Proroghe e differimenti di termini.
Art. 1.
Comitato degli italiani all'estero
1. Le elezioni per il rinnovo dei Comitati degli italiani all'estero (COMITES) sono rinviate rispetto alla scadenza prevista dall'articolo 8 della legge 8 maggio 1985, n. 205, come modificato dall'articolo 9 della legge 5 luglio 1990, n. 172. Tali elezioni avranno luogo entro il 30 giugno 2003. ((2a))
2. I componenti dei Comitati degli italiani all'estero restano in carica fino all'entrata in funzione dei nuovi Comitati.
AGGIORNAMENTO (2a)
Il D.L. 31 marzo 2003, n. 52, convertito con modificazioni dalla L. 30 maggio 2003, n. 122, ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Le elezioni per il rinnovo dei Comitati degli italiani all'estero (COMITES) sono rinviate rispetto alla scadenza prevista dall'articolo 1 del decreto-legge 23 novembre 2001, n. 411, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 dicembre 2001, n. 463. Tali elezioni avranno luogo entro il 31 dicembre 2003."
Il D.L. 31 marzo 2003, n. 52, convertito con modificazioni dalla L. 30 maggio 2003, n. 122, ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Le elezioni per il rinnovo dei Comitati degli italiani all'estero (COMITES) sono rinviate rispetto alla scadenza prevista dall'articolo 1 del decreto-legge 23 novembre 2001, n. 411, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 dicembre 2001, n. 463. Tali elezioni avranno luogo entro il 31 dicembre 2003."