Modifica dell'articolo 7 del regio decreto-legge 7 marzo 1925, n. 222, concernente l'ammissibilita' di piu' rappresentanti alle grida degli agenti di cambio.
Preambolo
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:
Articolo unico
Il primo comma dell'articolo 7 del regio decreto-legge 7 marzo 1925, n. 222, come sostituito dall'articolo unico della legge 30 luglio 1973, n. 479, e' modificato come segue:
"Ogni agente di cambio puo' valersi dell'opera di non piu' di due rappresentanti, i quali possono alternativamente sostituirlo alle grida; tuttavia, gli agenti di cambio che operano presso le borse valori dove siano istituiti e regolarmente funzionanti almeno cinque recinti per le grida, possono valersi dell'opera di un numero di rappresentanti pari al numero dei recinti istituiti e regolarmente funzionanti, diminuito di due unita'".
NOTE
Nota all' , concerne il "Riordinamento delle borse". Il testo dell'art. 7, primo comma, di detto R.D.L., come sostituito dalla , era il seguente:
"Ogni agente di cambio puo' valersi dell'opera di non piu' di due rappresentanti, i quali possono alternativamente sostituirlo alle grida; tuttavia, gli agenti di cambio che operano presso le borse valori dove siano istituiti e regolarmente funzionanti piu' di tre recinti per le grida, possono valersi della opera di un terzo rappresentante".
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 18 ottobre 1985
COSSIGA CRAXI, Presidente del Consiglio dei Ministri GORIA, Ministro del tesoro Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI