Disposizioni in materia di calamita' naturali.
Preambolo
approvato
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno PROMULGA la seguente legge:
Art. 1.
1. Il Ministro per il coordinamento della protezione civile e' autorizzato a disporre con onere posto a carico del fondo per la protezione civile:
a) un contributo speciale di 2.500 milioni di lire in favore della regione Friuli-Venezia Giulia per gli interventi a favore delle aziende operanti nel settore della pesca marittima e dell'acquacoltura in acque marine, salmastre e lagunari che, per effetto dell'eccezionale mareggiata del 24 settembre 1984 che ha colpito le coste dell'alto Adriatico, hanno perduto tutto o parte del seme, del novellame o del prodotto finito o hanno avuto distrutti o danneggiati beni materiali, macchinari, mezzi, impianti ed attrezzature, a parziale copertura dei danni accertati e per il ripristino dell'efficienza produttiva, nei modi e con i criteri che verranno stabiliti con legge regionale;
b) un contributo speciale di lire 2.000 milioni in favore dell'amministrazione provinciale di Massa Carrara, per il ripristino dei ponti sul torrente Bettinia e sul torrente Verdesina e del ponte della Santissima Annunziata sul fiume Magra, tutti nel comune di Pontremoli, distrutti o gravemente danneggiati dall'alluvione del 9 novembre 1982;
c) un contributo speciale di lire 500 milioni in favore del comune di Caluso in provincia di Torino per fronteggiare la situazione di emergenza idrica;
d) un contributo speciale di lire 20 miliardi nell'anno 1986, di lire 15 miliardi nell'anno 1987 e di lire 5 miliardi nell'anno 1988 in favore della regione Campania per gli interventi di emergenza relativi alle opere pubbliche danneggiate e ai danni nel settore dell'agricoltura a seguito delle avversita' atmosferiche del novembre 1985 e per le opere di consolidamento del territorio della penisola sorrentina interessato dal movimento franoso in atto, nonche' un contributo speciale di lire 5 miliardi a favore della regione Basilicata per gli interventi relativi ai movimenti franosi in atto;
e) un contributo speciale di lire 3.500 milioni in favore della regione Emilia-Romagna per gli interventi di riattazione degli edifici pubblici e privati danneggiati dal terremoto dell'agosto 1985 nei comuni di Bardi, Bore, Varsi, Compiano e Bedonia in provincia di Parma;
f) un contributo speciale di lire 6 miliardi in favore della amministrazione provinciale di Salerno per il recupero del castello di Arechi e per la sua conseguente utilizzazione a fini scientifici e culturali;
g) un contributo speciale di lire 30 miliardi in ragione di lire 5 miliardi per l'anno 1986, 10 miliardi per ciascuno degli anni 1987 e 1988 e 5 miliardi per l'anno 1989, in favore del comune di Isernia per l'esecuzione di interventi di consolidamento del suolo e di opere urgenti da realizzare nel centro storico della citta' (( e interventi di riparazione e / o ricostruzione relativi a progetti edilizi unitari e singoli su edifici danneggiati dal sisma del 7 e 11 maggio 1984, siti nel centro storico e nelle strade che lo delimitano, al fine di eliminare il pericolo esistente per la pubblica e privata incolumita' adottando le disposizioni di cui all'ordinanza del Ministro per il coordinamento della protezione civile 17 febbraio 1987, n. 905 )).
h) un contributo speciale di lire 4 miliardi in favore della regione Calabria per gli interventi di emergenza relativi a calamita' verificatesi negli anni 1983 e 1985 nei comuni di Santa Caterina allo Jonio, Cardinale e Botricello;
i) un contributo speciale di lire 10 miliardi per ciascuno degli anni 1987 e 1988 alla regione Marche per il completamento degli
interventi di cui all'articolo 2 della legge 28 febbraio 1986, n. 46;
interventi di cui all'articolo 2 della legge 28 febbraio 1986, n. 46;
l) un contributo speciale di lire 8.500 milioni in favore del
comune di Venezia e di lire 3.500 milioni in favore del comune di Chioggia per interventi per edifici civili e per le attivita' produttive danneggiate dalle calamita' naturali;
comune di Venezia e di lire 3.500 milioni in favore del comune di Chioggia per interventi per edifici civili e per le attivita' produttive danneggiate dalle calamita' naturali;
m) un contributo speciale di lire 3.500 milioni per il 1986 e lire 10.000 milioni per il 1987 alla regione Veneto per il ripristino delle opere pubbliche interessanti i territori dei comuni del comprensorio di cui all'articolo 2, secondo comma, della legge 16 aprile 1973, n. 171, nonche' dei comuni di Campolongo Maggiore, Cona, Fiesso d'Artico, Fosso', Mirano, Noale, Pianiga, Salzano, Santa Maria di Sala, Scorze', Stra, Vigonovo, Preganziol ricadenti nell'area lagunare di Venezia e danneggiati da calamita' naturali, e un contributo di lire 2.000 milioni per il ripristino dei fondali alla bocca di porto del lido di Venezia, da accreditare al Ministero dei lavori pubblici con le modalita' di cui all'articolo 8, comma 2, del decreto-legge 26 maggio 1984, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 1984, n. 363;
n) un contributo speciale di lire 5 miliardi in favore del comune di Iglesias per il trasferimento e la ricostruzione dell'abitato di Masua minacciato dalla frana delle formazioni rocciose sovrastanti;
o) un contributo speciale di lire 10 miliardi in favore della regione Umbria per gli interventi di consolidamento dei territori interessati dalla frana della zona di Fontivegge nel comune di Perugia e dalla frana di Colle Capoluogo nel comune di Montone; (2)
p) un contributo speciale di lire 4 miliardi in favore del comune di Canosa di: Puglia per le opere di consolidamento idraulico forestale del territorio e per gli interventi di ripristino delle opere danneggiate dalle calamita' naturali.
AGGIORNAMENTO (2)
Il D.L. 26 gennaio 1987, n. 8 convertito, con modificazioni, con L. 27 marzo 1987, n. 120 ha disposto che "La norma di cui all'articolo 1, comma 1, lettera o), della legge 28 ottobre 1986, n. 730, va integrata nel senso che il contributo speciale ivi previsto puo' essere utilizzato dalla regione Umbria, entro i limiti dell'ammontare del contributo stesso, anche per interventi di riattazione degli edifici pubblici e privati danneggiati dai movimenti franosi".
Il D.L. 26 gennaio 1987, n. 8 convertito, con modificazioni, con L. 27 marzo 1987, n. 120 ha disposto che "La norma di cui all'articolo 1, comma 1, lettera o), della legge 28 ottobre 1986, n. 730, va integrata nel senso che il contributo speciale ivi previsto puo' essere utilizzato dalla regione Umbria, entro i limiti dell'ammontare del contributo stesso, anche per interventi di riattazione degli edifici pubblici e privati danneggiati dai movimenti franosi".
Art. 2.
1. Il Ministero dei lavori pubblici provvede all'attuazione degli interventi per la realizzazione delle opere necessarie per la salvaguardia degli abitati minacciati da fenomeni franosi nei comuni di Assisi, Frosinone, Torrice e Arnara, che sono dichiarati di interesse nazionale.
2. Gli studi, le indagini ed i rilevamenti nonche' la progettazione e la realizzazione delle opere di cui al precedente comma possono essere affidati in concessione a societa' pubbliche, ad imprese o a gruppi di imprese specializzate.
