Modifiche all'art. 7 del regio decreto-legge 7 marzo 1925, n. 222, concernenti l'ammissibilita' di un terzo rappresentante alle grida degli agenti di cambio.
Articolo unico
Il primo comma dell'articolo 7 del regio decreto-legge 7 marzo 1925, n. 222, e' sostituito dal seguente:
"Ogni agente di cambio puo' valersi dell'opera di non piu' di due rappresentanti, i quali possono alternativamente sostituirlo alle grida; tuttavia, gli agenti di cambio che operano presso le borse valori dove siano istituiti e regolarmente funzionanti piu' di tre recinti per le grida, possono valersi dell'opera di un terzo rappresentante".