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Aumento dell'organico del personale della Polizia di Stato.

Preambolo
hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica PROMULGA la seguente legge:

Art. 1.


Gli organici dei ruoli degli agenti e assistenti, dei sovrintendenti, degli ispettori e dei commissari della Polizia di Stato sono stabiliti nella tabella A allegata alla presente legge, in parziale sostituzione della tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, gia' modificata dalla tabella A allegata alla legge 12 agosto 1982, n. 569.

Art. 2.

1. Salve le disposizioni dei successivi commi 2 e 3, l'Amministrazione della pubblica sicurezza procede alle assunzioni per la nomina ad allievo agente della Polizia di Stato secondo le norme della legge, 1 aprile 1981, n. 121, e successive modificazioni.
2. All'assunzione di 2.000 allievi agenti della Polizia di Stato, l'Amministrazione della pubblica sicurezza provvede per l'anno 1985 utilizzando, secondo le norme di cui al regio decreto 30 novembre 1930, n. 1629, le domande gia' prodotte da aspiranti allievi agenti entro il 31 dicembre 1983.
3. All'assunzione fino al limite di 3.000 allievi agenti della Polizia di Stato l'Amministrazione della pubblica sicurezza e' autorizzata a procedere secondo le norme di cui al regio decreto 30 novembre 1930, n. 1629. Con tale procedura, da avviarsi con apposito avviso pubblico, sono assunti i cittadini di ambo i sessi mediante accertamento selettivo in ordine al possesso dei requisiti psicofisici e attitudinali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1983, n. 904.
4. Per le assunzioni ai sensi del precedente comma 3 le modalita' per l'accertamento dell'idoneita' culturale sono stabilite con decreto del Ministro dell'interno, sentite le organizzazioni sindacali della Polizia di Stato piu' rappresentative sul piano nazionale.
5. Agli allievi agenti assunti ai sensi dei precedenti commi 2 e 3, si applicano, ai fini della nomina ad agente di polizia, le disposizioni degli articoli 48 e 49 della legge 1° aprile 1981, n. 121.
6. In relazione al concorso pubblico per esami a 1.000 allievi agenti della Polizia di Stato, indetto con il decreto del Ministro dell'interno 1 giugno 1984, l'Amministrazione ha facolta' di conferire, per non piu' di due anni dalla data di approvazione della graduatoria, ai candidati idonei, secondo l'ordine della graduatoria, oltre i posti messi a concorso anche quelli che risultano disponibili.
7. Per la copertura dei posti risultanti dall'ampliamento degli organici di cui all'articolo 1, le assunzioni avverranno:
1) quanto a 4.500 unita', per contingenti rispettivamente non superiori a 2.000 unita' per il 1985, secondo quanto stabilito dal precedente secondo comma; a 1.500 unita' per il 1986; a 1.000 unita' per il 1987;
2) quanto alle restanti 706 unita', utilizzando gli aspiranti allievi agenti risultati idonei, secondo l'ordine della graduatoria, dopo aver proceduto all'assunzione dei 2.000 allievi indicati al precedente comma 2, e gli altri, nel medesimo triennio, per contingenti non superiori per ognuno degli anni 1985 e 1986 a un terzo delle dotazioni organiche residue. (3)((4))
AGGIORNAMENTO (3)


La L. 31 marzo 2000, n. 78 ha disposto (con l'art. 6, comma 5, lettera d)) l'abrogazione del presente articolo a decorrere dalla data di entrata in vigore dei regolamenti di cui all'art. 6, comma 4 della legge stessa.

AGGIORNAMENTO (4)


La L. 31 marzo 2000, n. 78, come modificata dalla L. 29 marzo 2001, n. 86, non prevede piu', nel nuovo testo dell'art. 6, comma 5, l'abrogazione del presente articolo.

Art. 3.

