N NORME. red.it

Copertura per le spese derivanti dall'applicazione dell'accordo per il triennio 1988-1990 relativo al personale della Polizia di Stato ed estensione agli altri Corpi di polizia.

Preambolo
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:

Art. 1.

(Autorizzazione di spesa).
1. E' autorizzata la spesa di lire 1.683 miliardi per l'anno finanziario 1990 e di lire 1.504 miliardi a decorrere dall'anno finanziario 1991, relativa:
a) all'applicazione dell'accordo intervenuto in data 22 dicembre 1989 tra il Governo ed i sindacati del personale della Polizia di Stato SIULP (Sindacato italiano unitario lavoratori della Polizia), SAP (Sindacato autonomo della Polizia), SIAAP (Sindacato italiano agenti e assistenti di Polizia) e ANFP (Associazione nazionale funzionari di Polizia), da attuarsi con successivo decreto del Presidente della Repubblica, in materia di trattamento economico concernente il personale della Polizia di stato, nonche' all'estensione, fatta salva ogni disposizione contenute nella presente legge relativa alla Polizia di Stato, dei benefici economici previsti dal predetto accordo all'Arma dei Carabinieri, al Corpo della guardia di finanza, al Corpo degli agenti di custodia ed al Corpo forestale dello Stato, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 43 della legge 1 aprile 1981, n. 121, e successive modificazioni e integrazioni;
b) all'attribuzione dei benefici di cui all'articolo 2.
AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10 commi 2 e 3, del testo unico approvato con , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Nota all'art. 1: - Il testo dell' (Nuovo ordinamento della pubblica sicurezza) cosi' recita: "Art. 43 (Trattamento economico). - Il trattamento economico del personale della polizia di Stato, esclusi i dirigenti, e' stabilito sulla base di accordi di cui all'art. 95, con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, ferma restando la necessita' di approvazione per legge delle spese incidenti sul bilancio dello Stato. Gli accordi sono triennali. Il trattamento economico del personale che espleta funzioni di polizia e' costituito dallo stipendio del livello retributivo e da una indennita' pensionabile, determinata in base alle funzioni attribuite, ai contenuti di professionabilita' richiesti, nonche' alla responsabilita' e al rischio connessi al servizio. Alle trattative per la determinazione del trattamento economico di cui al comma precedente partecipano i sindacati di polizia nei modi e nelle forme previsti dall'art. 95. Vanno previsti, oltre all'iniziale, piu' classi di stipendio, in maniera che la progressione economica sia sganciata dalla progressione di carriera. L'indennita' di cui al terzo comma assorbe l'assegno personale di funzione previsto dall' . Ai fini degli inquadramenti di cui all'art. 36, le qualifiche dei ruoli del personale ch espleta funzioni di polizia sono distribuite nei livelli retributivi di cui alla in quelli corrispondenti all'atto dell'entrata in vigore della presente legge, come segue: a) IV livello: agente, agente seconda qualifica, assistente di prima, assistente di seconda; b) V livello: assistente di terza, sovrintendente di prima, sovrintendente di seconda, sovrintendente di terza; c) VI livello: sovrintendente di quarta, ispettore di prima, ispettore di seconda; d) VI livello-bis: ispettore di terza, a detta qualifica del ruolo degli ispettori e' attribuito il livello di stipendio di cui al VI livello, aumentato del 50 per cento dell'incremento previsto per il VII livello; e) VII livello: ispettore di quarta; prime due qualifiche del ruolo direttivo; f) VIII livello: terza qualifica del ruolo direttivo; g) VIII livello-bis: qualifica apicale del ruolo direttivo; a detta qualifica del ruolo direttivo e' attribuito il livello di stipendio previsto dal . Nella qualifica apicale del ruolo direttivo sono inquadrati gli appartenenti alla terza qualifica con 4 anni di anzianita' di qualifica. Ai marescialli maggiori carica speciale dell'Arma dei Carabinieri e del Corpo della guardia di finanza e' attribuito il trattamento economico previsto per il personale di cui al VI livello-bis. Al personale civile di pubblica sicurezza, che per effetto della promozione ai sensi dell'ultimo comma dell' riveste la qualifica di vice questore del ruolo ad esaurimento e' attribuito il trattamento economico fissato dall'art. 133, secondo comma, della citata legge n. 312. Nella prima applicazione della presente legge e' concesso al personale della Polizia di Stato un assegno ad personam pensionabile, come anticipazione del riconoscimento delle anzianita' di servizio maturate nelle carriere di provenienza, da effettuarsi con gradualita' entro tre fasi. La misura di tale assegno deve essere determinata in relazione all'anzianita' di servizio maturata al 1› gennaio 1978. Al personale della Polizia di Stato cui, per effetto del passaggio dal ruolo di provenienza nei ruoli di cui all'art. 36, spetta uno stipendio inferiore a quello che sarebbe spettato nel ruolo e nel grado di qualifica di provenienza, viene attribuito nel livello retributivo nel nuovo ruolo, anche mediante attribuzione di scatti convenzionali, lo stipendio di classe o scatto di importo pari a quello percepito nel livello di provenienza. Per le esigenze funzionali dei servizi di polizia, in relazione alle disponibilita' effettive degli organici, viene fissato annualmente, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministero del tesoro, il numero complessivo massimo di prestazioni orarie aggiuntive da retribuire come lavoro straordinario. Le indennita' per la presenza e per i servizi fuori sede nonche' il compenso per il lavoro straordinario vanno determinati in misura proporzionale alla retribuzione mensile. La durata degli anni di permanenza in una classe di stipendio puo' essere ridotta per meriti eccezionali acquisiti durante il servizio, secondo modalita' prestabilite e a favore di limitate aliquote di personale. Il trattamento economico previsto per il personale della Polizia di Stato e' esteso all'Arma dei Carabinieri e ai corpi previsti ai commi primo e secondo dell'art. 16. L'equiparazione degli appartenenti alla Polizia di Stato con quelli delle altre forze di polizia di cui ai commi primo e secondo dell'art. 16 avviene sulla base della tabella allegata alla presente legge. Le indennita' speciali vanno determinate per chi svolge particolari attivita', limitatamente al tempo del loro effettivo esercizio, con divieto di generalizzazione delle indennita' stesse per effetto del possesso di qualificazioni o specializzazioni. Il trattamento economico del personale appartenente alle qualifiche dirigenziali dei ruoli indicati nella presente legge e categorie equiparate e' regolato dalla e successive modifiche ed integrazioni, e dalle norme della presente legge. Ai commissari del Governo delle province di Trento e Bolzano, nonche' ai prefetti e ai direttori centrali del Ministero spetta l'indennita' di cui al terzo comma del presente articolo salvo il periodo di cui si trovano nella posizione di fuori ruolo, a disposizione o comandati. L'indennita' e' pensionabile nella misura del cinquanta per cento ove sia percepita per un periodo complessivo inferiore a cinque anni. Per il personale indicato al comma precedente, in servizio alla data del 25 aprile 1981, l'indennita' e' pensionabile solo nella misura del 50 per cento, ove la stessa sia stata percepita o le suddette funzioni siano state esercitate per un periodo complessivo inferiore a cinque anni. Ai funzionari del ruolo dei commissari che abbiano prestato servizio senza demerito per 15 anni, e' attribuito il trattamento economico spettante al primo dirigente. Ai funzionari del ruolo dei commissari e ai primi dirigenti, che abbiano prestato servizio senza demerito per 25 anni, e' attribuito il trattamento economico spettante al dirigente superiore. Al personale appartenente ai ruoli dell'Amministrazione civile dell'interno in servizio presso il dipartimento della pubblica sicurezza o degli uffici dipendenti dalle autorita' nazionali e provinciali di pubblica sicurezza, nonche' al personale di altre amministrazioni dello Stato che presta servizio nell'ufficio per il coordinamento e la pianificazione delle forze di polizia, spetta una indennita' mensile speciale non pensionabile di importo complessivo pari al cinquanta per cento di quella di cui al terzo comma. L'indennita' speciale non compete al personale che beneficia dell'indennita' di cui al terzo comma del presente articolo. Al personale di cui al comma precedente spetta il compenso per il lavoro straordinario secondo le modalita' e le misure previste per le corrispondenti qualifiche degli appartenenti alla Polizia di Stato. Fino a quando non sara' determinato il trattamento economico mediante accordi di cui all'art. 95, l'indennita' pensionabile prevista dal comma terzo e' costituita dalla indennita' mensile d'istituto di cui alla , e successive modificazioni, ed e' corrisposta con le modalita' prescritte dalla legge stessa.

Art. 2.

