Norme per il regime doganale del transito comunitario delle merci stabilito dal regolamento CEE n. 222/77.
Preambolo
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:
Art. 1.
All'articolo 21 del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, e' aggiunto in fine il seguente comma:
"Gli adempimenti previsti dai commi precedenti e le relative annotazioni nel registro di riscontro non vengono effettuati presso gli uffici di passaggio quali definiti dal regolamento CEE n. 222/77, adottato dal Consiglio dei Ministri delle Comunita' europee il 13 dicembre 1976, nell'articolo 11, lettera d), limitatamente ai trasporti vincolati al regime di transito comunitario. Tuttavia i militari della Guardia di finanza, quando nell'esercizio del servizio di vigilanza hanno fondato sospetto di irregolarita', inoltrano immediatamente motivata richiesta al capo dell'ufficio doganale o a chi per esso, affinche' in loro presenza la merce sia sottoposta a visita di controllo".
NOTE
Nota al titolo della legge:
- Il testo aggiornato del regolamento CEE n. 222/77 e' pubblicato in allegato alle presenti note.
Art. 2.
L'articolo 241 del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, e' sostituito dal seguente:
"Art. 241. (Avvisi di passaggio e semplificazione delle procedure).
- Gli avvisi consegnati agli uffici doganali di passaggio di cui all'articolo 11, lettera d), del regolamento CEE n. 222/77 devono essere allibrati, non oltre le ventiquattro ore dalla loro consegna, su appositi registri conformi al modello stabilito dal Ministero delle finanze, anche mediante supporti meccanografici del sistema informatico doganale. Le scritture sostitutive degli avvisi di passaggio tenuti dall'amministrazione ferroviaria restano a disposizione della dogana per un periodo di cinque anni e devono essere esibite ad ogni richiesta della dogana stessa".
Art. 3.
I riferimenti contenuti nel testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, al regolamento CEE n. 542/69, adottato dal Consiglio dei Ministri delle Comunita' europee il 18 marzo 1969, debbono intendersi fatti al regolamento CEE n. 222/77, dello stesso Consiglio, adottato in data 13 dicembre 1976.
Nota all'art. 3:
- Si elencano gli articoli del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, nei quali i riferimenti al regolamento CEE n. 542/69 sono sostituiti da quelli al regolamento CEE n. 222/77 (pubblicato in allegato alle presenti note):
Art. 238 (nozione di "transito comunitario"), commi primo e terzo;
Art. 239 (controllo delle merci spedite in regime di transito comunitario), comma primo;
Art. 241 (avvisi di passaggio e semplificazione delle procedure);
Art. 242 (uscita delle merci dallo Stato), comma primo;
Art. 243 (documenti che giustificano il carattere comunitario delle merci), comma primo;
Art. 244 (garanzia), comma primo;
Art. 246 (incidenti ed altri inconvenienti durante il trasporto).
Art. 4.
Quando ricorrono i casi straordinari di necessita' e di urgenza previsti nell'articolo 64 del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, e non e' stata disposta la procedura di accertamento ivi prevista, il Ministro delle finanze puo' adottare, per il tempo strettamente necessario, eccezionali misure per consentire il transito e l'avvio alle dogane di destinazione delle merci.
Art. 5.
La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Regolamento CEE n. 222/77 del Consiglio 13 dicembre 1976 transito comunitario
Art. 1
ALLEGATO
REGOLAMENTO (CEE) N. 222/77 DEL CONSIGLIO del 13 dicembre 1976 relativo al transito comunitario
(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' Europee n. L 38 del 9 febbraio 1977)
Modificato con:
Regolamento (CEE) n. 983/79 del Consiglio, del 14 maggio 1979
(pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' Europee n. L 123 del 19 maggio 1979)
Paragrafo 25 dell'Allegato I all'atto di adesione della Grecia
(pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' Europee n. L 291 del 19 novembre 1979, pag. 63)
Regolamento (CEE) n. 381/81 del Consiglio, del 15 dicembre 1981
(pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' Europee n. L 383 del 31 dicembre 1981)
Regolamento (CEE) n. 3617/82 del Consiglio, del 17 dicembre 1982
(pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' Europee n. L 382 del 31 dicembre 1982)
IL CONSIGLIO DELLE COMUNITA' EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunita' economica europea, in particolare l'articolo 235;
vista la proposta della Commissione;
visto il parere del Parlamento europeo (1);
visto il parere del Comitato economico e sociale (2);
considerando che, dalla sua adozione, il regolamento (CEE) n. 542/69 del Consiglio, del 18 marzo 1969, relativo al transito comunitario, (3) modificato da ultimo dall'atto
di adesione, e' stato modificato a piu' riprese; che e' opportuno, onde permettere agli utenti di consultare il testo del regolamento in vigore senza dover procedere a laboriose ricerche, sostituire il precitato regolamento con un nuovo regolamento codificato;
considerando che la Comunita' e' fondata sopra un'unione doganale; considerando che l'instaurazione dell'unione doganale e' disciplinata, per l'essenziale, dalle disposizioni del titolo I, capo 1, parte seconda, del trattato; che tale capo comporta un insieme di prescrizioni precise, per quanto attiene in particolare all'abolizione dei dazi doganali fra Stati membri, alla fissazione e all'instaurazione progressiva della tariffa doganale comune, nonche' alle modificazioni o alle sospensioni autonome dei relativi dazi; che, se l'articolo 27 prevede che gli Stati membri procedano, entro la fine della prima tappa e nella misura necessaria, al ravvicinamento delle loro disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia doganale, l'articolo stesso non conferisce alle istituzioni della Comunita' il potere di adottare disposizioni obbligatorie in materia; che un esame approfondito, cui si e' proceduto unitamente con gli Stati membri, ha pero' posto in luce la necessita' di istituire con regolamento un regime comunitario in materia di transito, allo scopo di evitare la successione di procedure nazionali per il trasporto delle merci;
considerando che l'applicazione del regime del transito comunitario, sotto il quale le merci circolano da un luogo all'altro della Comunita', e' idonea a facilitare il trasporto all'interno della Comunita' ed in particolare a semplificare le formalita' da assolvere all'atto dell'attraversamento delle frontiere intere;
considerando che, per quanto concerne le merci che arrivano nel territorio doganale della Comunita', il regime del transito comunitario ne permette il trasporto dal luogo d'introduzione nella Comunita' fino al luogo di destinazione o, nel caso di attraversamento della Comunita', fino all'ufficio di uscita, senza ripetizione delle formalita' doganali all'atto del passaggio da uno Stato membro all'altro;
considerando che le facilitazioni che comporta l'utilizzazione del suddetto regime sono tali da incrementare la fluidita' di movimento delle merci; che esse inducono gli utenti ad assolvere le formalita' d'immissione in consumo in prossimita' del luogo di consumo, anziche' alla frontiera esterna; che e' cosi' resa possibile un'utilizzazione piu' razionale delle infrastrutture nei luoghi d'introduzione;
considerando che, per quanto concerne le merci scambiate tra gli Stati membri, l'abolizione dei dazi doganali, delle restrizioni quantitative, delle tasse e misure di effetto equivalente non assicura la circolazione delle merci comunitarie all'interno della Comunita' in condizioni equivalenti a quelle che presiedono alla circolazione all'interno di uno Stato membro;
considerando che, anche se attualmente le facilitazioni di cui beneficia il movimento delle merci comunitarie non differiscono molto da quelle applicabili al movimento delle altre merci, sara' possibile apportare ulteriori semplificazioni al regime del transito comunitario applicato alle merci comunitarie e realizzare cosi', via via che si procedera' al ravvicinamento delle differenti regolamentazioni nazionali, la completa liberta' di movimento di queste merci all'interno della Comunita';
considerando che, nell'interesse degli utenti e nell'intento di snellire il piu' possibile i compiti delle amministrazioni nazionali alle quali e' demandato il controllo del movimento delle merci, e' opportuno evitare l'applicazione concomitante di varie procedure amministrative; che, per tale motivo, occorre prevedere in particolare l'utilizzazione del regime del transito comunitario in tutti i casi in cui il controllo dell'utilizzazione o della destinazione delle merci e' necessario;
considerando che il regime del transito comunitario deve applicarsi, in linea di massima, a tutti i movimenti di merci all'interno della Comunita';
considerando che, allo scopo di snellire le formalita' amministrative, il regime del transito comunitario deve poter servire di base alle rivelazioni statistiche dei movimenti di merci; che, per assicurare la completezza e il carattere qualitativo delle statistiche, occorre che la collaborazione amministrativa tra gli Stati membri sia garantita e che i documenti di transito comunitario contengano le informazioni necessarie;
considerando che occorre garantire l'applicazione uniforme delle disposizioni del presente regolamento e prevedere a tal fine una procedura comunitaria che consenta di adottare le modalita' di applicazione entro termini appropriati; che in tale settore e' necessario organizzare in seno ad un comitato una collaborazione stretta ed efficace tra gli Stati membri e la Commissione;
considerando che il trattato non ha previsto i poteri d'azione richiesti per istituire un regime di transito comunitario che abbia effetti diretti negli Stati membri; che, pertanto, risulta necessario basare il presente regolamento sull'articolo 235;
considerando che il presente regolamento non pregiudica le disposizioni del trattato che istituisce la Comunita' europea del carbone e dell'acciaio, in particolare per quanto riguarda i diritti e gli obblighi degli Stati membri, i poteri delle istituzioni di tale Comunita' e le norme sancite da tale trattato per il funzionamento del mercato comune del carbone e dell'acciaio; che, tenuto conto del trattato che istituisce la Comunita' economica europea, in particolare dell'articolo 232, il presente regolamento si applica alle merci figuranti nell'elenco dell'allegato I del trattato che istituisce la Comunita' europea del carbone e dell'acciaio;
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
1. Il regime del transito comunitario si applica alla circolazione delle merci di cui ai paragrafi 2 e 3, tra due luoghi situati nella Comunita'. Esso comprende una procedura di transito comunitario esterno e una procedura di transito comunitario interno.
