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Modifica dell'articolo 7 del regio decreto-legge 7 marzo 1925, n. 222, concernente l'ammissibilita' di piu' rappresentanti alle grida degli agenti di cambio.

Articolo unico


Il primo comma dell'articolo 7 del regio decreto-legge 7 marzo 1925, n. 222, come sostituito dall'articolo unico della legge 30 luglio 1973, n. 479, e' modificato come segue:
"Ogni agente di cambio puo' valersi dell'opera di non piu' di due rappresentanti, i quali possono alternativamente sostituirlo alle grida; tuttavia, gli agenti di cambio che operano presso le borse valori dove siano istituiti e regolarmente funzionanti almeno cinque recinti per le grida, possono valersi dell'opera di un numero di rappresentanti pari al numero dei recinti istituiti e regolarmente funzionanti, diminuito di due unita'".

NOTE Nota all' , concerne il "Riordinamento delle borse". Il testo dell'art. 7, primo comma, di detto R.D.L., come sostituito dalla , era il seguente: "Ogni agente di cambio puo' valersi dell'opera di non piu' di due rappresentanti, i quali possono alternativamente sostituirlo alle grida; tuttavia, gli agenti di cambio che operano presso le borse valori dove siano istituiti e regolarmente funzionanti piu' di tre recinti per le grida, possono valersi della opera di un terzo rappresentante".