(Indennita' pensionabile).
1. L'indennita' prevista dall'articolo 2, commi primo, terzo, quarto e quattordicesimo, della legge 20 marzo 1984, n. 34, modificato dall'articolo 2, commi 1 e 2 del decreto legge 21 settembre 1987, n. 387, convertito, con modificazioni dalla legge 20 novembre 1987, n. 472 e' incrementata, rispetto alle misure vigenti al 30 giugno 1988:
a) del cinque per cento a decorrere dal 1 luglio 1989;
b) del nove per cento, ivi compreso il precedente incremento, a decorrere dal 1 gennaio 1990;
c) del venti per cento, ivi compresi i precedenti incrementi, a decorrere dal 1 maggio 1990.
2. Gli incrementi di cui al comma 1, previsti per il personale della Polizia di Stato, sono estesi, con le medesime decorrenze, in relazione al disposto dell'articolo 43 della legge 1 aprile 1981, n. 121 all'Arma dei carabinieri, al Corpo della guardia di finanza, al Corpo degli agenti di custodia e al Corpo forestale dello Stato.
3. A decorrere dal 1 maggio 1990, l'autonoma maggiorazione di stipendio prevista dall'articolo 2, commi 17 e successivi, del decreto-legge 21 settembre 1987, n. 387 convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 1987, n. 472 e' soppressa.
4. Per il personale della Polizia di Stato e delle forze di polizia di cui all'articolo 16 della legge 1 aprile 1981, n. 121, che cessi dal servizio dal 1 maggio 1990 e che abbia prestato servizio nel periodo 1 giugno 1987-30 aprile 1990, gli importi annui della soppressa autonoma maggiorazione di stipendio previsti per ogni qualifica o grado sono da considerarsi utili, limitatamente ad un triennio, ai fini della determinazione della indennita' di buonuscita e di licenziamento.
5. Le disposizioni di cui all'articolo 64, comma primo, della legge 1 aprile 1981, n. 121, si applicano al personale delle forze di polizia indicate all'articolo 16 della stessa legge.
6. Gli incrementi della misura del supplemento giornaliero dell'indennita' mensile di istituto di cui all'articolo 2 della legge 28 aprile 1975, n. 135, e successive modificazioni, previsti dagli articoli 11 e 12 dell'accordo di cui all'articolo 1, sono estesi al personale indicato nell'articolo 2, commi primo, terzo quarto e quinto, della legge 20 marzo 1984, n. 34. Con decreto del Ministro dell'interno di concerto con i Ministri del tesoro e per la funzione pubblica, sono fissati i contingenti di personale delle forze di polizia da potere impiegare nei turni di cui al comma 5.
Note all'art. 2: - Il testo vigente dell' e (Copertura finanziaria del di attuazione dell'accordo contrattuale triennale relativo al personale della Polizia di Stato ed estensione ad altri corpi di polizia) e' il seguente: "1. L'indennita' prevista all' , e e' incrementata del dieci per cento a decorrere dal 1 gennaio 1986 ed di un ulteriore dieci per cento dal 1 gennaio 1987 sulle misure vigenti al 31 dicembre 1985. 2. Al personale appartenente ai ruoli dei dirigenti di cui al (nonche' a quello dei ruoli di cui al (compete l'indennita' di cui al comma 1, in misura pari al 100 per cento di quella corrisposta al personale che espleta funzioni di polizia di qualifica corrispondente". - Il testo vigente dell'art. 2, commi 17 e successivi, del e' il seguente: "17. Con decorrenza dal primo giorno del mese successivo alla data di entrata in vigore del ) compete al personale appartenente ai ruoli della Polizia di Stato delle qualifiche di seguito indicate, un'autonoma maggiorazione di stipendio del seguente importo annuo lordo. primo dirigente................... L. 700.000 dirigente superiore............... L. 900.000 dirigente generale................ L. 1.100.000 18. L'autonoma maggiorazione di stipendio di cui al comma 17 e' attribuita nelle stesse misure ai corrispondenti gradi o qualifiche delle altre Forze di polizia di cui all' , nonche' ai destinatari delle disposizioni di cui ai e . 19. L'autonoma maggiorazione di stipendio compete altresi' ai sottotenenti delle Forze di polizia nella misura di L. 480.000 annue lorde. 20. L'autonoma maggiorazione di stipendio di cui ai precedenti commi ha effetto sulla tredicesima mensilita', sul trattamento ordinario di quiescenza, normale e privilegiato, sulle indennita' di buonuscita e di licenziamento, sull'assegno alimentare previsto dall' , e da disposizioni analoghe, sull'equo indennizzo, sulle ritenute previdenziali ed assistenziali, e relativi contributi, comprese le ritenute in conto entrate Tesoro o altre analoghe ed i contributi di riscatto, con esclusione dell'indennita' integrativa speciale". - Il testo dell' cosi' recita: "Art. 64. (Obbligo di permanenza e reperibilita'). - Per esigenze di ordine di sicurezza pubblica o di pubblico soccorso puo' essere fatto obbligo agli appartenenti ai ruoli della Polizia di Stato di permanere in caserma o in ufficio, ovvero di mantenere la reperibilita', secondo le modalita' stabilite dal regolamento di servizio di cui all'art. 111". - Il testo vigente dell' (Aumento delle misure dell'indennita' mensile per il servizio d'istituto alle Forze di polizia ed attribuzione di un supplemento giornaliero della stessa indennita' per il personale dell'Arma dei carabinieri, dei Corpi della guardia di pubblica sicurezza, della guardia di finanza e degli agenti di custodia e per i sottoufficiali, guardie scelte e guardie del Corpo forestale dello Stato) e' il seguente: "Art. 2. - A decorrere dal 1› aprile 1975, al personale contemplato nella tabella n. 1 allegata alla , e ai sottoufficiali, guardie scelte e guardie del Corpo forestale dello Stato e' attribuito un supplemento giornaliero di indennita' di istituto nella misura di lire 1.300 per ogni giornata di effettiva presenza in servizio. Se la presenza in servizio cade di giorno festivo il supplemento e' di Lire 1.800 al giorno. Il supplemento e' dovuto nella stessa misura se il turno di servizio si effettua tra le ore 22 e le ore 6, per un numero di ore non inferiore a 4. Per il personale militare addetto a turni di servizio continuativo, eccezionalmente di durata non inferiore alle 12 ore comprendenti una prestazione notturna di almeno 8 ore, il supplemento e' di L. 3.300. Al personale di cui al presente articolo, in caso di malattia limitatamente al periodo di degenza e in caso di ferite o lesioni traumatiche limitatamente al periodo necessario per la guarigione clinica, quando sia intervenuto il riconoscimento di dipendenza da causa di servizio, la indennita' e' corrisposta nella misura di cui al primo comma. E' abrogato l' ".

Art. 3.


((ARTICOLO ABROGATO DAL D. LGS. 28 FEBBRAIO 2001, N. 53))

Art. 4.

(Selettore di centro psicotecnico).
1. Tutti i posti resisi eventualmente disponibili nei ruoli dei direttori tecnici, selettori di centro psicotecnico-settore arruolamento e dei revisori infermieri biologi, dopo l'applicazione dell'articolo 3, sono riservati a coloro che, alla data di entrata in vigore della presente legge, svolgono, rispettivamente incarichi di psicologo o perito selettore ai sensi dell'articolo 3 della legge 19 aprile 1985, n. 150, e dell'articolo 6 della legge 1 aprile 1981, n. 121 e incarichi ai sensi dell'articolo 5, comma 8, del decreto legge 21 settembre 1987, n. 387 convertito, con modificazioni della legge 20 novembre 1987, n. 472, prescindendo dal limite di eta' e dal possesso del titolo di studio specifico richiesto per l'accesso alle qualifiche iniziali degli stessi ruoli.
2. Il termine per la presentazione delle domande, i posti disponibili, le modalita' di espletamento dei concorsi e l'oggetto delle prove pratiche saranno indicati nel bando di concorso.
3. Le modalita' di svolgimento delle prove pratiche, la composizione e la nomina della commissione esaminatrice sono disciplinate dal decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1987, n. 490 emanato ai sensi dell'articolo 50 secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica, 24 aprile 1982, n. 337.
4. I vincitori dei concorsi sono inquadrati nella qualifica iniziale del ruolo per il quale hanno concorso dalla data del decreto di nomina.
Note all'art. 4: - Il testo dell' (Aumento dell'organico del personale della Polizia di Stato) e' il seguente: "Art. 3 - 1. Fino a quando non si provvede alla copertura dei posti previsti nei ruoli del selettori e dei dirigenti selettori del Centro psicotecnico della Polizia di Stato, per consentire il tempestivo accertamento dei requisiti psicofisici ed attitudinali degli aspiranti allievi agenti di cui al precedente art. 2, possono essere affidati, nei limiti del 50 per cento dei posti previsti in organico, incarichi ad esperti anche esterni alla pubblica amministrazione, cui sia riconosciuta la specifica competenza. 2. Gli incarichi sono conferiti con decreto del Ministero dell'interno, sentito il Consiglio di amministrazione, emanato di concerto col Ministro del tesoro, e non possono superare la durata di un anno ne' essere rinnovati. 3. Con lo stesso decreto e' determinato il compenso globale da corrispondere all'incaricato. 4. Si osservano, in quanto compatibili con il presente articolo, le disposizioni del quarto e del . 5. Per soddisfare le esigenze di cui al comma 1, e' consentito, per un biennio a decorrere dal 1 gennaio 1985, che gli accertamenti psicofisici di cui all'art. 29 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1983, mn. 903, siano effettuati da commissioni mediche presiedute da medici di ruolo dei dirigenti della Polizia di Stato e composte da medici di ambedue i ruoli previsti dal ". - Il testo dell' e' il seguente: "Art. 6 (Coordinamento e direzione unitaria delle forze di polizia). Il dipartimento della pubblica sicurezza, ai fini dell'attuazione delle direttive impartite dal Ministro dell'interno nell'esercizio delle attribuzioni di coordinamento e di direzione unitaria in materia di ordine e di sicurezza pubblica, espleta compiti di: a) classificazione, analisi e valutazione delle informazioni e dei dati che devono essere forniti anche dalle forze di polizia in materia di tutela dell'ordine, della sicurezza pubblica e di prevenzione e repressione della criminalita' e loro diramazione agli organi operativi delle suddette forze di polizia; b) ricerca scientifica e tecnologica, documentazione, studio e statistica; c) elaborazione della pianificazione generale dei servizi d'ordine e sicurezza pubblica; d) pianificazione generale e coordinamento delle pianificazioni operative dei servizi logistici e amministrativi di carattere comune alle forze di polizia; e) pianificazione generale e coordinamento delle pianficazioni operative della dislocazione delle forze di polizia e dei relativi servizi tecnici; f) pianificazione generale e coordinamento delle pianificazioni finanziarie relative alle singole forze di polizia; g) mantenimento e sviluppo delle relazioni comunitarie e internazionali. Per l'espletamento delle funzioni predette e' necessario, secondo criteri di competenza tecnico-professionale, personale appartenente ai ruoli della Polizia di Stato e ai ruoli dell'Amministrazione civile dell'interno, secondo contingenti fissati con decreto del Ministro dell'interno, nonche' personale delle altre forze di polizia e delle altre amministrazioni dello Stato, secondo contingenti determinati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro e con i Ministri interessati. Per l'espletamento di particolari compiti scientifici e tecnici possono essere conferiti incarichi anche ad estranei alla pubblica amministrazione. Gli incarichi sono conferiti a tempo determinato con decreto del Ministro dell'interno, sentito il consiglio di amministrazione e non possono superare l'anno finanziario; possono essere rinnovati per non piu' di due volte. Complessivamente non possono affidarsi allo stesso incaricato studi interessanti una o piu' amministrazioni o servizi per un periodo superiore a tre esercizi finanziari, quale che sia la materia oggetto dell'incarico. E' comunque escluso il cumulo degli incarichi nello stesso esercizio, anche se da assolversi per conto di amministrazioni diverse. Per l'osservanza dei predetti limiti l'incaricando e' tenuto a dichiarare per iscritto, sotto sua personale responsabilita' che nei suoi confronti non ricorre alcuna delle ipotesi di esclusione stabilite dal precedente comma. Il conferimento dell'incarico e', altresi', subordinato ad apposito nulla osta dell'amministrazione di appartenenza, ove trattisi di pubblico dipendente. Il compenso e' stabilito, in relazione all'importanza ed alla durata dell'incarico, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del Tesoro". - Il testo dell' e' il seguente: "8. Fino a quando non si provvede alla copertura dei posti previsti nei profili professionali dei revisori infermieri e biologi del ruolo dei revisori tecnici della Polizia di Stato, possono essere affidati, nel limite di cinquanta infermieri e trenta biologi, incarichi ad esperti anche esterni alla pubblica amministrazione, in possesso della prescritta abilitazione, cui sia riconosciuta la specifica competenza. Gli incarichi sono conferiti, sentito il Consiglio di amministrazione, con decreto del Ministro dell'interno, emanato di concerto con Ministro del Tesoro, hanno durata annuale e possono essere rinnovati per non piu' di due volte. Con lo stesso decreto sono stabiliti l'ammontare del compenso e le modalita' di corresponsione".

Art. 5.

(Incarichi esterni di infermiere e biologo).
1. All'articolo 5, comma 8, del decreto-legge 21 settembre 1987, n. 387 convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 1987, n. 472 le parole: "cinquanta" e "trenta" sono sostituite, rispettivamente, dalle parole: "settanta" e "dieci".
Nota all'art. 5: - Il testo vigente dell' , in base a quanto disposto dalla presente legge, risulta il seguente: "8. Fino a quanto non si provvede alla copertura dei posti previsti nei profili professionali dei revisori infermieri e biologi del ruolo dei revisori tecnici della Polizia di Stato, possono essere affidati, nel limite di settanta infermieri e dieci biologi, incarichi ad esperti anche esterni alla pubblica amministrazione, in possesso della prescritta abilitazione, cui sia riconosciuta la specifica competenza. Gli incarichi sono conferiti, sentito il consiglio di amministrazione, con decreto del Ministro dell'interno, emanato di concerto col Ministro del tesoro, hanno durata annuale e possono essere rinnovati per non piu' di due volte. Con lo stesso decreto sono stabiliti l'ammontare del compenso e le modalita' di corresponsione".

Art. 6.

(Qualifica di ufficiale ed agente di polizia giudiziaria).
1. L'articolo 42 comma secondo, del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, e' sostituito dal seguente:
" Agli operatori tecnici, operatori tecnici scelti e collaboratori tecnici e' attribuita la qualifica di agente di polizia giudiziaria limitatamente alle funzioni esercitate. Ai collaboratori tecnici capo e agli appartenenti ai ruoli dei revisori tecnici, periti tecnici, direttori tecnici, nonche' ai primi dirigenti del ruolo dei dirigenti tecnici, e' attribuita la qualifica di ufficiali di polizia giudiziaria limitatamente alle funzioni esercitate".
2. Oltre quanto disposto dall'articolo 61 della legge 1 aprile 1981, n. 121, per il personale appartenente ai ruoli tecnico scientifici o tecnici e ai ruoli professionali dei sanitari della Polizia di Stato i requisiti attitudinali richiesti e le modalita' di accertamento sono stabiliti con apposito regolao'mento approvato con decreto del Presidente della Repubblica previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'interno.
Nota all'art. 6 - Il testo dell' e' il seguente: "Art. 61 (Accesso ai ruoli diversi da quelli del personale che esplica funzioni di polizia). - L'accesso alla qualifica iniziale dei ruoli per il personale che svolge attivita' tecnico-scientifica o tecnica anche di carattere esecutivo attinente ai servizi di polizia e ai ruoli per il personale che esplica mansioni di carattere professionale attinenti ai servizi di polizia, per il cui esercizio occorre l'iscrizione in albi professionali, avviene mediante pubblico concorso per titoli ed esami, al quale sono ammessi a partecipare i cittadini italiani che abbiano i requisiti generali per la partecipazione ai pubblici concorsi e siano in possesso dei titoli di studio richiesti e delle necessarie abilitazioni professionali. Si applica quanto disposto dall'art. 59. La nomina in ruolo dei vincitori dei concorsi e' subordinata alla frequenza con esito favorevole di un corso formativo ed applicativo intenso a conferire la preparazione necessaria per l'assolvimento dei compiti da svolgere, con particolare riferimento a quelli attinenti alle funzioni di polizia".

Art. 7.

(Corso di aggiornamento per gli assistenti capo della Polizia di Stato e reclutamento dei sottoufficiali dell'Arma dei carabinieri)
1. L'articolo 13, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335 gia' sostituito dall'articolo 19, comma 3, della legge 1 febbraio 1989, n. 53, e' sostituito dai seguenti:
"1. Sono ammessi, a domanda, al corso di cui all'articolo 9 gli assistenti capo con almeno un anno di anzianita' nella qualifica. Il corso puo' essere ripetuto una sola volta.
1-bis. L'ammissione, nel limite dei posti fissati, di regola annualmente con decreto del Ministro dell'interno, avviene secondo l'ordine di ruolo".
2. All'articolo 1, primo comma, della legge 28 marzo 1968, n. 397 e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al numero 1) le parole: "per sette decimi" sono sostituite dalle altre: "per la meta'".
b) al numero 2) le parole: "per i rimanenti tre decimi" sono sostituite dalle altre: "per l'altra meta'";
c) al numero 2) le parole: "abbiano compiuto trentacinque anni di eta' o quindici anni di servizio da carabiniere ed " sono soppresse.
Note all'art. 7: - Il testo vigente dell' , sulla base delle disposizioni della presente legge, risulta il seguente: Art. 13. - 1. Sono ammessi a domanda, al corso di cui all'art. 19 gli assistenti capo, con almeno un anno di anzianita' nella qualifica. Il corso puo' essere ripetuto una sola volta. 1-bis. L'ammissione nel limite dei posti fissati, di regola annualmente, con decreto del Ministro dell'interno, avviene secondo l'ordine di ruolo". - Il testo vigente dell' , e successive modificazioni, in base a quanto disposto dalla presente legge, risulta il seguente: "Art. 1. - I vicebrigadieri in ferma volontaria, in rafferma e in servizio continuativo dell'Arma dei carabinieri, salvo quanto disposto al capo II per il gruppo squadroni carabinieri salvo quanto disposto al capo II per il gruppo squadroni carabinieri guardie del Presidente della Repubblica, sono tratti: 1) per la meta' dei posti disponibili nell'organico, dagli allievi della scuola sottufficiali dei carabinieri che abbiano superato apposito corso della durata di due anni; 2) per l'altra meta' dei posti disponibili, mediante corso-concorso per titoli di esami, indetto con decreto del Ministro della Difesa, dagli appuntati appuntati scelti che abbiano riportato nell'ultimo triennio la qualifica di almeno "superiore alla media". Le modalita' ed i programmi della durata prevista di norma in tre mesi sono indicati con determinazione del comandante generale. Il corso puo' essere ripetuto, a domanda, per una sola volta. I vincitori del corso-concorso sono nominati vicebrigadieri secondo l'ordine di graduatoria e nel limite massimo dei posti disponibili, con decorrenza dal giorno successivo alla data di nomina dell'ultimo vicebrigadiere proveniente dal corso della scuola sottufficiali concluso nell'anno. I posti rimasti scoperti sono devoluti in aumento ai corsi di reclutamento ordinario dello stesso anno".

Art. 8.

Iscrizione al Fondo di previdenza per sottufficiali, appuntati e finanzieri della Guardia di finanza).
1. Il secondo comma dell'articolo 2 della legge 30 novembre 1961, n. 1326 e' sostituito dal seguente:
"Al Fondo di cui al primo comma e' iscritto d'ufficio il personale appartenente al ruolo finanzieri ed appuntati, all'atto della nomina a finanziere, ed i sottufficiali in servizio permanente o in ferma volontaria, all'atto della nomina, qualora non vi siano stati gia' iscritti da finanziere".
Nota dell'art. 8: - Il testo vigente dell' , in base a quanto disposto dalla presente legge, e' il seguente: "Art. 2. - Il Fondo di previdenza per sottufficiali, appuntati e finanzieri della Guardia di Finanza, istituito con l' , convertito nella , modificato dalla , assume la denominazione di "Fondo di previdenza per sottufficiali e militari di truppa della Guardia di Finanza". Al fondo di cui al primo comma e' iscritto d'ufficio il personale appartenente al ruolo finanzieri ed appuntati, all'atto della nomina a finanziere, ed i sottufficiali in servizio permanente o in ferma volontaria, all'atto della nomina, qualora non vi siano stati gia' iscritti da finanziere. I sottufficiali e i militari di truppa di cui al precedente comma sono tenuti a versare il Fondo di contributo stabilito dall' , quale risulta integrato dall' ".

Art. 9.

Procedimenti a carico del personale di polizia).
1. Nei procedimenti a carico di ufficiali o agenti di pubblica sicurezza o di polizia giudiziaria o dei militari in servizio di pubblica sicurezza per fatti compiuti in servizio o relativi all'uso delle armi o di altro messo di coazione fisica continua ad applicarsi l'articolo 32 della legge 22 maggio 1975, n. 152.
2. Al personale delle forze di polizia che sia sottoposto a procedimenti per fatti connessi alla conduzione dei mezzi dell'Amministrazione della pubblica sicurezza nell'espletamento del servizio continuano ad applicarsi le disposizioni dell'articolo 32, commi primo e secondo, della legge 22 maggio 1975, n. 152.
Nota all'art. 9: - Il testo dell' e' il seguente: "Art. 32. - Nei procedimenti a carico di ufficiali o agenti di pubblica sicurezza o di polizia giudiziaria o dei militari in servizio di pubblica sicurezza per fatti compiuti in servizio e relativi all'uso delle armi o di altro messo di coazione fisica, la difesa puo' essere assunta a richiesta dell'interessato dall'Avvocatura dello Stato o da libero professionista di fiducia dell'interessato medesimo. In questo secondo caso le spese di difesa sono a carico del Ministero dell'interno salva rivalsa se vi e' responsabilita' dell'imputato per fatto doloso. Le disposizioni dei commi precedenti si applicano a favore di qualsiasi persona che, legalmente richiesta dall'appartenente alle forze di polizia, gli presti assistenza".

Art. 10.

(Agenti ausiliari della Polizia di Stato).
Nota all'art. 10: - Il testo vigente dell' , in base a quanto disposto dalla presente legge, risulta il seguente: Decorsi cinque anni dalla entrata in vigore della presente legge cessano di avere vigore le norme di cui all' , al ".

Art. 11.