2. Circolano, vincolate alla procedura del transito comunitario esterno:
a) le merci che non soddisfano alle condizioni stabilite dagli articoli 9 e 10 del trattato che istituisce la Comunita' economica europea;
b) le merci che, pur soddisfacendo alle condizioni stabilite dagli articoli 9 e 10 del trattato che istituisce la Comunita' economica europea, sono state oggetto di formalita' doganali di esportazione ai fini della concessione di restituzioni all'esportazione verso i paesi terzi nel quadro della politica agricola comune;
c) le merci contemplate dal trattato che istituisce la Comunita' europea del carbone e dell'acciaio che non sono in libera pratica nella Comunita' conformemente al trattato stesso.
3. Circolano, vincolate alla procedura del transito comunitario interno, quando sono soggette a misure doganali, fiscali, economiche o statistiche o a qualsiasi altra misura relativa agli scambi:
a) le merci che soddisfano alle condizioni stabilite dagli articoli 9 e 10 del trattato che istituisce la Comunita' economica europea, qui di seguito denominate "merci comunitarie", ad eccezione di quelle previste dal paragrafo 2, lettera b);
b) le merci contemplate dal trattato che istituisce la Comunita' europea del carbone e dall'acciaio, che sono in libera pratica nella Comunita' conformemente al trattato stesso, denominate in appresso "merci comunitarie".
4. Sono considerate merci comunitarie, ai fini dell'applicazione delle disposizioni del trattato che istituisce la Comunita' economica europea riguardanti la libera circolazione delle merci, fatta salva l'applicazione delle disposizioni previste dall'articolo 2, paragrafo 2, dall'articolo 7, paragrafo 3, dall'articolo 8, lettera b), dall'articolo 47, dall'articolo 48, paragrafo 2, e dall'articolo 49, paragrafo 2, le merci che sono introdotte in conformita' delle disposizioni vigenti nel territorio di uno Stato membro determinato attraverso una frontiera interna, a meno che, per tali merci, sia presentato un documento di transito comunitario esterno.
5. Le disposizioni del trattato che istituisce la Comunita' economica europea relative alla libera circolazione delle merci si applicano alle merci che, a norma dell'articolo 1, paragrafo 2, lettera b), circolano conformemente alla procedura del transito comunitario esterno e che non sono state esportate a destinazione di Paesi terzi, a condizione che sia presentato un documento di transito comunitario interno redatto per giustificare il carattere comunitario di tali merci e rilasciato dopo l'espletamento delle formalita' doganali d'esportazione relative alle misure comunitarie che hanno richiesto l'esportazione di tali merci verso i Paesi terzi.
REGOLAMENTO (CEE) N. 222/77 DEL CONSIGLIO del 13 dicembre 1976 relativo al transito comunitario
(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' Europee n. L 38 del 9 febbraio 1977)
Modificato con:
Regolamento (CEE) n. 983/79 del Consiglio, del 14 maggio 1979
(pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' Europee n. L 123 del 19 maggio 1979)
Paragrafo 25 dell'Allegato I all'atto di adesione della Grecia
(pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' Europee n. L 291 del 19 novembre 1979, pag. 63)
Regolamento (CEE) n. 381/81 del Consiglio, del 15 dicembre 1981
(pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' Europee n. L 383 del 31 dicembre 1981)
Regolamento (CEE) n. 3617/82 del Consiglio, del 17 dicembre 1982
(pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' Europee n. L 382 del 31 dicembre 1982)
IL CONSIGLIO DELLE COMUNITA' EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunita' economica europea, in particolare l'articolo 235;
vista la proposta della Commissione;
visto il parere del Parlamento europeo (1);
visto il parere del Comitato economico e sociale (2);
considerando che, dalla sua adozione, il regolamento (CEE) n. 542/69 del Consiglio, del 18 marzo 1969, relativo al transito comunitario, (3) modificato da ultimo dall'atto
di adesione, e' stato modificato a piu' riprese; che e' opportuno, onde permettere agli utenti di consultare il testo del regolamento in vigore senza dover procedere a laboriose ricerche, sostituire il precitato regolamento con un nuovo regolamento codificato;
considerando che la Comunita' e' fondata sopra un'unione doganale; considerando che l'instaurazione dell'unione doganale e' disciplinata, per l'essenziale, dalle disposizioni del titolo I, capo 1, parte seconda, del trattato; che tale capo comporta un insieme di prescrizioni precise, per quanto attiene in particolare all'abolizione dei dazi doganali fra Stati membri, alla fissazione e all'instaurazione progressiva della tariffa doganale comune, nonche' alle modificazioni o alle sospensioni autonome dei relativi dazi; che, se l'articolo 27 prevede che gli Stati membri procedano, entro la fine della prima tappa e nella misura necessaria, al ravvicinamento delle loro disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia doganale, l'articolo stesso non conferisce alle istituzioni della Comunita' il potere di adottare disposizioni obbligatorie in materia; che un esame approfondito, cui si e' proceduto unitamente con gli Stati membri, ha pero' posto in luce la necessita' di istituire con regolamento un regime comunitario in materia di transito, allo scopo di evitare la successione di procedure nazionali per il trasporto delle merci;
considerando che l'applicazione del regime del transito comunitario, sotto il quale le merci circolano da un luogo all'altro della Comunita', e' idonea a facilitare il trasporto all'interno della Comunita' ed in particolare a semplificare le formalita' da assolvere all'atto dell'attraversamento delle frontiere intere;
considerando che, per quanto concerne le merci che arrivano nel territorio doganale della Comunita', il regime del transito comunitario ne permette il trasporto dal luogo d'introduzione nella Comunita' fino al luogo di destinazione o, nel caso di attraversamento della Comunita', fino all'ufficio di uscita, senza ripetizione delle formalita' doganali all'atto del passaggio da uno Stato membro all'altro;
considerando che le facilitazioni che comporta l'utilizzazione del suddetto regime sono tali da incrementare la fluidita' di movimento delle merci; che esse inducono gli utenti ad assolvere le formalita' d'immissione in consumo in prossimita' del luogo di consumo, anziche' alla frontiera esterna; che e' cosi' resa possibile un'utilizzazione piu' razionale delle infrastrutture nei luoghi d'introduzione;
considerando che, per quanto concerne le merci scambiate tra gli Stati membri, l'abolizione dei dazi doganali, delle restrizioni quantitative, delle tasse e misure di effetto equivalente non assicura la circolazione delle merci comunitarie all'interno della Comunita' in condizioni equivalenti a quelle che presiedono alla circolazione all'interno di uno Stato membro;
considerando che, anche se attualmente le facilitazioni di cui beneficia il movimento delle merci comunitarie non differiscono molto da quelle applicabili al movimento delle altre merci, sara' possibile apportare ulteriori semplificazioni al regime del transito comunitario applicato alle merci comunitarie e realizzare cosi', via via che si procedera' al ravvicinamento delle differenti regolamentazioni nazionali, la completa liberta' di movimento di queste merci all'interno della Comunita';
considerando che, nell'interesse degli utenti e nell'intento di snellire il piu' possibile i compiti delle amministrazioni nazionali alle quali e' demandato il controllo del movimento delle merci, e' opportuno evitare l'applicazione concomitante di varie procedure amministrative; che, per tale motivo, occorre prevedere in particolare l'utilizzazione del regime del transito comunitario in tutti i casi in cui il controllo dell'utilizzazione o della destinazione delle merci e' necessario;
considerando che il regime del transito comunitario deve applicarsi, in linea di massima, a tutti i movimenti di merci all'interno della Comunita';
considerando che, allo scopo di snellire le formalita' amministrative, il regime del transito comunitario deve poter servire di base alle rivelazioni statistiche dei movimenti di merci; che, per assicurare la completezza e il carattere qualitativo delle statistiche, occorre che la collaborazione amministrativa tra gli Stati membri sia garantita e che i documenti di transito comunitario contengano le informazioni necessarie;
considerando che occorre garantire l'applicazione uniforme delle disposizioni del presente regolamento e prevedere a tal fine una procedura comunitaria che consenta di adottare le modalita' di applicazione entro termini appropriati; che in tale settore e' necessario organizzare in seno ad un comitato una collaborazione stretta ed efficace tra gli Stati membri e la Commissione;
considerando che il trattato non ha previsto i poteri d'azione richiesti per istituire un regime di transito comunitario che abbia effetti diretti negli Stati membri; che, pertanto, risulta necessario basare il presente regolamento sull'articolo 235;
considerando che il presente regolamento non pregiudica le disposizioni del trattato che istituisce la Comunita' europea del carbone e dell'acciaio, in particolare per quanto riguarda i diritti e gli obblighi degli Stati membri, i poteri delle istituzioni di tale Comunita' e le norme sancite da tale trattato per il funzionamento del mercato comune del carbone e dell'acciaio; che, tenuto conto del trattato che istituisce la Comunita' economica europea, in particolare dell'articolo 232, il presente regolamento si applica alle merci figuranti nell'elenco dell'allegato I del trattato che istituisce la Comunita' europea del carbone e dell'acciaio;
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
1. Il regime del transito comunitario si applica alla circolazione delle merci di cui ai paragrafi 2 e 3, tra due luoghi situati nella Comunita'. Esso comprende una procedura di transito comunitario esterno e una procedura di transito comunitario interno.
2. Circolano, vincolate alla procedura del transito comunitario esterno:
a) le merci che non soddisfano alle condizioni stabilite dagli articoli 9 e 10 del trattato che istituisce la Comunita' economica europea;
b) le merci che, pur soddisfacendo alle condizioni stabilite dagli articoli 9 e 10 del trattato che istituisce la Comunita' economica europea, sono state oggetto di formalita' doganali di esportazione ai fini della concessione di restituzioni all'esportazione verso i paesi terzi nel quadro della politica agricola comune;
c) le merci contemplate dal trattato che istituisce la Comunita' europea del carbone e dell'acciaio che non sono in libera pratica nella Comunita' conformemente al trattato stesso.
3. Circolano, vincolate alla procedura del transito comunitario interno, quando sono soggette a misure doganali, fiscali, economiche o statistiche o a qualsiasi altra misura relativa agli scambi:
a) le merci che soddisfano alle condizioni stabilite dagli articoli 9 e 10 del trattato che istituisce la Comunita' economica europea, qui di seguito denominate "merci comunitarie", ad eccezione di quelle previste dal paragrafo 2, lettera b);
b) le merci contemplate dal trattato che istituisce la Comunita' europea del carbone e dall'acciaio, che sono in libera pratica nella Comunita' conformemente al trattato stesso, denominate in appresso "merci comunitarie".
4. Sono considerate merci comunitarie, ai fini dell'applicazione delle disposizioni del trattato che istituisce la Comunita' economica europea riguardanti la libera circolazione delle merci, fatta salva l'applicazione delle disposizioni previste dall'articolo 2, paragrafo 2, dall'articolo 7, paragrafo 3, dall'articolo 8, lettera b), dall'articolo 47, dall'articolo 48, paragrafo 2, e dall'articolo 49, paragrafo 2, le merci che sono introdotte in conformita' delle disposizioni vigenti nel territorio di uno Stato membro determinato attraverso una frontiera interna, a meno che, per tali merci, sia presentato un documento di transito comunitario esterno.
5. Le disposizioni del trattato che istituisce la Comunita' economica europea relative alla libera circolazione delle merci si applicano alle merci che, a norma dell'articolo 1, paragrafo 2, lettera b), circolano conformemente alla procedura del transito comunitario esterno e che non sono state esportate a destinazione di Paesi terzi, a condizione che sia presentato un documento di transito comunitario interno redatto per giustificare il carattere comunitario di tali merci e rilasciato dopo l'espletamento delle formalita' doganali d'esportazione relative alle misure comunitarie che hanno richiesto l'esportazione di tali merci verso i Paesi terzi.
Art. 2
Articolo 2
1. In deroga all'articolo 1, il regime del transito comunitario non si applica alla circolazione delle merci effettuata nell'ambito di un regime d'importazione temporanea.
2. Le disposizioni del trattato che istituisce la Comunita' economica europea riguardanti la libera circolazione delle merci sono applicate alle merci che circolano nell'ambito di un regime internazionale d'importazione temporanea soltanto previa presentazione di un documento di transito comunitario interno rilasciato per giustificare il carattere comunitario delle merci stesse.
Tuttavia, tali merci possono, alle condizioni da adottare secondo la procedura prevista dall'articolo 57, essere considerate merci comunitarie, senza presentazione del predetto documento.
1. In deroga all'articolo 1, il regime del transito comunitario non si applica alla circolazione delle merci effettuata nell'ambito di un regime d'importazione temporanea.
2. Le disposizioni del trattato che istituisce la Comunita' economica europea riguardanti la libera circolazione delle merci sono applicate alle merci che circolano nell'ambito di un regime internazionale d'importazione temporanea soltanto previa presentazione di un documento di transito comunitario interno rilasciato per giustificare il carattere comunitario delle merci stesse.
Tuttavia, tali merci possono, alle condizioni da adottare secondo la procedura prevista dall'articolo 57, essere considerate merci comunitarie, senza presentazione del predetto documento.
Art. 3
Articolo 3
1. In deroga all'articolo 1, ogni Stato membro ha la facolta' di prevedere, in luogo della procedura del transito comunitario esterno od interno, l'applicazione di un regime nazionale alle merci di cui all'articolo 1, paragrafi 2 e 3, durante il loro trasporto sul suo territorio, ovvero da un porto nazionale ad un altro, se il trasporto si effettua per via marittima.
2. Lo Stato membro che si avvale di tale facolta' provvede affinche' sia garantita l'applicazione delle misure comunitarie alle quali le merci sono assoggettate.
3. Per l'applicazione del paragrafo 1, il territorio dell'unione economica del Benelux e' considerato territorio di uno Stato membro.
1. In deroga all'articolo 1, ogni Stato membro ha la facolta' di prevedere, in luogo della procedura del transito comunitario esterno od interno, l'applicazione di un regime nazionale alle merci di cui all'articolo 1, paragrafi 2 e 3, durante il loro trasporto sul suo territorio, ovvero da un porto nazionale ad un altro, se il trasporto si effettua per via marittima.
2. Lo Stato membro che si avvale di tale facolta' provvede affinche' sia garantita l'applicazione delle misure comunitarie alle quali le merci sono assoggettate.
3. Per l'applicazione del paragrafo 1, il territorio dell'unione economica del Benelux e' considerato territorio di uno Stato membro.
Art. 4
Articolo 4
1. Quando il successivo trasporto delle merci vincolate, in conformita' dell'articolo 2, paragrafo 1, o dall'articolo 3, ad un regime nazionale comporta l'attraversamento di una frontiera interna, dette merci devono essere vincolate, prima di attraversare detta frontiera, al regime del transito comunitario.
2. Tuttavia, alle condizioni da adottare secondo la procedura prevista dall'articolo 57, le disposizioni del paragrafo 1 possono non essere applicate alle merci che hanno formato oggetto di un regime d'importazione temporanea.
1. Quando il successivo trasporto delle merci vincolate, in conformita' dell'articolo 2, paragrafo 1, o dall'articolo 3, ad un regime nazionale comporta l'attraversamento di una frontiera interna, dette merci devono essere vincolate, prima di attraversare detta frontiera, al regime del transito comunitario.
2. Tuttavia, alle condizioni da adottare secondo la procedura prevista dall'articolo 57, le disposizioni del paragrafo 1 possono non essere applicate alle merci che hanno formato oggetto di un regime d'importazione temporanea.
Art. 5
Articolo 5
Il presente regolamento non osta agli accordi tra Stati membri in materia di traffico frontaliero.
Il presente regolamento non osta agli accordi tra Stati membri in materia di traffico frontaliero.
Art. 6
Articolo 6
A condizione che sia garantita l'applicazione delle misure comunitarie alle quali le merci sono assoggettate, gli Stati membri hanno la facolta' di porre in atto tra loro, mediante accordi bilaterali e nel quadro del regime del transito comunitario, procedure semplificate applicabili a taluni traffici.
Tali accordi sono comunicati alla Commissione ed agli altri Stati membri.
A condizione che sia garantita l'applicazione delle misure comunitarie alle quali le merci sono assoggettate, gli Stati membri hanno la facolta' di porre in atto tra loro, mediante accordi bilaterali e nel quadro del regime del transito comunitario, procedure semplificate applicabili a taluni traffici.
Tali accordi sono comunicati alla Commissione ed agli altri Stati membri.
Art. 7
Articolo 7
1. In deroga all'articolo 1, il regime del transito comunitario non si applica ai trasporti di merci effettuati in un regime di trasporto internazionale delle merci sotto scorta di carnet TIR (convenzione TIR) o in quello del Manifesto renano (articolo 9 della convenzione riveduta per la navigazione sul Reno), a condizione che tali trasporti abbiano avuto inizio o debbano avere termine all'esterno della Comunita'.
2. Nel traffico sul Reno i trasporti di merci possono essere effettuati provvisoriamente in regime del Manifesto renano anche se hanno avuto inizio e devono avere termine all'interno della Comunita'.
3. Le disposizioni del trattato che istituisce la Comunita' economica europea riguardanti la libera circolazione delle merci sono applicate alle merci che circolano vincolate ad uno dei regimi di cui ai paragrafi 1 e 2, a condizione che siano accompagnate, oltre che dal documento relativo al regime utilizzato, da un documento di transito comunitario interno rilasciato per giustificare il carattere comunitario di tali merci.
