N NORME. red.it

Disposizioni in materia di ristrutturazione e integrazione patrimoniale degli istituti di credito di diritto pubblico.

Preambolo
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno PROMULGA la seguente legge:

Art. 1.

Fusioni, trasformazioni e conferimenti
1. Gli enti creditizi pubblici iscritti nell'albo di cui all'articolo 29 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 marzo 1938, n. 141, e successive modificazioni e integrazioni, nonche' le casse comunali di credito agrario e i monti di credito su pegno di seconda categoria che non raccolgono risparmio tra il pubblico possono effettuare trasformazioni ovvero fusioni con altri enti creditizi di qualsiasi natura, da cui, anche a seguito di successive trasformazioni o conferimenti, risultino comunque societa' per azioni operanti nel settore del credito.
2. Alle operazioni di cui al comma 1 nonche' ai conferimenti dell'azienda (( ovvero di rami di essa )), effettuati dai medesimi enti creditizi pubblici, in una o piu' societa' per azioni gia' iscritte nell'albo suddetto ovvero appositamente costituite anche con atto unilaterale e aventi per oggetto l'attivita' svolta dall'ente conferente o rami di essa, si applicano le norme fiscali di cui all'articolo 7.
3. Le operazioni di cui ai commi 1 e 2, una volta deliberate dagli organi interni competenti in materia di modifiche statutarie, devono essere approvate con decreto del Ministro del tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio (CICR), che deve accertarne la rispondenza alle esigenze di razionalizzazione del sistema creditizio.

Art. 2.

Modalita' di attuazione
1. Per la realizzazione delle operazioni di cui all'articolo 1 il Governo della Repubblica e' delegato ad emanare norme dirette a:
a) consentire agli enti creditizi pubblici di effettuare il conferimento dell'azienda, anche ripartendolo in piu' fasi, e di continuare eventualmente l'esercizio di attivita' residue. Le societa' per azioni di cui all'articolo 1 potranno proseguire, anche in via provvisoria, ed in vista del trasferimento dell'azienda o di un ramo di essa ad altra societa', nelle attivita' svolte dall'ente conferente o trasformato;
b) regolare la conversione in azioni dei titoli emessi dagli enti creditizi prevedendo la convertibilita' delle quote di partecipazione in azioni ordinarie, delle quote di risparmio in azioni di risparmio e la facolta' del titolare di quote di natura mista di optare per la conversione, anche in parte, in azioni di risparmio. A tal fine le societa' per azioni di cui all'articolo 1, anche se non quotate in borsa, possono emettere azioni di risparmio ai sensi dell'articolo 14 del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 giugno 1974, n. 216; ove non sopravvenga la quotazione in borsa, l'ammontare delle azioni di risparmio emesse in sede di conversione delle quote non potra' essere aumentato. I termini e le condizioni del concambio dovranno essere approvati dal Ministro del tesoro, sentite la Banca d'Italia e la Commissione nazionale per le societa' e la borsa. Le assemblee delle societa' di cui all'articolo 1 potranno provvedere ad ulteriori conversioni delle azioni di risparmio in azioni ordinarie;
c) disciplinare gli enti che hanno effettuato i conferimenti di cui all'articolo 1 e specificamente quelli che hanno conferito l'intera azienda. Ferma restando la disciplina vigente in tema di organizzazione, lo statuto dovra' prevedere che oggetto dell'ente sia la gestione di partecipazioni bancarie e finanziarie, dirette e indirette, e che lo scopo si ispiri alle finalita' originarie dell'ente. Lo statuto dovra' inoltre fissare i limiti per l'acquisto e la cessione di partecipazioni, prevedendo, in particolare, che la cessione di azioni delle societa' per azioni risultanti dai conferimenti dovra' essere approvata dal Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, qualora l'ente conferente perda il controllo della maggioranza delle azioni con diritto di voto nell'assemblea ordinaria della societa' conferitaria. Lo statuto potra', infine, prevedere limitazioni all'erogazione degli utili, finalizzate alla costituzione di riserve utilizzabili anche per la sottoscrizione di aumenti di capitale;
d) introdurre una disciplina volta a garantire la permanenza del controllo diretto o indiretto di enti pubblici sulla maggioranza delle azioni con diritto di voto nell'assemblea ordinaria delle societa' per azioni di cui all'articolo 1. In casi eccezionali, al fine di rafforzare il sistema creditizio italiano, la sua presenza internazionale, la sua dimensione patrimoniale, e di permettergli di raggiungere dimensioni che ne accrescano la capacita' competitiva, per finalita' di pubblico interesse, uno speciale regime autorizzatorio potra' consentire deroghe al suddetto principio subordinando le relative operazioni:
1) alla presenza, negli statuti degli enti creditizi interessati, di disposizioni volte a impedire che soggetti individuali o gruppi non bancari acquisiscano posizioni dominanti e comunque pregiudizievoli per l'indipendenza dell'ente creditizio;
2) al parere della Banca d'Italia, che provvede all'istruttoria;
3) all'approvazione del Consiglio dei Ministri, con comunicazione alle competenti commissioni parlamentari;
e) disciplinare le procedure per la vendita delle azioni al fine di assicurare trasparenza e congruita' applicando ad essa le norme sulle offerte pubbliche per i collocamenti sul mercato.
2.
((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 17 MAGGIO 1999, N. 153 )).
3. All'articolo 4 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
"La richiesta di parere relativa al rinnovo di un mandato in un ente pubblico che esercita attivita' creditizia o che, a seguito di operazioni di conferimento d'azienda, detiene partecipazioni di controllo, anche indirette, in enti creditizi costituiti in forma di societa' per azioni deve contenere una relazione sull'evoluzione tecnica dell'ente pubblico nel periodo di durata del mandato scaduto.
La disposizione si applica anche per il passaggio fra cariche di presidente e vicepresidente nel medesimo ente ovvero fra gli enti pubblici precedentemente indicati".