(Rapporti informativi)
1. L'articolo 66 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, e' sostituito dal seguente:
"Art. 66. - (Organi competenti alla compilazione del rapporto informativo per il personale in servizio presso uffici e reparti periferici dipendenti dal Dipartimento della pubblica sicurezza). 1.
Il rapporto informativo, per il personale di cui al presente decreto legislativo, in servizio presso gli uffici e reparti indicati ai numeri 3), 6), 7), 8), 9), del primo comma dell'articolo 31 della legge 1 aprile 1981, n. 121 e' compilato:
a) per il primo dirigente, dal dirigente superiore o dirigente generale dal quale direttamente dipende oppure, nella ipotesi che non dipenda da un dirigente con tali qualifiche, dal direttore della direzione o ufficio centrale del Dipartimento della pubblica sicurezza da cui dipende l'ufficio di appartenenza; il rapporto informativo viene vistato dal capo della Polizia che, per il tramite della direzione centrale del personale, lo trasmette, con le proprie osservazioni, al consiglio di amministrazione per il giudizio complessivo;
b) per il vice questore aggiunto ed il commissario capo, dal primo dirigente del quale direttamente dipendono, o in mancanza, dal capo dell'ufficio periferico alle cui dirette dipendenze l'ufficio di appartenenza operi. Nell'ipotesi che l'ufficio di appartenenza non operi alle dirette dipendenze di altro ufficio periferico, il rapporto informativo e' compilato dal direttore della divisione della direzione o ufficio centrale competente. Il rapporto informativo viene vistato dal direttore della stessa direzione o ufficio centrale che, per il tramite della direzione centrale del personale, lo trasmette, con le proprie osservazioni, al consiglio di amministrazione per il giudizio complessivo;
c) per il commissario ed il vice commissario ed il personale dei ruoli degli ispettori e dei sovrintendenti, dal primo dirigente dal quale dipendono o, in mancanza, dal funzionario con qualifica dirigenziale preposto al primo degli uffici periferici alle dipendenze dei quali, in linea diretta, l'ufficio di appartenenza operi. Nell'ipotesi che tal ufficio non operi alle dipendenze di nessun altro ufficio periferico al quale sia preposto un dirigente, il rapporto informativo e' compilato dal direttore della divisione della direzione o ufficio centrale compentente. Il giudizio complessivo e' espresso dal direttore della stessa direzione o ufficio centrale;
d) per il personale in servizio presso l'Istituto superiore di Polizia il giudizio e' espresso dal direttore dello stesso Istituto;
e) per il personale del ruolo assistenti e agenti, dal funzionario o dall'ispettore o dal sovrintendente dal quale direttamente dipende.
Il giudizio complessivo e' espresso dal dirigente preposto all'ufficio di appartenenza, o in mancanza, dal funzionario con qualifica dirigenziale preposto al primo degli uffici periferici alle cui dipendenze, in linea diretta, l'ufficio l'ufficio di appartenenza operi. Nell'ipotesi che tale ufficio non operi alle dipendenze di nessun altro ufficio periferico al quale sia preposto un dirigente, il giudizio complessivo e' espresso dal direttore della divisione della direzione o ufficio centrale competente".

Art. 12.

Rapporti informativi del personale di polizia in servizio presso le Sezioni di polizia giudiziaria).
1. All'articolo 65 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335 e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
" Alla compilazione del rapporto informativo per il personale in servizio presso le sezioni di polizia giudiziaria costituite nelle Procure della Repubblica presso i Tribunali per i minorenni, i Tribunali ordinari e le Preture sono competenti gli organi previsti dal precedente comma, fermo restando quanto stabilito dall'articolo 10, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1989, n. 271".
Nota all'art. 12: - Il testo vigente dell'art. 65 del D.P.R. n. 335/1z982, come modificato dalla presente legge, risulta il seguente: "Art. 65. (Organi competenti alla compilazione del rapporto informativo per il personale in servizio presso la questura e gli uffici dipendenti). - Il rapporto informativo, per il personale di cui al presente decreto legislativo in servizio presso le questure e gli uffici da esse dipendenti, ai sensi dell' , e e' compilato: a) per il primo dirigente, dal questore, il rapporto informativo viene vistato dal capo della Polizia che, per il tramite della direzione centrale del personale, lo trasmette con le proprie osservazioni al consiglio di amministrazione per il giudizio complessivo; b) per il vice questore aggiunto e per il commissario capo, dal primo dirigente dal quale direttamente dipendono o dal vice questore vicario nell'ipotesi che il personale stesso non dipenda da un primo dirigente. Il rapporto informativo viene vistato dal questore che, per il tramite della direzione centrale del personale, lo trasmette con le proprie osservazioni al consiglio di amministrazione per il giudizio complessivo; c) per il commissario, il vice commissario ed il personale dei ruoli degli ispettorei e dei sovrintendenti, dal primo dirigente dal quale dipendono o dal vice questore vicario nell'ipotesi che il personale stesso non dipenda da un primo dirigente. Il giudizio complessivo e' espresso dal questore; d) per il personale dei ruoli degli assistenti e degli agenti, dal funzionario o dall'ispettore o dal sovraintendente dal quale direttamente dipende. Il giudizio complessivo e' espresso dal primo dirigente o dal vice questore vicario, nell'ipotesi che il personale stesso non dipenda da un primo dirigente. Alla compilazione del rapporto informativo per il personale in servizio presso le sezioni di polizia giudiziaria costituite nelle procure della Repubblica presso i Tribunali per i minorenni, i tribunali ordinari e le preture sono competenti degli organi previsti dal precedente comma, fermo restando quanto stabilito dall' ". - Il testo dell' e' il seguente: "2. Ai fini della compilazione della documentazione caratteristica del personale, nei casi previsti dai rispettivi ordinamenti, il capo d'ufficio presso cui e' istituita la sezione fornisce elementi informativi che concorrono alla formazione della valutazione".

Art. 13.


(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 26 MARZO 2001, N. 151 ))

Art. 14.

(Accesso alla qualifica di commissario delle assistenti della polizia femminile).
1. All'articolo 52, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 336, le parole: "in servizio alla data di entrata in vigore della legge 1 aprile 1981, n. 121", sono sostituite dalle seguenti: "in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo".
2. All'articolo 52, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica, 24 aprile 1982, n. 336, sono abrogate le parole da "con la stessa decorrenza" sino alla fine.
Note all'art. 14: - Il testo vigente dell' , in base a quanto disposto dalla presente legge, risulta il seguente: "Art. 52 (Accesso alla qualifica di commissario delle assistenti della polizia femminile). - Le assistenti del disciolto Corpo di Polizia femminile, in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, possono per un periodo di 10 anni, a partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, accedere alla qualifica di commissario del ruolo dei commissari della Polizia di Stato mediante concorso per titoli di servizio e colloquio nel limite di un sesto dei posti annualmente disponibili nella dotazione organica delle qualifiche di vice commissario e commissario; ove al concorso non possa essere attribuito alcun posto, si procedera' negli anni successivi alle opportune variazioni di conguaglio; Al concorso sono ammesse le assistenti in possesso di una anzianita' di effetivo servizio non inferiore a tredici anni, ovvero non inferiore a otto anni, se in possesso di uno dei diplomi di laurea, di cui alla . La nomina decorre a tutti gli effetti dal 1 gennaio dell'anno successivo a quello in cui si e' verificata la disponibilita' dei posti messi a concorso. Le vincitrici seguono nel ruolo degli impiegati promossi mediante scrutinio; coloro che non riportino un giudizio favorevole al termine del periodo di prova, sono restituite al ruolo di provenienza. Le vincitrici del concorso devono frequentare un corso di aggiornamento professionale della durata di sei mesi. Le modalita' di attuazione e i programmi del corso sono stabiliti con decreto del Ministro dell'interno".

Art. 15.


((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 29 DICEMBRE 1990 N. 407))

Art. 16.

(Servizio prestato negli uffici disagiati di frontiera terrestre).
1. Al personale della Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri, del Corpo forestale dello Stato e agli ufficiali del Corpo della guardia di finanza in possesso delle qualifiche di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza si applica, ai soli fini del trattamento di quiescenza, la disposizione dell'articolo 21 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973,. 1092.
Nota all'art. 16: - Il testo vigente dell' e' il seguente: "Art. 21 (Servizio di confine) - Il servizio prestato ai confini di terra come sottufficiale o militare di truppa del Corpo della guardia di finanza e' computato con l'aumento della meta' per i primi due anni e di un terzo per il tempo successivo. Se il servizio di cui al comma precedente e' stato reso in periodi diversi, l'aumento si calcola come se detto servizio fosse stato prestato senza interruzione".

Art. 17.

Estensione al personale delle qualifiche dirigenziali della Polizia di Stato delle disposizioni previste per il personale proveniente dai ruoli degli ufficiali del disciolto Corpo delle guardie di pubblica sicurezza e dal ruolo delle ispettrici del disciolto Corpo della polizia femminile).
1. Le disposizioni di cui all'articolo 16, comma 1, della legge 10 ottobre 1986, n. 668, si estendono al personale di cui all'articolo 20 della medesima legge.
Note all'art. 17: - Il testo vigente dell' e' il seguente: "Art. 16. - 1. Al personale inquadrato nei ruoli dei dirigenti e dei commissari della Polizia di Stato, proveniente dai ruoli degli ufficiali del disciolto Corpo di polizia femminile, si applica il ". - Il testo vigente dell' e' il seguente. " - Nell' , il comma diciannovesimo e' sostituito dal seguente: "Il trattamento economico del personale appartenente alle qualifiche dirigenziali dei ruoli indicati nella presente legge e categorie equiparate e' regolato dalla , e successive modificazioni ed integrazioni, e dalle norme della presente legge".

Art. 18.

Indennita' per il personale della polizia stradale impiegato nei servizi autostradali).
1. In occasione del rinnovo delle vigenti convenzioni intervenute tra il Ministero dell'interno e le societa' concessionarie di autostrade per l'effettuazione del servizio di polizia sulle autostrade, le maggiori somme introitate dallo Stato per le indennita' di cui agli articoli 1 e 3 della legge 27 dicembre 1953, n. 963, e successive modificazioni, sono versate ad apposito capitolo del bilancio dello Stato.
2. Con successivi decreti del Ministro del tesoro le somme di cui al comma 1, detratta la quota utilizzabile nelle misure attuali, da contenersi nel limite del tasso di inflazione programmato in sede di relazione previsionale e programmatica, saranno riassegnate ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'interno per essere ripartite fra il personale della polizia di Stato che svolge i servizi di polizia stradale in ambito autostradale.
3. I criteri e le modalita' per la ripartizione e la corresponsione al personale delle somme di cui al comma 2 ((il cui importo giornaliero non potra', comunque, essere inferiore a quanto stabilito nelle vigenti convenzioni,)) saranno stabiliti con decreto del Ministro dell'interno, ((di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione)), sentite le organizzazioni sindacali della polizia di Stato maggiormente rappresentative sul piano nazionale.
4. L'eventuale differenza tra le somme assegnate e quelle ripartite sara' devoluta al Fondo per il personale della polizia di Stato.

