Ratifica ed esecuzione delle convenzioni sulla protezione degli animali negli allevamenti e sulla protezione degli animali da macello, adottate a Strasburgo rispettivamente il 10 marzo 1976 e il 10 maggio 1979.
Art. 12
Articolo 12
Al fine di assistere il Comitato Permanente nei suoi lavori, ciascuna Parte Contraente puo' designare uno o piu' organi ai quali il Comitato stesso potra' rivolgersi per consigli ed informazioni. Le Parti Contraenti comunicano al Segretario Generale del Consiglio d'Europa il nome e l'indirizzo degli organi in questione.
Al fine di assistere il Comitato Permanente nei suoi lavori, ciascuna Parte Contraente puo' designare uno o piu' organi ai quali il Comitato stesso potra' rivolgersi per consigli ed informazioni. Le Parti Contraenti comunicano al Segretario Generale del Consiglio d'Europa il nome e l'indirizzo degli organi in questione.