Su tale documento di transito comunitario interno dovranno essere indicati il regime e il relativo documento.
1. In deroga all'articolo 1, il regime del transito comunitario non si applica ai trasporti di merci effettuati in un regime di trasporto internazionale delle merci sotto scorta di carnet TIR (convenzione TIR) o in quello del Manifesto renano (articolo 9 della convenzione riveduta per la navigazione sul Reno), a condizione che tali trasporti abbiano avuto inizio o debbano avere termine all'esterno della Comunita'.
2. Nel traffico sul Reno i trasporti di merci possono essere effettuati provvisoriamente in regime del Manifesto renano anche se hanno avuto inizio e devono avere termine all'interno della Comunita'.
3. Le disposizioni del trattato che istituisce la Comunita' economica europea riguardanti la libera circolazione delle merci sono applicate alle merci che circolano vincolate ad uno dei regimi di cui ai paragrafi 1 e 2, a condizione che siano accompagnate, oltre che dal documento relativo al regime utilizzato, da un documento di transito comunitario interno rilasciato per giustificare il carattere comunitario di tali merci.
Su tale documento di transito comunitario interno dovranno essere indicati il regime e il relativo documento.
Art. 8
Articolo 8
In mancanza di un accordo tra la Comunita' e un Paese terzo tendente a rendere applicabile il regime del transito comunitario all'attraversamento di tale Paese da parte di merci che circolano tra due luoghi situati nella Comunita':
a) il regime del transito comunitario si applica ai trasporti che toccano il territorio del Paese terzo considerato soltanto a condizione che l'attraversamento di tale paese si effettui con un titolo di trasporto unico emesso in uno Stato membro; l'effetto di tale regime resta sospeso nel territorio del Paese terzo;
b) le disposizioni dell'articolo 7, paragrafi 1 e 3, si applicano ai trasporti che toccano il territorio del Paese terzo considerato, anche se hanno inizio e devono avere termine all'interno della Comunita'.
In mancanza di un accordo tra la Comunita' e un Paese terzo tendente a rendere applicabile il regime del transito comunitario all'attraversamento di tale Paese da parte di merci che circolano tra due luoghi situati nella Comunita':
a) il regime del transito comunitario si applica ai trasporti che toccano il territorio del Paese terzo considerato soltanto a condizione che l'attraversamento di tale paese si effettui con un titolo di trasporto unico emesso in uno Stato membro; l'effetto di tale regime resta sospeso nel territorio del Paese terzo;
b) le disposizioni dell'articolo 7, paragrafi 1 e 3, si applicano ai trasporti che toccano il territorio del Paese terzo considerato, anche se hanno inizio e devono avere termine all'interno della Comunita'.
Art. 9
Articolo 9
Quando, nei casi previsti dal presente regolamento, le disposizioni del trattato che istituisce la Comunita' economica europea concernenti la libera circolazione delle merci sono applicate soltanto previa presentazione di un documento di transito comunitario interno rilasciato per giustificare il carattere comunitario delle merci, l'interessato puo', per qualsiasi ragione valida, ottenere tale documento a posteriori dalle autorita' competenti dello Stato membro di partenza.
Quando, nei casi previsti dal presente regolamento, le disposizioni del trattato che istituisce la Comunita' economica europea concernenti la libera circolazione delle merci sono applicate soltanto previa presentazione di un documento di transito comunitario interno rilasciato per giustificare il carattere comunitario delle merci, l'interessato puo', per qualsiasi ragione valida, ottenere tale documento a posteriori dalle autorita' competenti dello Stato membro di partenza.
Art. 10
Articolo 10
I divieti o restrizioni all'importazione, all'esportazione o al transito disposti dagli Stati membri sono applicabili, a condizione che siano compatibili con i tre trattati che istituiscono le Comunita' europee.
I divieti o restrizioni all'importazione, all'esportazione o al transito disposti dagli Stati membri sono applicabili, a condizione che siano compatibili con i tre trattati che istituiscono le Comunita' europee.
Art. 11
Articolo 11
Ai fini del presente regolamento, s'intende:
a) per "obbligato principale":
la persona che chiede, eventualmente tramite un rappresentante abilitato, con una dichiarazione che abbia formato oggetto delle prescritte formalita' doganali, di effettuare un'operazione di transito comunitario e che, di conseguenza, si rende responsabile, nei confronti delle autorita' competenti, della regolare esecuzione di tale operazione;
b) per "mezzo di trasporto": segnatamente
- qualsiasi veicolo stradale, rimorchio, semirimorchio,
- qualsiasi carrozza o vagone ferroviario,
- qualsiasi battello o nave,
- qualsiasi aeromobile,
- qualsiasi container, ai sensi della convenzione doganale relativa ai container;
c) per "ufficio di partenza":
l'ufficio doganale nel quale ha inizio l'operazione di transito comunitario;
d) per "ufficio di passaggio":
- l'ufficio doganale d'entrata situato in uno Stato membro
diverso da quello di partenza,
- nonche' l'ufficio doganale d'uscita dalla Comunita', quando la spedizione lascia il territorio della Comunita' durante
l'operazione di transito comunitario attraverso una frontiera tra uno Stato membro ed un Paese terzo;
e) per "ufficio di destinazione":
l'ufficio doganale al quale devono essere ripresentate le merci per porre termine all'operazione di transito comunitario;
f) per "ufficio di garanzia":
l'ufficio doganale ove e' costituita una garanzia globale;
g) per "frontiera interna":
la frontiera comune a due Stati membri.
Si ritiene che varchino una frontiera interna le merci imbarcate in un porto marittimo di uno Stato membro e sbarcate in un porto marittimo di un altro Stato membro, nella misura in cui la traversata in mare sia effettuata con un titolo di trasporto unico. Non si ritiene che varchino una frontiera interna le merci provenienti da Paesi terzi per via marittima e trasbordate in un porto marittimo di uno Stato membro per essere sbarcate in un porto marittimo di un altro Stato membro.
Ai fini del presente regolamento, s'intende:
a) per "obbligato principale":
la persona che chiede, eventualmente tramite un rappresentante abilitato, con una dichiarazione che abbia formato oggetto delle prescritte formalita' doganali, di effettuare un'operazione di transito comunitario e che, di conseguenza, si rende responsabile, nei confronti delle autorita' competenti, della regolare esecuzione di tale operazione;
b) per "mezzo di trasporto": segnatamente
- qualsiasi veicolo stradale, rimorchio, semirimorchio,
- qualsiasi carrozza o vagone ferroviario,
- qualsiasi battello o nave,
- qualsiasi aeromobile,
- qualsiasi container, ai sensi della convenzione doganale relativa ai container;
c) per "ufficio di partenza":
l'ufficio doganale nel quale ha inizio l'operazione di transito comunitario;
d) per "ufficio di passaggio":
- l'ufficio doganale d'entrata situato in uno Stato membro
diverso da quello di partenza,
- nonche' l'ufficio doganale d'uscita dalla Comunita', quando la spedizione lascia il territorio della Comunita' durante
l'operazione di transito comunitario attraverso una frontiera tra uno Stato membro ed un Paese terzo;
e) per "ufficio di destinazione":
l'ufficio doganale al quale devono essere ripresentate le merci per porre termine all'operazione di transito comunitario;
f) per "ufficio di garanzia":
l'ufficio doganale ove e' costituita una garanzia globale;
g) per "frontiera interna":
la frontiera comune a due Stati membri.
Si ritiene che varchino una frontiera interna le merci imbarcate in un porto marittimo di uno Stato membro e sbarcate in un porto marittimo di un altro Stato membro, nella misura in cui la traversata in mare sia effettuata con un titolo di trasporto unico. Non si ritiene che varchino una frontiera interna le merci provenienti da Paesi terzi per via marittima e trasbordate in un porto marittimo di uno Stato membro per essere sbarcate in un porto marittimo di un altro Stato membro.
Art. 12
Articolo 12
1. Qualsiasi merce, per circolare vincolata alla procedura del transito comunitario esterno, deve formare oggetto, alle condizioni Fissate dal presente regolamento, di una dichiarazione T1. Per dichiarazione T1 s'intende una dichiarazione, compilata su un formulario T1 completato, ove occorra, da uno o piu' formulati T1 bis. I modelli dei formulari T1 e T1 bis sono determinati secondo la procedura prevista all'articolo 57.
2. I formulari T1 e T1 bis sono stampati e compilati in una delle lingue ufficiali della Comunita' designata dalle autorita' competenti dello Stato membro di partenza. Ove occorra, le autorita' competenti di uno Stato membro interessato all'operazione di transito comunitario possono chiedere la traduzione nella lingua o in una delle lingue ufficiali di detto Stato membro.
3. La dichiarazione T1 e' sottoscritta dalla persona che chiede di effettuare un'operazione di transito comunitario esterno o da un suo rappresentante abilitato ed e' presentata, almeno in tre esemplari, all'ufficio di partenza.
