N NORME. red.it

Modifiche e integrazioni alla legge 1 aprile 1981, n. 121, e relativi decreti di attuazione, sul nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza.

Preambolo
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:

Art. 1.

1. A decorrere dal 25 giugno 1982, il numero dei funzionari non ancora valutati da ammettere alla valutazione di cui all'articolo 39, primo comma, lettere a) e b), del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 336, e' modificato, rispettivamente, come segue:
a) un terzo dei vice questori aggiunti iscritti nel ruolo ad esaurimento;
b) un terzo dei primi dirigenti iscritti nel ruolo ad esaurimento.
AVVERTENZA: Le note seguiranno la pubblicazione dei testi della , e dei successivi decreti delegati, aggiornati con tutte le modifiche apportate fino alla presente legge. Con un successivo comunicato sara' data notizia della data di pubblicazione dei relativi supplementi.

Art. 2.

1. Dopo l'articolo 53 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, e' aggiunto il seguente:
"ART. 53-bis. - (Collocamento a riposo). - Il personale inquadrato, ai sensi dell'articolo 46 del presente decreto, nei ruoli dei direttori tecnici e' collocato a riposo al compimento del sessantacinquesimo anno di eta'".

Art. 3.

1. Nell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 338, dopo l'ultimo, e' aggiunto il seguente comma:
"Fermo restando il disposto dell'articolo 32, i medici dei ruoli professionali dei sanitari della Polizia di Stato provenienti dal disciolto Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, compresi quelli dei ruoli ad esaurimento di cui all'articolo 21 e seguenti, nell'espletamento delle loro funzioni o servizi di polizia, sono ufficiali di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria".

Art. 4.

1. Nell'articolo 33 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 338, dopo l'ultimo, e' aggiunto il seguente comma:
"Il personale inquadrato nei ruoli istituiti con l'articolo 1 del presente decreto e' collocato a riposo al compimento del sessantacinquesimo anno di eta'.

Art. 5.

1. Ferme restando le disposizioni di cui al secondo comma dell'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 338, per il primo concorso per l'accesso alla qualifica di medico della Polizia di Stato, le modalita' di espletamento del concorso, l'individuazione delle categorie di titoli di servizio da ammettere a valutazione, il punteggio massimo da attribuire a ciascuna categoria, le materie oggetto delle prove scritte e del colloquio e la composizione della commissione esaminatrice sono stabiliti con decreto del Ministro dell'interno.

Art. 6.

1. Il Governo e' delegato ad emanare, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, un decreto avente valore di legge, per apportare al decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre 1981, n. 742, le modifiche necessarie al fine di adeguarne la normativa a quella dei decreti del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, numeri 335, 336 e 337.

Art. 7.

1. Nell'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre 1981, n. 737, i commi primo e secondo sono sostituiti dai seguenti:
"L'appartenente ai ruoli dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, colpito da ordine o mandato di cattura o che si trovi, comunque, in stato di carcerazione preventiva, deve essere sospeso dal servizio con provvedimento del capo dell'ufficio dal quale gerarchicamente dipende, che deve, altresi', riferire immediatamente alla direzione centrale del personale presso il dipartimento della pubblica sicurezza.
Fuori dai casi previsti nel comma precedente, l'appartenente ai ruoli dell'Amministrazione della pubblica sicurezza sottoposto a procedimento penale, quando la natura del reato sia particolarmente grave, puo' essere sospeso dal servizio con provvedimento del Ministro su rapporto motivato del capo dell'ufficio dal quale dipende".

Art. 8.

1. Nell'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre 1981, n. 737, l'ultimo comma e' sostituito dal seguente:
"Se il procedimento penale si conclude con sentenza di proscioglimento o di assoluzione per motivi diversi da quelli contemplati nel comma quinto del presente articolo, la sospensione cautelare puo' essere mantenuta qualora venga iniziato o ripreso il procedimento disciplinare".

Art. 9.

1. Il primo comma dell'articolo 1 della legge 8 luglio 1980, n. 343, e' sostituito dal seguente:
"Il Ministro dell'interno e' autorizzato a reclutare, annualmente, nell'Amministrazione della pubblica sicurezza, nei limiti delle vacanze esistenti nei ruoli del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia, un contingente di guardie di pubblica sicurezza ausiliarie tratto dai giovani iscritti nelle liste di leva di cui all'articolo 37 del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237, nello stesso anno in cui ne facciano domanda, qualora abbiano ottenuto il nulla osta delle competenti autorita' militari. Essi debbono essere in possesso dei requisiti prescritti per il reclutamento nell'Amministrazione della pubblica sicurezza".

Art. 10.

1. Nell'articolo 47 della legge 1 aprile 1981, n. 121, il comma nono e' sostituito dai seguenti:
"Il personale assunto ai sensi della legge 8 luglio 1980, n. 343, all'atto del collocamento in congedo, qualora ne faccia richiesta e non abbia riportato sanzioni disciplinari piu' gravi della pena pecuniaria, puo' essere trattenuto per un altro anno con la qualifica di agente di polizia ausiliario.
Al termine del secondo anno di servizio, l'anzidetto personale, qualora ne faccia richiesta e non abbia riportato sanzioni disciplinari piu' gravi della pena pecuniaria, puo' essere ammesso nel ruolo degli agenti di polizia, previa frequenza del corso di cui all'articolo 48, comma secondo, durante il quale e' sottoposto a selezione attitudinale per l'eventuale assegnazione ai servizi che richiedono particolare qualificazione".

