Ratifica ed esecuzione delle convenzioni sulla protezione degli animali negli allevamenti e sulla protezione degli animali da macello, adottate a Strasburgo rispettivamente il 10 marzo 1976 e il 10 maggio 1979.
Art. 1.
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare:
a) la convenzione europea sulla protezione degli animali negli allevamenti, adottata a Strasburgo il 10 marzo 1976;
b) la convenzione europea sulla protezione degli animali da macello, adottata a Strasburgo il 10 maggio 1979.