4. I documenti complementari allegati alla dichiarazione T1 ne fanno parte integrante.
5. La dichiarazione T1 e' accompagnata dal documento di trasporto.
L'ufficio di partenza puo' dispensare dalla presentazione di tale documento al momento del compimento delle formalita' doganali.
Tuttavia, durante il trasporto, il documento di trasporto deve essere presentato ad ogni richiesta dei servizi doganali.
6. Quando il regime del transito comunitario fa seguito, nello Stato membro di partenza, ad un altro regime doganale, nella dichiarazione T1 e' fatta menzione di detto regime o dei corrispondenti documenti doganali.
1. Qualsiasi merce, per circolare vincolata alla procedura del transito comunitario esterno, deve formare oggetto, alle condizioni Fissate dal presente regolamento, di una dichiarazione T1. Per dichiarazione T1 s'intende una dichiarazione, compilata su un formulario T1 completato, ove occorra, da uno o piu' formulati T1 bis. I modelli dei formulari T1 e T1 bis sono determinati secondo la procedura prevista all'articolo 57.
2. I formulari T1 e T1 bis sono stampati e compilati in una delle lingue ufficiali della Comunita' designata dalle autorita' competenti dello Stato membro di partenza. Ove occorra, le autorita' competenti di uno Stato membro interessato all'operazione di transito comunitario possono chiedere la traduzione nella lingua o in una delle lingue ufficiali di detto Stato membro.
3. La dichiarazione T1 e' sottoscritta dalla persona che chiede di effettuare un'operazione di transito comunitario esterno o da un suo rappresentante abilitato ed e' presentata, almeno in tre esemplari, all'ufficio di partenza.
4. I documenti complementari allegati alla dichiarazione T1 ne fanno parte integrante.
5. La dichiarazione T1 e' accompagnata dal documento di trasporto.
L'ufficio di partenza puo' dispensare dalla presentazione di tale documento al momento del compimento delle formalita' doganali.
Tuttavia, durante il trasporto, il documento di trasporto deve essere presentato ad ogni richiesta dei servizi doganali.
6. Quando il regime del transito comunitario fa seguito, nello Stato membro di partenza, ad un altro regime doganale, nella dichiarazione T1 e' fatta menzione di detto regime o dei corrispondenti documenti doganali.
Art. 13
Articolo 13
L'obbligato principale e' tenuto a:
a) ripresentare le merci tal quali all'ufficio di destinazione nel termine fissato e a rispettare le misure di identificazione adottate dalle autorita' competenti;
b) rispettare le disposizioni relative al regime del transito comunitario e quelle relative al transito in ciascuno degli Stati membri il cui territorio e' toccato durante il trasporto.
L'obbligato principale e' tenuto a:
a) ripresentare le merci tal quali all'ufficio di destinazione nel termine fissato e a rispettare le misure di identificazione adottate dalle autorita' competenti;
b) rispettare le disposizioni relative al regime del transito comunitario e quelle relative al transito in ciascuno degli Stati membri il cui territorio e' toccato durante il trasporto.
Art. 14
Articolo 14
1. Ogni Stato membro puo', alle condizioni da esso stabilite, prevedere l'utilizzazione del documento T1 per l'applicazione dei regimi nazionali.
2. Le indicazioni complementari apposte a tal fine sul documento T1 da una persona diversa dall'obbligato principale impegnano soltanto la responsabilita' di tale persona, conformemente alle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative nazionali.
1. Ogni Stato membro puo', alle condizioni da esso stabilite, prevedere l'utilizzazione del documento T1 per l'applicazione dei regimi nazionali.
2. Le indicazioni complementari apposte a tal fine sul documento T1 da una persona diversa dall'obbligato principale impegnano soltanto la responsabilita' di tale persona, conformemente alle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative nazionali.
Art. 15
Articolo 15
(Soppresso).
(Soppresso).
Art. 16
Articolo 16
1. Uno stesso mezzo di trasporto puo' essere utilizzato sia per il carico di merci in piu' uffici di partenza, sia per il loro scarico in piu' uffici di destinazione.
2. Su una stessa dichiarazione T1 possono figurare soltanto le merci caricate o che devono essere caricate su un solo mezzo di trasporto e destinate ad essere trasportate dallo stesso ufficio di partenza ad uno stesso ufficio di destinazione.
Per l'applicazione del primo comma sono considerati come un solo mezzo di trasporto, a condizione che trasportino merci che devono formare oggetto di un'unica spedizione:
a) un veicolo stradale accompagnato dal suo o dai suoi rimorchi o semirimorchi;
b) un gruppo di carrozze o vagoni ferroviari;
c) le navi componenti un unico convoglio;
d) i container caricati su un mezzo di trasporto ai sensi del presente articolo.
1. Uno stesso mezzo di trasporto puo' essere utilizzato sia per il carico di merci in piu' uffici di partenza, sia per il loro scarico in piu' uffici di destinazione.
2. Su una stessa dichiarazione T1 possono figurare soltanto le merci caricate o che devono essere caricate su un solo mezzo di trasporto e destinate ad essere trasportate dallo stesso ufficio di partenza ad uno stesso ufficio di destinazione.
Per l'applicazione del primo comma sono considerati come un solo mezzo di trasporto, a condizione che trasportino merci che devono formare oggetto di un'unica spedizione:
a) un veicolo stradale accompagnato dal suo o dai suoi rimorchi o semirimorchi;
b) un gruppo di carrozze o vagoni ferroviari;
c) le navi componenti un unico convoglio;
d) i container caricati su un mezzo di trasporto ai sensi del presente articolo.
Art. 17
Articolo 17
1. L'ufficio di partenza registra la dichiarazione T1, fissa il termine in cui le merci devono essere ripresentate all'ufficio di destinazione e adotta le misure di identificazione ritenute necessarie.
2. Dopo aver annotato il documento T1 in conformita', l'ufficio di partenza conserva l'esemplare che gli e' destinato e consegna gli altri esemplari all'obbligato principale o al suo rappresentante.
1. L'ufficio di partenza registra la dichiarazione T1, fissa il termine in cui le merci devono essere ripresentate all'ufficio di destinazione e adotta le misure di identificazione ritenute necessarie.
2. Dopo aver annotato il documento T1 in conformita', l'ufficio di partenza conserva l'esemplare che gli e' destinato e consegna gli altri esemplari all'obbligato principale o al suo rappresentante.
Art. 18
Articolo 18
1. L'identificazione delle merci e' effettuata, di regola, mediante suggellamento.
2. Il suggellamento e' effettuato:
a) per volume, quando il mezzo di trasporto e' stato abilitato in applicazione di altre disposizioni doganali o riconosciuto idoneo da parte dell'ufficio di partenza;
b) per collo, negli altri casi.
3. Sono suscettibili di essere considerati idonei al suggellamento per volume i mezzi di trasporto che:
a) possono essere suggellati in maniera semplice ed efficace,
b) sono costruiti in modo da precludere la possibilita' di estrazioni o introduzioni di merci, senza lasciare tracce visibili di effrazione o senza rottura dei suggelli,
c) non presentano spazi idonei all'occultamento delle merci, e
d) presentano gli spazi riservati al carico facilmente accessibili per le visite doganali.
4. L'ufficio di partenza puo' rinunciare al suggellamento quando, tenuto conto di altre eventuali misure di identificazione, la descrizione delle merci nella dichiarazione T1 o nei documenti complementari permette la loro identificazione.
1. L'identificazione delle merci e' effettuata, di regola, mediante suggellamento.
2. Il suggellamento e' effettuato:
a) per volume, quando il mezzo di trasporto e' stato abilitato in applicazione di altre disposizioni doganali o riconosciuto idoneo da parte dell'ufficio di partenza;
b) per collo, negli altri casi.
3. Sono suscettibili di essere considerati idonei al suggellamento per volume i mezzi di trasporto che:
a) possono essere suggellati in maniera semplice ed efficace,
b) sono costruiti in modo da precludere la possibilita' di estrazioni o introduzioni di merci, senza lasciare tracce visibili di effrazione o senza rottura dei suggelli,
c) non presentano spazi idonei all'occultamento delle merci, e
d) presentano gli spazi riservati al carico facilmente accessibili per le visite doganali.
4. L'ufficio di partenza puo' rinunciare al suggellamento quando, tenuto conto di altre eventuali misure di identificazione, la descrizione delle merci nella dichiarazione T1 o nei documenti complementari permette la loro identificazione.
Art. 19
Articolo 19
1. Il trasporto delle merci si effettua sotto scorta degli esemplari del documento T1 consegnati dall'ufficio di partenza all'obbligato principale o al suo rappresentante.
2. Il trasporto si effettua transitando per gli uffici di passaggio indicati nel documento T1. Quando le circostanze lo giustificano, il trasporto puo' effettuarsi transitando per altri uffici di passaggio.
3. Ai fini della sorveglianza ogni Stato membro puo' stabilire gli itinerari di transito da seguire sul proprio territorio.
4. Ogni Stato membro comunica alla Commissione l'elenco e gli orari degli uffici doganali competenti per le operazioni di transito comunitario.
La Commissione comunica tali informazioni agli altri Stati membri.
1. Il trasporto delle merci si effettua sotto scorta degli esemplari del documento T1 consegnati dall'ufficio di partenza all'obbligato principale o al suo rappresentante.
2. Il trasporto si effettua transitando per gli uffici di passaggio indicati nel documento T1. Quando le circostanze lo giustificano, il trasporto puo' effettuarsi transitando per altri uffici di passaggio.
3. Ai fini della sorveglianza ogni Stato membro puo' stabilire gli itinerari di transito da seguire sul proprio territorio.
4. Ogni Stato membro comunica alla Commissione l'elenco e gli orari degli uffici doganali competenti per le operazioni di transito comunitario.
La Commissione comunica tali informazioni agli altri Stati membri.
Art. 20
Articolo 20
Gli esemplari del documento T1 sono esibiti, in ogni Stato membro, ad ogni richiesta del servizio doganale, il quale puo' controllare l'integrita' dei suggelli. Non si procede alla visita delle merci, salvo in caso di sospetto di irregolarita' che possa dare adito ad abusi.
Gli esemplari del documento T1 sono esibiti, in ogni Stato membro, ad ogni richiesta del servizio doganale, il quale puo' controllare l'integrita' dei suggelli. Non si procede alla visita delle merci, salvo in caso di sospetto di irregolarita' che possa dare adito ad abusi.
Art. 21
Articolo 21
La spedizione, nonche' gli esemplari del documento T1 sono presentati ad ogni ufficio di passaggio.
La spedizione, nonche' gli esemplari del documento T1 sono presentati ad ogni ufficio di passaggio.
Art. 22
Articolo 22
1. Il trasportatore consegna ad ogni ufficio di passaggio un avviso di passaggio. Il modello dell'avviso di passaggio e' determinato secondo la procedura prevista all'articolo 57.
2. Gli uffici di passaggio non procedono alla verifica delle merci, salvo in caso di sospetto di irregolarita' che possa dare adito ad abusi.
3. Quando il trasporto, in conformita' delle disposizioni dell'articolo 19, paragrafo 2, si effettua transitando per un ufficio di passaggio diverso da quello indicato nel documento T1, l'ufficio di passaggio effettivo trasmette immediatamente l'avviso di passaggio all'ufficio indicato in tale documento.
1. Il trasportatore consegna ad ogni ufficio di passaggio un avviso di passaggio. Il modello dell'avviso di passaggio e' determinato secondo la procedura prevista all'articolo 57.
2. Gli uffici di passaggio non procedono alla verifica delle merci, salvo in caso di sospetto di irregolarita' che possa dare adito ad abusi.
3. Quando il trasporto, in conformita' delle disposizioni dell'articolo 19, paragrafo 2, si effettua transitando per un ufficio di passaggio diverso da quello indicato nel documento T1, l'ufficio di passaggio effettivo trasmette immediatamente l'avviso di passaggio all'ufficio indicato in tale documento.
Art. 23
Articolo 23
Quando un carico o uno scarico e' effettuato in un ufficio intermedio, gli esemplari del documento T1 consegnati dal o dagli uffici di partenza sono presentati a detto ufficio.
Quando un carico o uno scarico e' effettuato in un ufficio intermedio, gli esemplari del documento T1 consegnati dal o dagli uffici di partenza sono presentati a detto ufficio.
Art. 24
Articolo 24
1. Le merci indicate in un documento T1 possono essere trasbordate su altro mezzo di trasporto sotto vigilanza dei servizi doganali dello Stato membro sul cui territorio il trasbordo deve essere effettuato senza che sia necessario rinnovare la dichiarazione. In tal caso il servizio doganale annota il documento T1 in conformita'.
2. Il servizio doganale puo', alle condizioni da esso stabilite, autorizzare il trasbordo prescindendo dalla propria vigilanza. In tal caso, il trasportatore annota in conformita' il documento T1 e informa, per ottenere il visto, il successivo ufficio doganale nel quale le merci devono essere presentate.
1. Le merci indicate in un documento T1 possono essere trasbordate su altro mezzo di trasporto sotto vigilanza dei servizi doganali dello Stato membro sul cui territorio il trasbordo deve essere effettuato senza che sia necessario rinnovare la dichiarazione. In tal caso il servizio doganale annota il documento T1 in conformita'.
2. Il servizio doganale puo', alle condizioni da esso stabilite, autorizzare il trasbordo prescindendo dalla propria vigilanza. In tal caso, il trasportatore annota in conformita' il documento T1 e informa, per ottenere il visto, il successivo ufficio doganale nel quale le merci devono essere presentate.
Art. 25
Articolo 25
1. In caso di rottura dei suggelli durante il trasporto, per causa indipendente dalla volonta' del trasportatore, questi deve prontamente domandare la compilazione di un verbale di costatazione, nello Stato membro in cui si trova il mezzo di trasporto, al servizio doganale, se questo si trova in prossimita', o, in mancanza, a qualsiasi altra autorita' abilitata. L'autorita' che interviene appone, se possibile, nuovi suggelli.
2. In caso di incidente che renda necessario il trasbordo su un altro mezzo di trasporto, si applicano le disposizioni dell'articolo 24.
Se non vi e' un servizio doganale in prossimita' puo' intervenire, alle condizioni di cui all'articolo 24, paragrafo 1, qualsiasi altra autorita' abilitata.
3. In caso di pericolo imminente che renda necessario l'immediato scarico, parziale o totale, il trasportatore puo' agire di propria iniziativa. Egli ne fa menzione sul documento T1. In tal caso, si applicano le disposizioni del paragrafo 1.
4. Quando, a seguito di incidenti o di altri avvenimenti intervenuti durante il trasporto, il trasportatore non e' in grado di rispettare il termine di cui all'articolo 17, egli deve darne comunicazione prontamente all'autorita' competente prevista dal paragrafo 1. Tale autorita' annota il documento T1 in conformita'.
1. In caso di rottura dei suggelli durante il trasporto, per causa indipendente dalla volonta' del trasportatore, questi deve prontamente domandare la compilazione di un verbale di costatazione, nello Stato membro in cui si trova il mezzo di trasporto, al servizio doganale, se questo si trova in prossimita', o, in mancanza, a qualsiasi altra autorita' abilitata. L'autorita' che interviene appone, se possibile, nuovi suggelli.
2. In caso di incidente che renda necessario il trasbordo su un altro mezzo di trasporto, si applicano le disposizioni dell'articolo 24.
Se non vi e' un servizio doganale in prossimita' puo' intervenire, alle condizioni di cui all'articolo 24, paragrafo 1, qualsiasi altra autorita' abilitata.
3. In caso di pericolo imminente che renda necessario l'immediato scarico, parziale o totale, il trasportatore puo' agire di propria iniziativa. Egli ne fa menzione sul documento T1. In tal caso, si applicano le disposizioni del paragrafo 1.
4. Quando, a seguito di incidenti o di altri avvenimenti intervenuti durante il trasporto, il trasportatore non e' in grado di rispettare il termine di cui all'articolo 17, egli deve darne comunicazione prontamente all'autorita' competente prevista dal paragrafo 1. Tale autorita' annota il documento T1 in conformita'.
Art. 26
Articolo 26
1. L'ufficio di destinazione annota gli esemplari del documento T1 in base ai risultati del controllo effettuato, rispedisce immediatamente un esemplare all'ufficio di partenza e conserva l'altro esemplare.
2. L'operazione di transito comunitario puo' avere termine in un ufficio diverso da quello previsto nel documento T1. Tale ufficio diventa, in tal caso, ufficio di destinazione.
3. Quando le merci vengono ripresentate all'ufficio di destinazione dopo la scadenza del termine fissato dall'ufficio di partenza e il mancato rispetto del termine e' dovuto a circostanze debitamente giustificate con soddisfazione dell'ufficio di destinazione e non imputabili al trasportatore o all'obbligato principale, si considera che quest'ultimo abbia rispettato il termine fissato.
1. L'ufficio di destinazione annota gli esemplari del documento T1 in base ai risultati del controllo effettuato, rispedisce immediatamente un esemplare all'ufficio di partenza e conserva l'altro esemplare.
2. L'operazione di transito comunitario puo' avere termine in un ufficio diverso da quello previsto nel documento T1. Tale ufficio diventa, in tal caso, ufficio di destinazione.
3. Quando le merci vengono ripresentate all'ufficio di destinazione dopo la scadenza del termine fissato dall'ufficio di partenza e il mancato rispetto del termine e' dovuto a circostanze debitamente giustificate con soddisfazione dell'ufficio di destinazione e non imputabili al trasportatore o all'obbligato principale, si considera che quest'ultimo abbia rispettato il termine fissato.
Art. 27
Articolo 27
1. Al fine di garantire la riscossione dei dazi e degli altri diritti e tributi che uno Stato membro sarebbe in diritto di esigere per le merci che attraverseranno il suo territorio durante il transito comunitario, l'obbligato principale e' tenuto a prestare una garanzia, salvo disposizioni contrarie del presente regolamento.
2. La garanzia puo' essere prestata globalmente per diverse operazioni di transito comunitario, o isolatamente per una sola operazione di transito comunitario.
3. Fatte salve le disposizioni dell'articolo 33, paragrafo 2, la garanzia consiste in un impegno mediante il quale una persona, fisica o giuridica, stabilita nello Stato membro nel quale la garanzia e' prestata e da esso accettata si costituisce garante in solido.