Art. 11.

1. Nell'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre 1981, n. 737, al comma primo, la lettera b) e' sostituita dalla seguente:
"b) per condanna, passata in giudicato, che importi l'interdizione perpetua dai pubblici uffici".

Art. 12.

1. L'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, e' sostituito dal seguente:
"ART. 46 - (Inquadramento). - Il personale inquadrato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 336, nelle qualifiche dei ruoli dei dirigenti, dei commissari, degli ispettori, dei sovrintendenti, degli assistenti e degli agenti della Polizia di Stato, che alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo svolge attivita' tecnico-scientifiche o tecniche in uno dei settori tecnici individuati nell'articolo 1, puo' accedere, rispettivamente, a domanda, e previo superamento di una prova pratica se svolge la suddetta attivita' da meno di due anni, ai corrispondenti ruoli dei dirigenti, dei direttori, dei periti, dei revisori, dei collaboratori e degli operatori tecnici del settore tecnico nel quale svolge le proprie mansioni, a prescindere dal possesso del titolo di studio richiesto per l'accesso a detti ruoli, nel limite del 75 per cento della dotazione organica complessiva e secondo le modalita' previste nei successivi articoli.
Nel caso in cui il numero del personale avente diritto all'inquadramento ai sensi del comma precedente sia superiore al numero dei posti disponibili, l'inquadramento in detti posti avverra' secondo l'anzianita' di servizio complessiva ed in soprannumero, riassorbibile con la cessazione dal servizio del personale inquadrato ai sensi del precedente comma".

Art. 13.

1. La domanda prevista dall'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, come sostituito dal precedente articolo 12, deve essere inoltrata entro sessanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge.

Art. 14.

1. Il personale dei ruoli della Polizia di Stato che alla data di entrata in vigore della presente legge svolge attivita' tecnico-scientifica o tecnica puo' chiedere di essere inquadrato nei ruoli istituiti con il decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, con le modalita' previste dagli articoli 46 e seguenti dello stesso decreto del Presidente della Repubblica n. 337 del 1982.
((2. La stessa disposizione si applica agli ufficiali in servizio permanente dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che prestano servizio da almeno due anni nell'Amministrazione della pubblica sicurezza con incarichi di natura tecnica ai sensi nell'articolo 80 della legge 13 dicembre 1965, n. 1366. La richiesta di inquadramento e' subordinata al nulla osta dell'amministrazione di appartenenza))

Art. 15.

1. Le disposizioni dell'articolo 94 del testo unico delle norme sulla circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, si applicano anche alla Polizia di Stato, nonche' al personale dell'Amministrazione civile dell'interno autorizzato a guidare veicoli della Polizia di Stato.

Art. 16.

1. Al personale inquadrato nei ruoli dei dirigenti e dei commissari della Polizia di Stato, proveniente dai ruoli degli ufficiali del disciolto Corpo delle guardie di pubblica sicurezza e dal ruolo delle ispettrici del disciolto Corpo di polizia femminile, si applica il terzo comma dell'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092.
2. Al personale inquadrato nel ruolo degli ispettori della Polizia di Stato, proveniente dal ruolo delle assistenti del disciolto Corpo di polizia femminile, si applica l'articolo 6 della legge 3 novembre 1963, n. 1543. ((3))
AGGIORNAMENTO (3)

La L. 7 agosto 1990, n.232 (in GU n. 187 del 11/8/1990 - Suppl.
Ordinario n.55) ha disposto che le disposizioni di cui al presente articolo, comma 1, si estendono al personale di cui all'articolo 20 della presente legge.

Art. 17.

1. Ove sia disposto di assicurare, per turni anche unici, servizi interni di caserma presso reparti dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza, al personale impiegato in tali servizi compete, per ogni ora in aggiunta all'orario di lavoro settimanale, un compenso orario, non cumulabile con quello per lo straordinario e cumulabile con l'indennita' per servizio notturno e festiva, in misura non inferiore al 10% di quello stabilito per ogni ora di lavoro straordinario. Con autonome determinazioni dei rispettivi Comandanti generali, ((previa informazione e confronto con le APCSM firmatarie dell'accordo sindacale recepito con il decreto relativo all'ultimo triennio contrattuale)), sono stabiliti l'entita' del compenso e la tipologia dei servizi, nell'ambito delle somme assegnate con decreto 25 luglio 1990 del Ministro della difesa e delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro.

Art. 18.

1. L'indennita' di servizio notturno di cui all'articolo 4 della legge 15 novembre 1973, n. 734, ed all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 5 maggio 1975, n. 146, nonche' quella per servizio festivo di cui all'articolo 6 della legge 17 novembre 1978, n. 715, e successive modifiche, e' estesa, a decorrere dall'entrata in vigore della presente legge, al personale delle forze di polizia di cui all'articolo 16 della legge 1 aprile 1981, n. 121, nella misura fissata per la Polizia di Stato.

Art. 19.

1. Ferma restando la dotazione organica del personale di cui all'articolo 40 della legge 1 aprile 1981, n. 121, complessivamente fissata nella tabella II annessa al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 340, modificato dal decreto del Ministro dell'interno 14 marzo 1985, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 114 del 16 maggio 1985, e dalla legge 30 luglio 1985, n. 445, per l'espletamento di specifiche attivita' di supporto degli uffici centrali e periferici delle autorita' di pubblica sicurezza, la dotazione delle sottoelencate qualifiche previste nella tabella citata sono adeguate con le variazioni a fianco di ciascuna indicate:


idraulico specializzato,
termomeccanico da 200 a 50
idraulico da 5 a 155


2. Per le esigenze indicate nel precedente comma 1, il personale con qualifica di idraulico specializzato, termomeccanico, oltre a disimpegnare i compiti previsti nella medesima tabella II del citato decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 340, provvede alla manutenzione ed alla riparazione delle apparecchiature di erogazione di carburante in uso al Ministero dell'interno.
3. Alla tabella IV annessa al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982 n. 340, la qualifica di inquadramento di redattore-interprete e' sostituita dalla qualifica di esperto in lingue straniere.

Art. 20.

1. Nell'articolo 43 della legge 1 aprile 1981, n. 121, il comma diciannovesimo e' sostituito dal seguente:
"Il trattamento economico del personale appartenente alle qualifiche dirigenziali dei ruoli indicati nella presente legge e categorie equiparate e' regolato dalla legge 10 dicembre 1973, n. 804, e successive modifiche ed integrazioni, e dalle norme della presente legge".

Art. 21.

1. Per le esigenze dei reparti a cavallo della Polizia di Stato, nella tabella II annessa al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 340, come modificata dal decreto del Ministro dell'interno 14 marzo 1985, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 114 del 16 maggio 1985, e dalla legge 30 luglio 1985, n. 445, e' istituita, tra le qualifiche ricomprese nella seconda qualifica funzionale, quella di addetto ai quadrupedi-conducente con la dotazione organica di 25 posti.
2. In relazione a quanto previsto nel precedente comma 1, nell'ambito della seconda qualifica funzionale ivi indicata, e' diminuita di un egual numero la dotazione organica della qualifica di manovale.
3. Le mansioni del personale di cui al presente articolo sono determinate con decreto del Ministro dell'interno.
4. Alla copertura dei posti si provvede mediante concorso pubblico per esami consistenti in una prova pratica professionale integrata da un colloquio secondo le modalita' stabilite, per le qualifiche di corrispondente livello, nel quadro A annesso al regolamento di attuazione dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 340.
5. Della commissione esaminatrice del concorso di cui al precedente comma 4, da costituirsi a norma dell'articolo 8 del regolamento ivi indicato, in luogo dell'esperto e' chiamato a far parte un funzionario della Polizia di Stato in servizio presso i reparti a cavallo.
6. Salvo il possesso degli altri requisiti previsti dalle vigenti leggi, per la partecipazione al concorso e' richiesto l'assolvimento dell'obbligo scolastico.

Art. 22.

1. Le disposizioni dettate dall'articolo 36 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 340, per il passaggio alla qualifica di programmatore di archivio automatizzato si applicano anche al personale inquadrato nelle qualifiche di operatore di consolle di centro elaborazione dati e di operatore di unita' periferica di centro elaborazione dati.
2. Con decreto del Ministro dell'interno sono stabilite le modalita' di attuazione degli articoli 35 e 36 del decreto indicato nel precedente comma 1.

Art. 23.

1. Il personale appartenente alle soppresse carriere di concetto ed esecutive che, alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 340, risultava gia' impiegato presso i centri di elaborazione dati con mansioni corrispondenti alle qualifiche di analista programmatore, coordinatore di operatori, programmatore e conservatore di materiale di centro elaborazione dati, con decorrenza dalla stessa data e' inquadrato, a domanda da presentare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, nelle qualifiche predette, previo superamento di una prova pratica.
2. Per l'inquadramento di cui al precedente comma 1, si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni previste dall'articolo 30 e dall'articolo 31, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 340.

Art. 24.

1. Il personale dell'Amministrazione civile dell'interno che alla data del 24 aprile 1982 svolgeva le mansioni tecnico-scientifiche o tecniche in uno dei settori tecnici individuati nell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, puo' accedere nei predetti ruoli tecnici, qualora ne faccia domanda entro sessanta giorni all'entrata in vigore della presente legge, secondo le norme degli articoli 46 e seguenti del citato decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337.

Art. 25.

1. I benefici di cui all'articolo 36, ultimo comma, della legge 1 aprile 1981, n. 121, sono estesi agli ufficiali del disciolto Corpo delle guardie di pubblica sicurezza reclutati con decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 26 novembre 1947, n. 1510, nonche' agli ufficiali provenienti dal ruolo ordinario ex combattenti o partigiani.
2. I suddetti benefici sono altresi' estesi agli ufficiali del disciolto Corpo, assimilati o equiparati agli ex combattenti.

Art. 26.

1. Al primo comma dell'articolo 9 della legge 1 aprile 1981, n. 121, dopo le parole: "funzionari dei servizi di sicurezza", sono aggiunte le seguenti: "nonche' agli agenti di polizia giudiziaria delle forze di polizia debitamente autorizzati ai sensi del secondo comma del successivo articolo 11".

Art. 27.

1. La Scuola superiore dell'Amministrazione dell'interno provvede alla attuazione dei corsi e dei seminari per la formazione, la qualificazione e l'aggiornamento del personale dirigente e del restante personale previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 340, direttamente o mediante apposite convenzioni anche con organizzazione di tipo residenziale. In quest'ultimo caso, ai partecipanti viene corrisposta, ove spetti, l'indennita' di missione ridotta ad un terzo.
2. L'Amministrazione dell'interno provvede, con osservanza delle disposizioni di cui al secondo comma dell'articolo 3 della legge 18 marzo 1982, n. 90, all'acquisizione di immobili da destinare in uso alla Scuola per lo svolgimento delle attivita' indicate dal precedente comma 1.
3. Per la nomina dei docenti si applicano le disposizioni di cui all'articolo 7, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 341.

Art. 28.

1. L'allievo ammesso a frequentare i corsi di cui agli articoli 48, 53, 56 e 102 della legge 1 aprile 1981, n. 121, e all'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 341, appartenente ai ruoli della Polizia di Stato o della Amministrazione del Ministero dell'interno o degli altri Corpi di polizia, durante il periodo di frequenza al corso e' posto in aspettativa con il trattamento economico piu' favorevole di cui all'articolo 59 della legge 1 aprile 1981, n. 121.

Art. 29.

1. La tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, e' sostituita dalla tabella I allegata alla presente legge.

Art. 30.

1. Al personale della Polizia di Stato, in servizio alla data del 25 aprile 1981, che abbia assunto servizio nel Corpo delle guardie di pubblica sicurezza in qualita' di guardia aggiunta o ausiliaria, vengono attribuiti aumenti periodici, non riassorbibili, pari al 2,50 per cento dello stipendio in godimento per ogni biennio o frazione comunque superiore a sei mesi di servizio prestato in qualita' di aggiunto o di ausiliario.

Art. 31.

1. Le disposizioni dell'articolo 32, commi primo e secondo, della legge 22 maggio 1975, n. 152, si applicano al personale delle forze di polizia che sia sottoposto a procedimenti per fatti connessi alla conduzione di mezzi dell'Amministrazione della pubblica sicurezza nell'espletamento del servizio.

Art. 32.

1. Nell'articolo 52 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
"Il periodo di ricovero in luoghi di cura a seguito di ferite o lesioni riportate per causa di servizio non e' computato ai fini del compimento del periodo massimo di aspettativa".

Art. 33.

1. Il personale del disciolto Corpo delle guardie di pubblica sicurezza che ha conseguito, con decorrenza dal 1 gennaio 1982, l'avanzamento al grado di vice brigadiere, e' ammesso allo scrutinio per merito assoluto, per la promozione alla qualifica di sovrintendente, al compimento di due anni di effettivo servizio nella qualifica rivestita.

Art. 34.

1. Per le esigenze connesse al funzionamento dei servizi nelle comunita' del disciolto Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, il Ministero dell'interno e' autorizzato a provvedere alla copertura fino a un sesto dei posti portati in aumento nelle dotazioni organiche delle qualifiche di cuciniere, di addetto ai servizi di pulizia e di addetto ai servizi di ristoro e mensa mediante inquadramenti di coloro che, alla data del 30 giugno 1986, abbiano prestato, a qualsiasi titolo, per un periodo non inferiore a un anno, risultante documentalmente, la propria opera a tempo pieno, presso le predette comunita' nell'espletamento delle mansioni relative alle menzionate qualifiche e che risultino in possesso dei requisiti prescritti per la partecipazione ai pubblici concorsi, ad eccezione del limite di eta' e del titolo di studio.
2. L'inquadramento di cui al precedente comma 1 ha luogo, a domanda da presentare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo accertamento dell'attivita' svolta e su parere favorevole del Consiglio di amministrazione, dopo che gli interessati abbiano superato una prova pratica inerente alla qualifica cui aspirano. ((1))
AGGIORNAMENTO (1)

Il D.L. 21 settembre 1987, n.387 (in G.U. n. 220 del 21/09/1987) convertito con modificazioni dalla L. 20 novrmbre 1987, n. 472 (in G.U. 21/11/1987) ha disposto (con l'art. 5 comma 2) quanto segue: "L'articolo 34 della legge 10 ottobre 1986, n. 668, va interpretato nel senso che il sesto dei posti da coprire per ciascuna qualifica ivi indicata e' computato sulla dotazione organica effettiva risultante dall'applicazione a regime della legge 30 luglio 1985, n. 445, e dall'attuazione dell'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 340. Sono considerati destinatari delle disposizioni contenute nella norma predetta coloro che, oltre a possedere i requisiti nella stessa indicati, risultino in servizio alla data del 30 giugno 1986. Le disposizioni si applicano, con le stesse modalita', a tutto il personale in possesso dei requisiti comunque ad esse corrispondenti e che risulti in servizio presso il centro studi di Fermo alla data di conclusione dell'anno scolastico 1985-1986".

Art. 35.


((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 24 APRILE 1982, N. 335 COME MODIFICATA DALLA L. 1 FEBBRAIO 1989, N.53))((2))
AGGIORNAMENTO (2)

La L. 24 aprile 1982, n. 335, come modificata dalla L. 1 febbraio 1989, n.53, ha disposto (con l'art.18) che "Gli effetti giuridici delle disposizioni contenute nella presente legge decorrono dal 1° gennaio 1989; quelli economici dal 1° luglio 1989".