Art. 3.

Rapporti di lavoro
1. Ai dipendenti delle societa' per azioni di cui all'articolo 1 continueranno ad applicarsi le disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge, fino al rinnovo del contratto collettivo nazionale di categoria o fino alla stipula di un nuovo contratto integrativo aziendale.
2. Per i medesimi dipendenti sono fatti salvi i diritti quesiti, gli effetti di leggi speciali e quelli rivenienti dalla originaria natura pubblica dell'ente di appartenenza.
3. Il Governo della Repubblica e' delegato ad emanare, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative del settore creditizio, norme dirette a disciplinare, secondo le norme dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti, il trattamento previdenziale dei dipendenti in servizio e in quiescenza degli enti pubblici creditizi esclusi o esonerati dall'obbligo dell'iscrizione alla data di entrata in vigore della presente legge in quanto disciplinati, rispettivamente, dall'allegato T all'articolo 39 della legge 8 agosto 1895, n. 486, e dalla legge 20 febbraio 1958, n. 55. A tal fine le disposizioni delegate dovranno:
a) fissare procedure e modalita' dell'iscrizione all'assicurazione generale obbligatoria. In particolare, dovra' essere previsto che i dipendenti attuali e futuri e quelli in quiescenza degli enti creditizi pubblici siano complessivamente iscritti ad una gestione speciale presso l'ente previdenziale, e che il regime contributivo attualmente a carico dei lavoratori possa essere modificato solo per via contrattuale. Per il personale in quiescenza dovra' essere previsto che la quota di pensione di pertinenza della gestione speciale, rispetto al trattamento complessivamente erogato, venga fissata mediante aliquote percentuali determinate secondo parametri medi di riferimento che tengano conto delle differenze esistenti. Al fine di evitare costi aggiuntivi per l'ente previdenziale, l'equilibrio finanziario di tale gestione dovra' essere garantito per i primi venti anni dai medesimi enti creditizi pubblici, ciascuno nella misura in cui abbia eventualmente contribuito negli anni al verificarsi del disavanzo;
b) prevedere che, a seguito di apposite convenzioni con l'ente previdenziale, il trattamento pensionistico continui ad essere erogato per il tramite delle suddette societa' o enti;
c) stabilire procedure e modalita' con le quali i fondi pensione delle societa' od enti i cui dipendenti in servizio e in quiescenza non sono ricompresi nell'assicurazione obbligatoria si trasformino, mantenendo le attuali attivita'
patrimoniali, in fondi integrativi gestiti secondo criteri di continuita', mediante modifiche statutarie ove siano dotati di autonoma personalita' giuridica. Ai dipendenti in servizio ed in quiescenza degli enti creditizi pubblici assoggettati al regime esclusivo o esonerativo andranno garantite le disposizioni di miglior favore dei rispettivi fondi di previdenza ed un trattamento economico complessivo tra pensione della gestione speciale e pensione integrativa pari a quello in essere alla data di entrata in vigore della presente legge;
d) favorire eventuali mobilita' interaziendali e fronteggiare situazioni di crisi di cui all'articolo 5, comma 1, lettera d).
Note all' reca il titolo "Legge sui provvedimenti di finanza e di tesoro". Dell'allegato T all'art. 39, concernente "Disposizioni riguardanti i Banchi di Napoli e di Sicilia", si riporta solamente l'art. 11, relativo alla materia delle pensioni ed altri trattamenti per gli impiegati dei due Banchi: "Art. 11. - A cominciare dal 1› gennaio 1896 le pensioni, gli assegni di disponibilita' e di aspettativa e le indennita' di missione e di trasferta degli impiegati dei due Banchi saranno regolati dalle disposizioni vigenti per gli impiegati dello Stato. Gli impiegati dei Banchi i quali, a termini delle norme attualmente vigenti, avranno al 1› gennaio 1896 acquistato il diritto al riposo, potranno liquidare la pensione secondo le norme medesime, purche' presentino l'istanza pel collocamento al riposo non oltre il 30 giugno 1896. Sara' del pari liquidata la pensione secondo le norme vigenti agli impiegati, i quali saranno collocati a riposo per disposizione dei consigli centrali d'amministrazione fino al 30 giugno 1896. Per gli impiegati dei Banchi in regolare servizio alla data della pubblicazione della presente legge, i quali pur contando 20 anni di servizio non abbiano ancora acquisito il diritto al riposo, o non presentino la relativa domanda prima del 30 giugno 1896, o non vengano collocati a riposo d'autorita' nel termine medesimo, la proporzione della pensione allo stipendio sara' determinata sulla base delle norme attualmente vigenti pel tempo passato in servizio anteriormente al 1› gennaio 1896 e delle disposizioni vigenti, per gli impiegati dello Stato, ai termini del comma 1› del presente articolo, per il tempo posteriore, in ragione di tante quote per quanti sono gli anni di servzio utili alla pensione al 1› gennaio 1896. Agli impiegati dei Banchi che ottengano il collocamento a riposo dietro loro domanda o siano collocati a riposo d'autorita' a tutto il 30 dicembre 1896, l'anno di servizio incominciato varra', agli effetti della pensione, per anno compiuto. Alle controversie tra gli impiegati dei due Banchi e le rispettive amministrazioni in ordine alla liquidazione delle pensioni e' estesa la giurisdizione della corte dei conti. Nel decreto reale da emanarsi a' termini dell'art. 39 della presente legge saranno stabilite le norme per l'applicazione delle disposizioni transitorie contenute in questo articolo, tenendo conto delle disposizioni attualmente vigenti per la liquidazione delle pensioni tanto per gli impiegati del Banco di Napoli, quanto per quelli del Banco di Sicilia". - La reca il titolo: "Estensione del trattamento di riversibilita' ed altre provvidenze in favore dei pensionati dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti".

Art. 4.

