Ratifica ed esecuzione della convenzione consolare tra la Repubblica italiana e la Repubblica popolare di Cina, firmata a Roma il 19 giugno 1986.
Art. 49
Articolo 49
Ratifica, decorrenza e termine
1. La presente convenzione e' soggetta a ratifica; gli strumenti di ratifica saranno scambiati a Pechino. La presente Convenzione entrera' in vigore il trentesimo giorno successivo alla data dello scambio degli strumenti stessi.
2. La presente convenzione restera' in vigore fino a quanto una delle parti contraenti non la denunzi. La denunzia avra' effetto sei mesi dopo la sua notifica.
Fatto a Roma il 19 giugno 1986, in due esemplari nelle lingue italiana e cinese, entrambi i testi facendo egualmente fede.
Per la Per la
Repubblica Italiana Repubblica Popolare di Cina
(Giulio Andreotti) (Zhou Nan)
Parte di provvedimento in formato grafico
Ratifica, decorrenza e termine
1. La presente convenzione e' soggetta a ratifica; gli strumenti di ratifica saranno scambiati a Pechino. La presente Convenzione entrera' in vigore il trentesimo giorno successivo alla data dello scambio degli strumenti stessi.
2. La presente convenzione restera' in vigore fino a quanto una delle parti contraenti non la denunzi. La denunzia avra' effetto sei mesi dopo la sua notifica.
Fatto a Roma il 19 giugno 1986, in due esemplari nelle lingue italiana e cinese, entrambi i testi facendo egualmente fede.
Per la Per la
Repubblica Italiana Repubblica Popolare di Cina
(Giulio Andreotti) (Zhou Nan)
Parte di provvedimento in formato grafico