Norme per il regime doganale del transito comunitario delle merci stabilito dal regolamento CEE n. 222/77.
Art. 49
Articolo 49
1. Il regime del transito comunitario non e' obbligatorio per i trasporti di merci a seguito di viaggiatori o contenute nei loro bagagli, sempreche' non si tratti di merci destinate a fini commerciali.
2. Le disposizioni del trattato che istituisce la Comunita' economica europea riguardanti la libera circolazione delle merci si applicano alle merci che, in virtu' del paragrafo 1, non circolano vincolate al regime del transito comunitario:
a) quando sono dichiarate come merci comunitarie senza che esista alcun dubbio sulla veridicita' di tale dichiarazione;
b) negli altri casi, su presentazione di un documento di transito comunitario interno rilasciato per certificare il carattere comunitario di tali merci.
1. Il regime del transito comunitario non e' obbligatorio per i trasporti di merci a seguito di viaggiatori o contenute nei loro bagagli, sempreche' non si tratti di merci destinate a fini commerciali.
2. Le disposizioni del trattato che istituisce la Comunita' economica europea riguardanti la libera circolazione delle merci si applicano alle merci che, in virtu' del paragrafo 1, non circolano vincolate al regime del transito comunitario:
a) quando sono dichiarate come merci comunitarie senza che esista alcun dubbio sulla veridicita' di tale dichiarazione;
b) negli altri casi, su presentazione di un documento di transito comunitario interno rilasciato per certificare il carattere comunitario di tali merci.