Ricapitalizzazione degli istituti di credito di diritto pubblico
1. E' autorizzata per il quinquennio 1990-1994 la spesa complessiva di lire 1.800 miliardi, di cui lire 297 miliardi nel 1990, lire 367 miliardi nel 1991, lire 452 miliardi nel 1992, lire 502 miliardi nel 1993 e lire 182 miliardi nel 1994, per effettuare, in conformita' a quanto previsto dal comma 2, i versamenti in favore di istituti di credito di diritto pubblico.
2. Il Governo della Repubblica e' delegato ad emanare le norme per la ripartizione delle somme di cui al comma 1 tra istituti di credito di diritto pubblico, tenendo conto di accertate esigenze patrimoniali connesse alla riorganizzazione e allo sviluppo degli stessi e dell'attuazione delle linee direttive indicate nel decreto del Ministro del tesoro emanato in data 27 luglio 1981, ai sensi dell'articolo 2 della legge 10 febbraio 1981, n. 23, e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 208 del 30 luglio 1981. Dovra' prevedersi che a fronte dei versamenti siano costituite, da parte degli istituti destinatari, apposite riserve denominate con riferimento alla presente legge e da utilizzare entro due anni per la costituzione o l'aumento di capitale delle societa' per azioni di cui all'articolo 1, comma 1. Le corrispondenti azioni sono attribuite al tesoro dello Stato.
3. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, determinato in lire 297 miliardi per l'anno 1990, in lire 367 miliardi per l'anno 1991 ed in lire 452 miliardi per l'anno 1992, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1990-1992, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1990, all'uopo utilizzando parte dell'accantonamento "Partecipazione a banche e fondi nazionali ed internazionali".
4. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Nota all'art. 4: - Il testo dell' (Conferimenti al capitale e al fondo di dotazione di istituti ed enti di credito di diritto pubblico; modificazioni alla , concernente lo sviluppo dell'attivita' creditizia nel campo industriale nell'Italia meridionale ed insulare; fusione per incorporazione dell'Istituto di credito per le imprese di pubblica utilita' nel Consorzio di credito per le opere pubbliche) e' il seguente: "Art. 2. - E' autorizzata la spesa complessiva di lire 208,3 miliardi da iscrivere nello stato di previsione del Ministero del tesoro, ripartito in ragione di lire 81 miliardi nell'anno 1980, di lire 86 miliardi nell'anno 1981 e di lire 41,3 miliardi nell'anno 1982, per effettuare conferimenti in favore dei seguenti istituti di credito, per gli importi per ciascuno di essi indicati: Banco di Napoli: lire 141,3 miliardi, di cui lire 56 miliardi nell'anno 1980, lire 56 miliardi nell'anno 1981 e lire 29,3 miliardi nell'anno 1982; Banco di Sicilia: lire 42 miliardi, di cui lire 15 miliardi nell'anno 1980, lire 20 miliardi nell'anno 1981 e lire 7 miliardi nell'anno 1982; Banco di Sardegna: lire 25 miliardi, di cui lire 10 miliardi nell'anno 1980, lire 10 miliardi nell'anno 1981 e lire 5 miliardi nell'anno 1982. Il Banco di Napoli, il Banco di Sicilia e il Banco di Sardegna destineranno le somme loro conferite ai sensi del comma precedente, in tutto o in parte, ad aumento dei rispettivi capitali di fondazione e fondi di dotazione, secondo quanto sara' disposto con decreti del Ministro del tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio. Con gli stessi decreti saranno approvate le necessarie modifiche da apportarsi agli statuti dei banchi predetti, nonche' le linee direttive, da rendere operanti entro il 31 luglio 1981, per armonizzare e rendere piu' razionali gli statuti dei banchi meridionali. Le eventuali somme residue saranno destinate ad appositi fondi di riserva speciale a copertura dei rischi inerenti alle operazioni di credito effettuate ai sensi dei rispettivi statuti".

Art. 5.


((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 1 SETTEMBRE 1993, N. 385))

Art. 6.

