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Ratifica ed esecuzione della convenzione consolare tra la Repubblica italiana e la Repubblica popolare di Cina, firmata a Roma il 19 giugno 1986.

Art. 7

ARTICOLO 7
FUNZIONI CONSOLARI IN GENERALE
I funzionari consolari hanno il diritto di:
(1) proteggere i diritti e gli interessi dello Stato di invio, dei suoi cittadini e delle persone giuridiche aventi nazionalita' di detto Stato e fornire assistenza ai cittadini dello Stato predetto, nonche' comunicare con essi.
(2) promuovere lo sviluppo delle relazioni commerciali, economiche, culturale-educative, tecnico-scientifiche e turistiche tra lo Stato di invio e lo Stato ricevente nonche' promuovere, negli altri settori, le relazioni di cooperazione amichevole tra i due Stati comprese quelle relative alla realizzazione di progetti di cooperazione concordati tra i due Stati.
(3) informarsi con tutti i mezzi legittimi sulla situazione politica, commerciale, economica, culturale-educativa, tecnico-scientifica dello Stato ricevente e riferire su tali argomenti al Governo dello Stato di invio;
(4) esercitare le funzioni previste dalla presente Convenzione, nonche' le altre funzioni attribuite dallo Stato di invio che non sono vietate dalle leggi e dai regolamenti dello Stato ricevente o al cui esercizio lo Stato ricevente non si oppone.