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Ratifica ed esecuzione delle convenzioni sulla protezione degli animali negli allevamenti e sulla protezione degli animali da macello, adottate a Strasburgo rispettivamente il 10 marzo 1976 e il 10 maggio 1979.

Art. 1

TRADUZIONE NON UFFICIALE
N.B.: I testi facenti fede sono unicamente quelli indicati nella convenzione.

CONVENZIONE EUROPEA SULLA PROTEZIONE DEGLI ANIMALI DA MACELLO

Gli Stati Membri del Consiglio d'Europa, firmatari della presente Convenzione,
Tenuto conto dell'opportunita' di assicurare la protezione degli animali destinati all'abbattimento;
Tenuto conto che i metodi di abbattimento che risparmiano nei limiti del possibile agli animali sofferenze e dolori devono avere un'applicazione uniforme nei rispettivi Paesi;
Tenuto conto che la paura, la tensione, i dolori e le sofferenze di un animale al momento dell'abbattimento rischiano di influenzare la qualita' della carne, Convengono su quanto segue:


Articolo 1

1. La presente Convenzione si applica all'avviamento, al ricovero, all'immobilizzazione, allo stordimento e all'abbattimento degli animali domestici appartenenti alle seguenti specie: solipedi, ruminanti, suini, conigli e pollame.
2. Ai sensi della presente Convenzione si intende per: il=4;
Macello: ogni stabilimento o installazione soggetti a controllo sanitario, progettati per la realizzazione delle operazioni professionali relative all'abbattimento degli animali al fine di ottenere prodotti destinati al consumo umano o per l'abbattimento degli animali per motivi diversi da questo; - Avvio: lo scarico o avviamento di un animale dalla banchina di scarico, ovvero dai locali di stabulazione, dai recinti del macello fino ai locali o agli spiazzi di macellazione;
Ricovero: il fatto di trattenere un animale per prodigargli le cure necessarie prima dell'abbattimento (abbeveramento, nutrizione, riposo) nei locali di stabulazione, nei parchi e negli spiazzi coperti del macello, immobilizzazione: l'applicazione all'animale di ogni procedimento conforme alle disposizioni della presente Convenzione per limitarne i movimenti al fine di facilitarne lo stordimento e l'abbattimento;
Stordimento: ogni procedimento conforme alle disposizioni della presente Convenzione che, una volta applicato all'animale, lo riduca in uno stato di incoscienza nel quale viene mantenuto fino all'intervento della morte. Al momento dello stordimento bisogna escludere, in ogni caso, ogni sofferenza evitabile all'animale;
Macellazione: la messa a morte di un animale dopo l'immobilizzazione, lo stordimento e scannamento, salvo le eccezioni previste al Capitolo III della presente Convenzione.