Sanatoria di irregolarita' formali e di minori infrazioni in materia tributaria.
Art. 1.
Le disposizioni di cui agli articoli successivi, salvo che negli stessi non sia diversamente stabilito, si applicano alle irregolarita' formali e alle minori infrazioni commesse sino al 31 agosto 1980.
Non si fa luogo a rimborsi di imposte comunque pagate o ritenute, ne' delle pene pecuniarie e delle soprattasse pagate prima della data di entrata in vigore della presente legge per le infrazioni dichiarate non punibili a norma degli articoli successivi.