Modifiche e integrazioni alla legge 1 aprile 1981, n. 121, e relativi decreti di attuazione, sul nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza.
Art. 1.
1. A decorrere dal 25 giugno 1982, il numero dei funzionari non ancora valutati da ammettere alla valutazione di cui all'articolo 39, primo comma, lettere a) e b), del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 336, e' modificato, rispettivamente, come segue:
a) un terzo dei vice questori aggiunti iscritti nel ruolo ad esaurimento;
b) un terzo dei primi dirigenti iscritti nel ruolo ad esaurimento.
AVVERTENZA:
Le note seguiranno la pubblicazione dei testi della , e dei successivi decreti delegati, aggiornati con tutte le modifiche apportate fino alla presente legge.
Con un successivo comunicato sara' data notizia della data di pubblicazione dei relativi supplementi.