Art. 36.

1. I marescialli del disciolto Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, idonei ai concorsi per l'inquadramento nelle qualifiche dei ruoli degli ispettori, all'atto della cessazione dal servizio per limiti di eta', a domanda, per infermita' o per decesso, qualora non abbiano conseguito l'inquadramento nella qualifica di ispettore capo, sono promossi a detta qualifica dal giorno precedente alla cessazione dal servizio.

Art. 37.

1. L'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 336, e' sostituito dal seguente:
"ART. 9. - (Riserva di posti nel ruolo degli ispettori a favore dei marescialli).
Il personale che alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo riveste uno dei gradi di maresciallo e' inquadrato nel ruolo degli ispettori della Polizia di Stato, con le modalita' di cui ai successivi articoli e nei seguenti limiti:
a) 1.028 posti nella qualifica di ispettore capo;
b) 1.590 posti nella qualifica di ispettore principale;
c) 1.650 posti nella qualifica di ispettore;
d) 800 posti nella qualifica di vice ispettore".

Art. 38.

1. I posti nelle qualifiche del ruolo degli ispettori di cui all'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 336, come modificato dal precedente articolo 37, disponibili alla data di entrata in vigore della presente legge e che si renderanno comunque disponibili nelle aliquote riservate di cui al predetto articolo 9, sono attribuiti mediante un concorso straordinario per titoli di servizio ed una prova consistente in domande e risposte su argomenti prefissati.
2. Al concorso straordinario e' ammesso il personale della Polizia di Stato in servizio alla data di pubblicazione del bando di concorso che, all'atto dell'entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 336, rivestiva uno dei gradi di maresciallo del disciolto Corpo delle guardie di pubblica sicurezza.
3. I vincitori del concorso, che devono frequentare il corso di aggiornamento previsto dall'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 336, sono inquadrati nelle qualifiche del ruolo degli ispettori secondo le modalita' previste dagli articoli 10 e 13 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 336, in quanto applicabili. In ogni caso detto personale non potra' precedere nel ruolo l'ultimo dei vincitori dei concorsi previsti ai citati articoli.
4. Gli idonei al predetto concorso, che devono frequentare il corso contemplato dal precedente comma 3, verranno collocati nella qualifica di vice ispettore in soprannumero riassorbibile.

Art. 39.

1. Ai fini dell'inquadramento previsto dal precedente articolo 38 vengono compilate tre distinte graduatorie rispettivamente per i marescialli di prima, seconda e terza classe. L'inquadramento ha luogo secondo l'ordine delle tre graduatorie, ed all'interno delle stesse secondo l'ordine risultante dall'esito del concorso.

Art. 40.

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 336, come modificato dall'articolo 37 della presente legge, 400 posti della qualifica di vice ispettore del ruolo degli ispettori della Polizia di Stato sono attribuiti mediante un concorso straordinario per titoli di servizio e colloquio, al quale e' ammesso esclusivamente il personale del ruolo dei sovrintendenti della Polizia di Stato che non abbia titolo a partecipare al concorso di cui al precedente articolo 38.
2. I vincitori del concorso devono frequentare il corso di aggiornamento previsto dall'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 336.

Art. 41.

1. I concorsi di cui agli articoli 38 e 40 sono indetti con decreto del Ministro dell'interno da pubblicarsi nel Bollettino Ufficiale del personale.
2. Le modalita' di svolgimento dei concorsi sono stabilite con decreto del Ministro dell'interno nel rispetto dei seguenti criteri:
a) individuazione dei titoli di servizio e delle materie per la prova prevista, tale da valorizzare, in relazione alle finalita' del concorso, l'esperienza e la capacita' professionale;
b) individuazione di un punteggio massimo per i titoli di servizio pari al doppio del punteggio massimo per la prova prevista;
c) individuazione del punteggio minimo da conseguire nella prova prevista.
3. Le graduatorie si formano sulla base dei punteggi complessivi riportati dai candidati.

Art. 42.

1. L'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, e' sostituito dal seguente:
"ART. 27. - (Nomina a vice ispettore). - La nomina alla qualifica di vice ispettore si consegue:
a) secondo le modalita' stabilite dagli articoli 52 e 53 della legge 1 aprile 1981, n. 121;
b) mediante concorso interno per titoli di servizio ed esami, consistente in una prova scritta e in un colloquio, nel limite del 30 per cento della dotazione organica della qualifica stessa, riservato al personale del ruolo dei sovrintendenti della Polizia di Stato in possesso, alla data del bando che indice il concorso, di un'anzianita' di servizio di dieci anni nel ruolo dei sovrintendenti, ovvero di cinque anni nello stesso ruolo se in possesso del titolo di studio di cui all'articolo 52 della legge 1 aprile 1981, n. 121, che non abbia riportato nell'ultimo biennio la deplorazione o sanzione disciplinare piu' grave.
I vincitori del concorso devono frequentare un corso della durata di sei mesi.
Le modalita' del concorso, la composizione della commissione esaminatrice, le materie oggetto dell'esame, le categorie di titoli da ammettere a valutazione, il punteggio massimo da attribuire a ciascuna categoria di titoli, le modalita' di attuazione e i programmi del corso sono stabiliti con decreto del Ministro dell'interno.
Sono soppressi il quarto ed il quinto comma dell'articolo 52 della legge 1 aprile 1981, n. 121".