Art. 19.

Decorrenza della previsione di cui al comma 5 dell'articolo 6-bis del decreto-legge 21 settembre 1987, n. 387, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 1987, n. 472).
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge il comma 5 dell'articolo 6-bis del decreto-legge 21 settembre 1987, n. 387 convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 1987, n. 472 si applica anche al personale cessato dal servizio nel periodo tra il 25 giugno 1982 e il 21 dicembre 1987 compreso ed al coniuge superstite con diritto a pensione di reversibilita'.
Nota all'art. 19: - Il testo dell' , e' il seguente: "Art. 6-bis. - 5. Al personale della polizia di Stato nonche' a quello del Corpo forestale dello Stato in possesso delle qualifiche di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza, ai soli fini dell'acquisizione del diritto al trattamento di pensione normale, si applica l'art. 52 del testo unico approvato con ".

Art. 20.

Interpretazione autentica del comma 1 dell'articolo 6-bis del decreto-legge 21 settembre 1987, n. 387 convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 1987, n. 472).
1. Al comma 1 dell'articolo 6-bis del decreto-legge 21 settembre 1987, n. 387, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 1987, n. 472 l'espressione "sei scatti di stipendio" va interpretata nel senso che i sei scatti sono calcolati sull'ultimo stipendio, ivi compresi la retribuzione individuale di anzianita' e i benefici stipendiali di cui agli articoli 30 e 44 della legge 10 ottobre 1986, n. 668, all'articolo 2, commi 5, 6 e 10 e all'articolo 3, commi 3 e 6 del decreto-legge 21 settembre 1987, n. 387, convertito con modificazioni, dalla legge 20 novembre 1987, n. 472.
Note all'art. 20: - Il testo dell' , e' il seguente: "Art. 6-bis - 1. Al personale della Polizia di Stato in possesso delle qualifiche di ispettore capo, sovrintendente capo e assistente capo ed al personale del Corpo forestale dello Stato e del Corpo degli agenti di custodia con qualifiche equiparate che cessa dal servizio per eta' o perche' divenuto permanentemente inabile al servizio o perche' deceduto, sono attribuiti, ai soli fini pensionistici e della liquidazione dell'indennita' di buonuscita, sei scatti di stipendio in aggiunta a qualsiasi altro beneficio spettante". - Il testo vigente dell' e' il seguente: "Art. 30. - 1. Al personale della Polizia di Stato, in servizio alla data del 25 aprile 1981, che abbia assunto servizio nel Corpo delle guardie di pubblica sicurezza in qualita' di guardia aggiunta o ausiliaria; vengono attribuiti aumenti periodici, non riassorbibili, pari al 2,50 per cento dello stipendio in godimento per ogni biennio o frazione comunque superiore a sei mesi di servizio prestato in qualita' di aggiunto o di ausiliario. 2. L' , e' abrogato". - Il testo vigente dell' e' il seguente: "Art. 44. - 1. Anche al personale della Polizia di Stato di applicano il come sostiuto dall' , convertito, con modificazioni, dalla , e penultimo comma dell'art. 140 della citata . 2. Al personale delle Forze di polizia che al 1 gennaio 1983 e' inquadrato, in applicazione dell' , e dell' , in un livello da quello di appartenenza al 31 dicembre 1982, lo stipendio e' determinato con le seguenti modalita': a) transito nel livello corrispondente a quello posseduto alla data del 31 dicembre 1982 con l'applicazione delle disposizioni previste dall' e dall' e ; b) inquadramento nel nuovo livello con le modalita' di cui al citato , come sostituito dall'art. 18 del richiamato , convertito dalla citata ". - Il testo vigente dell' e e' il seguente: "3. Al personale della qualifica di assistente capo che sura il corso spetta un aumento stipendiale, pari al 2,50 per cento dello stipendio tabellare iniziale di livello, a decorrere dal 1 gennaio dell'anno successivo a quello della conclusione del corso. Tale beneficio e' riassorbito in caso di promozione a qualifica superiore e non costituisce presupposto per l'applicazione delle disposizioni contenute nel ". "6. Agli assistenti capo in servizio alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e' attribuito un aumento stipendiale pari al 2,50 per cento dello stipendio tabellare iniziale di livello. Tale beneficio e' riassorbito in caso di promozione a qualifica superiore e non costituisce presupposto per l'applicazione delle disposizioni contenute nel ". - Il testo vigente dell' , e e' il seguente: "5. Con decorrenza dal 25 giugno 1982 per il solo personale della Polizia di Stato non inquadrato nel ruolo ad esaurimento, che riveste le qualifiche sottoindicate sono attribuite i seguenti scatti del 2,50 per cento computati sullo stipendio in godimento: ispettore capo, ispettore principale, qualifiche del ruolo dei sovrintendenti, assistenti.............. n. 2 scatti agente scelto............ " 1 scatto". "6. Con decorrenza dal 1 gennaio 1983, per il solo personale della Polizia di Stato che alla data del 25 giugno 1982 riveste la qualifica di assistente capo e' attribuito uno scatto del 2,50 per cento computato sullo stipendio in godimento al 1 gennaio 1983". "10. Per il solo personale della Polizia di Stato non inquadrato nei ruoli ad esaurimento che riveste, alla data del 1 novembre 1986, la qualifica di ispettore capo, ispettore principale, ispettore e sovrintendente capo, con decorrenza dal 1 novembre 1986, sono attribuiti i seguenti scatti del 2,50 per cento computati sullo stipendio in godimento con riferimento al trattamento stipendiale previsto dal : ispettore capo..................n. 4 scatti ispettore principale............" 5 scatti ispettore......................." 3 scatti sovrintendente capo............." 4 scatti"

Art. 21.

Modifica dell'articolo 6-bis del decreto-legge 21 settembre 1987, n. 387, convertito, con modificazioni dalla legge 20 novembre 1987, n. 472).
1. I commi 1, 2 e 3 dell'articolo 6-bis del decreto legge 21 settembre 1987, n. 387, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 1987, n. 472 sono sostituiti dai seguenti:
"1. Al personale della Polizia di Stato appartenente ai ruoli dei commissari, ispettori, sovraintendenti, assistenti e agenti, al personale appartenente ai corrispondenti ruoli professionali dei sanitari e del personale della Polizia di Stato che espleta attivita' tecnico-scientifica o tecnica ed al personale delle forze di polizia con qualifiche equiparate, che cessa dal servizio per eta' o perche' divenuto permanentemente inabile al servizio o perche' deceduto, sono attribuiti ai fini del calcolo della base pensionabile e della liquidazione dell'indennita' di buonuscita, e in aggiunta a qualsiasi altro beneficio spettante, sei scatti ciascuno del 2,50 per cento da calcolarsi sull'ultimo stipendio ivi compresi la retribuzione individuale di anzianita' e i benefici stipendiali di cui agli articoli 30 e 44 della legge 10 ottobre 1986, n. 668, all'articolo 2, commi 5, 6 e 10 e all'articolo 3, commi 3 e 6 del presente decreto.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche al personale che chieda di essere collocato in quiescenza a condizione che abbia compiuto i 55 anni di eta' e trentacinque anni di servizio utile; la domanda di collocamento in quiescenza deve essere prodotta entro e non oltre il 30 giugno dell'anno nel quale sono maturate entrambe le predette anzianita'; per il personale che abbia gia' maturato i 55 anni di eta' e trentacinque anni di servizio utile alla data di entrata in vigore della presente disposizione, il predetto termine e' fissato per il 31 dicembre 1990.
3. I provvedimenti di collocamento a riposo del predetto personale hanno decorrenza dal 1 gennaio dell'anno successivo a quello di presentazione della domanda; per le domande presentate entro il 31 dicembre 1990 la decorrenza dei provvedimenti di collocamento a riposo e' fissata per il 1› luglio 1991.
3-bis Al personale dirigente indicato nel diciannovesimo comma dell'articolo 43 della legge 1› aprile 1981, n. 121, come sostituito dall'articolo 20 della legge 10 ottobre 1986, n. 668, ed ai dirigenti del Corpo forestale dello Stato e del Corpo degli agenti di custodia, che cessi dal servizio delle condizioni previste dai commi 1 e 2 si applica il beneficio previsto dall'articolo 13 della legge 10 dicembre 1973 n. 804".
Nota all'art. 21: - Il testo vigente dell' , come modificato dalla presente legge, e' il seguente: "Art. 6-bis. - Al personale della Polizia di Stato appartenente ai ruoli dei commissari, ispettori, sovrintendenti, assistenti e agenti, al personale appartenente ai corrispondenti ruoli professionali dei sanitari e del personale della Polizia di Stato che espleta attivita' tecnico-scientifica o trecnica ed al personale delle forze di polizia con qualifiche equiparate, che cessa dal servizio per eta' o perche' divenuto permanentemente inabile al servizio o perche' deceduto, sono attribuiti ai fini del calcolo della base pensionabile e della liquidazione dell'indennita' di buonuscita, e in aggiunta a qualsiasi altro beneficio spettante, sei scatti ciascuno del 2,50 per cento da calcolarsi sull'ultimo stipendio ivi compresi la retribuzione individuale di anzianita' e i benefici stipendiali di cui agli e all'art. 2, commi 5 e 6 10, e all' e , convertito, con modificazioni, dalla . 2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche al personale che chieda di essere collocato in quiescenza a condizione che abbia compiuto i 55 anni di eta' e trentacinque anni di servizio utile; la domanda di collocamento in quiescenza deve essere prodotta entro e non oltre il 30 giugno dell'anno nel quale sono maturate entrambe le predette anzianita':, per il personale che abbia gia' maturato i 55 anni di eta' e trentacinque anni di servizio utile alla data di entrata in vigore della presente legge, il predetto termine e' fissato per il 31 dicembre 1990. 3. I provvedimenti di collocamento a riposo del predetto personale hanno decorrenza dal 1 gennaio dell'anno successivo a quello di presentazione della domanda, per le domande presentate entro il 31 dicembre 1990 la decorrenza dei provvedimenti di collocamento a riposo e' fissata per il 1 luglio 1991. 3. bis Al personale dirigente indicato nel come sostituito dall' , ed ai dirigenti del Corpo forestale dello Stato e del Corpo degli agenti di custodia, che cessi dal servizio nelle condizioni previsti dai commi 1 e 2, si applica il beneficio previsto dall' ". 4. Dei benefici di cui ai commi 1, 2 e 3 non si tiene conto per il calcolo dell'indennita' di ausiliaria nei confronti dei destinatari delle disposizioni di cui all' . 5. Al personale della Polizia di Stato, nonche' a quello del Corpo forestale dello Stato in possesso delle qualifiche di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza, ai soli fini dell'acquisizione del diritto di trattamento di pensione normale, si applica l'art. 52 del testo unico approvato con ".

