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Ratifica ed esecuzione della convenzione consolare tra la Repubblica italiana e la Repubblica popolare di Cina, firmata a Roma il 19 giugno 1986.

Art. 13

ARTICOLO 13
TUTELA E CURATELA
1. Le Autorita' competenti dello Stato ricevente devono comunicare all'ufficio consolare i casi di cittadini dello Stato di invio minori o incapaci, per i quali sia necessario nominare un tutore o un curatore.
2. I funzionari consolari hanno il diritto di proteggere i diritti e gli interessi dei cittadini dello Stato di invio minori o incapaci e possono, in caso di necessita', assegnare loro un tutore o un curatore e vigilare sull'attivita' di tutela e curatela svolta da questi ultimi.
3. Nell'esercizio del diritto di protezione dei minori o incapaci di cui al paragrafo 2 i funzionari consolari sono tenuti ad osservare le norme dello Stato ricevente.