Art. 43.

1. L'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 336, e' sostituito dal seguente:
"ART. 15. - (Promozione al ruolo degli ispettori dei marescialli collocati a riposo).
- Il personale inquadrato nella qualifica di sovrintendente capo ai sensi dell'articolo 10 consegue, dal giorno precedente a quello della cessazione dal servizio per limiti di eta', infermita' o decesso, la promozione alla qualifica di ispettore, con il trattamento economico del livello di stipendio immediatamente superiore a quello in godimento, se piu' favorevole, e con l'indennita' pensionabile della qualifica immediatamente superiore.
Il personale inquadrato nella qualifica di sovrintendente principale ai sensi dell'articolo 13 consegue, dal giorno precedente a quello della cessazione dal servizio per limiti di eta', infermita' o decesso, la promozione alla qualifica di vice ispettore, con il trattamento economico del livello di stipendio immediatamente superiore a quello in godimento se piu' favorevole e con l'indennita' pensionabile della qualifica immediatamente superiore".

Art. 44.

1. Anche al personale della Polizia di Stato si applicano il comma primo dell'articolo 138 della legge 11 luglio 1980, n. 312, come sostituito dall'articolo 18 del decreto-legge 6 giugno 1981, n. 283, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 1981, n. 432, e il penultimo comma dell'articolo 140 della citata legge 11 luglio 1980, n. 312.
2. Al personale delle forze di polizia che al 1 gennaio 1983 e' inquadrato, in applicazione dell'articolo 3 della legge 12 agosto 1982, n. 569, e dell'articolo 2, comma primo, del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1984, n. 69, in un livello diverso da quello di appartenenza al 31 dicembre 1982, lo stipendio e' determinato con le seguenti modalita':
a) transito nel livello corrispondente a quello posseduto alla data del 31 dicembre 1982 con l'applicazione delle disposizioni previste dall'articolo 2 e dall'articolo 3, commi primo e secondo, del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1984, n. 69;
b) inquadramento nel nuovo livello con le modalita' di cui al citato articolo 138, comma primo, della legge 11 luglio 1980, n. 312, come sostituito dall'articolo 18 del richiamato decreto-legge 6 giugno 1981, n. 283, convertito dalla citata legge 6 agosto 1981, n. 432.

Art. 45.

1. Nell'articolo 5 della legge 1 aprile 1981, n. 121, come modificato dall'articolo 5 della legge 12 agosto 1982, n. 569, il terzultimo comma e' sostituito dal seguente:
"La determinazione del numero e delle competenze degli uffici, dei servizi e delle divisioni in cui si articola il Dipartimento della pubblica sicurezza, nonche' la determinazione delle piante organiche e dei mezzi a disposizione sono effettuate con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro".

Art. 46.

1. Nell'articolo 52 del decreto del presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 336, al primo comma, le parole: "per esami - sono sostituite dalle seguenti:
"per titoli di servizio e colloquio".
2. Nell'articolo 52 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 336, il comma secondo e' sostituito dal seguente:
"Al concorso sono ammesse le assistenti in possesso di un'anzianita' di effettivo servizio non inferiore a nove anni, ovvero non inferiore a cinque anni se in possesso di uno dei diplomi di laurea di cui alla legge 1 dicembre 1966, n. 1082".

Art. 47.

1. Nell'articolo 40 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 336, l'ultimo comma e' sostituito dal seguente:
"Il numero delle promozioni alle qualifiche superiori e' determinato in relazione alle cessazioni dal servizio e alle promozioni intervenute nelle singole qualifiche al 31 dicembre di ogni anno".

Art. 48.

1. Ai fini del computo dell'anzianita' pregressa prevista dall'articolo 17, comma secondo, del decreto-legge 6 giugno 1981, n. 283, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 1981, n. 432, il servizio comunque prestato dai sottufficiali anche in carriere militari diverse o inferiori e' valutato, a sanatoria, nel quinto livello retributivo, a decorrere dal 1 febbraio 1981 e fino al 31 dicembre 1984.

Art. 49.

1. Anche a modifica degli effetti economici scaturiti in applicazione dell'articolo 9, comma secondo, del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1984, n. 69, e dell'articolo 2, comma quarto, della legge 20 marzo 1984, n. 34, fino a quando non interverra' l'accordo sindacale successivo a quello del 15 dicembre 1983, rimane in vigore l'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 338.

Art. 50.

1. L'articolo 54 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, e' sostituito dal seguente:
"ART. 54. - (Disposizione transitoria sul trattamento economico). - Fino a quando non interverranno gli accordi sindacali previsti dal primo comma dell'articolo 43 della legge 1 aprile 1981, n. 121, con specifiche previsioni per il personale della Polizia di Stato che espleta attivita' tecnico-scientifica o tecnica, il trattamento economico del personale proveniente dal soppresso ruolo dei funzionari civili di pubblica sicurezza e dai disciolti Corpi della polizia femminile e delle guardie di pubblica sicurezza, inquadrato nei ruoli istituiti con l'articolo 1, e' quello spettante al personale di pari qualifica che espleta funzioni di polizia, secondo la tabella di equiparazione allegata al presente decreto legislativo".

Art. 51.


((IL D. LGS. 5 OTTOBRE 2000, N.334 HA CONFERMATO L'ABROGAZIONE DEL PRESENTE ARTICOLO))

Art. 52.

