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Estensione del trattamento di riversibilita' ed altre provvidenze in favore dei pensionati dell'assicurazione obbligatoria per la invalidita', la vecchiaia ed i superstiti.

Art. 1.


Le disposizioni di legge vigenti, relative al diritto a pensione di riversibilita' a carico dell'assicurazione obbligatoria invalidita', vecchiaia e superstiti e alla misura della pensione stessa, si applicano dal 1 gennaio 1958 a favore dei superstiti del pensionato che abbia liquidato la pensione con decorrenza anteriore al 1 gennaio 1945 e la cui morte si verifichi dopo il 31 dicembre 1957, ed a favore dei superstiti contemplati nello articolo seguente.