1. Fino a quando non si provvede alla copertura dei posti previsti nei ruoli dei selettori e dei dirigenti selettori del Centro psicotecnico della Polizia di Stato, per consentire il tempestivo accertamento dei requisiti psicofisici ed attitudinali degli aspiranti allievi agenti di cui al precedente articolo 2, possono essere affidati, nei limiti del 50 per cento dei posti previsti in organico, incarichi ad esperti anche esterni alla pubblica amministrazione cui sia riconosciuta la specifica competenza.
2. Gli incarichi sono conferiti con decreto del Ministro dell'interno, sentito il consiglio di amministrazione, emanato di concerto col Ministro del tesoro, e non possono superare la durata di un anno ne' essere rinnovati.
3. Con lo stesso decreto e' determinato il compenso globale da corrispondere all'incaricato.
4. Si osservano, in quanto compatibili con il presente articolo, le disposizioni del quarto e del quinto comma dell'articolo 6 della legge 1 aprile 1981, n. 121.
5. Per soddisfare le esigenze di cui al comma 1, e' consentito, per un biennio a decorrere dal 1 gennaio 1985, che gli accertamenti psicofisici di cui all'articolo 29 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1983, n. 903, siano effettuati da commissioni mediche presiedute da medici del ruolo dei dirigenti della Polizia di Stato e composte da medici di ambedue i ruoli previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 338.
Nota all'art. 3, comma 4: - Il testo dell' e , e' il seguente: "Gli incarichi sono conferiti a tempo determinato con decreto del Ministro dell'interno, sentito il consiglio di amministrazione e non possono superare l'anno finanziario; possono essere rinnovati per non piu' di due volte. Complessivamente non possono affidarsi allo stesso incaricato studi interessanti una o piu' amministrazioni o servizi per un periodo superiore a tre esercizi finanziari, quale che sia la materia oggetto dell'incarico. E' comunque escluso il cumulo degli incarichi nello stesso esercizio, anche se da assolversi per conto di amministrazione diverse. Per l'osservanza dei predetti limiti l'incaricato e' tenuto dichiarare per iscritto, sotto sua personale responsabilita' che nei suoi confronti non ricorre alcuna delle ipotesi di esclusione stabile dal precedente comma. Il conferimento dell'incarico e', altresi', subordinato ad apposito nulla osta dell'amministrazione di appartenenza, ove trattisi di pubblico dipendente" Nota all'art. 3, comma 5: - Il testo dell'art. 29 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1033, n. 903, recante "Approvazione del regolamento per l'accesso ai ruoli del personale della polizia che espleta funzioni di polizia"; e' il seguente: "Art. 29. (Commissioni per gli accertamenti psico-fisici ed attitudinali). - I candidati ai concorsi per allievo agente di polizia, allievo ispettore di polizia, vice commissario di polizia in prova, e per l'ammissione al concorso quadriennale per la nomina a vice commissario in prova, prima degli esami scritti previsti dai rispettivi bandi, sono sottoposti a visita psico-fisica ed a prove attitudinali. Coloro che risultino idonei ai servizi di polizia sono chiamati a sostenere le prove scritte. Gli accertamenti psico-fisici sono effettuati da una commissione composta da un primo dirigente medico, che la presiede, e da quattro direttivi medici con qualifica non inferiore a medico principale, appartenenti al ruolo dei sanitari della Polizia di Stato. Superata la visita psico-fisica, i candidati sono sottoposti alle prove attitudinali da una commissione composta da un funzionario del ruolo dei dirigenti selettori del centro psicotecnico, che la presiede e da quattro direttori tecnici selettori appartenenti ai ruoli tecnici della Polizia di Stato. Qualora il numero dei candidati superi le mille unita', le commissioni di cui ai precedenti commi possono essere integrate di un numero di componenti tale da permettere, unico restando il presidente, la suddivisione in sottocommissioni. Le funzioni di segretario delle predette commissioni sono svolte da un funzionario dell'Amministrazione civile dell'interno con qualifica non inferiore a consigliere, in servizio presso il Dipartimento della pubblica sicurezza". - Il , reca l'"Ordinamento dei ruoli professionali dei sanitari della Polizia di Stato": l'art. 1 prevede: Istituzione dei ruoli professionali dei sanitari della Polizia di Stato: 1) ruolo dei direttivi medici che si articola nelle qualifiche di: a) medico; b) medico principale; c) medico capo; 2) ruolo dei dirigenti medici che li articola nelle qualifiche di: a) primo dirigente medico; b) dirigente superiore medico; c) dirigente generale medico.

Art. 4.


Il capoverso dell'articolo 2-bis del decreto-legge 19 dicembre 1984, n. 858, come convertito dalla legge 17 febbraio 1985, n. 19, e' autenticamente interpretato nel senso che il limite di eta' per il collocamento a riposo d'ufficio e' elevato al sessantesimo anno di eta' anche per il personale contemplato al secondo comma, ultima parte, dopo il punto e virgola, dell'articolo 45 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 336.
Nota all'art. 4: - Il testo dell' , convertito, con modificazioni, nella , e' il seguente: "1. Il personale che riveste la qualifica di vice questore aggiunto dei ruoli ad esaurimento dei commissari della Polizia di Stato e' collocato a riposo d'ufficio al compimento del sessantesimo anno di eta'. 2. La tabella D allegata al , e' sostituita dalla seguente: TABELLA B Limiti di eta' per il collocamento a riposo del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia Ruolo degli agenti ed assistenti: al compimento degli anni 60. Ruolo dei sovrintendenti: al compimento degli anni 60. Ruolo degli ispettori: al compimento degli anni 60. Ruolo dei commissari: al compimento degli anni 60. Ruolo dei dirigenti: al compimento degli anni 60". - Il testo dell' , recante "Inquadramento nei ruoli della Polizia di Stato del personale che espleta funzioni di polizia", e' il seguente: "Il personale di servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, inquadrato nei ruoli degli ispettori e dei sovrintendenti e' collocato a riposo d'ufficio al compimento del sessantesimo anno di eta'; quello inquadrato nei ruoli degli assistenti e degli agenti e' collocato a riposo d'ufficio al compimento del cinquantesimo anno di eta'".

Art. 5.

1. Le spese occorrenti per il funzionamento, rispettivamente, degli uffici e dei posti di polizia ferroviaria e di polizia postale, nonche' quelle per l'effettuazione dei servizi resi nell'interesse dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato e dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, sono iscritte nei bilanci delle Aziende medesime. ((3))
2. Per il triennio 1985-1987 le dette spese sono valutate in annue lire sei miliardi per l'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato ed in annue lire diciannove miliardi per l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni.
AGGIORNAMENTO (3)


La L. 25 ottobre 1989, n. 355, ha disposto (con l'art. 28, comma 1) che il comma 1 del presente articolo, va inteso nel senso che "per il funzionamento degli uffici e dei posti di polizia postale e per l'effettuazione dei servizi resi nell'interesse dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, l'Amministrazione stessa e' autorizzata a cedere in uso gratuito al Ministero dell'interno locali, ancorche' destinati a case-albergo ai sensi delle leggi 7 giugno 1975, n. 227, e 10 febbraio 1982, n. 39 , ed a sostenere tutti gli oneri connessi."

Art. 6.

1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 220 miliardi per l'anno finanziario 1985, in lire 248 miliardi per l'anno finanziario 1986 ed in lire 267 miliardi per l'anno finanziario 1987 - ivi comprese lire 46 miliardi per l'anno 1985 e lire 26,5 miliardi per ciascuno degli anni 1986 e 1987 relativi alle spese di vestiario, equipaggiamento, casermaggio, impianti tecnici, motorizzazione e accasermamento, connesse al reclutamento e da effettuarsi a cura del Ministero dell'interno, nonche' a quelle indicate nel precedente articolo 5 - si provvede: quanto a lire 200 miliardi, 180 miliardi e 180 miliardi mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1985-1987, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1985, all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento; quanto a lire 20 miliardi, 68 miliardi e 87 miliardi, rispettivamente, per l'anno 1985 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6805 del predetto stato di previsione del Ministero del tesoro, per il medesimo anno finanziario

e per gli anni 1986 e 1987 mediante imputazione di copertura alle disponibilita' risultanti nella categoria VI (interessi) del bilancio triennale 1985-1987.
2. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 7.


La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 19 aprile 1985
PERTINI CRAXI, Presidente del Consiglio dei Ministri SCALFARO, Ministro dell'interno Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI

Tabella A



TABELLA A


((Ruolo degli agenti e assistenti: agente agente scelto assistente \ 67.281. assistente capo / ))
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