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Rivalutazione dell'assegno personale e della dotazione del Presidente della Repubblica.

Art. 1.


A decorrere dal 1 luglio 1985, l'assegno personale del Presidente della Repubblica previsto dall'articolo 84, ultimo comma, della Costituzione, gia' determinato in annue lire 30 milioni dall'articolo 1 della legge 10 giugno 1965, n. 616, e' stabilito in annue lire 200 milioni da corrispondersi in dodici mensilita'.
NOTE Nota agli articoli 1 e 2: Il testo dell'art. 84, ultimo comma, della Costituzione e' il seguente: "L'assegno e la dotazione del Presidente sono determinati per legge".