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Modificazione dell'art. 2 della legge 9 agosto 1948, n. 1077, concernente la determinazione dell'assegno personale del Presidente della Repubblica.

Art. 1.


L'assegno personale del Presidente della Repubblica determinato dall'articolo 2 della legge 9 agosto 1948, n. 1077, e' elevato alla somma annua di lire trenta milioni, da corrispondersi in dodici mensilita'.