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Interventi per la salvaguardia di Venezia.

Art. 1.


La salvaguardia di Venezia e della sua laguna e' dichiarata problema di preminente interesse nazionale.
La Repubblica garantisce la salvaguardia dell'ambiente paesistico, storico, archeologico ed artistico della citta' di Venezia e della sua laguna, ne tutela l'equilibrio idraulico, ne preserva l'ambiente dall'inquinamento atmosferico e delle acque e ne assicura la vitalita' socioeconomica nel quadro dello sviluppo generale e dello assetto territoriale della Regione.
Al perseguimento delle predette finalita' concorrono, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze, lo Stato, la Regione e gli Enti locali.