Art. 22.

Attribuzione del IX livello retributivo
1. A decorrere dal 1 luglio 1988 ai vice questori aggiunti della Polizia di Stato e qualifiche e gradi equiparati e' attribuito, in sostituzione del trattamento stipendiale, del livello VIII-bis di cui all'articolo 43, comma settimo, lettera g), della legge 1 aprile 1981 n. 121, il trattamento stipendiale del IX livello retributivo nelle misure annue lorde sottoindicate:
a) dal 1 luglio 1988 al 30 settembre 1989 lire 13.973.000;
b) dal 1 ottobre 1989 al 30 giugno 1990 lire 16.170.000;
c) dal 1 luglio 1990 lire 18.071.000.
2. All'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1990, n. 147 le previsioni relative al livello VIII-bis e ai corrispondenti valori stipendiali sono soppresse. All'articolo 3 del predetto decreto l'ordinale: "VIII-bis" e' sostituito dal seguente:
"IX". (2)(3)((4))
AGGIORNAMENTO (2)


Il D.P.R. 31 luglio 1995, n. 395 ha disposto:
- (con l'art. 2, comma 1) che "gli stipendi stabiliti dal suddetto art. 22, sono incrementati a regime, delle seguenti misure mensili lorde:

Livello III . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 102.000
" IV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 107.000
" V . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 113.000
" VI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 123.000
" VI-bis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 131.000
" VII . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 139.000
" VII-bis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 150.000
" VIII . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 161.000
" IX . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 182.000"

-(con l'art. 2, comma 2) che "Gli aumenti di cui al comma 1 competono con decorrenza 1 dicembre 1995."
- (con l'art. 2, comma 3) che "Dal 1 gennaio 1995 al 30 novembre 1995 competono i seguenti aumenti stipendiali mensili lordi:

Livello III . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 78.000
" IV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 82.000
" V . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 86.000
" VI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 94.000
" VI-bis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 100.000
" VII . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 106.000
" VIII . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 123.000
" IX . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 140.000"
-(con l'art. 35, comma 1) che "Gli stipendi stabiliti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1990, n. 147, e dall'art. 22 della legge 7 agosto 1990, n. 232, comprensivi del conglobamento dell'elemento distinto della retribuzione di cui all'art. 7 del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito dalla legge 14 novembre 1992, n. 438, sono incrementati, a regime, delle seguenti misure mensili lorde:


Livello V L. 113.000
" VI L.123.000
" VI-bis L. 131.000
" VII L. 139.000
" VII-bis L. 150.000
" VIII L. 161.000
" IX L. 182.000 "


- (con l'art. 35, comma 2) che "Gli aumenti di cui al comma 1 competono con decorrenza 1 dicembre 1995.
-(con l'art. 35, comma 3) che "Dal 1 gennaio 1995 al 30 novembre 1995 competono i seguenti aumenti stipendiali mensili lordi:


Livello V L. 86.000
" VI L. 94.000
" VI-bis L. 100.000
" VII L. 106.000
" VIII L. 123.000
" IX L. 140.000 "



AGGIORNAMENTO (3)
Il D.P.R. 10 maggio 1996, n. 359 nel modificare l'art. 2 del D.P.R. 31 luglio 1995, n. 395 ha disposto (con l'art. 2) che gli stipendi stabiliti dal presente articolo 2, sono incrementati, a regime, dalle seguenti misure mensili lorde:



"Livello IV . .........L. 179.000
Livello V . ......... L. 187.000
Livello VI . ........ L. 200.000
Livello VI-bis . .. ..L. 210.000
Livello VII . ....... L. 220.000
Livello VII-bis . ... L. 229.500
Livello VIII . ...... L. 239.000
Livello IX . ........ L. 262.000


2. Gli aumenti di cui al comma 1 competono con decorrenza 1 luglio 1997.
3. Dal 1 gennaio 1996 al 30 novembre 1996 competono i seguenti aumenti stipendiali mensili lordi:


Livello IV . ..........L. 62.000
Livello V . .......... L. 65.000
Livello VI . ......... L. 70.000
Livello VI-bis . ..... L. 74.000
Livello VII . ........ L. 78.000
Livello VII-bis . .... L. 80.500
Livello VIII . ....... L. 83.000
Livello IX . ......... L. 91.000


4. Dal 1 dicembre 1996 al 30 giugno 1997 competono i seguenti aumenti stipendiali mensili lordi:


Livello IV . ......... L. 134.000
Livello V . .. ........L. 140.000
Livello VI . ......... L. 150.000
Livello VI-bis . ..... L. 157.000
Livello VII . ........ L. 165.000
Livello VII-bis . .... L. 172.000
Livello VIII . ....... L. 179.000
Livello IX . ......... L. 196.000


5. Gli aumenti di cui ai commi 3 e 4 hanno effetto fino alla data del conseguimento di quello successivo."
Il D.P.R. 10 maggio 1996, n. 359 nel modificare l'art. 35 del D.P.R. 31 luglio 1995, n. 395 ha disposto (con l'art. 11) che "gli stipendi stabiliti dal presente articolo 35 sono incrementati, a regime, dalle seguenti misure mensili lorde:



Livello V . ....... L. 187.000
Livello VI . ...... L. 200.000
Livello VI-bis . .. L. 210.000
Livello VII . ..... L. 220.000
Livello VII-bis ... L. 229.500
Livello VIII . .... L. 239.000
Livello IX . ...... L. 262.000


2. Gli aumenti di cui al comma 1 competono con decorrenza 1 luglio 1997.
3. Dal 1 gennaio 1996 al 30 novembre 1996 competono i seguenti aumenti stipendiali mensili lordi:


Livello V . ....... L. 65.000
Livello VI . ...... L. 70.000
Livello VI-bis . .. L. 74.000
Livello VII . ..... L. 78.000
Livello VII-bis . ..L. 80.500
Livello VIII . .... L. 83.000
Livello IX . ...... L. 91.000


4. Dal 1 dicembre 1996 al 30 giugno 1997 competono i seguenti aumenti stipendiali mensili lordi:


Livello V . .. L. 140.000
Livello VI . .. L. 150.000
Livello VI-bis . .. L. 157.000
Livello VII . .. L. 165.000
Livello VII-bis . .. L. 172.000
Livello VIII . .. L. 179.000
Livello IX . .. L. 196.000


5. Gli aumenti di cui ai commi 3 e 4 hanno effetto fino alla data del conseguimento di quello successivo."

AGGIORNAMENTO (4)
D.P.R. 16 marzo 1999, n. 254 nel modificare l'art. 2 del D.P.R. 10 maggio 1996, n. 359 che a sua volta modifica l'art. 2 del D.P.R. 31 luglio 1995, n. 395 ha conseguentemente disposto (con l'art. 2) che "Gli stipendi stabiliti dall'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 10 maggio 1996, n. 359, sono incrementati a regime, delle seguenti misure mensili lorde:


===================================================================
Livello IV lire 68.000

Livello V lire 71.000

Livello VI lire 77.000

Livello VI-bis lire 80.000

Livello VII lire 83.000

Livello VII-bis lire 86.500

Livello VIII lire 90.000

Livello IX lire 101.000

-------------------------------------------------------------------

2. Gli aumenti di cui al comma 1 competono con decorrenza 1° agosto 1999.
3. Dal 1° ottobre 1998 al 31 luglio 1999 competono i seguenti aumenti stipendiali mensili lordi:


===================================================================
Livello IV lire 37.000

Livello V lire 39.000

Livello VI lire 42.000

Livello VI-bis lire 43.500

Livello VII lire 45.000

Livello VII-bis lire 47.000

Livello VIII lire 49.000

Livello IX lire 55.000

-------------------------------------------------------------------

4. Gli aumenti di cui al comma 3 hanno effetto fino alla data del conseguimento di quello successivo.
D.P.R. 16 marzo 1999, n. 254 nel modificare l'art. 2 del D.P.R. 10 maggio 1996, n. 359 che a sua volta modifica l'art. 35 del D.P.R. 31 luglio 1995, n. 395 ha conseguentemente disposto (con l'art. 42) che "Gli stipendi stabiliti dall'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 10 maggio 1996, n. 359, sono incrementati, a regime delle seguenti misure mensili lorde:


===================================================================
Livello V lire 71.000
Livello VI lire 77.000
Livello VI-bis lire 80.000
Livello VII lire 83.000
Livello VII-bis lire 86.500
Livello VIII lire 90.000
Livello IX lire 101.000
-------------------------------------------------------------------


2. Gli aumenti di cui al comma 1 competono con decorrenza 1° agosto 1999.
3. Dal 1° ottobre 1998 al 31 luglio 1999 competono i seguenti aumenti stipendiali mensili lordi:


===================================================================
Livello V lire 39.000
Livello VI lire 42.000
Livello VI-bis lire 43.500
Livello VII lire 45.000
Livello VII-bis lire 47.000
Livello VIII lire 49.000
Livello IX lire 55.000
-------------------------------------------------------------------


4. Gli aumenti di cui al comma 3 hanno effetto fino alla data del conseguimento di quello successivo.

Art. 23.