1. Il comma quinto dell'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 340, non si applica al personale con qualifiche di commesso e di aiuto legatore libri, che e' inquadrato, anche in soprannumero e con l'anzianita' maturata in dette qualifiche, nelle corrispondenti, qualifiche di commesso o legatore dalla data di entrata in vigore del predetto decreto legislativo.

Art. 53.

1. Nella prima applicazione della presente legge, per il personale che alla data del 25 giugno 1982 aveva gia' maturato i requisiti di anzianita' previsti negli articoli 35 e 36 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 340, la durata dei corsi ivi indicati e' ridotta a due mesi.

Art. 54.

1. Nell'articolo 36 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 340, il comma primo e' sostituito dal seguente:
"Il personale che, alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, viene inquadrato nelle qualifiche di responsabile di archivio-operatore cifre e di responsabile di ufficio copia-operatore cifre, di stenodattilografo, di operatore di consolle di centro elaborazione dati, di operatore di unita' periferica di centro elaborazione dati, puo' accedere, anche in soprannumero, al compimento dei cinque anni di anzianita', in dette qualifiche o quelle di programmatore di archivio automatizzato o di addetto alle relazioni, previo superamento di un corso di formazione professionale della durata di quattro mesi".

Art. 55.

1. Il Ministro dell'interno rilascia i titoli per l'esercizio delle attivita' di volo del personale della Polizia di Stato.
2. I requisiti per l'ammissione ai corsi, per lo svolgimento degli stessi, per gli esami, nonche' per il rilascio, il rinnovo, la revoca e le sospensioni dei titoli, sono stabiliti con decreto ministeriale.
3. I titoli di cui al precedente comma 1 sono:
a) brevetto di pilota di elicottero;
b) brevetto di pilota aereo;
c) brevetto di specialista di elicottero;
d) brevetto di specialista aereo;
e) brevetto di osservatore.
4. Oltre ai brevetti base di cui al precedente comma 3, con decreto del Capo della polizia, sono stabiliti i requisiti e le modalita' di svolgimento dei corsi per le abilitazioni sui vari tipi di aeromobili e per le qualificazioni professionali.
5. Nelle more dell'attuazione dell'articolo 43, comma diciottesimo, della legge 1 aprile 1981, n. 121, le indennita' speciali da corrispondere al personale della Polizia di Stato che svolge attivita' di volo coincidono con quelle di aeronavigazione, di volo, di pilotaggio e relativi supplementi previsti per il personale militare, secondo l'allegata tabella II.
6. Si applicano inoltre le norme sulla cumulabilita' di cui alla legge 5 agosto 1978, n. 505.

Art. 56.


((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66))

Art. 57.

1. Per il perfezionamento del periodo di prova di cui all'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 340, l'assegnazione alle prefetture dei vincitori di concorsi prevista dal comma terzo del medesimo articolo ha luogo dopo l'espletamento del corso di formazione professionale di cui al comma quarto del citato articolo 14.

Art. 58.

1. Nell'articolo 43 della legge 1 aprile 1981, n. 121, dopo il comma ventesimo, e' aggiunto il seguente:
"Per il personale indicato al comma precedente, in servizio alla data del 25 aprile 1981, l'indennita' e' pensionabile solo nella misura del 50 per cento ove la stessa sia stata percepita o le suddette funzioni siano state esercitate per un periodo complessivo inferiore a cinque anni".
2. Nell'articolo 43 della legge 1 aprile 1981, n. 121, al comma ventesimo, dopo la parola: "prefetti" sono aggiunte le seguenti: "e ai direttori centrali del Ministero".

Art. 59.

1. Per le esigenze di sicurezza connesse alle funzioni esercitate e' posto a disposizione del Capo della polizia - direttore generale della pubblica sicurezza - un alloggio nell'ambito delle strutture dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, con spesa a carico dello Stato.

Art. 60.

1. L'articolo 48 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, e' sostituito dal seguente:
"ART. 48. - (Inquadramento in un ruolo superiore). - Il personale che in base ad atti formali dell'Amministrazione risulta aver svolto per almeno due anni, alla data di entrata in vigore della presente legge, mansioni proprie di un profilo immediatamente superiore a quello nel quale potrebbe essere inquadrato ai sensi dell'articolo 46, puo' chiedere di sostenere la prova pratica per l'accesso alla qualifica iniziale del ruolo suddetto.
Il personale che in base ad atti formali dell'Amministrazione risulta aver svolto per almeno due anni, alla data di entrata in vigore della presente legge, mansioni proprie di un profilo superiore a quello in cui potrebbe essere inquadrato ai sensi dell'articolo 46, puo' chiedere di sostenere la prova pratica prevista per l'accesso alla qualifica iniziale del ruolo superiore, purche' in possesso del titolo di studio previsto per l'accesso a detto ruolo.
L'accertamento sulla corrispondenza delle mansioni e' effettuato dalla commissione esaminatrice del concorso, in base agli atti del fascicolo dei candidati.
La stessa commissione, qualora il personale di cui ai precedenti commi 1 e 2 non superi la prova pratica che ha chiesto di sostenere, individua, in relazione al livello di preparazione dimostrato, il ruolo tecnico nel quale il personale suddetto puo' essere inquadrato, purche' l'inquadramento non comporti attribuzioni di qualifica funzionale inferiore a quella rivestita nel ruolo di provenienza.
E' data facolta' ai candidati, dopo aver preso atto dell'esito della prova stessa e comunque prima che abbiano inizio le procedure per l'inquadramento, di rinunziare al passaggio nei ruoli tecnici".