3. Per la realizzazione degli interventi di cui al comma 1, ivi compresi studi, indagini, rilevamenti, progettazione, direzione, sorveglianza e collaudazione dei lavori, e' autorizzata, a carico del fondo per la protezione civile, la complessiva spesa di 30 miliardi di lire, da ripartire in ragione di lire 10 miliardi per ciascuno degli anni 1986, 1987 e 1988.
4. Nell'ambito dei piani di rinascita dei comuni terremotati del Parco nazionale d'Abruzzo, ivi compresi quelli del versante laziale e molisano, e' autorizzata la realizzazione della rete di metanizzazione ad opera degli stessi comuni riuniti in consorzio. A tal fine la Cassa depositi e prestiti e' autorizzata a concedere al consorzio mutui di ammontare pari alla spesa necessaria. A fronte degli oneri di ammortamento e' concesso al consorzio il contributo di lire 3 miliardi per ciascuno degli anni del quinquennio 1986-1990. Il relativo onere e' posto a carico del fondo per la protezione civile.
Art. 3.
1. Per il completamento degli interventi di cui all'articolo 5 della legge 3 aprile 1980, n. 115, e per quelli conseguenti al sisma del 9 novembre 1983 che ha colpito il patrimonio architettonico, artistico e storico dell'area parmense, nonche' per gli interventi necessari alla bonifica dei movimenti franosi che hanno interessato la zona della cascata delle Marmore, e' autorizzata la spesa di 5 miliardi di lire per l'anno 1986, 30 miliardi di lire per l'anno 1987 e 15 miliardi di lire per l'anno 1988, cui si provvede, per gli anni 1986 e 1987, con corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1986-1988, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1986, all'uopo parzialmente utilizzando lo specifico accantonamento "Disposizioni in materia di calamita' naturali" e, per l'anno 1988, con riduzione del medesimo stanziamento, all'uopo parzialmente utilizzando la relativa quota dell'accantonamento "Interventi per calamita' naturali".
2. Il Ministro per i beni culturali e ambientali, sentiti i competenti comitati, di settore in seduta congiunta, sulla base di un piano predisposto dal comitato nazionale per la prevenzione del patrimonio culturale dal rischio sismico, istituito con decreto interministeriale 7 agosto 1984, approva con proprio decreto, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il programma degli interventi di cui al comma 1 riferiti all'area parmense.
3. E' autorizzata, a carico del fondo per la protezione civile, la spesa di lire 2.500 milioni per le opere di riattazione degli edifici di culto danneggiati dal terremoto dell'agosto 1985 nei comuni di Bardi, Bore, Varsi, Compiano e Bedonia in provincia di Parma.
4. L'importo di cui al comma 3 e' accreditato al Ministero dei lavori pubblici con le modalita' di cui all'articolo 8, comma 2, del decreto-legge 26 maggio 1984, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 1984, n. 363.
5. Per il completamento dei lavori del piano di ricostruzione dei comuni di cui all'articolo 13-undecies del decreto-legge 26 maggio 1984, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 1984, n. 363, e' autorizzata la spesa complessiva di lire 40 miliardi da erogare in ragione di lire 10 miliardi per il 1986 e 30 miliardi per il 1987. I progetti relativi ai lavori sono finanziati secondo l'ordine cronologico della loro presentazione al Ministero dei lavori pubblici. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma si fa fronte mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1986-1988, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1986, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento "Autorizzazione di spesa per complessive lire 360 miliardi per il completamento dei lavori in corso previsti dai piani di costruzione".
6. Ai comuni di cui all'articolo 16, primo comma, del decreto-legge 16 marzo 1973, n. 31, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 maggio 1973, n. 205, nonche' a quelli di cui all'articolo 15 della legge 18 aprile 1984, n. 80, ed all'articolo 13-undecies del decreto-legge 26 maggio 1984, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 1984, n. 363, si applicano le disposizioni contenute nei commi 1, 6, 7, 8 e 9 dell'articolo 13-novies-decies del citato decreto-legge 26 maggio 1984, n. 159, e successive modificazioni ed integrazioni. Le varianti alle previsioni dei piani di ricostruzione, proposte anche in deroga agli articoli 3 e 10 della legge 27 ottobre 1951, n. 1402, approvate dalle sole amministrazioni comunali, non sono soggette ad alcuna ulteriore approvazione e le opere da esse previste, ivi compresi i terminali della viabilita' statica, sono immediatamente eseguibili.((4))
I piani di ricostruzione devono intendersi, ai sensi dell'articolo 16, primo comma, del decreto-legge 16 marzo 1973, n. 31, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 maggio 1973, n. 205, degli articoli 13-novies-decies, comma 1, e 13-undecies del decreto-legge 26 maggio 1984, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 1984, n. 363, nonche' dell'articolo 15 della legge 18 aprile 1984, n. 80, e successive modificazioni e integrazioni, quali piani particolareggiati dei piani regolatori generali, ai quali i piani di ricostruzione dovevano e devono essere adeguati mediante apposita variante.
I piani di ricostruzione devono intendersi, ai sensi dell'articolo 16, primo comma, del decreto-legge 16 marzo 1973, n. 31, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 maggio 1973, n. 205, degli articoli 13-novies-decies, comma 1, e 13-undecies del decreto-legge 26 maggio 1984, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 1984, n. 363, nonche' dell'articolo 15 della legge 18 aprile 1984, n. 80, e successive modificazioni e integrazioni, quali piani particolareggiati dei piani regolatori generali, ai quali i piani di ricostruzione dovevano e devono essere adeguati mediante apposita variante.
7. Per il completamento delle attivita' di ricostruzione nei comuni di Mazara del Vallo, Petrosino e Marsala colpiti dal terremoto del giugno 1981, nonche' nei comuni di Acireale e Santa Venerina colpiti dal terremoto del febbraio 1986 e' autorizzata, a carico del fondo per la protezione civile, la spesa di lire 15 miliardi, di cui 5 miliardi nell'anno 1986 e 10 miliardi nell'anno 1987.
8. E' autorizzata, a carico del fondo per la protezione civile, la spesa, di lire 7.500 milioni per gli interventi nei comuni di Firenze e Chianciano, colpiti dalla emergenza idrica nella stagione estiva 1985.
9. E' autorizzata, a carico del fondo per la protezione civile, la spesa di lire 40 miliardi, in ragione di lire 10 miliardi per ciascuno degli anni 1986 e 1987 e lire 20 miliardi nell'anno 1988 per gli interventi di riattazione delle unita' immobiliari danneggiate dal terremoto del maggio 1985 nei comuni di L'Aquila, Lucoli e Tornimparte in provincia dell'Aquila.
10. E' autorizzata, a carico del fondo per la protezione civile, la spesa di lire 5 miliardi per l'anno 1986 e lire 15 miliardi per l'anno 1987 per gli interventi urgenti sul sistema viario di svincolo dei centri abitati di Augusta, Melilli, Priolo e Siracusa.
11. L'importo di cui al comma 10 e' accreditato al Ministero dei lavori pubblici con le modalita' di cui all'articolo 8, comma 2, del decreto-legge 26 maggio 1984, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 1984, n. 363.
12. E' autorizzata, a carico del fondo per la protezione civile, la spesa di lire 5 miliardi per ciascuno degli anni 1986 e 1987 per la risistemazione nell'area degli scavi del museo nazionale paleolitico di Isernia compreso nella zona colpita dal terremoto del 7 e 11 maggio 1984.
13. L'importo di cui al comma 12 e' accreditato al Ministero per i beni culturali ed ambientali, per essere destinato alla soprintendenza archeologica, architettonica ed ambientale del Molise, con le modalita' di cui all'articolo 8, comma 2, del decreto-legge 26 maggio 1984, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 1984, n. 363.