(Mantenimento del trattamento economico piu' favorevole).
1. Il personale della Polizia di Stato che ai sensi della legge 10 ottobre 1986, n. 668 e' stato inquadrato in uno dei ruoli di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, e 30 aprile 1987, n. 240, ovvero abbia superato i concorsi straordinari per titoli di servizio previsti nella stessa legge per il passaggio a qualifica o ruolo superiore, conserva, se piu' favorevole, il trattamento economico stipendiale in godimento al momento della registrazione del provvedimento formale di inquadramento.
2. L'eventuale differenza di trattamento economico di cui al comma 1 viene convertita in assegno ad personam riassorbibile e non rivalutabile.
3. L'articolo 138 della legge 11 luglio 1980, n. 312, modificato dall'articolo 18 del decreto-legge 6 giugno 1981, n. 283, convertito, con modificazioni, della legge 6 agosto 1981, n. 432 come integrato dall'articolo 44 della legge 10 ottobre 1986, n. 668 si intende riferito anche ai casi di inquadramento che comportino passaggio a livello retributivo superiore.
4. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 si applicano nei confronti delle assistenti del disciolto Corpo della polizia femminile transitate nel ruolo dei commissari della Polizia di Stato ai sensi dell'articolo 52 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 336.
5. L'articolo 2, comma 11, del decreto legge 21 settembre 1987, n. 387, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 1987, n. 472 e' sostituito dal seguente:
"11. Detti scatti sono attribuiti, con la decorrenza 1 novembre 1986, previo riassorbimento degli scatti di cui ai commi 5 e 7 nonche' degli scatti gerarchici eventualmente in godimento al 31 dicembre 1985 e non sono riassorbibili nei casi di promozione o inquadramento che comporti passaggio a livello retributivo superiore".
Note all' concerne "Nuovo ordinamento della banda musicale della Polizia di Stato". - Per il vigente testo dell' vedi nota all'art. 30: - Il testo vigente dell' , cosi' come modificato dall' , e' il seguente: "Art. 52 (Accesso alla qualifica di commissario delle assistenti della polizia femminile). - Le assistenti del disciolto Corpo della polizia femminile, in servizio alla data di entrata in vigore della , possono per un periodo di dieci anni, a partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, accedere alla qualifica di commissario del ruolo dei commissari della Polizia di Stato, mediante concorso per titoli di servizio e colloquio nel limite di un sesto dei posti annualmente disponibili netta dotazione organica delle qualifiche di vice commissario e commissario; ove al concorso non possa essere attribuito alcun posto, si procedera' negli anni successivi alle opportune operazioni di conguaglio. Al concorso sono ammesse le assistenti in possesso di un'anzianita' di effettivo servizio non inferiore a nove anni, ovvero non inferiori a cinque anni se in possesso di uno dei diplomi di laurea di cui alla . La nomina decorre a tutti gli effetti dal 1 gennaio dell'anno successivo a quello in cui si e' verificata la disponibilita' dei posti messi a concorso. Le vincitrici seguono nel ruolo gli impiegato promossi mediante scrutinio; con la stessa decorrenza coloro che non riportino un giudizio favorevole al termine del periodo di prova, sono restituite al ruolo di provenienza. Le vincitrici del concorso devono frequentare un corso di aggiornamento professionale della durata di sei mesi. Le modalita' di attuazione i programmi del corso sono stabiliti con decreto del Ministro dell'interno". - Il testo vigente dell' , in base a quanto disposto dalla presente legge, risulta il seguente: "Art. 2. - 1. L'indennita' prevista all'art. 2 commi primo, terzo e quattordicesimo, della legge 20 marzo 1984, e' incrementata del dieci per cento a decorrere dal 1 gennaio 1986 e di un ulteriore dieci per cento dal 1 gennaio 1986 e di un ulteriore dieci per cento dal 1 gennaio 1987, sulle misure vigenti al 31 dicembre 1985. 2. Al personale appartenente ai ruoli dei dirigenti di cui al , nonche' quello dei ruoli di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, 338, compete l'indennita' di cui al comma 1, in misura pari al 100 per cento di quella corrisposta al personale che espleta funzioni di polizia di qualifica corrispondente. 3. Gli incrementi di cui al comma 1 previsti per il personale della Polizia di Stato, sono estesi, con le medesime decorrenze, in relazione al disposto dell' , all'Arma dei Carabinieri al Corpo della guardia di Finanza al Corpo degli agenti di custodia ed al Corpo forestale dello Stato. 4. L'incremento della misura del supplemento giornaliero dell'indennita' mensile di istituto di cui all' , e successive modificazioni, previsto dall'art. 7 punto 1, dell'accordo di cui all'art. 1, e' esteso al personale indicato nell' e , nonche' al personale di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo. 5. Con decorrenza dal 25 giugno 1982 per il solo personale della Polizia di Stato non inquadrato nel ruolo ad esaurimento, che riveste le qualifiche sottoindicate sono attribuiti i seguenti scatti, del 2,50 per cento computati sullo stipendio in godimento: ispettore capo, ispettore principale, qualifiche del ruolo dei sovrintendenti, assitenti................ n. 2 scatti agente scelto.............." 1 scatto 6. Con decorrenza dal 1 gennaio 1983, per il solo personale della Polizia di Stato che alla data del 25 giugno 1982, riveste la qualifica di assistente capo e' attribuito uno scatto del 2,50 per cento computato sullo stipendio in godimento al 1 gennaio 1983. 7. Gli scatti suddetti non concorrono alla determinazione del maturato economico dei sovrintendenti principali promossi alla qualifica di sovrintendente capo dopo il 25 giugno 1982, agli stessi sono attribuiti due scatti del 2,50 per cento computati sul nuovo stipendio a decorrere dalla data della promozione. 8. I miglioramenti previsti dal precedenti commi sono assorbiti dai benefici di cui all' . 9. Al personale della Polizia di Stato nel periodo 25 giugno 1982-31 ottobre 1986 si applica l' , come sostituito dall' , convertito, con modificazioni, della . 10. Per il solo personale della Polizia di Stato non inquadrato nei ruoli ad esaurimento che riveste alla data del 1 novembre 1986, la qualifica di ispettore capo, ispettore principale, ispettore e sovrintendente capo, con decorrenza dal 1 novembre 1986 sono attribuiti i seguenti scatti del 2,50 per cento computati sullo stipendio in godimento con riferimento al trattamento stipendiale previsto dal : ispettore capo................... n. 4 scatti ispettore principale............. " 5 scatti ispettore........................ " 3 scatti sovrintendete capo............... " 4 scatti 11. Detti scatti sono attribuiti con la decorrenza 1 novembre 1986, previo riassorbimento degli scatti di cui al commi 5 e 7 nonche' degli scatti gerarchici eventualmente in godimento al 31 dicembre 1985 e non sono riassorbibili nei casi di promozione o inquadramento che comporti passaggio a livello retributivo superiore. 12. Con decorrenza 30 giugno 1988 e' conglobata nello stipendio iniziale del livello o del grado attribuito alla stessa data al personale delle Forze di Polizia una quota, di indennita' integrativa speciale pari a L. 1.081.000 annue lorde. 13. Con la medesima decorrenza la misura dell'idennita' integrativa speciale spettante al personale delle Forze di Polizia in servizio e' ridotta di L. 1.081.000 annue lorde. 14. Nei confronti del personale delle Forze di Polizia cessato dal servizio con decorrenza successiva al 30 giugno 1988, la misura dell'indennita' integrativa speciale, spettante ai sensi dell' , e successive modificazioni e integrazioni, ai titolari di pensione diretta, e' ridotta a cura delle competente direzione provinciale del Tesoro, dell'importo lordo mensile di L. 72.067. Detto importo, nel caso in cui l'indennita' integrativa speciale e' sospesa o non spetta, e' riportato in detrazione dalla pensione dovuto all'interessato. 15. Ai titolari di pensioni di riversibilita' aventi causa del personale delle Forze di Polizia collocato in quiescenza successivamente al 30 giugno 1988 o deceduto in attivita' di servizio a decorrere dalla stessa data, la riduzione dell'importo lorod mensile di L. 72.067 va operata in proporzione dell'aliquota di riversibilita' delle pensione spettante, osservando le stesse modalita' di cui al comma 14. Se la pensione di riversibilita' e' attribuita ai piu' compartecipi, la predetta riduzione va effettuata in proporzione alla quota assegnata a ciascun compartecipe. 16. Al personale delle Forze di polizia che cessa dal servizio per raggiunti limiti di eta' ovvero per decesso o per inabilita' assoluta, i nuovi stipendi hanno effetto sul trattamento ordinario di quiescenza normale e privilegiato negli importi effettivamente corrisposti alla data di cessazione dal servizio e nelle misure in vigore alla data del 1 gennaio 1987 e 1 gennaio 1988, con decorrenza dalle date medesime. 16-bis I provvedimenti di cessazione dal servizio del personale della Polizia di Stato e del Corpo forestale dello Stato sono assoggettati al visto di legittimita' da parte degli organi di controllo in via successiva. 16-ter. Per i dirigenti della Polizia di Stato e del Corpo forestale dello Stato, destinatari dell' , i provvedimenti di inquadramento economico vengono adottati con atto ricognitivo e non sono assoggettati al visto di legittimita' da parte degli organi di controllo. 16-quater. Nell'attesa del perfezionamento dei provvedimenti formali di riliquidazione delle pensioni dei dirigenti, gli enti amministrativi della Polizia di Stato e del Corpo forestale dello Stato sono autorizzati a corrispondere sulle pensioni provvisorie acconti in misura pari al 90 per cento delle nuove competenze spettanti. 16 quinquies. Le direzioni provinciali del Tesoro sono parimenti autorizzate a corrispondere sulle pensioni definitive i medesimi acconti sulla base degli atti di inquadramento economico predisposti dall'Amministrazione della Polizia di Stato e del Corpo Forestale dello Stato. 17. Con decorrenza dal primo giorno del mese successivo alla data di entrata in vigore del compete al personale appartenente ai ruoli della Polizia di Stato, delle qualifiche di seguito indicate, un autonoma maggiorazione di stipendio del seguente importo annuo lordo: primo dirigente......................... L. 700.000 dirigente superiore..................... L. 900.000 dirigente generale...................... L. 1.100.000 18. L'autonoma maggiorazione di stipendio di cui al comma 17 e' attribuita nelle stesse misure ai corrispondenti gradi o qualifiche delle altre Forze di polizia di cui all' , nonche' ai destinatari delle disposizioni di cui ai commi ventiduesimo e ventritresimo dell' . 19. L'autonoma maggiorazione di stipendio compete altresi' ai sottotenenti delle Forze di polizia nella misura di L. 480.000 annue lorde. 20. L'autonoma maggiorazione di stipendio di cui ai precedenti commi ha effetto sulla tredicesima mensilita', sul trattamento ordinario di quiescenza, normale e privilegiato, sulle indennita' di buonuscita e di licenziamento, sull'assegno alimentare previsto dall' , e da disposizioni analoghe, sull'equo indennizzo, sulle ritenute previdenziali ed assistenziali e relativi contributi, comprese le ritenute in conto entrate Tesoro e altre analoghe ed i contributi di riscatto, con esclusione dell'indennita' integrativa speciale. 21. A decorrere dal 1 gennaio 1986, le disposizioni di cui ai commi ventiduesimo, e ventitreesimo, dell' , si intendono riferite anche alle misure orarie del compenso per il lavoro straordinario. 22. In assenza di nuova normativa, entro il 30 giugno 1989, che dovra' provvedere in materia di salario di anzianita', la retribuzione individuale di anzianita' verra' incrementata, con decorrenza dal 1 gennaio 1989, di una somma corrispondente al valore delle classi o degli scatti secondo il sistema previsto dalla , e sulla base dei valori tabellari di cui alla legge medesima. Al personale, assunto in data successiva al 31 dicembre 1986, i predetti importi competono in ragione del numero dei mesi trascorsi dalla data di entrata in servizio al 31 dicembre 1988. Nel caso di transito da un livello inferiore a quello superiore, l'importo predetto compete in ragione dei mesi trascorsi nel grado di provenienza ed in quello di nuovo inquadramento con riferimento al 31 dicembre 1988. 22.bis A tutto il personale della Polizia di Stato e a quello di cui alla tabella 1 allegata al senza distinzione per il ruolo di appartenenza, con trattamento stipendiale inferiore a quello spettante al pari qualifica avente pari o minore anzianita' di servizio, ma promosso successivamente quest'ultimo; tale norma si applica al personale del Corpo degli agenti di custodia e del Corpo forestale dello Stato autonomamente e nell'ambito dei rispettivi ruoli di appartenenza".

