Modificazione dell'art. 2 della legge 9 agosto 1948, n. 1077, concernente la determinazione dell'assegno personale del Presidente della Repubblica.
Art. 1.
L'assegno personale del Presidente della Repubblica determinato dall'articolo 2 della legge 9 agosto 1948, n. 1077, e' elevato alla somma annua di lire trenta milioni, da corrispondersi in dodici mensilita'.