14. Per il completamento degli interventi di ricostruzione avviati, a seguito del terremoto del 21 marzo 1982, nei comuni della Basilicata, Calabria e Campania individuati con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 30 aprile 1982, emanato ai sensi del decreto-legge 2 aprile 1982, n. 129, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 maggio 1982, n. 303, e' autorizzata, a carico del fondo per la protezione civile, la spesa complessiva di lire 40 miliardi, in ragione di 10 miliardi per ciascuno degli anni dal 1986 al 1989.
15. E' autorizzata, a carico del fondo per la protezione civile, la spesa complessiva di lire 40 miliardi, di cui 5 miliardi per il 1986, 8 miliardi per il 1987 e 27 miliardi per il 1988, per il completamento dell'opera di ricostruzione delle zone del centro urbano di Ariano Irpino.
16. I fondi di cui al comma 15 sono assegnati al comune di Ariano Irpino il quale, con deliberazione del consiglio comunale, stabilisce le modalita' di assegnazione del contributo di ricostruzione, il fabbisogno per le opere infrastrutturali, nonche' i criteri per la rielaborazione degli strumenti urbanistici con la sola deroga prevista dalla norma di cui al punto C.3 del decreto del Ministro dei lavori pubblici del 19 giugno 1984. Nel caso di inerzia dei proprietari ovvero del consorzio dei proprietari delle aree ricadenti nel comparto, il comune di Ariano Irpino puo' esercitare poteri sostitutivi facendo ricorso all'istituto dell'occupazione temporanea e di urgenza delle stesse aree.
17. Al comune di Montecalvo Irpino e' assegnata, a carico del fondo per la protezione civile, la somma di 3 miliardi di lire per ciascuno degli anni 1986 e 1987 per il completamento dell'opera di ricostruzione dei comparti ricadenti nel suo centro urbano. Tali fondi sono utilizzati secondo le procedure fissate nel comma 16.
18. E' autorizzata, a carico del fondo per la protezione civile, la spesa di lire 30 miliardi, in ragione di lire 6 miliardi per l'anno 1986 e lire 24 miliardi per l'anno 1987, per gli interventi nel comune di Casale Monferrato in provincia di Alessandria colpito dall'inquinamento delle fonti di alimentazione dell'acquedotto e nei comuni di Carbonara Scrivia, Tortona e Sezzadio, in provincia di Alessandria, di Settimo Vittone in provincia di Torino e di Monsano e di lesi in provincia di Ancona, il cui territorio risulta inquinato dal deposito di rifiuti tossici e nocivi, nonche' per interventi analoghi interessanti il territorio della regione Piemonte.
19. Il Gruppo nazionale per la difesa dalle catastrofi idrogeologiche continua a svolgere la propria attivita' fino al 30 giugno 1987.
20. E' autorizzata, carico del fondo per la protezione civile, la spesa di lire 10 miliardi per l'anno 1986, 25 miliardi per l'anno 1987 e 10 miliardi per l'anno 1988 per l'adeguamento antisismico degli edifici pubblici nelle zone delle province di Lucca e Massa Carrara e dei comuni delle province di Modena, Parma e Reggio Emilia, individuate con provvedimento del Ministro per il coordinamento della protezione civile, nel quadro del piu' ampio programma di interventi antisismici sul patrimonio edilizio della Sicilia orientale, della Calabria e dell'Appennino Tosco-Emiliano, zone particolarmente esposte ad alto rischio sismico.
Al fine di una maggiore integrazione con la rete di grande viabilita' nonche' al fine di garantire alle popolazioni maggiore sicurezza di movimenti e per facilitare il transito di mezzi di soccorso, il Ministro per il coordinamento della protezione civile, con le disponibilita' di cui al presente comma, di intesa con la Regione e con le amministrazioni interessate, promuove gli interventi ritenuti indispensabili, ivi compresi quelli di consolidamento del territorio, sul sistema viario di competenza provinciale e comunale.
Al fine di una maggiore integrazione con la rete di grande viabilita' nonche' al fine di garantire alle popolazioni maggiore sicurezza di movimenti e per facilitare il transito di mezzi di soccorso, il Ministro per il coordinamento della protezione civile, con le disponibilita' di cui al presente comma, di intesa con la Regione e con le amministrazioni interessate, promuove gli interventi ritenuti indispensabili, ivi compresi quelli di consolidamento del territorio, sul sistema viario di competenza provinciale e comunale.
21. E' autorizzata, a carico del fondo per la protezione civile, la spesa di lire 30 miliardi, in ragione di lire 5 miliardi per l'anno 1986, lire 5 miliardi per l'anno 1987 e lire 10 miliardi per ciascuno degli anni 1988 e 1989, per la sistemazione idrogeologica del bacino del torrente Mae' a monte dell'abitato di Forno di Zoldo in provincia di Belluno.
22. La Cassa depositi e prestiti e' autorizzata a concedere ulteriori mutui integrativi, fino all'ammontare di lire 45 miliardi, ai comuni indicati dal Ministro per il coordinamento della protezione civile, nei quali e' in via di completamento la realizzazione del programma abitativo di cui all'articolo 2 del decreto-legge 19 marzo 1981, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 1981, n. 219. L'onere di ammortamento per capitale ed interessi, valutato in lire 7 miliardi annui, e' posto a carico, a decorrere dal 1987, del fondo di cui all'articolo 3 della legge 14 maggio 1981, n. 219.
AGGIORNAMENTO (4)
La L. 12 agosto 1993, n. 317 ha disposto (con l'art. 5) che "dalla data di entrata in vigore della presente legge cessano di avere efficacia le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 6, della legge 28 ottobre 1986, n. 730".
La L. 12 agosto 1993, n. 317 ha disposto (con l'art. 5) che "dalla data di entrata in vigore della presente legge cessano di avere efficacia le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 6, della legge 28 ottobre 1986, n. 730".
Art. 4.
1. Allo scopo di consentire la realizzazione degli interventi per la ricostruzione di cui al comma 10 dell'articolo 2 del decreto-legge 26 maggio 1984, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 1984, n. 363, concernente provvedimenti urgenti per i sismi del 29 aprile e del 7 ed 11 maggio 1984 in Umbria, Abruzzo, Molise, Lazio e Campania, nonche' per una completa applicazione del comma 11 dello stesso articolo relativo ai progetti edilizi unitari, l'importo di 1.100 miliardi di cui al quattordicesimo comma dell'articolo 11 della legge 22 dicembre 1984, n. 887, e' elevato a lire 1.500 miliardi. La maggiore spesa di lire 400 miliardi e' ripartita nel quinquennio 1986-1990 in ragione di lire 20 miliardi per l'anno 1986, di lire 14 miliardi per l'anno 1987, di lire 57 miliardi per l'anno 1988, di lire 160 miliardi per l'anno 1989 e di lire 149 miliardi per l'anno 1990 ed e' posta a carico del fondo per la protezione civile.
Note all'art. 4, comma 1.
- I e (si veda anche la nota all'art. 3, comma 4) dispongono:
"10. Per la realizzazione degli interventi edilizi non compresi nelle ordinanze del Ministro per il coordinamento della protezione civile e finalizzati alla riattazione e all'adeguamento igienico-funzionale degli edifici, si applica la disciplina prevista dalla , e successive modificazioni e integrazioni. Le ordinanze possono derogare ai termini, alle procedure, alle modalita' di erogazione dei contributi e alle norme tecniche previste dalla predetta . E' fatta salva la facolta' delle regioni di applicare le normative statali e regionali gia' in vigore.
11. Qualora il comune ritenga necessario procedere alla redazione di un progetto edilizio e alla direzione ed esecuzione dei lavori in modo unitario per due o piu' unita' immobiliari, i limiti di contributo previsti dalle ordinanze del Ministro per il coordinamento della protezione civile sono aumentati del venti per cento.
Qualora il progetto e la direzione dei lavori siano delegati dai richiedenti al comune, la somma spettante e' versata al comune medesimo dal Ministro per il coordinamento della protezione civile, entro trenta giorni dalla data di ultimazione dei lavori".
- La (legge finanziaria per il 1985), all'art. 11, comma 14, dispone:
"Al convertito in legge, con modificazioni, della le parole "lire 900 miliardi" sono sostituite dalle seguenti "lire 1.100 miliardi"".
L' , sopracitato, cosi' recita:
"Art. 1. - 1. Per far fronte ai necessari interventi in favore delle popolazioni colpite dai movimenti sismici del 29 aprile 1984 in Umbria e del 7 ed 11 maggio 1984 in Abruzzo, Molise, Lazio e Campania nonche' a quelli di cui al comma 3 dell'art. 4, e' autorizzata, per il quinquennio 1984-1988, la complessiva spesa di lire 900 miliardi.
2. La somma di cui al precedente comma affluisce al fondo per la protezione civile, istituito con l' , convertito, con modificazioni, nella , e successive integrazioni" Note all' (si veda la precedente nota all'art. 3, comma 22), reca, al titolo VIII, norme sull'intervento statale per l'edilizia a Napoli.
Art. 5.
1. Gli enti pubblici, comunque denominati, che gestiscono forme di previdenza e di assistenza (( , con esclusione degli Istituti di previdenza del Ministero del tesoro )), sono tenuti ad utilizzare, per il periodo 1986-1990, una somma non superiore al 20 per cento dei fondi destinati agli investimenti immobiliari per la costruzione e l'acquisto di immobili a destinazione residenziale nelle zone ad alta intensita' abitativa colpite dal sisma del novembre 1980.
2. Entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge il Ministro del lavoro e della previdenza sociale determina, con proprio decreto, di concerto con il Ministro del tesoro, l'ammontare delle risorse da destinare agli interventi di cui al comma 1.
Art. 6.
1. I nuclei familiari che, per effetto dell'emergenza derivata dal terremoto del novembre 1980 e del febbraio 1981, sono sistemati provvisoriamente in alloggi di edilizia residenziale pubblica e che, alla data di pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale, occupino ancora gli alloggi stessi, corrispondendo il canone d'uso, continuano a fruire, alle attuali condizioni, degli appartamenti occupati fino alla definitiva sistemazione negli alloggi di cui al programma costruttivo previsto dal titolo VIII della legge 14 maggio 1981, n. 219.
2. I comuni di Castelvolturno e di Mondragone sono assimilati, ai soli fini di cui all'articolo 2 della legge 18 aprile 1984, n. 80, ai comuni gravemente danneggiati.
3. Per far fronte alle spese relative ai servizi ed alle attivita' connesse al ripristino del patrimonio edilizio e degli impianti danneggiati dal terremoto del 1980 e' concesso al comune di Salerno un contributo straordinario, per l'anno 1987, di lire 10 miliardi.
4. L'onere relativo all'attuazione del comma 3 e' posto a carico del fondo di cui all'articolo 3 della legge 14 maggio 1981, n. 219.
5. Ai fini del trasferimento ai comuni degli alloggi prefabbricati di cui al primo comma dell'articolo 2 del decreto-legge 27 febbraio 1982, n. 57, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 1982, n. 187, i collaudatori possono procedere al collaudo dopo avere verificato che non vi siano state inadempienze delle imprese esecutrici dei lavori o fornitrici dei manufatti.
6. Le aree sulle quali sono trasferite le attivita' industriali, commerciali ed artigianali ai sensi dell'articolo 84-ter della legge 14 maggio 1981, n. 219, vengono assegnate in diritto di superficie se attrezzate con urbanizzazione primaria ovvero in locazione se urbanizzate e attrezzate con strutture in elevazione. I criteri per la determinazione dei canoni sono stabiliti dal CIPE. In luogo dell'indennita' di esproprio e' consentito ai Commissari, previo accordo con gli interessati, concedere in proprieta' consistenze di uguale valore a quelle espropriate.
7. Le disposizioni di cui al secondo comma dell'articolo 80 della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni ed integrazioni, nonche' quelle di cui al terzo comma dell'articolo 84-ter della medesima legge devono essere intese nel senso che gli edifici individuati possono essere comunque demoliti per ragioni urbanistiche inerenti alla realizzazione del programma.
8.
(( COMMA ABROGATO DAL D.L. 20 NOVEMBRE 1987, N. 474, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 21 GENNAIO 1988, N. 12 )).
(( COMMA ABROGATO DAL D.L. 20 NOVEMBRE 1987, N. 474, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 21 GENNAIO 1988, N. 12 )).
9. Le disposizioni di cui all'articolo 1-bis del decreto-legge 19 marzo 1981, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 1981, n. 219, si applicano anche ai cittadini residenti nei comuni colpiti dal terremoto del novembre 1980 e febbraio 1981 e alloggiati, a seguito di ordinanza di sgombero, in prefabbricati monoblocco tipo containers.
10. Per la realizzazione del centro interuniversitario tra le Universita' di Salerno e di Napoli per la previsione e la prevenzione dei grandi rischi con sede amministrativa presso la facolta' di ingegneria dell'Universita' di Salerno e' assegnato alla medesima Universita' un contributo speciale di lire 14 miliardi, di cui 7 miliardi nell'anno 1987 e 7 miliardi nell'anno 1988, a carico del fondo di cui all'articolo 3 della legge 14 maggio 1981, n. 219. Si applicano le procedure di cui all'articolo 48 della medesima legge 14 maggio 1981, n. 219.
11. Gli interventi su immobili danneggiati eseguiti entro il 31 dicembre 1985 senza preventiva autorizzazione sono ammessi a contributo a condizione che la relativa documentazione sia stata presentata nei termini previsti dalla legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive integrazioni e modificazioni.
Art. 7.
1. All'articolo 3 del decreto-legge 28 febbraio 1984, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 1984, n. 80, dopo il comma 5, sono aggiunti i seguenti:
"5-bis. I soggetti di cui al comma 5 possono richiedere agli istituti di credito convenzionati con i comuni, ai sensi dell'articolo 15 della legge 14 maggio 1981, n. 219, anticipazioni in relazione allo stato di avanzamento dei lavori. Gli oneri relativi gravano per due terzi sul fondo di cui all'articolo 3 della medesima legge 14 maggio 1981, n. 219. In tal caso il costo d'intervento resta riferito all'anno di concessione delle anticipazioni.
5-ter. Per il saldo delle aperture di credito di cui al comma 5-bis si applica il disposto di cui al quarto comma dell'articolo 1 del decreto-legge 1 ottobre 1982, n. 696, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 1982, n. 883".
"5-bis. I soggetti di cui al comma 5 possono richiedere agli istituti di credito convenzionati con i comuni, ai sensi dell'articolo 15 della legge 14 maggio 1981, n. 219, anticipazioni in relazione allo stato di avanzamento dei lavori. Gli oneri relativi gravano per due terzi sul fondo di cui all'articolo 3 della medesima legge 14 maggio 1981, n. 219. In tal caso il costo d'intervento resta riferito all'anno di concessione delle anticipazioni.
5-ter. Per il saldo delle aperture di credito di cui al comma 5-bis si applica il disposto di cui al quarto comma dell'articolo 1 del decreto-legge 1 ottobre 1982, n. 696, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 1982, n. 883".
Note all'
- L' riguarda termini e procedure per la concessione dei contributi per la ricostruzione e la riparazione.
- L' citato nel , aggiunto dalla legge qui pubblicata, dispone:
"Art. 15 (Erogazione dei contributi per la ricostruzione e la riparazione). - L'erogazione dei contributi in conto capitale per la ricostruzione e la riparazione delle unita' immobiliari di cui al presente titolo ha luogo:
a) in ragione del 25 per cento dell'importo concesso all'inizio dei lavori, certificato dal sindaco;
b) in ragione dell'ulteriore 60 per cento dell'importo concesso, in base a stati di avanzamento sottoscritti, con responsabilita' solidale, dal proprietario, dal direttore dei lavori e dall'impresa, da presentarsi all'azienda di credito;
c) in ragione del residuo 15 per cento dell'importo concesso, dopo l'ultimazione dei lavori e l'accertamento della regolare esecuzione degli stessi, a cura del comune.
Con il provvedimento di assegnazione viene disposta una apertura di credito presso l'azienda di credito indicata dall'avente diritto, il quale effettua i prelevamenti in conformita' a quanto disposto dal comma precedente.
I rapporti con le aziende di credito sono disciplinati con convenzione approvata dal Ministro del tesoro.
I mutui per la realizzazione di interventi di ricostruzione e di riparazione, sono concessi, anche in deroga alle vigenti disposizioni legislative e statutarie, dalle aziende e dalle sezioni di credito fondiario ed edilizio, con assoluta priorita' rispetto a quelli ordinari, secondo le direttive da emanarsi, in sede di prima applicazione della presente legge, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della stessa dal Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio.
Ogni tre mesi le aziende e le sezioni di credito fondiario sono tenute a comunicare al Ministero del tesoro l'entita' di mutui deliberati e di quelli in corso di istruttoria.
I contributi pluriennali costanti di cui ai precedenti articoli 9 e 10 sono erogati direttamente ai beneficiari sulla base di contratti di mutuo".
- Per l'art. 3 della medesima si veda la nota all'art. 3. comma 22.
- Si trascrive l' , concernente misure urgenti per l'accelerazione dell'opera di ricostruzione nelle zone colpite dal terremoto del novembre 1980 e febbraio 1981, citato nel , aggiunto dalla legge qui pubblicata:
"Il saldo delle aperture di credito e imputato al fondo di cui allo . A tal fine, i comuni interessati ne danno comunicazione al CIPE, nell'ambito del programma complessivo di cui all'art. 4 della medesima , ed il relativo importo e' computato in sede di ulteriori assegnazioni ai comuni".
Art. 8.
1. La destinazione delle aree di sedime degli stabilimenti ammessi alla delocalizzazione ai sensi dell'articolo 21 della legge 14 maggio 1981, n. 219, e' regolata con convenzione da stipularsi con il comune ed e' vincolata a soddisfare esigenze produttive, sociali e pubbliche.
2. La convenzione di cui al comma 1 e' deliberata dal consiglio comunale sulla base di apposita convenzione tipo.
3. Agli interventi di cui all'articolo 21 della legge 14 maggio 1981, n. 219, si applicano le disposizioni di cui al terzultimo comma dell'articolo 19 della legge 22 dicembre 1984, n. 887.
4. Nei comuni dichiarati disastrati e gravemente danneggiati delle regioni Basilicata e Campania le spese per la realizzazione di infrastrutture in attuazione dei piani di insediamento produttivo di cui all'articolo 28, secondo comma, della legge 14 maggio 1981, n. 219, sono poste a carico degli stanziamenti di cui all'articolo 3 della predetta, legge a decorrere dall'anno 1987.
5. Il contributo per le iniziative che si insediano nelle aree di cui al comma 4 e' corrisposto nella misura pari a quella prevista per le iniziative da insediare nelle aree di cui all'articolo 32 della legge 14 maggio 1981, n. 219.
6. L'agevolazione fiscale prevista dall'articolo 105 del testo unico approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, limitatamente alle imprese che si costituiscono in forma societaria per la realizzazione di nuove iniziative produttive ai sensi dell'articolo 32 della legge 14 maggio 1981, n. 219, decorre dalla data di emanazione del decreto di ammissione ai benefici previsti dallo stesso articolo 32.
7. Al comune di Campagna, riconosciuto disastrato ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 14 settembre 1983, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 256 del 17 settembre 1983, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 32 della legge 14 maggio 1981, n. 219, limitatamente all'area del comprensorio, industriale individuata dal consorzio per lo sviluppo industriale di Salerno.
8. Il Ministro designato per l'attuazione degli articoli 21 e 32 della legge 14 maggio 1981, n. 219, entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, determina, con propria ordinanza, i criteri e le modalita' per l'attuazione del comma 7.
9. Ferma restando la competenza per le domande gia' definite, possono accedere ai contributi previsti dall'articolo 22 della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni e integrazioni, le piccole e medie imprese danneggiate dagli eventi sismici del novembre 1980 e del febbraio 1981 con un numero di addetti non superiore a trenta unita(( e che abbiano presentato domanda entro il 20 gennaio 1988 )).
10. Il Ministro del tesoro, su proposta del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, determina i criteri per l'attuazione dell'articolo 23 della legge 14 maggio 1981, n. 219.
Art. 9.
1. In favore dei titolari di aziende commerciali, artigiane e turistiche ubicate nelle localita' di Baia Domitia, Baia Felice, Baia Azzurra e villaggio Le Perle nel territorio dei comuni di Cellole e Sessa Aurunca in provincia di Caserta, puo' essere concesso, entro i limiti complessivi di trecento milioni di lire, a carico del fondo per la protezione civile, un contributo straordinario di importo non superiore al reddito dichiarato ai fini dell'IRPEF e dell'IRPEG per l'anno 1981, da desumersi dalla dichiarazione dei redditi presentata nel maggio 1982.
2. Per contribuire alla ripresa economica delle zone di cui al precedente comma 1, agli operatori indicati al medesimo comma e' eccezionalmente estesa la possibilita' di usufruire delle provvidenze previste dal decreto-legge 15 dicembre 1951, n. 1334, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 febbraio 1952, n. 50, e incisive modificazioni e integrazioni, per il ripristino e la ripresa delle aziende medesime. In deroga alla normativa vigente, l'accertamento del danno sara' determinato dalla competente prefettura, sentita la commissione di cui all'articolo 4 della legge 11 dicembre 1980, n. 826, tenuto conto anche del mancato guadagno subito dalle aziende durante il periodo dal 1 gennaio 1981 fino alla data di entrata in vigore della presente legge.
3. Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano anche agli operatori titolari delle aziende ubicate nei comuni di Castelvolturno e Mondragone.
4. Il termine del 31 dicembre 1984, indicato nel comma 1 dell'articolo 5-bis del decreto-legge 7 novembre 1983, n. 623, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1983, n. 748, e' prorogato al 31 dicembre 1985 per i datori di lavoro che abbiano proceduto, nel corso dell'anno 1984, ad assunzione di manodopera locale. Il relativo onere, valutato in 150 milioni di lire, e' a carico del fondo per la protezione civile.