Art. 24.

(Personale della Banda musicale della Polizia dello Stato)
1. Fermo restando quanto previsto dalle tabelle F e G allegate al decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1987, n. 240, al personale della Banda musicale della Polizia dello Stato, appartenente alla III parte A e B, alla II parte A e B ed alla I parte B compete l'indennita' mensile pensionabile nella misura prevista rispettivamente per il perito tecnico principale e per il perito tecnico capo al maturare delle anzianita' previste dalla tabella G per il conseguimento del trattamento stipendiale dei livelli retributivi VI-bis e VII.
Note all'art. 24: Si riportano di seguito le tabelle F e G allegate al : Tabella F EQUIPARAZIONE TRA LE QUALIFICHE DEL PERSONALE DELLA BANDA MUSICALE DELLA POLIZIA DI STATO E QUELLE DEL PERSONALE CHE ESPLETA ATTIVITA' TECNICO-SCIENTIFICA O TECNICA Qualifiche del personale della Qualifiche del personale che banda della Polizia di Stato espleta attivita' tecnico-scientifica o tecnica III Parte B...................... Perito tecnico A...................... Perito tecnico II Parte B...................... Perito tecnico principale A...................... Perito tecnico principale I Parte B..................... Perito tecnico principale A..................... Perito tecnico capo Maestro vice direttore......... Direttore tecnico Maestro direttore.............. Direttore tecnico capo". Tabella G PROGRESSIONE ECONOMICA DEL PERSONALE DELLA BANDA MUSICALE DELLA POLIZIA DI STATO Qualifiche Livelli VI VI-bis VII Anni di Anni di Anni di permanenza permanenza permanenza nel livello nel livello nel livello III Parte B.......... 5 anni 10 anni (*) A.......... 5 anni 8 anni (*) II Parte B.......... - 11 anni (*) A.......... - 11 anni (*) I Parte B.......... - 9 anni (*) A.......... - - (*) (*) Fino al compimento del limite di eta'. PROGRESSIONE ECONOMICA DEL PERSONALE DELLA BANDA MUSICALE DELLA POLIZIA DI STATO Qualifiche Livelli VI-bis VII VIII VIIIbis Maestro vice direttore... 1 5,6 mesi (*) - Maestro direttore........ - 1 4 (*) (/) Fino al compimento del limite di eta'".

Art. 25.


((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 29 DICEMBRE 1990 N. 407))

Art. 26.

Tabella di equiparazione del personale di volo della Polizia dello Stato a quello delle forze armate).
1. La Tabella II di equiparazione del personale di volo della Polizia di Stato a quello delle Forze armate, allegata alla legge 10 ottobre 1986, n. 668, e' sostituita dalla tabella allegata alla presente legge.
Nota all'art. 26: - Si riporta di seguito la tabella II di equiparazione del personale di volo della Polizia di Stato a quello delle forze armate allegate alla : TABELLA II EQUIPARAZIONE DEL PERSONALE DI VOLO DELLA POLIZIA DI STATO A QUELLO DELLE FORZE ARMATE Quadro A PILOTI DI ELICOTTERO Forze Armate Polizia di Stato Ufficiali marescialli e Dirigenti, commissari, ispettori, sergenti maggiori con sovrintendenti capi, 14 anni di servizio sovrintendenti principali e sovrintendenti con 14 anni di servizio Sergenti maggiori con Sovrintendenti con meno di 14 meno di 14 di anni di servizio, vice servizio, sergenti sovrintendenti, assistenti e agenti EQUIPARAZIONE DEL PERSONALE DI VOLO DELLA POLIZIA DI STATO A QUELLO DELLE FORZE ARMATE Quadro B PILOTI OSSERVATORI (piloti di aereo leggero) Forze Armate Polizia di Stato Ufficiali marescialli e Dirigenti, commissari, ispettori, sergenti maggiori con sovrintendenti capi, 14 anni di servizio sovrintendendenti principali e sovrintendenti con 14 anni di servizio Sergenti maggiori con Sovrintendenti con meno di 14 meno di 14 di anni di servizio, vice servizio, sergenti sovrintendenti, assistenti e agenti EQUIPARAZIONE DEL PERSONALE DI VOLO DELLA POLIZIA DI STATO A QUELLO DELLE FORZE ARMATE Quadro C OSSERVATORI Forze Armate Polizia di Stato Ufficiali, osservatori A.M. Dirigenti, commissari, ispettori, sovrintendenti. Quadro D SPECIALISTI (facenti parte degli equipaggi fissi di volo) Forze Armate Polizia di Stato Ufficiali marescialli e Dirigenti, direttivi, commissari, sergenti maggiori con ispettori, sovrintendenti capi, 14 anni di servizio sovrintendendenti principali e sovrintendenti con 14 anni di servizio Sergenti maggiori con Sovrintendenti con meno di 14 meno di 14 di anni di servizio, vice servizio, sergenti sovrintendenti, assistenti e agenti

Art. 27.

(Copertura finanziaria)
1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 1.272.526.809.000 per l'anno 1990, ivi compreso l'onere relativo agli anni 1988 e 1989 e al netto dell'importo di lire 417 miliardi quale acconto sui miglioramenti economici autorizzato dal decreto-legge 26 marzo 1990, n. 60, e in lire 1.513.056.459.000 a decorrere dall'anno 1991, si provvede quanto a lire 1.266 miliardi mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6868 dello stato di previsione del Ministero del Tesoro per l'anno finanziario 1990, e quanto a lire 1.504 miliardi mediante riduzione dei corrispondenti capitoli per gli anni successivi; al restante onere di lire 6.526.809.000 per il 1990 mediante riduzione per lire 5.156.289.000 del capitolo 2583 dello stato di previsione del Ministero dell'interno, per lire 97.750.000 del capitolo 4600 dello stato di previsione del Ministero della difesa, per lire 83.780.000 del capitolo 3135 dello stato di previsione del Ministero delle finanze, per lire 28.028.000 del capitolo 2083 dello stato di previsione del Ministero di grazia e giustizia, per lire 15.570.000 del capitolo 4047 dello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, per lire 1 miliardo del capitolo 1102 dello stato di previsione del Ministero dell'interno e per lire 145.392.000 del capitolo 1020 dello stato di previsione del Ministero dell'interno; quanto al restante onere di lire 9.056.459.000 per il 1991 si provvede mediante riduzione per lire 3.015.893.000 del capitolo 2627 dello stato di previsione del Ministero dell'interno, per lire 1 miliardo del capitolo 2634 dello stato di previsione del Ministero dell'interno, per lire 2.536.000.000 del capitolo 4600 dello stato di previsione del Ministero della difesa, per lire 186.400.000 del capitolo 3097 dello stato di previsione del Ministero delle finanze, per lire 200.000.000 per ognuno dei capitoli 3108, 3105, e 3106 dello stato di previsione del Ministero delle finanze, per lire 378.780.000 del capitolo 2083 dello stato di previsione del Ministero di grazia e giustizia per lire 61.340.000 del capitolo 4049 del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per lire 477.046.000 del capitolo 1020 dello stato di previsione del Ministero dell'interno e per lire 801.000.000 del capitolo 1102 dello stato di previsione del Ministero dell'interno.

Art. 28.

(Salvaguardia degli effetti del decreto-legge 1 giugno 1990, n. 127)
1. Sono fatti salvi in ogni caso gli effetti giuridici ed economici derivanti dall'applicazione del decreto-legge 1 giugno 1990, n. 127 ove non convertito in legge.

Art. 29.

(Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 7 agosto 1990
COSSIGA ANDREOTTI, Presidente del Consiglio dei Ministri CARLI, Ministro del tesoro Visto, il Guardasigilli: VASSALLI

Tabella II



TABELLA II
(Articolo 26)
EQUIPARAZIONE DEL PERSONALE DI VOLO DELLA POLIZIA DI STATO A QUELLO DELLE FORZE ARMATE
QUADRO A

Piloti di elicottero

Forze armate Polizia di Stato
Ufficiali, marescialli Dirigenti, commissari, ispet-
sergenti mag- tori, sovrintendenti capi,
giori con 14 anni sovrintendenti principali,
di servizio. sovrintendenti con 14 anni
di servizio e assistenti con
14 anni di servizio.
Sergenti maggiori Sovraintendenti con meno di
con meno di 14 14 anni di servizio, vice so-
anni di servizio, vrintendenti, assistenti con
sergenti. meno di 14 anni e agenti.



QUADRO B Piloti osservatori (piloti di aereo leggero)

Forze armate Polizia di Stato
Ufficiali, marescialli Dirigenti, commissari, ispet-
e sergenti mag- tori, sovrintendenti capi,
giori con 14 anni sovrintendenti principali,
di servizio. sovrintendenti con 14 anni
di servizio e assistenti con
14 anni di servizio.
Sergenti maggiori Sovraintendenti con meno di
con meno di 14 14 anni di servizio, vice so-
anni di servizio, vrintendenti, assistenti con
sergenti. meno di 14 anni e agenti.


QUADRO C
Osservatori

Forze armate Polizia di Stato
Ufficiali osservatori Dirigenti, commissari, ispet-
A.M. tori, sovrintendenti.



QUADRO D
Specialisti
(facenti parte degli equipaggi fissi di volo)

Forze armate Polizia di Stato
Ufficiali, marescialli Dirigenti, commissari, ispet-
e sergenti mag- tori, sovrintendenti capi,
giori con 14 anni sovrintendenti principali,
di servizio. sovrintendenti con 14 anni
di servizio e assistenti con
14 anni di servizio.
Sergenti maggiori Sovraintendenti con meno di
con meno di 14 14 anni di servizio, vice so-
anni di servizio, vrintendenti, assistenti con
sergenti. meno di 14 anni e agenti.