N NORME. red.it

Somme da corrispondere alle regioni e ad altri enti in dipendenza dei tributi soppressi nonche' per l'acquisizione allo Stato del gettito Ilor. Contributi straordinari alle camere di commercio.

Preambolo
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:

Art. 1.

1. Il periodo di finanziamento transitorio di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 638, modificato con decreto del Presidente della Repubblica 3 gennaio 1976, n. 17, e' prorogato al 31 dicembre 1990 nei confronti delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, delle aziende autonome di soggiorno, cura e turismo e della regione Trentino-Alto Adige, nonche' delle province autonome di Trento e di Bolzano.
2. Il termine di cui all'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 638, per la corresponsione, da parte di regioni, province e comuni, di contributi ad enti, con riferimento a tributi soppressi, e' prorogato al 31 dicembre 1990.
Per ciascuno degli anni 1988, 1989 e 1990, l'ammontare dell'erogazione e' pari a quella spettante per l'anno precedente, maggiorata progressivamente del 4 per cento annuo.
3. Il termine di cui all'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 638, relativo alla facolta' per gli enti interessati di rilasciare delegazioni di pagamento anche sulle somme sostitutive dovute dalle intendenze di finanza ai sensi del titolo I dello stesso decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 638, e' prorogato al 31 dicembre 1990.
AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note all' reca: "Disposizioni per l'attribuzione di somme agli enti indicati nell' , in sostituzione di tributi, contributi e compartecipazioni e norme per la delegabilita' delle entrate". - Il testo dell'art. 14 del predetto e' il seguente: "Art. 14 (Erogazione provvisoria di somme). - Dal 1› gennaio 1973 i contributi che le regioni, le province e i comuni sono tenuti per legge a corrispondere ad enti con riferimento a tributi soppressi, sono sostituiti, fino al 31 dicembre 1977, da una erogazione annua pari alla media dei contributi stessi corrisposti nel biennio 1971-1972 aumentata annualmente del 5 per cento a decorrere dal 1975". - Il testo dell'art. 16 del medesimo e' il seguente: "Art. 16 (Delegazioni nel periodo transitorio). - Fino al 31 dicembre 1977 gli enti di cui al precedente articolo possono rilasciare delegazioni di pagamento anche sulle somme che le intendenze di finanza sono tenute a corrispondere agli enti stessi ai sensi del titolo I del presente decreto, nella quota che risultera' disponibile, tenuto conto di quanto disposto al successivo art. 17".

Art. 2.

1. Per ciascuno degli anni 1988, 1989 e 1990, le somme di cui all'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 638, sostitutive di tributi erariali soppressi, gia' attribuiti in quota fissa alla regione Trentino-Alto Adige e alle province autonome di Trento e di Bolzano, sono determinate in misura pari a quelle spettanti per l'anno 1987, aumentate progressivamente del 4 per cento annuo.
2. Le somme sostitutive di tributi erariali soppressi, gia' attribuiti in quota variabile alle province autonome di Trento e di Bolzano, vengono determinate, per ciascuno degli anni 1988, 1989 e 1990, in conformita' a quanto disposto dall'articolo 78 del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670.
3. Per ciascuno degli anni 1988, 1989 e 1990, le somme di cui all'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 638, da corrispondere alle aziende autonome di soggiorno, cura e turismo, in sostituzione di tributi soppressi, sono attribuite dall'Amministrazione finanziaria in misura pari a quelle spettanti per l'anno 1987, aumentate progressivamente del 4 per cento annuo. In caso di estinzione delle aziende per effetto delle leggi regionali di attuazione della legge 17 maggio 1983, n. 217, le predette somme sono attribuite alle rispettive regioni.
Note all'art. 2: - Il testo dell' e' il seguente: "Art. 8 (Entrate di regioni a statuto speciale dal 1› gennaio 1973). - Sino al 31 dicembre 1977, alle regioni Sardegna, Valle d'Aosta, Friuli-Venezia Giulia, Trentino-Alto Adige e alle province autonome di Trento e di Bolzano, sono corrisposte somme d'importo pari a quelle devolute per l'anno 1972 per tributi e compartecipazioni a tributi erariali soppressi dal 1› gennaio 1973, maggiorate annualmente del 10 per cento rispetto all'anno precedente ove le quote dei tributi devoluti siano fisse; ove tali quote siano invece variabili la maggiorazione sara' determinata di anno in anno, sentite dette amministrazioni, con decreto del Ministro per le finanze di concerto con quello per il tesoro. Per i tributi soppressi dal 1› gennaio 1974, ferme rimanendo le maggiorazioni ed i criteri di cui al primo comma, si fa riferimento alle somme devolute per l'anno 1973. In relazione alle modifiche e alle integrazioni recate dalla , alle norme in materia finanziaria contenute nello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, nei confronti della regione e delle province di Trento e di Bolzano, dalla data che sara' stabilita dalle norme di attuazione previste dall'art. 60 della stessa legge costituzionale n. 1, le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano tenendo conto del gettito relativo all'anno 1972 o all'anno 1973 a seconda dei casi previsti nei commi predetti". - L'art. 78 del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, e' cosi' formulato: "Art. 78. - Allo scopo di adeguare le finanze delle province autonome al raggiungimento delle finalita' e all'esercizio delle funzioni stabilite dalla legge, e' devoluta a ciascuna provincia autonoma una quota del gettito dell'imposta generale sull'entrata relativo al territorio regionale e delle tasse ed imposte sugli affari non indicati nei precedenti articoli al netto delle quote attribuite dalle leggi vigenti alle province e ad altri enti. Nella determinazione di detta quota sara' tenuto conto - in base ai parametri della popolazione e del territorio - anche delle spese per gli interventi generali dello Stato disposti nella restante parte del territorio nazionale negli stessi settori di competenza delle province. Per la determinazione della quota relativa alla provincia di Bolzano si terra' conto anche degli speciali oneri a carico della provincia stessa per il personale amministrativo della scuola. La quota sara' stabilita annualmente d'accordo fra il Governo e il presidente della giunta provinciale". - La ha per titolo: "Legge-quadro per il turismo e interventi per il potenziamento e la qualificazione dell'offerta turistica".