Note all' riguarda: "Estensione, con integrazioni e modifiche, della , alle imprese (individuali o sociali) industriali, commerciali ed artigiane, danneggiate o distrutte a seguito di pubbliche calamita' verificatesi a partire dall'entrata in vigore della predetta legge del 1949".
- La , sopracitata, riguardava concessioni di anticipazioni a favore di imprese industriali danneggiate o distrutte in seguito a pubbliche calamita'.
- L'art. 4 del medesimo dispone:
"Art. 4. - Ai soli effetti dell'applicazione della , e del presente decreto, la misura del danno subito da ciascuna impresa sara' accertata dal Prefetto della provincia sentita una Commissione presieduta dell'intendente di finanza e composta dal Presidente della locale Camera di commercio, industria ed agricoltura e dal direttore dell'Ufficio provinciale industria e commercio.
La Commissione valutera' tutti i mezzi di prova utili per tali accertamenti".
- Successivamente l' ha disposto:
"Art. 4. - La commissione di cui all' , come modificato dalla legge di conversione 13 febbraio 1952, n. 50, e' presieduta dall'intendente di finanza o da un suo sostituito ed e' composta dal direttore provinciale del Tesoro, dal Presidente della locale camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura e dal direttore dell'ufficio provinciale industria, commercio, artigianato e agricoltura o da loro sostituti".
Nota all' concerne: "interventi urgenti per le zone colpite dal bradisismo dell'area flegrea e dal terremoto del 1980". L'art. 5-bis, comma 1, dispone:
"1. Ai datori di lavoro le cui aziende siano ubicate nel comune di Pozzuoli e' concesso, relativamente al personale dipendente ivi occupato, l'esonero dal pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali per i periodi di paga in scadenza dopo il 1 settembre 1983 e fino al 31 dicembre 1984".
Art. 10.
1. Le disposizioni di cui ai commi terzo, quarto, quinto, sesto e settimo dell'articolo 2 del decreto-legge 27 febbraio 1982, n. 57, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 1982, n. 187, sono estese agli alloggi prefabbricati ed alle roulottes acquistate (( con le disponibilita' del fondo per la protezione civile per le esigenze derivate dal terremoto del 7 e 11 maggio 1984 in Abruzzo, Molise, Lazio e Campania )).
(( 1-bis. La proprieta' dei prefabbricati e delle roulottes, gia' acquistati dal Ministero dell'interno e destinati al soccorso delle popolazioni colpite da calamita', viene trasferita alla Presidenza del Consiglio dei ministri. Tali beni vengono gestiti secondo la disciplina del quinto comma dell'articolo 2 del decreto-legge 27 febbraio 1982, n. 57, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 1982, n. 187 ))
2. I beni di cui al comma 1, nonche' quelli di cui al terzo comma dell'articolo 2 del decreto-legge n. 57 ivi citato restano a disposizione del Ministro per il coordinamento della protezione civile, che puo' utilizzarli anche per fini di pubblica utilita' non necessariamente connessi alle emergenze.
3. Le spese relative al Centro polifunzionale della protezione civile nonche' quelle per il funzionamento dei centri nei quali sono conservati i beni mobili acquistati dal Ministro per il coordinamento della protezione civile, valutate in lire 15 miliardi annui per ciascuno degli anni 1986, 1987 e 1988, sono poste a carico del fondo per la protezione civile.
4.(( Per assicurare il collegamento con i comitati regionali della protezione civile, che continuano ad esercitare esclusivamente le attribuzioni previste dall'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 6 febbraio 1981, n. 66, ed il funzionamento degli uffici di protezione civile delle prefetture cui sono assegnati )) gli ufficiali di cui al decreto-legge 19 dicembre 1984, n. 857, convertito dalla legge 17 febbraio 1985, n. 18, il Ministro per il coordinamento della protezione civile e' autorizzato, in deroga alle vigenti disposizioni, ad avvalersi di personale ausiliario, d'ordine e di concetto, nel numero di centosessanta unita', da convenzionare a tempo determinato. Il relativo onere, valutato in lire 2.500 milioni, e' a carico del fondo per la protezione civile.
5. Il Ministro per il coordinamento della protezione civile e' autorizzato a dotare (( i comitati regionali della protezione civile e le prefetture )) dei necessari mezzi per il migliore svolgimento delle attivita' di protezione civile, avvalendosi, d'intesa col Ministro della difesa, anche di ufficiali e sottufficiali delle Forze armate collocati in ausiliaria. Il relativo onere, valutato in 2 miliardi di lire annue per il triennio 1986-1988, e' posto a carico del fondo per la protezione civile.
6. Gli automezzi comunque acquisiti dal Commissario per le zone terremotate della Basilicata e della Campania, nonche' quelli acquistati dal Ministero dell'interno con i fondi gestiti dallo stesso Commissario ed immatricolati con targa V.F. sono assegnati, rispettivamente, alla Presidenza del Consiglio dei ministri e al Ministero dell'interno, per essere destinati a fini di, protezione civile.
7. Con decreto da emanarsi dal Ministro per il coordinamento della protezione civile, di concerto con il Ministro dell'interno, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, si procede all'individuazione degli automezzi di cui al comma 6.
8. I materiali tecnici e le attrezzature acquistati con i fondi gestiti dal Commissario di cui al comma 5 e dati in uso o comunque detenuti dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco diventano parte delle dotazioni ordinarie del Corpo stesso.
9. L'articolo 748 del codice della navigazione si applica anche agli aeromobili della protezione civile e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
10. Alle donazioni di beni mobili e di beni mobili registrati effettuate in favore del Corpo nazionale dei vigili del fuoco si applica la procedura di cui all'articolo 783 del codice civile.
11. In deroga alle vigenti disposizioni, l'accettazione delle donazioni di cui al comma 10 avviene con decreto del Ministro dell'interno.
12. La disposizione di cui all'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, si applica anche al personale operaio del Ministero dell'interno in servizio presso la Direzione generale della protezione civile e presso le prefetture.
4.(( Per assicurare il collegamento con i comitati regionali della protezione civile, che continuano ad esercitare esclusivamente le attribuzioni previste dall'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 6 febbraio 1981, n. 66, ed il funzionamento degli uffici di protezione civile delle prefetture cui sono assegnati )) gli ufficiali di cui al decreto-legge 19 dicembre 1984, n. 857, convertito dalla legge 17 febbraio 1985, n. 18, il Ministro per il coordinamento della protezione civile e' autorizzato, in deroga alle vigenti disposizioni, ad avvalersi di personale ausiliario, d'ordine e di concetto, nel numero di centosessanta unita', da convenzionare a tempo determinato. Il relativo onere, valutato in lire 2.500 milioni, e' a carico del fondo per la protezione civile.
5. Il Ministro per il coordinamento della protezione civile e' autorizzato a dotare (( i comitati regionali della protezione civile e le prefetture )) dei necessari mezzi per il migliore svolgimento delle attivita' di protezione civile, avvalendosi, d'intesa col Ministro della difesa, anche di ufficiali e sottufficiali delle Forze armate collocati in ausiliaria. Il relativo onere, valutato in 2 miliardi di lire annue per il triennio 1986-1988, e' posto a carico del fondo per la protezione civile.
6. Gli automezzi comunque acquisiti dal Commissario per le zone terremotate della Basilicata e della Campania, nonche' quelli acquistati dal Ministero dell'interno con i fondi gestiti dallo stesso Commissario ed immatricolati con targa V.F. sono assegnati, rispettivamente, alla Presidenza del Consiglio dei ministri e al Ministero dell'interno, per essere destinati a fini di, protezione civile.