Emanazione delle norme delegate
1. Le norme delegate di cui agli articoli 2, 3, 4 e 5 saranno emanate entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con uno o piu' decreti aventi valore di legge ordinaria, su proposta del Ministro del tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, previo parere, da esprimersi entro trenta giorni dalla richiesta, delle competenti commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Le norme delegate di cui all'articolo 3 dovranno essere emanate su proposta del Ministro del tesoro di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale.
Note all'art. 6: - Il testo dell' (Controllo delle partecipazioni bancarie in attuazione delle in tema di vigilanza su base consolidata degli enti creditizi) e' il seguente: "Art. 1 (Obblighi di comunicazione). - 1. Fermo quanto disposto dagli , e , convertito in legge, con modificazioni, dalla , e successive modificazioni e integrazioni, e dall' , la Banca d'Italia richiede la trasmissione di situazioni e dati consolidati alle aziende di credito ed agli istituti di credito a medio e lungo termine sottoposti alla propria vigilanza che posseggono, anche attraverso societa' controllate o fiduciarie ovvero comunque attraverso soggetti interposti, partecipazioni in societa' o enti, aventi sedi in Italia o all'estero, esercenti attivita' creditizia, ovvero, in via esclusiva o principale, attivita' finanziaria consistente nella concessione di finanziamenti, sotto ogni forma, nell'assunzione di partecipazioni, nella compravendita, possesso, gestione o collocamento di valori mobiliari. Le modalita' e i termini per la trasmissione delle situazioni e dei dati consolidati sono determinati dal Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio che stabilisce altresi' la misura della partecipazione rilevante ai fini di cui sopra, la quale non potra' essere inferiore al 25 per cento, salvo che non ricorrano situazioni di controllo ai sensi dell' . 2. Le societa' e gli enti con sede in Italia che esercitano attivita' creditizia e finanziaria, di cui al comma 1, ed il cui capitale sia posseduto direttamente, ovvero attraverso societa' controllate o fiduciarie o comunque attraverso soggetti interposti, nella misura stabilita ai sensi del comma 1, da aziende ed istituti di credito sottoposti alla vigilanza della Banca d'Italia, devono fornire alle aziende ed agli istituti suddetti le informazioni necessarie per consentire il consolidamento nei modi e nei termini stabiliti dalle autorita' competenti ad esercitare la vigilanza su base consolidata. 3. Le societa' e gli enti con sede in Italia che esercitano attivita' creditizia e finanziaria, di cui al comma 1, ed il cui capitale sia posseduto direttamente, ovvero attraverso societa' controllate o fiduciarie o comunque attraverso soggetti interposti, nella misura stabilita ai sensi del comma 1, da aziende ed istituti di credito aventi sede in altro Stato della Comunita' economica europea, debbono fornire alle aziende e agli istituti suddetti le informazioni di cui al comma secondo. 4. Fermi i poteri di cui dispone ai sensi degli e , convertito in legge, con modificazioni, dalla , e successive modificazioni e integrazioni, nonche' ai sensi dell' , nei confronti delle aziende di credito e degli istituti di credito a medio e lungo termine, la Banca d'Italia puo' richiedere alle societa' ed agli enti di cui ai commi 2 e 3, ancorche' non soggetti alla propria vigilanza, la trasmissione anche periodica di dati e notizie nonche' la certificazione dello stato patrimoniale e del conto dei profitti e delle perdite. 5. Al fine esclusivo di verificare l'esattezza dei dati e delle notizie richiesti nonche' delle informazioni fornite per il consolidamento, la Banca d'Italia puo' eseguire ispezioni presso le societa' e gli enti di cui ai commi 2 e 3 non sottoposti alla propria vigilanza ovvero richiedere che tale verifica sia effettuata dalle competenti autorita' di controllo o di vigilanza. 6. La Banca d'Italia puo' altresi' consentire che la verifica delle informazioni fornite dalle societa' e dagli enti di cui al comma 3 sia effettuata dalle competenti autorita' di vigilanza degli altri Stati membri della Comunita' economica europea che ne facciano richiesta ovvero da un revisore o da un esperto indicati dalle predette autorita'". - Il testo degli e (Disposizioni sull'ordinamento della Commissione nazionale per le societa' e la borsa; norme per l'identificazione dei soci delle societa' con azioni quotate in borsa e delle societa' per azioni esercenti il credito; norme di attuazione delle , e in materia di mercato dei valori mobiliari e disposizioni per la tutela del risparmio) e' il seguente: "Art. 9. - Chiunque partecipa in una societa' esercente attivita' bancaria in misura superiore al 2 per cento del capitale di questa, deve darne comunicazione scritta alla societa' stessa e alla Banca d'Italia entro trenta giorni da quello in cui la partecipazione ha superato il detto limite. Le successive variazioni di ciascuna partecipazione devono essere comunicate entro trenta giorni da quello in cui la misura dell'aumento o della diminuzione ha superato la meta' della percentuale stabilita o da quello in cui la partecipazione si e' ridotta entro la percentuale stessa. Ai fini del calcolo della percentuale di cui al comma precedente, per capitale della societa' si intende quello sottoscritto. Agli stessi fini la partecipazione di ciascun socio e' determinata senza tenere conto delle azioni prive del diritto di voto