Copertura per le spese derivanti dall'applicazione dell'accordo per il triennio 1988-1990 relativo al personale della Polizia di Stato ed estensione agli altri Corpi di polizia.
Art. 21.
Modifica dell'articolo 6-bis del decreto-legge 21 settembre 1987, n.
387, convertito, con modificazioni dalla legge 20 novembre 1987, n. 472).
1. I commi 1, 2 e 3 dell'articolo 6-bis del decreto legge 21 settembre 1987, n. 387, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 1987, n. 472 sono sostituiti dai seguenti:
"1. Al personale della Polizia di Stato appartenente ai ruoli dei commissari, ispettori, sovraintendenti, assistenti e agenti, al personale appartenente ai corrispondenti ruoli professionali dei sanitari e del personale della Polizia di Stato che espleta attivita' tecnico-scientifica o tecnica ed al personale delle forze di polizia con qualifiche equiparate, che cessa dal servizio per eta' o perche' divenuto permanentemente inabile al servizio o perche' deceduto, sono attribuiti ai fini del calcolo della base pensionabile e della liquidazione dell'indennita' di buonuscita, e in aggiunta a qualsiasi altro beneficio spettante, sei scatti ciascuno del 2,50 per cento da calcolarsi sull'ultimo stipendio ivi compresi la retribuzione individuale di anzianita' e i benefici stipendiali di cui agli articoli 30 e 44 della legge 10 ottobre 1986, n. 668, all'articolo 2, commi 5, 6 e 10 e all'articolo 3, commi 3 e 6 del presente decreto.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche al personale che chieda di essere collocato in quiescenza a condizione che abbia compiuto i 55 anni di eta' e trentacinque anni di servizio utile; la domanda di collocamento in quiescenza deve essere prodotta entro e non oltre il 30 giugno dell'anno nel quale sono maturate entrambe le predette anzianita'; per il personale che abbia gia' maturato i 55 anni di eta' e trentacinque anni di servizio utile alla data di entrata in vigore della presente disposizione, il predetto termine e' fissato per il 31 dicembre 1990.
3. I provvedimenti di collocamento a riposo del predetto personale hanno decorrenza dal 1 gennaio dell'anno successivo a quello di presentazione della domanda; per le domande presentate entro il 31 dicembre 1990 la decorrenza dei provvedimenti di collocamento a riposo e' fissata per il 1 luglio 1991.
3-bis Al personale dirigente indicato nel diciannovesimo comma dell'articolo 43 della legge 1 aprile 1981, n. 121, come sostituito dall'articolo 20 della legge 10 ottobre 1986, n. 668, ed ai dirigenti del Corpo forestale dello Stato e del Corpo degli agenti di custodia, che cessi dal servizio delle condizioni previste dai commi 1 e 2 si applica il beneficio previsto dall'articolo 13 della legge 10 dicembre 1973 n. 804".
"1. Al personale della Polizia di Stato appartenente ai ruoli dei commissari, ispettori, sovraintendenti, assistenti e agenti, al personale appartenente ai corrispondenti ruoli professionali dei sanitari e del personale della Polizia di Stato che espleta attivita' tecnico-scientifica o tecnica ed al personale delle forze di polizia con qualifiche equiparate, che cessa dal servizio per eta' o perche' divenuto permanentemente inabile al servizio o perche' deceduto, sono attribuiti ai fini del calcolo della base pensionabile e della liquidazione dell'indennita' di buonuscita, e in aggiunta a qualsiasi altro beneficio spettante, sei scatti ciascuno del 2,50 per cento da calcolarsi sull'ultimo stipendio ivi compresi la retribuzione individuale di anzianita' e i benefici stipendiali di cui agli articoli 30 e 44 della legge 10 ottobre 1986, n. 668, all'articolo 2, commi 5, 6 e 10 e all'articolo 3, commi 3 e 6 del presente decreto.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche al personale che chieda di essere collocato in quiescenza a condizione che abbia compiuto i 55 anni di eta' e trentacinque anni di servizio utile; la domanda di collocamento in quiescenza deve essere prodotta entro e non oltre il 30 giugno dell'anno nel quale sono maturate entrambe le predette anzianita'; per il personale che abbia gia' maturato i 55 anni di eta' e trentacinque anni di servizio utile alla data di entrata in vigore della presente disposizione, il predetto termine e' fissato per il 31 dicembre 1990.