7. Con decreto da emanarsi dal Ministro per il coordinamento della protezione civile, di concerto con il Ministro dell'interno, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, si procede all'individuazione degli automezzi di cui al comma 6.
8. I materiali tecnici e le attrezzature acquistati con i fondi gestiti dal Commissario di cui al comma 5 e dati in uso o comunque detenuti dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco diventano parte delle dotazioni ordinarie del Corpo stesso.
9. L'articolo 748 del codice della navigazione si applica anche agli aeromobili della protezione civile e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
10. Alle donazioni di beni mobili e di beni mobili registrati effettuate in favore del Corpo nazionale dei vigili del fuoco si applica la procedura di cui all'articolo 783 del codice civile.
11. In deroga alle vigenti disposizioni, l'accettazione delle donazioni di cui al comma 10 avviene con decreto del Ministro dell'interno.
12. La disposizione di cui all'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, si applica anche al personale operaio del Ministero dell'interno in servizio presso la Direzione generale della protezione civile e presso le prefetture.
Art. 11.
1. In attesa di un'organica disciplina della materia relativa al controllo sugli impianti a grande rischio, il Ministro per il coordinamento della protezione civile, ai fini della predisposizione delle necessarie misure in situazioni di emergenza, si avvale, per l'espletamento dei suoi compiti, della consulenza della Direzione centrale per la sicurezza nucleare e la protezione sanitaria (ENEA-DISP), dell'Istituto superiore di sanita', dell'Istituto superiore per la prevenzione e sicurezza del lavoro (ISPESL), dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) e del Consiglio nazionale per le ricerche (CNR)(( , oltre che di quella del Corpo nazionale dei vigili del fuoco )).
2. Il Ministro per il coordinamento della protezione civile, fermi restando la vigilanza ed i poteri esercitati dal Ministro della difesa e dal Ministro della sanita', si avvale, nell'ambito delle proprie competenze, dell'Associazione italiana della croce rossa (CRI).
Art. 12.
1. Il personale convenzionato da enti, amministrazioni e dai Commissari straordinari di Governo, con i fondi appositamente stanziati e in relazione alle esigenze dei terremoti del gennaio 1968 in Sicilia, del novembre 1980 e febbraio 1981 in Campania e Basilicata, del 7 giugno 1981 nei comuni di Mazara del Vallo, Petrosino e Marsala, del 19 settembre 1979 in Umbria, Marche e Lazio, del 29 aprile 1984 in Umbria e del 7 e 11 maggio 1984 in Abruzzo, Molise, Lazio e Campania, del bradisismo dell'area flegrea nonche' del programma costruttivo di cui al titolo VIII della legge 14 maggio 1981, n. 219, che risulta in servizio alla data del 31 marzo 1986 o che abbia comunque prestato servizio per almeno un anno, e' immesso, a domanda da prodursi entro 60 giorni dalla data di pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale e previo superamento di un concorso riservato, al personale in possesso dei requisiti di cui al presente articolo, in ruoli speciali ad esaurimento da istituirsi presso gli enti o le amministrazioni ove gli interessati prestano servizio. Il personale in servizio presso i Commissari di cui al richiamato titolo VIII e' immesso rispettivamente nei ruoli speciali istituiti dalla regione Campania e dal comune di Napoli. Il personale degli enti non territoriali e delle societa' a partecipazione statale convenzionati con il Ministro per il coordinamento della protezione civile e' immesso nei ruoli speciali istituiti presso le regioni territorialmente competenti. (1)
2. La immissione nei ruoli speciali di cui al comma 1 e' subordinata al possesso dei requisiti richiesti per l'accesso al pubblico impiego, ad eccezione dell'eta', e al superamento del concorso previsto dal medesimo comma, da svolgere secondo modalita' stabilite ai sensi del comma 6.
Non possono in ogni caso essere annessi al concorso i soggetti sottoposti a misure di prevenzione e di sicurezza ai sensi delle leggi 27 dicembre 1956, n. 1423, 31 maggio 1965, n. 575, e 13 settembre 1982, n. 646.
Non possono in ogni caso essere annessi al concorso i soggetti sottoposti a misure di prevenzione e di sicurezza ai sensi delle leggi 27 dicembre 1956, n. 1423, 31 maggio 1965, n. 575, e 13 settembre 1982, n. 646.
3. Possono richiedere, alle medesime condizioni di cui ai commi 1 e 2, l'immissione nei ruoli speciali i dipendenti di ogni ente ed amministrazione anche statale che abbiano svolto attivita' di servizio in relazione agli eventi sismici indicati al comma 1. ((2))
4. Il trattamento economico del personale immesso nei ruoli speciali previsti dal presente articolo e' pari a quello iniziale del livello di inquadramento rideterminato sulla base di una anzianita' pari al periodo di servizio prestato.
5. L'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, posto a carico del fondo per la protezione civile, e' valutato in lire 20 miliardi per l'anno 1986 e in lire 40 miliardi per ciascuno degli anni 1987 e 1988. L'importo di lire 40 miliardi costituisce base per i trasferimenti statali agli enti interessati negli anni successivi.
6. Il Ministro per il coordinamento della protezione civile determina con proprie ordinanze criteri e modalita' di applicazione del presente articolo.
7. Le convenzioni di cui al comma 1 cessano al momento dell'immissione nei ruoli speciali e in ogni caso alla data del 30 giugno 1987.
AGGIORNAMENTO (1)
Il D.L. 3 gennaio 1987, n. 1 convertito, senza modificazioni, dalla L. 6 marzo 1987, n. 64 ha disposto (con l'art. 2 comma 3) che "Il termine di 60 giorni indicato nel comma 1 dell'articolo 12 della legge 28 ottobre 1986, n. 730, concernente la presentazione delle domande per l'immissione nei ruoli speciali ad esaurimento istituiti ai sensi del medesimo articolo, e' prorogato al 28 febbraio 1987."
Il D.L. 3 gennaio 1987, n. 1 convertito, senza modificazioni, dalla L. 6 marzo 1987, n. 64 ha disposto (con l'art. 2 comma 3) che "Il termine di 60 giorni indicato nel comma 1 dell'articolo 12 della legge 28 ottobre 1986, n. 730, concernente la presentazione delle domande per l'immissione nei ruoli speciali ad esaurimento istituiti ai sensi del medesimo articolo, e' prorogato al 28 febbraio 1987."
AGGIORNAMENTO (2)
Il D.L. 26 gennaio 1987, n. 8 convertito, con modificazioni, dalla L. 27 marzo 1987, n. 120 ha disposto (con l'art. 5 comma 12) che "va intesa nel senso che possono chiedere l'immissione nei ruoli speciali soltanto i dipendenti civili formalmente distaccati per le esigenze di cui al comma 1 del medesimo articolo 12, con esclusione di quelli distaccati presso le amministrazioni periferiche dello Stato, il personale militare non di leva, che non sia in servizio permanente e che non fruisca gia' di trattamento di quiescenza, nonche' il personale civile legato all'ente o all'amministrazione da un rapporto precario di lavoro dipendente."
Il D.L. 26 gennaio 1987, n. 8 convertito, con modificazioni, dalla L. 27 marzo 1987, n. 120 ha disposto (con l'art. 5 comma 12) che "va intesa nel senso che possono chiedere l'immissione nei ruoli speciali soltanto i dipendenti civili formalmente distaccati per le esigenze di cui al comma 1 del medesimo articolo 12, con esclusione di quelli distaccati presso le amministrazioni periferiche dello Stato, il personale militare non di leva, che non sia in servizio permanente e che non fruisca gia' di trattamento di quiescenza, nonche' il personale civile legato all'ente o all'amministrazione da un rapporto precario di lavoro dipendente."