o per le quali il socio sia privato di tale diritto; si tiene conto anche delle azioni possedute indirettamente per il tramite di societa' controllate o di societa' fiduciarie o per interposta persona, nonche' delle azioni possedute a titolo di pegno o di usufrutto. Nel caso di azioni oggetto di contratto di riporto, di esse si tiene conto tanto nei confronti del riportato che del riportatore. Le comunicazioni vengono redatte in conformita' ad apposito modello approvato con deliberazione della Banca d'Italia da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica. Devono in ogni caso risultare dalle comunicazioni, per ciascuna partecipazione: 1) la data ed il titolo dell'acquisto della partecipazione o dell'aumento o della diminuzione della stessa; 2) il numero e il valore nominale e percentuale delle azioni; 3) il numero di azioni possedute indirettamente, con l'indicazione delle societa' controllate o fiduciarie e delle persone interposte, nonche' di quelle possedute in pegno o in usufrutto e delle azioni oggetto di contratto di riporto specificando, in tali casi, a chi spetti il diritto di voto; nelle comunicazioni fatte da societa' fiduciarie devono essere inoltre indicati gli effettivi proprietari delle azioni. Le comunicazioni si considerano eseguite nel giorno in cui sono state consegnate o spedite per lettera raccomandata. Il diritto di voto inerente alle azioni o quote per le quali sia stata omessa la comunicazione non puo' essere esercitato. In caso di inosservanza la deliberazione e' impugnabile a norma dell' se, senza il voto dei soci che avrebbero dovuto astenersi dalla votazione, non si sarebbe raggiunta la necessaria maggioranza. L'impugnazione puo' essere proposta anche dalla Banca d'Italia entro sei mesi dalla data della deliberazione ovvero, se questa e' soggetta a iscrizione nel registro delle imprese, entro sei mesi dall'iscrizione. Le azioni per le quali, a norma del presente articolo, non puo' essere esercitato il diritto di voto sono computate ai fini della regolare costituzione dell'assemblea. E' salva l'applicazione dell' , convertito in legge, con modificazioni, dalla , e successive modificazioni e integrazioni, in aggiunta alle disposizioni dei commi che precedono del presente articolo. Art. 10. - Fatto salvo l' , convertito in legge, con modificazioni, dalla , e successive modificazioni e integrazioni, la Banca d'Italia puo' richiedere alle societa' esercenti attivita' bancaria e alle societa' ed enti di qualsiasi natura, che vi partecipano direttamente o attraverso societa' controllate o fiduciarie ovvero attraverso soggetti comunque interposti, l'indicazione nominativa dei soci secondo le risultanze del libro dei soci, delle comunicazioni ricevute, di altri dati a loro disposizione. Puo' altresi' richiedere agli amministratori una dichiarazione sulle societa' ed enti controllanti ai sensi dell' . Le societa' fiduciarie che abbiano intestato a proprio nome azioni o quote di societa' appartenenti a terzi sono tenute a comunicare alla Banca d'Italia, se questa lo richieda, le generalita' dei fiducianti. Le notizie di cui ai precedenti commi possono essere richieste anche a societa' ed enti stranieri. La Banca d'Italia informa la Commissione nazionale per le societa' e la borsa delle richieste che interessano societa' ed enti con titoli quotati in borsa o ammesse alle negoziazioni nel mercato ristretto". Il testo del e dell' (Controllo delle partecipazioni bancarie in attuazione della in tema di vigilanza su base consolidata degli enti creditizi) e' il seguente: "Art. 3 (Inottemperanza agli obblighi di comunicazione). - 1. Gli amministratori, i sindaci e i direttori generali delle aziende e degli istituti di credito sottoposti a vigilanza della Banca d'Italia, nonche' delle societa' e degli enti di cui all'articolo 1, aventi sede in Italia, che non ottemperano agli obblighi derivanti dalle disposizioni del medesimo articolo, sono puniti a norma dell' , convertito in legge, con modificazioni, dalla , e successive modificazioni e integrazioni. Si osservano, in quanto applicabili, le procedure stabilite dall'articolo 90 del suddetto regio decreto-legge n. 375. (Omissis)". "Art. 4 (Falsita' nelle comunicazioni). - 1. Gli amministratori, i direttori generali, i commissari straordinari, i commissari liquidatori, i liquidatori, i sindaci, i membri dei comitati di sorveglianza delle aziende e degli istituti di credito, i quali, nelle comunicazioni dirette alla Banca d'Italia, espongono fatti non rispondenti al vero sulle condizioni economiche delle aziende e degli istituti medesimi, o nascondono in tutto o in parte fatti concernenti le condizioni stesse al fine di ostacolare l'esercizio delle funzioni di vigilanza, sono puniti con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da lire due milioni a venti milioni. 2. Gli amministratori, i direttori generali, i commissari straordinari, i commissari liquidatori, i liquidatori, i sindaci, i membri dei comitati di sorveglianza delle societa' e degli enti esercenti attivita' finanziaria di cui all'articolo 1, aventi sede in Italia, i quali, nelle comunicazioni previste dal medesimo articolo 1, espongono fatti non rispondenti al vero sulle condizioni economiche delle societa' ed enti medesimi, o nascondono in tutto o in parte fatti concernenti le condizioni stesse al fine di ostacolare l'esercizo delle funzioni di vigilanza della Banca d'Italia, sono punti con le pene di cui al comma 1. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato".