Art. 61.

1. All'articolo 77 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, dopo le parole: "gli accertamenti medico-legali", sono aggiunte le seguenti: "e le relative procedure".
2. All'articolo 77 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
"Per la concessione dell'equo indennizzo al personale di cui al presente articolo, si applica l'articolo 3 della legge 23 dicembre 1970, n. 1094".

Art. 62.

1. Nell'articolo 2 della legge 19 aprile 1985, n. 150, al comma 7, numero 2), le parole: "restanti unita'" sono sostituite con le seguenti: "restanti 706 unita', utilizzando gli aspiranti allievi agenti risultati idonei, secondo l'ordine della graduatoria, dopo aver proceduto all'assunzione dei 2.000 allievi indicati al precedente comma 2, e gli altri".

Art. 63.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in annue lire 67 miliardi per ciascuno degli anni 1986, 1987 e 1988, si provvede:
a) quanto a lire 50 miliardi mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1986-1988, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1986, all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento "Modifiche ed integrazioni alla legge 1 aprile 1981, n. 121, e relativi decreti di attuazione sul nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza";
b) quanto a lire 10 miliardi a carico dello stanziamento iscritto al capitolo 2501 dello stato di previsione del Ministero dell'interno per l'anno finanziario 1986 e corrispondenti capitoli per gli esercizi successivi;
c) quanto a lire 7 miliardi a carico dello stanziamento iscritto al capitolo 4501 dello stato di previsione del Ministero della difesa per l'anno finanziario 1986 e corrispondenti capitoli per gli esercizi successivi.
2. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 10 ottobre 1986
COSSIGA CRAXI, Presidente del Consiglio dei Ministri Visto, il Guardasigilli: ROGNONI

Tabella I

TABELLA I
RUOLI TECNICI
RUOLO DEGLI OPERATORI E DEI COLLABORATORI TECNICI ((1))


Parte di provvedimento in formato grafico



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AGGIORNAMENTO (1)


Il D.L. 21 settembre 1987, n.387 (in G.U. n. 220 del 21/09/1987) convertito con modificazioni dalla L. 20 novrmbre 1987, n. 472 (in G.U. 21/11/1987) ha disposto (con l'art. 3 comma 9) che la tabella I di cui al presente allegato e' cosi' modificata:

"Ruolo degli operatori e dei collaboratori tecnici:
operatore tecnico . . . . . . . . . . . . .
operatore tecnico scelto . . . . . . . . . .
collaboratore tecnico . . . . . . . . . . . . \6.600"
collaboratore tecnico capo . . . . . . . . . /

Tabella II

TABELLA II
EQUIPARAZIONE DEL PERSONALE DI VOLO DELLA POLIZIA DI STATO A QUELLO DELLE FORZE ARMATE (1)


(( QUADRO A Piloti di elicottero Forze armate Polizia di Stato Ufficiali, marescialli Dirigenti, commissari, ispet- sergenti mag- tori, sovrintendenti capi, giori con 14 anni sovrintendenti principali, di servizio. sovrintendenti con 14 anni di servizio e assistenti con 14 anni di servizio. Sergenti maggiori Sovraintendenti con meno di con meno di 14 14 anni di servizio, vice so- anni di servizio, vrintendenti, assistenti con sergenti. meno di 14 anni e agenti. QUADRO B Piloti osservatori (piloti di aereo leggero) Forze armate Polizia di Stato Ufficiali, marescialli Dirigenti, commissari, ispet- e sergenti mag- tori, sovrintendenti capi, giori con 14 anni sovrintendenti principali, di servizio. sovrintendenti con 14 anni di servizio e assistenti con 14 anni di servizio. Sergenti maggiori Sovraintendenti con meno di con meno di 14 14 anni di servizio, vice so- anni di servizio, vrintendenti, assistenti con sergenti. meno di 14 anni e agenti. QUADRO C Osservatori Forze armate Polizia di Stato Ufficiali osservatori Dirigenti, commissari, ispet- A.M. tori, sovrintendenti. QUADRO D Specialisti (facenti parte degli equipaggi fissi di volo) Forze armate Polizia di Stato Ufficiali, marescialli Dirigenti, commissari, ispet- e sergenti mag- tori, sovrintendenti capi, giori con 14 anni sovrintendenti principali, di servizio. sovrintendenti con 14 anni di servizio e assistenti con 14 anni di servizio. Sergenti maggiori Sovraintendenti con meno di con meno di 14 14 anni di servizio, vice so- anni di servizio, vrintendenti, assistenti con sergenti. meno di 14 anni e agenti.))
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AGGIORNAMENTO (1)

Il D.L. 21 settembre 1987, n.387 (in G.U. n. 220 del 21/09/1987) convertito con modificazioni dalla L. 20 novrmbre 1987, n. 472 (in G.U. 21/11/1987) ha disposto (con l'art. 3 comma 23 bis) che nella tabella II di cui al presente allegato, sono soppresse le note contrassegnate da asterisco ai quadri A, B, C e D.