Art. 13.
1. L'articolo 13 del decreto-legge 26 maggio 1984, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 1984, n. 363, e' sostituito dal seguente:
"1. Fermi restando, per i cassieri, e tesorieri, l'obbligo della resa del conto giudiziale e, per i contributi concessi ad enti, la applicazione del sistema di controllo istituzionalmente previsto per gli enti medesimi, i soggetti, ancorche' non dipendenti statali, delegati dal Ministro per il coordinamento della protezione civile ad impegnare o ordinare spese poste a carico del fondo per la protezione civile sono tenuti a rendere, per semestri, il rendiconto amministrativo alla competente ragioneria regionale dello Stato ai sensi e per gli effetti dell'articolo 4 della legge 17 agosto 1960, n. 908, unitamente ad una relazione, da inviare anche al Ministro delegante.
2. Le assegnazioni di fondi, disposte dal Ministro per il coordinamento della protezione civile a favore dei soggetti delegati di cui al comma 1, sono immediatamente comunicate agli organi di controllo mentre gli atti costitutivi e modificativi di rapporti di cassa o di tesoreria sono comunicati alla procura generale della Corte dei conti.
3. Il presente articolo si applica, ove possibile, alle pregresse assegnazioni di fondi".
"1. Fermi restando, per i cassieri, e tesorieri, l'obbligo della resa del conto giudiziale e, per i contributi concessi ad enti, la applicazione del sistema di controllo istituzionalmente previsto per gli enti medesimi, i soggetti, ancorche' non dipendenti statali, delegati dal Ministro per il coordinamento della protezione civile ad impegnare o ordinare spese poste a carico del fondo per la protezione civile sono tenuti a rendere, per semestri, il rendiconto amministrativo alla competente ragioneria regionale dello Stato ai sensi e per gli effetti dell'articolo 4 della legge 17 agosto 1960, n. 908, unitamente ad una relazione, da inviare anche al Ministro delegante.
2. Le assegnazioni di fondi, disposte dal Ministro per il coordinamento della protezione civile a favore dei soggetti delegati di cui al comma 1, sono immediatamente comunicate agli organi di controllo mentre gli atti costitutivi e modificativi di rapporti di cassa o di tesoreria sono comunicati alla procura generale della Corte dei conti.
3. Il presente articolo si applica, ove possibile, alle pregresse assegnazioni di fondi".
Art. 14.
1. Al comma 1-quater dell'articolo 5 del decreto-legge 30 dicembre 1985, n. 791, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1986, n. 46, le parole:
"articolo 41 del medesimo decreto-legge n. 648 del 1976" sono sostituite dalle seguenti: "articolo 41-ter, primo comma, del medesimo decreto-legge n. 648 del 1976".
"articolo 41 del medesimo decreto-legge n. 648 del 1976" sono sostituite dalle seguenti: "articolo 41-ter, primo comma, del medesimo decreto-legge n. 648 del 1976".
2. Il comma 1-octies dell'articolo 5 del decreto-legge 30 dicembre 1985, n. 791, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1986, n. 46, e' sostituito dal seguente:
"1-octies. La previsione dell'articolo 40, primo comma, lettera f), del decreto-legge 18 settembre 1976, n. 648, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 1976, n. 730, va intesa come riferita ad ogni e qualsiasi opera pubblica o di pubblica utilita' riparata, ricostruita o costruita ovvero che si andra', comunque, a riparare, ricostruire o costruire sino alla data di validita' della predetta previsione".
"1-octies. La previsione dell'articolo 40, primo comma, lettera f), del decreto-legge 18 settembre 1976, n. 648, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 1976, n. 730, va intesa come riferita ad ogni e qualsiasi opera pubblica o di pubblica utilita' riparata, ricostruita o costruita ovvero che si andra', comunque, a riparare, ricostruire o costruire sino alla data di validita' della predetta previsione".
Note all'art. 14, comma 2.
Il testo dell'art. 5, comma 1-octies, del medesimo , sostituito con il testo introdotto dalla legge qui pubblicata, era il seguente:
"1-octies. La previsione dell'articolo 40, comma primo, lettera f) del decreto-legge 18 settembre. 1976, n. 648 convertito con modificazioni, nella , va intesa come riferita ad ogni e qualsiasi opera pubblica o di pubblica utilita' riparata, ricostruita o costruita ovvero che si andra', comunque, a riparare, ricostruire o costruire sino alla data di validita' della predetta previsione nell'ambito della zona terremotata, cosi' come delimitata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 maggio 1976 e successive integrazioni". L'art. 40, primo comma, lettera e), del predetto , prevede:
"Fino alla data del 31 dicembre 1977 [termine piu' volte prorogato, da ultimo, fino al 31 dicembre 1986, dall' si veda la nota all'art. 4, comma 1, fermi restando gli obblighi di fatturazione e di registrazione, non sono considerate cessioni di beni e prestazioni di servizi, agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto (omissis) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi anche professionali, comunque effettuate in relazione alla riparazione, costruzione o ricostruzione di opere pubbliche o di pubblica utilita', nonche' in relazione all'attivita' di demolizione e sgombero delle macerie".
Art. 15.
1. L'onere derivante dall'attuazione della presente legge e' determinato in complessive lire 1.266.950 milioni per il quinquennio 1986-1990.
2.(( Alla relativa copertura si provvede: quanto a lire 224.950 milioni, con le modalita' specificate all'articolo 3, commi 1, 5 e 22, all'articolo 6, commi 4 e 10, all'articolo 9, commi 1 e 4, all'articolo 10, comma 4 e all'articolo 12, comma 5, secondo periodo;)) quanto a lire 1.042.000 milioni, a carico del fondo per la protezione civile, che viene a tal fine integrato in ragione di lire 229.000 milioni per l'anno 1986, di lire 244.000 milioni per l'anno 1987, di lire 229.000 milioni per l'anno 1988, di lire 188.000 milioni per l'anno 1989 e di lire 152.000 milioni per l'anno 1990, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1986-1988, al capitolo n. 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1986, all'uopo utilizzando sia lo specifico accantonamento "Interventi per calamita' naturali" e sia, quanto a lire 85.000 milioni per l'anno 1986, l'accantonamento "Difesa del suolo".
3. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
2.(( Alla relativa copertura si provvede: quanto a lire 224.950 milioni, con le modalita' specificate all'articolo 3, commi 1, 5 e 22, all'articolo 6, commi 4 e 10, all'articolo 9, commi 1 e 4, all'articolo 10, comma 4 e all'articolo 12, comma 5, secondo periodo;)) quanto a lire 1.042.000 milioni, a carico del fondo per la protezione civile, che viene a tal fine integrato in ragione di lire 229.000 milioni per l'anno 1986, di lire 244.000 milioni per l'anno 1987, di lire 229.000 milioni per l'anno 1988, di lire 188.000 milioni per l'anno 1989 e di lire 152.000 milioni per l'anno 1990, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1986-1988, al capitolo n. 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1986, all'uopo utilizzando sia lo specifico accantonamento "Interventi per calamita' naturali" e sia, quanto a lire 85.000 milioni per l'anno 1986, l'accantonamento "Difesa del suolo".
3. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 16.
1. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 28 ottobre 1986
COSSIGA CRAXI, Presidente del Consiglio dei Ministri ZAMBERLETTI, Ministro per il coordinamento della protezione civile Visto, il Guardasigilli: ROGNONI