Art. 7.

Norme fiscali
1. Per le fusioni, le trasformazioni e i conferimenti effettuati a norma dell'articolo 1 le imposte di registro, ipotecarie e catastali si applicano nella misura dell'uno per mille e sino ad un importo massimo non superiore a cento milioni di lire. Ai fini dell'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili i conferimenti non si considerano atti di alienazione e si applicano le disposizioni degli articoli 3, secondo comma, secondo periodo, e 6, settimo comma, del decreto del presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643, e successive modificazioni.
2. Agli effetti delle imposte sui redditi i conferimenti effettuati a norma dell'articolo 1 non costituiscono realizzo di plusvalenze, comprese quelle relative alle rimanenze e il valore di avviamento.
L'eventuale differenza tra il valore dei beni conferiti, quale iscritto nel bilancio della societa' conferitaria in dipendenza del conferimento, e l'ultimo valore dei beni stessi riconosciuto ai fini delle imposte sui redditi concorre a formare il reddito dell'ente conferente nella misura del 15 per cento. La differenza tassata e' considerata costo fiscalmente riconosciuto per la societa' conferitaria e puo' essere dalla medesima attribuita in tutto o in parte all'avviamento, ovvero proporzionalmente al costo dei beni ricevuti. La eventuale differenza tra il valore delle azioni ricevute e l'ultimo valore dei beni conferiti riconosciuto ai fini delle predette imposte, maggiorato della differenza tassata di cui al precedente periodo, non concorre a formare il reddito dell'ente conferente fino a quando non sia stata realizzata o distribuita. I beni ricevuti dalla societa' sono valutati fiscalmente in base all'ultimo valore riconosciuto ai predetti fini e le relative quote di ammortamento sono ammesse in deduzione fino a concorrenza dell'originario costo non ammortizzato alla data del conferimento, maggiorato della differenza tassata di cui al presente comma; non sono ammesse in deduzione quote di ammortamento del valore di avviamento iscritto nell'attivo del bilancio della societa' in dipendenza del conferimento, per la parte eccedente la differenza tassata allo stesso attribuita ai sensi del presente comma. Ove, a seguito dei conferimenti, le aziende o le partecipazioni siano state iscritte in bilancio a valori superiori a quelli di cui al periodo precedente deve essere allegato alla dichiarazione dei redditi apposito prospetto di riconciliazione tra i dati esposti nel bilancio ed i valori fiscalmente riconosciuti; con decreto del Ministro delle finanze si provvedera', entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, a stabilire le caratteristiche di tale prospetto. Nel caso di operazioni che nel loro complesso soddisfino le condizioni di cui all'articolo 1, ripartite in piu' fasi ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera a), le disposizioni del presente comma si applicano anche ai conferimenti ed alle cessioni di azioni rivenienti dai conferimenti di azienda effettuati nell'ambito di un unitario programma approvato a norma dello stesso articolo 1, per i quali permane il regime di sospensione d'imposta.
