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Misure urgenti per l'accelerazione dell'opera di ricostruzione nelle zone colpite dal terremoto del novembre 1980 e del febbraio 1981.

Art. 1.


Al fine di accelerare l'opera di ricostruzione e di riparazione delle unita' immobiliari colpite dal sisma del novembre 1980 e del febbraio 1981, le aperture di credito di cui all'articolo 15 della legge 14 maggio 1981, n. 219, come modificato dall'articolo 23 del decreto-legge 27 febbraio 1982, n. 57, convertito, con modificazioni, nella legge 29 aprile 1982, n. 187, sono utilizzate anche mediante anticipazioni agli aventi diritto.
Il decreto del Ministro del tesoro che approva la convenzione-tipo di cui all'articolo 15 della legge 14 maggio 1981, n. 219, come modificato dall'articolo 23 del decreto-legge 27 febbraio 1982, n. 57, convertito, con modificazioni, nella legge 29 aprile 1982, n. 187, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.
La convenzione-tipo disciplina anche l'erogazione dei contributi di cui all'articolo 7 del decreto-legge 27 febbraio 1982, n. 57, convertito, con modificazioni, nella legge 29 aprile 1982, n. 187. ((Il termine del 31 luglio 1982, indicato nel settimo comma dello stesso articolo 7, e' prorogato al 31 dicembre 1982.))
Il saldo delle aperture di credito e' imputato al fondo di cui all'articolo 3 della legge 14 maggio 1981, n. 219. A tal fine, i comuni interessati ne danno comunicazione al CIPE, nell'ambito del programma complessivo di cui all'articolo 4 della medesima legge 14 maggio 1981, n. 219, ed il relativo importo e' computato in sede di ulteriori assegnazioni ai comuni.
((I comuni, sulla base di autonome valutazioni e di criteri fissati dai consigli comunali, utilizzano i fondi assegnati dal CIPE ai sensi dell'articolo 3 della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni. Le somme attribuite dal CIPE ai singoli comuni, relativamente al programma 1981, e gia' accreditate presso le tesorerie regionali e provinciali sono immediatamente disponibili senza necessita' di stipulare le convenzioni di cui ai commi precedenti.))