Art. 3.

1. Per ciascuno degli anni 1988, 1989 e 1990, le somme di cui all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 638, da corrispondere alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, in sostituzione dei tributi soppressi, sono attribuite dall'Amministrazione finanziaria in misura pari, rispettivamente, a lire 333.066 milioni, a lire 355.589 milioni e a lire 379.813 milioni. La ripartizione di dette somme fra le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e' effettuata secondo le modalita' e i criteri richiamati nell'articolo 5, comma 17, della legge 28 febbraio 1986, n. 41.
2. Il contributo attribuito alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, ai sensi del comma 18 dell'articolo 5 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, e' corrisposto per ciascuno degli anni 1988, 1989 e 1990, in misura pari a quella stabilita per l'anno 1987, aumentata progressivamente del 4 per cento annuo.
3. Il diritto annuale, istituito con decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 786, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1982, n. 51, da ultimo modificato dall'articolo 3, comma 3, del decreto-legge 28 agosto 1987, n. 357, convertito in legge dalla legge 26 ottobre 1987, n. 435, e' determinato, fermi restando i criteri di arrotondamento, per ciascuno degli anni 1988, 1989 e 1990, in misura pari a quella fissata per l'anno 1987, aumentata progressivamente del 4 per cento annuo. (1)
4. Per l'anno 1990, le tariffe dei diritti di segreteria, da applicare alle richieste relative a ciascuna provincia, come fissate dalla legge 28 febbraio 1986, n. 41, sono aumentate del 12 per cento con arrotondamento per eccesso a lire 1.000.
5. Le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura possono assicurare i propri amministratori contro i rischi conseguenti all'espletamento del loro mandato.
6.
((COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 20 AGOSTO 2001, N. 363)).
AGGIORNAMENTO (1)


Il D.L. 27 aprile 1990, n. 90, convertito con modificazioni dalla L. 26 giugno 1990, n. 165, ha disposto (con l'art. 6, comma 4) che "Il diritto annuale in favore delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, previsto dall'articolo 3, comma 3, della legge 1' agosto 1988, n. 340, e' aumentato per l'anno 1990 nella misura del 60 per cento."

Art. 4.

1. Le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura sedi di borse valori sono autorizzate ad adeguare annualmente, con proprie deliberazioni, le tariffe dei seguenti diritti percepiti per la copertura delle spese relative al funzionamento delle predette borse:
a) diritti per la quotazione ufficiale dei titoli;
b) diritti per il rilascio delle tessere di ingresso in borsa;
c) diritti per l'utilizzo dei servizi e prestazioni a disposizione delle borse.
2. Le deliberazioni relative ai diritti di cui alle lettere a ) e b) divengono definitive dopo l'approvazione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentita la Commissione nazionale per le societa' e la borsa.
3. Le deliberazioni di cui al precedente comma 2 dovranno, comunque, tener conto dei costi, del tipo di mercato, della natura dei titoli e degli emittenti, dell'importo delle emissioni nonche' della posizione dei titolari delle tessere di ingresso in borsa. Sono esentati da qualsiasi pagamento i titoli di Stato, e i titoli emessi dalle aziende autonome dello Stato, dalle regioni, dalle province e dai comuni, nonche' dalla Comunita' europea del carbone e dell'acciaio, dalla Banca europea per gli investimenti, dalla Comunita' europea dell'energia atomica e dalla Banca internazionale per la ricostruzione e lo sviluppo.
4. Per la riscossione delle somme di cui ai commi precedenti si procedera' ai sensi del regio decreto 14 aprile 1910, n. 639.
5. Al Consorzio camerale per il coordinamento delle borse valori, istituito ai sensi del decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 3 luglio 1986, e' attribuito un fondo di dotazione di lire 60 miliardi, per gli scopi di cui al citato decreto ministeriale, ripartito nella misura di lire 20 miliardi per ciascuno degli anni 1988, 1989, 1990.
Nota all' approva il testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato.