2-bis. L'atto di conferimento puo' stabilire che gli effetti del conferimento decorrono da una data non anteriore a quella in cui si e' chiuso l'ultimo esercizio dell'ente conferente ovvero degli enti conferenti. Anche in questo caso, permangono gli effetti di neutralita' e di continuita' fiscali di cui ai commi precedenti. I beni ricevuti dalla societa' conferitaria possono essere iscritti in bilancio al lordo delle relative partite rettificative.
2-ter. Dalla data in cui ha effetto il conferimento, la societa' bancaria conferitaria subentra agli effetti fiscali negli obblighi, nei diritti e nelle situazioni giuridiche concernenti l'azienda conferita a norma dell'articolo 1, ivi compresi gli obblighi di dichiarazione nonche' quelli di versamento degli acconti relativi sia alle imposte proprie che alle ritenute sui redditi altrui. Il patrimonio netto della societa' conferitaria, comunque determinato, conserva il regime fiscale di quello dell'ente o degli enti conferenti, anche ai fini dell'applicazione dell'articolo 105 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
3. Nella determinazione del reddito imponibile delle aziende ed istituti di credito di cui all'articolo 5 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 marzo 1938, n. 141, e successive modificazioni e integrazioni, risultanti da operazioni di fusione, nonche' di quelli destinatari dei conferimenti, sempre che diano luogo a fenomeni di concentrazione, sono ammessi in deduzione per cinque anni consecutivi, a partire da quello in cui viene perfezionata l'operazione, gli accantonamenti effettuati ad una speciale riserva denominata con riferimento alla presente legge. Detti accantonamenti possono essere effettuati, nell'arco dei cinque anni, entro il limite massimo complessivo per l'intero quinquennio dell'1,2 per cento della differenza tra la consistenza complessiva degli impieghi e dei depositi con clientela degli enti creditizi che hanno partecipato alla fusione ovvero alle operazioni di conferimento, risultanti dai rispettivi ultimi bilanci precedenti alle operazioni stesse, e l'analogo aggregato risultante dall'ultimo bilancio del maggiore degli enti creditizi che hanno partecipato alla fusione o alle operazioni di conferimento. L'accantonamento annuale non potra' comunque eccedere un terzo del limite massimo complessivo consentito per l'intero quinquennio. L'utilizzo e la distribuzione della speciale riserva sono disciplinati dalle norme contenute nell'articolo 6, ultimo periodo del primo comma, e secondo comma, e nell'articolo 8, secondo e terzo comma, della legge 19 marzo 1983, n. 72. Si applicano le norme di cui all'articolo 11- ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, come da ultimo modificata dalla legge 23 agosto 1988, n. 362, fermi restando i vincoli di cui ai commi 5 e 6 dell'articolo 11 della stessa legge n. 468 del 1978.
4. Alle operazioni di fusione tra gli enti creditizi aventi natura societaria, che siano autorizzate dalla Banca d'Italia secondo le direttive del Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio vigenti all'atto delle deliberazioni, si applicano, per gli aspetti fiscali, anche le disposizioni di cui al comma 1.
5. Alle operazioni di conferimento effettuate da enti creditizi aventi natura societaria al fine di costituire un gruppo creditizio ai sensi dell'articolo 5 si applicano le disposizioni di cui ai commi 1 e 2. (1)
6. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano agli atti di fusione, trasformazione e conferimento perfezionati entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge. (5) ((5a))
AGGIORNAMENTO (1)


