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Rivalutazione dell'assegno personale e della dotazione del Presidente della Repubblica.

Preambolo
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:

Art. 1.


A decorrere dal 1 luglio 1985, l'assegno personale del Presidente della Repubblica previsto dall'articolo 84, ultimo comma, della Costituzione, gia' determinato in annue lire 30 milioni dall'articolo 1 della legge 10 giugno 1965, n. 616, e' stabilito in annue lire 200 milioni da corrispondersi in dodici mensilita'.
NOTE Nota agli articoli 1 e 2: Il testo dell'art. 84, ultimo comma, della Costituzione e' il seguente: "L'assegno e la dotazione del Presidente sono determinati per legge".

Art. 2.


A decorrere dal 1 luglio 1985, la dotazione del Presidente della Repubblica prevista dall'articolo 84, ultimo comma, della Costituzione, gia' determinata per la sua parte numeraria dall'articolo 1, secondo comma, della legge 9 agosto 1948, n. 1077, nella somma annua di lire 180 milioni, e' stabilita in annue lire 2.500 milioni da stanziarsi nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro e da corrispondersi in dodici mensilita'.

Art. 3.


L'ordinamento e l'organizzazione dei servizi di protezione e sicurezza della Presidenza della Repubblica sono stabiliti con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri dell'interno e della difesa.

Art. 4.


L'assegno personale e la dotazione di cui agli articoli 1 e 2 sono adeguati ogni anno in misura pari alla variazione accertata dall'ISTAT dell'indice dei prezzi al consumo registrata nell'anno precedente.

Art. 5.

1. Alla dotazione immobiliare del Presidente della Repubblica, di cui all'articolo 84, ultimo comma, della Costituzione, e' conferita la tenuta di Capocotta ad integrazione della adiacente tenuta di Castelporziano gia' in dotazione del Presidente della Repubblica.
2. L'ampliamento della tenuta di Castelporziano e' dichiarato di pubblica utilita' e le relative opere sono dichiarate indifferibili ed urgenti.
3. A tal fine e' autorizzata l'espropriazione dei beni compresi nell'area delimitata da un lato dal confine con l'attuale tenuta di Castelporziano, da un altro lato con la strada provinciale di Pratica di Mare, da un terzo lato dalla strada litoranea di Torvaianica e da un quarto lato dalla strada di congiunzione tra le due predette che corre sul confine che delimita il comune di Roma e il comune di Pratica di Mare.
4. I termini di inizio e compimento dell'espropriazione e dei lavori sono stabiliti, rispettivamente, in tre e cinque anni a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.
5.
((COMMA ABROGATO DAL D.P.R 8 GIUGNO 2001, N. 327)). ((1))
6. Per quanto non diversamente previsto si applicano le norme
stabilite dalla legge 25 giugno 1865, numero 2359.
7. Il procedimento di espropriazione e' iniziato dalla intendenza di finanza di Roma con la richiesta di determinazione dell'indennita' all'ufficio tecnico erariale.
8. La stima dell'ufficio tecnico ha gli effetti della perizia giudiziaria. Competente per l'opposizione prevista dall'articolo 51 della legge 25 giugno 1865, n. 2359, e' la corte di appello di Roma.
9. L'espropriazione e' pronunciata previo esperimento della procedura di cui all'articolo 81 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.
AGGIORNAMENTO (1)

Il D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 327, come modificato dal D.L. 23 novembre 2001, n. 411, convertito con modificazioni dalla L. 31 dicembre 2001, n. 463, ha disposto (con l'art. 59, comma 1) la proroga dell'entrata in vigore dell'abrogazione del comma 5 del presente articolo dal 1 gennaio 2002 al 30 giugno 2002.
Il D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 327, come modificato dalla L. 1 agosto 2002, n. 166 ha disposto (con l'art. 59, comma 1) la proroga dell'entrata in vigore dell'abrogazione del comma 5 del presente articolo dal 30 giugno 2002 al 31 dicembre 2002.
Il D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 327, come modificato dal D.L. 20 giugno 2002, n. 122 , convertito con modificazioni dalla L. 1 agosto 2002, n. 185 ha disposto (con l'art. 59, comma 1) la proroga dell'entrata in vigore dell'abrogazione del comma 5 del presente articolo dal 31 dicembre 2002 al 30 giugno 2003.
Il D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 327, come modificato dal D. Lgs. 27 dicembre 2002, n. 302 ha disposto (con l'art. 59, comma 1) la proroga dell'entrata in vigore dell'abrogazione del comma 5 del presente articolo dal 1 gennaio 2002 al 30 giugno 2003.

Art. 6.

1. La maggiore spesa derivante dall'attuazione degli articoli 1 e 2 della presente legge e' valutata in lire 1.245 milioni per l'anno finanziario 1985 ed in lire 2.490 milioni per ciascuno degli anni finanziari 1986 e 1987; al relativo onere si provvede, per l'anno 1985, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6805 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il medesimo anno finanziario e, per gli anni 1986 e 1987, mediante imputazione di copertura alle disponibilita' risultanti nella categoria VI (Interessi) del bilancio triennale 1985-1987.
2. All'onere conseguente all'attuazione dell'articolo 5 della presente legge, valutato in lire 60 miliardi, si provvede a carico dello stanziamento iscritto al capitolo 7901 dello stato di previsione del Ministero delle finanze per l'anno finanziario 1985.
3. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 23 luglio 1985
COSSIGA CRAXI, Presidente del Consiglio dei Ministri Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI