolo XII, capoverso Io, oppure all'articolo XIII, capoverso 3, nonche' la data alla quale la denuncia avra' effetto;
h) ogni dichiarazione ricevuta in conformita' con l'articolo XIV, capoverso 2, nonche' la data alla quale la dichiarazione avra' effetto.
IN FEDE DI CHE, i sottoscritti Plenipotenziari, a tal fine debitamente autorizzati, hanno firmato la presente Convenzione.
FATTO a Washington, il ventisei ottobre millenovecentosettantatre.