Il D.L. 13 maggio 1991, n. 151, convertito, con modificazioni, dalla L. 12 luglio 1991, n. 202, ha disposto (con l'art. 10, comma 2) che "La disposizione di cui all'articolo 7, comma 5, della legge 30 luglio 1990, n. 218, deve intendersi riferita a tutte le operazioni di conferimento effettuate da enti creditizi aventi natura societaria, nonche' dalle societa' da questi controllate, al fine di modificare o comunque adeguare la propria struttura organizzativa in conformita' allo schema di gruppo creditizio previsto all'articolo 24 del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356."

AGGIORNAMENTO (5)


La L. 26 novembre 1993, n. 489, ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Il termine di cui all'articolo 7, comma 6, della legge 30 luglio 1990, n. 218, ai fini dell'applicazione delle disposizioni ivi previste, come modificate dagli articoli 28 e 71 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, e' differito alla data del 31 dicembre 1994 per gli atti di fusione, scissione, trasformazione e conferimento perfezionati dal 22 agosto 1992 al 31 dicembre 1994."

AGGIORNAMENTO (5a)


La L. 26 novembre 1993, n. 489, come modificata, dal D.L. 28 giugno 1995, n. 250, convertito, con modificazioni, dalla L. 8 agosto 1995, n. 349 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Il termine di cui all'articolo 7, comma 6, della legge 30 luglio 1990, n. 218, ai fini dell'applicazione delle disposizioni ivi previste, come modificate dagli articoli 28 e 71 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, e' differito alla data del 31 dicembre 1995 per gli atti di fusione, scissione, trasformazione e conferimento perfezionati dal 22 agosto 1992 al 31 dicembre 1995."
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 30 luglio 1990
COSSIGA ANDREOTTI, Presidente del Consiglio dei Ministri CARLI, Ministro del tesoro Visto, il Guardasigilli: VASSALLI