Disposizioni concernenti taluni ruoli del personale della Polizia di Stato e modifiche relative ai livelli retributivi di alcune qualifiche e all'articolo 79 della legge 1 aprile 1981, n. 121.
Art. 1.
Dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi del 24 aprile 1982, numeri 335, 336 e 337, di attuazione dell'articolo 36 della legge 1 aprile 1981, n. 121, il ruolo degli agenti e quello degli assistenti sono unificati nel ruolo degli agenti e degli assistenti.
Il ruolo di cui al comma precedente e' articolato nelle seguenti qualifiche:
a) agente;
b) agente scelto;
c) assistente;
d) assistente capo.
La dotazione organica del ruolo degli agenti e degli assistenti e' quella prevista nella tabella A allegata alla presente legge.
Dalla stessa data il ruolo degli operatori tecnici e quello dei collaboratori tecnici sono unificati nel ruolo degli operatori e dei collaboratori tecnici.
Il ruolo di cui al comma precedente e' articolato nelle seguenti qualifiche:
a) operatore tecnico;
b) operatore tecnico scelto;
c) collaboratore tecnico;
d) collaboratore tecnico capo.
La dotazione organica del ruolo degli operatori e dei collaboratori tecnici e' quella prevista nella tabella B allegata alla presente legge.
((La qualifica di assistente e' quella di collaboratore tecnico si conseguono a ruolo aperto per anzianita' senza demerito dopo 10 anni servizio complessivo)).
COMMA ABROGATO DAL D.L. 21 SETTEMBRE 1987, N. 387, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 20 NOVEMBRE 1987, N. 472. ((2))
AGGIORNAMENTO (2)
La L. 1 febbraio 1989, n. 53 ha disposto (con l'art. 30, comma 1) che: "Gli effetti giuridici delle disposizioni contenute nella presente legge decorrono dal 1a gennaio 1989".
La L. 1 febbraio 1989, n. 53 ha disposto (con l'art. 30, comma 1) che: "Gli effetti giuridici delle disposizioni contenute nella presente legge decorrono dal 1a gennaio 1989".