3. I provvedimenti di collocamento a riposo del predetto personale hanno decorrenza dal 1 gennaio dell'anno successivo a quello di presentazione della domanda; per le domande presentate entro il 31 dicembre 1990 la decorrenza dei provvedimenti di collocamento a riposo e' fissata per il 1 luglio 1991.
3-bis Al personale dirigente indicato nel diciannovesimo comma dell'articolo 43 della legge 1 aprile 1981, n. 121, come sostituito dall'articolo 20 della legge 10 ottobre 1986, n. 668, ed ai dirigenti del Corpo forestale dello Stato e del Corpo degli agenti di custodia, che cessi dal servizio delle condizioni previste dai commi 1 e 2 si applica il beneficio previsto dall'articolo 13 della legge 10 dicembre 1973 n. 804".
Nota all'art. 21:
- Il testo vigente dell' , come modificato dalla presente legge, e' il seguente:
"Art. 6-bis. - Al personale della Polizia di Stato appartenente ai ruoli dei commissari, ispettori, sovrintendenti, assistenti e agenti, al personale appartenente ai corrispondenti ruoli professionali dei sanitari e del personale della Polizia di Stato che espleta attivita' tecnico-scientifica o trecnica ed al personale delle forze di polizia con qualifiche equiparate, che cessa dal servizio per eta' o perche' divenuto permanentemente inabile al servizio o perche' deceduto, sono attribuiti ai fini del calcolo della base pensionabile e della liquidazione dell'indennita' di buonuscita, e in aggiunta a qualsiasi altro beneficio spettante, sei scatti ciascuno del 2,50 per cento da calcolarsi sull'ultimo stipendio ivi compresi la retribuzione individuale di anzianita' e i benefici stipendiali di cui agli e all'art. 2, commi 5 e 6 10, e all' e , convertito, con modificazioni, dalla .
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche al personale che chieda di essere collocato in quiescenza a condizione che abbia compiuto i 55 anni di eta' e trentacinque anni di servizio utile; la domanda di collocamento in quiescenza deve essere prodotta entro e non oltre il 30 giugno dell'anno nel quale sono maturate entrambe le predette anzianita':, per il personale che abbia gia' maturato i 55 anni di eta' e trentacinque anni di servizio utile alla data di entrata in vigore della presente legge, il predetto termine e' fissato per il 31 dicembre 1990.
3. I provvedimenti di collocamento a riposo del predetto personale hanno decorrenza dal 1 gennaio dell'anno successivo a quello di presentazione della domanda, per le domande presentate entro il 31 dicembre 1990 la decorrenza dei provvedimenti di collocamento a riposo e' fissata per il 1 luglio 1991.
3. bis Al personale dirigente indicato nel come sostituito dall' , ed ai dirigenti del Corpo forestale dello Stato e del Corpo degli agenti di custodia, che cessi dal servizio nelle condizioni previsti dai commi 1 e 2, si applica il beneficio previsto dall' ".
4. Dei benefici di cui ai commi 1, 2 e 3 non si tiene conto per il calcolo dell'indennita' di ausiliaria nei confronti dei destinatari delle disposizioni di cui all' .
5. Al personale della Polizia di Stato, nonche' a quello del Corpo forestale dello Stato in possesso delle qualifiche di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza, ai soli fini dell'acquisizione del diritto di trattamento di pensione normale, si applica l'art. 52 del testo unico approvato con ".