Art. 5.

1. E' autorizzata la spesa di 4 miliardi di lire per il 1988, di 3 miliardi di lire per il 1989 e di 3 miliardi di lire per il 1990, per la istituzione, presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di un fondo per la concessione alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura di contributi fino al 50 per cento delle spese sostenute per la istituzione di nuove borse merci e per il potenziamento di quelle esistenti.
2. E' altresi' autorizzata la spesa di 4 miliardi di lire per il 1988, di 3 miliardi di lire per il 1989 e di 3 miliardi di lire per il 1990, per la istituzione presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato di un fondo per la concessione alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura di contributi fino al 50 per cento delle spese sostenute per la realizzazione, l'ampliamento e l'ammodernamento dei laboratori chimico-merceologici.
3. Il contributo viene erogato sentito un comitato presieduto dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, o da un suo delegato, composto dal presidente dell'Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, o da un suo delegato, dal direttore generale del commercio interno e dei consumi industriali, da un rappresentante dei Ministeri dell'agricoltura e delle foreste, dell'ambiente, per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica e della sanita', e la cui segreteria e' affidata ad un funzionario con qualifica non inferiore a primo dirigente. ((2))
4. Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri, i tempi e le modalita' per la concessione e l'erogazione dei contributi.

AGGIORNAMENTO (2)


Il D.P.R. 9 maggio 1994, n. 608 ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che e' soppresso, ai sensi dell'art. 1, comma 28, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, l'organo collegiale "Comitato consultivo per la concessione alle camere di commercio di contributi per l'istituzione di borse merci e di laboratori chimico-merceologici" di cui al comma 3 del presente articolo.

Art. 6.

1. Per effetto dell'acquisizione al bilancio dello Stato dell'imposta locale sui redditi, disposta dal comma 1 dell'articolo 3 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, alle regioni a statuto ordinario e alle aziende autonome di soggiorno, cura e turismo, istituite nel periodo 1974-1980, sono attribuite dall'Amministrazione finanziaria, per ciascuno degli anni 1988, 1989 e 1990, somme sostitutive di importo pari a quelle spettanti allo stesso titolo per l'anno 1987, aumentate progressivamente del 4 per cento annuo.
2. In caso di estinzione delle aziende autonome di soggiorno, cura e turismo, per effetto delle leggi regionali di attuazione della legge 17 maggio 1983, n. 217, le somme loro spettanti ai sensi del comma 1 sono attribuite alle rispettive regioni.
Note all'art. 6: - Il testo dell' (Legge finanziaria 1986) e' il seguente: "1. Con decorrenza dal periodo di imposta in corso al 1› gennaio 1986: l'aliquota dell'imposta locale sui redditi e' stabilita nella misura unica del 16,2 per cento e il relativo gettito, al netto di un ammontare pari al 12,6 per cento dei versamenti effettuati nell'ambito della regione siciliana attribuito direttamente alla regione stessa dalle sezioni di tesoreria provinciali dello Stato, rimane acquisito al bilancio dello Stato; il versamento d'acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche e dell'imposta locale sui redditi previsto dalla , e dal , convertito, con modificazioni, nella , deve essere effettuato nella misura del 92 per cento". - La ha per titolo: "Legge-quadro per il turismo e interventi per il potenziamento e la qualificazione dell'offerta turistica".

Art. 7.

1. Le disposizioni di cui all'articolo 10 della legge 22 dicembre 1980, n. 882, per le regioni, le provincie, i comuni e loro consorzi ed i consorzi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, si applicano fino al 31 dicembre 1987.
Note all' approva il testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno. - Il testo dell' (Sanatoria di irregolarita' formali e di minori infrazioni in materia tributaria) e' il seguente: "Art. 10. - Alle regioni, province, comuni e loro consorzi ed ai consorzi di cui al , si applicano le disposizioni di cui all' ".

Art. 8.

1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, pari a lire 694.433 milioni per l'anno 1988, a lire 728.291 milioni per l'anno 1989 e a lire 766.382 milioni per l'anno 1990, si provvede:
a) quanto a lire 594.433 milioni per l'anno 1988 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1988, all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento "Somme da corrispondere alle regioni e ad altri enti in dipendenza dei tributi soppressi nonche' per l'acquisizione allo Stato del gettito Ilor. Contributi straordinari alle camere di commercio";
b) quanto a lire 100.000 milioni per l'anno 1988 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1988, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento "Disposizioni finanziarie per i comuni e le province (comprese comunita' montane)";
c) quanto a lire 728.291 milioni per l'anno 1989 e lire 766.382 milioni per l'anno 1990 mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1988-1990, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1988, all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento "Somme da corrispondere alle regioni e ad altri enti in dipendenza dei tributi soppressi nonche' per l'acquisizione allo Stato del gettito Ilor. Contributi straordinari alle camere di commercio".
2. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 1› agosto 1988
COSSIGA DE MITA, Presidente del Consiglio dei Ministri AMATO, Ministro del tesoro Visto, il Guardasigilli: VASSALLI