1. Al fine di garantire la riscossione dei dazi e degli altri diritti e tributi che uno Stato membro sarebbe in diritto di esigere per le merci che attraverseranno il suo territorio durante il transito comunitario, l'obbligato principale e' tenuto a prestare una garanzia, salvo disposizioni contrarie del presente regolamento.
2. La garanzia puo' essere prestata globalmente per diverse operazioni di transito comunitario, o isolatamente per una sola operazione di transito comunitario.
3. Fatte salve le disposizioni dell'articolo 33, paragrafo 2, la garanzia consiste in un impegno mediante il quale una persona, fisica o giuridica, stabilita nello Stato membro nel quale la garanzia e' prestata e da esso accettata si costituisce garante in solido.
Art. 28
Articolo 28
1. La persona che si costituisce garante alle condizioni di cui all'articolo 27 e' tenuta a designare, in ciascuno degli Stati membri il cui territorio sara' attraversato durante il transito comunitario, una terza persona fisica o giuridica che si costituisca del pari garante dell'obbligato principale.
Quest'ultimo garante deve essere stabilito nello Stato membro interessato e deve impegnarsi in solido con l'obbligato principale a pagare i dazi e gli altri diritti e tributi ivi esigibili.
2. L'applicazione del paragrafo 1 e' subordinata ad una decisione del Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, in seguito ad un esame delle condizioni alle quali gli Stati membri hanno potuto, in applicazione dell'articolo 36, esercitare il loro diritto di ricupero.
1. La persona che si costituisce garante alle condizioni di cui all'articolo 27 e' tenuta a designare, in ciascuno degli Stati membri il cui territorio sara' attraversato durante il transito comunitario, una terza persona fisica o giuridica che si costituisca del pari garante dell'obbligato principale.
Quest'ultimo garante deve essere stabilito nello Stato membro interessato e deve impegnarsi in solido con l'obbligato principale a pagare i dazi e gli altri diritti e tributi ivi esigibili.
2. L'applicazione del paragrafo 1 e' subordinata ad una decisione del Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, in seguito ad un esame delle condizioni alle quali gli Stati membri hanno potuto, in applicazione dell'articolo 36, esercitare il loro diritto di ricupero.
Art. 29
Articolo 29
1. La costituzione della garanzia prevista dall'articolo 27, paragrafo 3, deve formare oggetto di un atto conforme, a seconda dei casi, al modello I o II di cui in allegato.
2. Quando le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative nazionali o gli usi lo esigono, ogni Stato membro puo' far sottoscrivere l'atto costitutivo della garanzia secondo una forma diversa, purche' gli effetti siano identici a quelli dell'atto previsto dal modello.
1. La costituzione della garanzia prevista dall'articolo 27, paragrafo 3, deve formare oggetto di un atto conforme, a seconda dei casi, al modello I o II di cui in allegato.
2. Quando le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative nazionali o gli usi lo esigono, ogni Stato membro puo' far sottoscrivere l'atto costitutivo della garanzia secondo una forma diversa, purche' gli effetti siano identici a quelli dell'atto previsto dal modello.
Art. 30
Articolo 30
1. La garanzia globale e' costituita presso l'ufficio di garanzia.
2. L'ufficio di garanzia determina l'importo della garanzia, accetta l'impegno del garante e concede un'autorizzazione preventiva che permette all'obbligato principale, nel limite della garanzia, di svolgere ogni operazione di transito comunitario, qualunque sia l'ufficio di partenza.
3. A chiunque abbia ottenuto un'autorizzazione preventiva e' rilasciato, alle condizioni fissate dalle autorita' competenti degli Stati membri, un certificato relativo alla garanzia in uno o piu' esemplari. Il modello del certificato relativo alla garanzia e' determinato secondo la procedura prevista all'articolo 57.
4. In ogni dichiarazione T1 e' fatto riferimento a detto certificato.
1. La garanzia globale e' costituita presso l'ufficio di garanzia.
2. L'ufficio di garanzia determina l'importo della garanzia, accetta l'impegno del garante e concede un'autorizzazione preventiva che permette all'obbligato principale, nel limite della garanzia, di svolgere ogni operazione di transito comunitario, qualunque sia l'ufficio di partenza.
3. A chiunque abbia ottenuto un'autorizzazione preventiva e' rilasciato, alle condizioni fissate dalle autorita' competenti degli Stati membri, un certificato relativo alla garanzia in uno o piu' esemplari. Il modello del certificato relativo alla garanzia e' determinato secondo la procedura prevista all'articolo 57.
4. In ogni dichiarazione T1 e' fatto riferimento a detto certificato.
Art. 31
Articolo 31
1. L'ufficio di garanzia puo' revocare l'autorizzazione preventiva quando le condizioni stabilite all'atto del suo rilascio non sussistono piu'.
2. Ogni Stato membro notifica agli Stati membri interessati le revoche di autorizzazione preventive.
1. L'ufficio di garanzia puo' revocare l'autorizzazione preventiva quando le condizioni stabilite all'atto del suo rilascio non sussistono piu'.
2. Ogni Stato membro notifica agli Stati membri interessati le revoche di autorizzazione preventive.
Art. 32
Articolo 32
1. Ogni Stato membro puo' accettare che la persona terza fisica o giuridica che si costituisce garante alle condizioni di cui agli articoli 27 e 28 garantisca, con un solo atto e per un importo forfettario di settemila Ecu per dichiarazione, il pagamento dei dazi e altri diritti e tributi eventualmente esigibili in occasione di qualsiasi operazione di transito comunitario effettuata sotto la sua responsabilita', chiunque sia l'obbligato principale. Quando il trasporto delle merci presenta rischi maggiori, tenuto conto, tra l'altro, dell'incidenza dei dazi e degli altri diritti e tributi di cui esse sono passibili in uno o piu' Stati membri, l'importo forfettario e' fissato dall'ufficio di partenza ad un livello superiore. La costituzione della garanzia di cui al primo comma deve formare oggetto di un atto conforme al modello III di cui all'allegato.
2. Il controvalore in monete nazionale dell'Ecu applicabile nel regime di transito comunitario e' stabilito una volta all'anno.
3. Sono determinati secondo la procedura di cui all'articolo 57:
a) i trasporti di merci che possono dar luogo all'aumento dell'importo forfettario, nonche' le condizioni in cui tale aumento e' applicabile;
b) le condizioni in cui e' stabilito che la garanzia di cui al paragrafo 1 si applica ad una determinata operazione di transito comunitario;
c) le modalita' di applicazione del controvalore in monete nazionali dell'Ecu.
1. Ogni Stato membro puo' accettare che la persona terza fisica o giuridica che si costituisce garante alle condizioni di cui agli articoli 27 e 28 garantisca, con un solo atto e per un importo forfettario di settemila Ecu per dichiarazione, il pagamento dei dazi e altri diritti e tributi eventualmente esigibili in occasione di qualsiasi operazione di transito comunitario effettuata sotto la sua responsabilita', chiunque sia l'obbligato principale. Quando il trasporto delle merci presenta rischi maggiori, tenuto conto, tra l'altro, dell'incidenza dei dazi e degli altri diritti e tributi di cui esse sono passibili in uno o piu' Stati membri, l'importo forfettario e' fissato dall'ufficio di partenza ad un livello superiore. La costituzione della garanzia di cui al primo comma deve formare oggetto di un atto conforme al modello III di cui all'allegato.
2. Il controvalore in monete nazionale dell'Ecu applicabile nel regime di transito comunitario e' stabilito una volta all'anno.
3. Sono determinati secondo la procedura di cui all'articolo 57:
a) i trasporti di merci che possono dar luogo all'aumento dell'importo forfettario, nonche' le condizioni in cui tale aumento e' applicabile;
b) le condizioni in cui e' stabilito che la garanzia di cui al paragrafo 1 si applica ad una determinata operazione di transito comunitario;
c) le modalita' di applicazione del controvalore in monete nazionali dell'Ecu.
Art. 33
Articolo 33
1. La garanzia prestata isolatamente per una sola operazione di transito comunitario e' costituita presso l'ufficio di partenza.
2. Essa puo' consistere in un deposito in contanti. In questo caso il relativo importo e' fissato dalle autorita' competenti degli Stati membri ed essa deve essere rinnovata in ogni ufficio di passaggio ai sensi dell'articolo 11, lettera d), primo trattino.
1. La garanzia prestata isolatamente per una sola operazione di transito comunitario e' costituita presso l'ufficio di partenza.
2. Essa puo' consistere in un deposito in contanti. In questo caso il relativo importo e' fissato dalle autorita' competenti degli Stati membri ed essa deve essere rinnovata in ogni ufficio di passaggio ai sensi dell'articolo 11, lettera d), primo trattino.
Art. 34
Articolo 34
Fatte salve le disposizioni nazionali che prevedono altri casi di dispensa, l'obbligato principale e' dispensato dalle autorita' competenti degli Stati membri dal pagamento dei dazi e altri diritti e tributi afferenti alle merci:
a) che sono andate distrutte per causa di forza maggiore o caso fortuito debitamente accertati,
b) di cui e' riconosciuta la mancanza per cause dipendenti dalla loro natura.
Fatte salve le disposizioni nazionali che prevedono altri casi di dispensa, l'obbligato principale e' dispensato dalle autorita' competenti degli Stati membri dal pagamento dei dazi e altri diritti e tributi afferenti alle merci:
a) che sono andate distrutte per causa di forza maggiore o caso fortuito debitamente accertati,
b) di cui e' riconosciuta la mancanza per cause dipendenti dalla loro natura.
Art. 35
Articolo 35
Il garante e' liberato dalle sue obbligazioni nei confronti degli Stati membri il cui territorio e' stato toccato in occasione del transito comunitario, quando il documento T1 e' appurato dall'ufficio di partenza.
Il garante e' del pari liberato dalle sue obbligazioni alla scadenza di un periodo di dodici mesi dalla data di allibramento della dichiarazione T1, qualora non sia stato avvisato dalle autorita' doganali competenti dello Stato membro di partenza del non appuramento del documento T1.
Allorche', entro il termine stabilito dal secondo comma, il garante e' stato avvisato dalle autorita' doganali competenti del non appuramento del documento T1, gli deve essere notificato anche che egli e' tenuto o potra' essere tenuto al pagamento delle somme di cui e' garante per l'operazione di transito comunitario in questione.
Tale notifica deve pervenire al garante nel termine di tre anni dall'allibramento della dichiarazione T1. In mancanza di tale notifica nel termine suddetto, il garante e' del pari liberato dei propri obblighi.
Il garante e' liberato dalle sue obbligazioni nei confronti degli Stati membri il cui territorio e' stato toccato in occasione del transito comunitario, quando il documento T1 e' appurato dall'ufficio di partenza.
Il garante e' del pari liberato dalle sue obbligazioni alla scadenza di un periodo di dodici mesi dalla data di allibramento della dichiarazione T1, qualora non sia stato avvisato dalle autorita' doganali competenti dello Stato membro di partenza del non appuramento del documento T1.
Allorche', entro il termine stabilito dal secondo comma, il garante e' stato avvisato dalle autorita' doganali competenti del non appuramento del documento T1, gli deve essere notificato anche che egli e' tenuto o potra' essere tenuto al pagamento delle somme di cui e' garante per l'operazione di transito comunitario in questione.
Tale notifica deve pervenire al garante nel termine di tre anni dall'allibramento della dichiarazione T1. In mancanza di tale notifica nel termine suddetto, il garante e' del pari liberato dei propri obblighi.
Art. 36
Articolo 36
1. Quando e' accertato che, nel corso o in occasione di operazioni di transito comunitario, e' stato commesso un illecito in un determinato Stato membro, l'azione per il recupero dei dazi e degli altri diritti e tributi eventualmente esigibili e' posta in essere da tale Stato membro in conformita' delle sue disposizioni legislative, regolamentari e amministrative, senza pregiudizio dell'esercizio delle azioni penali.
2. Se il luogo dell'illecito non puo' essere accertato questo e' ritenuto essere stato commesso:
a) quando, nel corso dell'operazione di transito comunitario, l'illecito e' accertato in un ufficio di passaggio situato ad una frontiera interna: nell'ultimo Stato membro attraversato dal mezzo di trasporto o dalle merci;
b) quando, nel corso delle operazioni di transito comunitario, l'illecito e' accertato in un ufficio di passaggio ai sensi dell'articolo 11, lettera d), secondo trattino: nello Stato membro da cui dipende tale ufficio;
c) quando, nel corso dell'operazione di transito comunitario, l'illecito e' accertato sul territorio di uno Stato membro, ma non in un ufficio di passaggio: nell'ultimo Stato membro dove l'accertamento e' stato effettuato;
d) quando la spedizione non e' stata ripresentata all'ufficio di destinazione: nell'ultimo Stato membro sul cui territorio e' costatata, in base agli avvisi di passaggio, l'entrata del mezzo di trasporto o delle merci;
e) quando l'illecito e' accertato dopo il compimento dell'operazione di transito comunitario: nello Stato membro dove l'accertamento e' effettuato.
1. Quando e' accertato che, nel corso o in occasione di operazioni di transito comunitario, e' stato commesso un illecito in un determinato Stato membro, l'azione per il recupero dei dazi e degli altri diritti e tributi eventualmente esigibili e' posta in essere da tale Stato membro in conformita' delle sue disposizioni legislative, regolamentari e amministrative, senza pregiudizio dell'esercizio delle azioni penali.
2. Se il luogo dell'illecito non puo' essere accertato questo e' ritenuto essere stato commesso:
a) quando, nel corso dell'operazione di transito comunitario, l'illecito e' accertato in un ufficio di passaggio situato ad una frontiera interna: nell'ultimo Stato membro attraversato dal mezzo di trasporto o dalle merci;
b) quando, nel corso delle operazioni di transito comunitario, l'illecito e' accertato in un ufficio di passaggio ai sensi dell'articolo 11, lettera d), secondo trattino: nello Stato membro da cui dipende tale ufficio;
c) quando, nel corso dell'operazione di transito comunitario, l'illecito e' accertato sul territorio di uno Stato membro, ma non in un ufficio di passaggio: nell'ultimo Stato membro dove l'accertamento e' stato effettuato;
d) quando la spedizione non e' stata ripresentata all'ufficio di destinazione: nell'ultimo Stato membro sul cui territorio e' costatata, in base agli avvisi di passaggio, l'entrata del mezzo di trasporto o delle merci;
e) quando l'illecito e' accertato dopo il compimento dell'operazione di transito comunitario: nello Stato membro dove l'accertamento e' effettuato.
Art. 37
Articolo 37
1. I documenti T1 rilasciati in modo regolare e le misure di identificazione adottate dalle autorita' doganali di uno Stato membro hanno, negli altri Stati membri, effetti giuridici identici a quelli attribuiti ai documenti T1 rilasciati in modo regolare e alle misure di identificazione adottate dalle autorita' doganali di ciascuno di tali Stati membri.
2. Le costatazioni effettuate dalle autorita' competenti di uno Stato membro al momento dei controlli compiuti nel quadro del regime del transito comunitario hanno, negli altri Stati membri, la medesima forza probante di quella delle costatazioni effettuate dalle autorita' competenti di ciascuno di tali Stati membri.
1. I documenti T1 rilasciati in modo regolare e le misure di identificazione adottate dalle autorita' doganali di uno Stato membro hanno, negli altri Stati membri, effetti giuridici identici a quelli attribuiti ai documenti T1 rilasciati in modo regolare e alle misure di identificazione adottate dalle autorita' doganali di ciascuno di tali Stati membri.
2. Le costatazioni effettuate dalle autorita' competenti di uno Stato membro al momento dei controlli compiuti nel quadro del regime del transito comunitario hanno, negli altri Stati membri, la medesima forza probante di quella delle costatazioni effettuate dalle autorita' competenti di ciascuno di tali Stati membri.
Art. 38
Articolo 38
Ove occorra, le amministrazioni doganali degli Stati membri si comunicano reciprocamente le costatazioni, i documenti, i rapporti, i processi verbali e le informazioni relative ai trasporti effettuati in regime di transito comunitario nonche' alle irregolarita' e alle infrazioni a tale regime.
Ove occorra, le amministrazioni doganali degli Stati membri si comunicano reciprocamente le costatazioni, i documenti, i rapporti, i processi verbali e le informazioni relative ai trasporti effettuati in regime di transito comunitario nonche' alle irregolarita' e alle infrazioni a tale regime.
Art. 39
Articolo 39
1. Qualsiasi merce, per circolare vincolata alla procedura del transito comunitario interno, deve formare oggetto di una dichiarazione T2. Per dichiarazione T2 s'intende una dichiarazione compilata su un formulario T2 completato, ove occorra, da uno o piu' formulari T2 bis. I modelli dei formulari T2 e T2 bis sono determinati secondo la procedura prevista all'articolo 57.
2. Fatte salve le disposizioni contrarie di cui agli articoli 40 e 41, le disposizioni di titolo II si applicano, mutatis mutandis alla procedura del transito comunitario interno.
1. Qualsiasi merce, per circolare vincolata alla procedura del transito comunitario interno, deve formare oggetto di una dichiarazione T2. Per dichiarazione T2 s'intende una dichiarazione compilata su un formulario T2 completato, ove occorra, da uno o piu' formulari T2 bis. I modelli dei formulari T2 e T2 bis sono determinati secondo la procedura prevista all'articolo 57.
2. Fatte salve le disposizioni contrarie di cui agli articoli 40 e 41, le disposizioni di titolo II si applicano, mutatis mutandis alla procedura del transito comunitario interno.
Art. 40
Articolo 40
Deve essere prestata una garanzia, a copertura della parte di trasporto che si effettua tra l'ufficio di partenza ed il primo ufficio di passaggio, soltanto nel caso in cui essa sia richiesta dalla regolamentazione dello Stato membro nel cui territorio e' situato l'ufficio di partenza.
Deve essere prestata una garanzia, a copertura della parte di trasporto che si effettua tra l'ufficio di partenza ed il primo ufficio di passaggio, soltanto nel caso in cui essa sia richiesta dalla regolamentazione dello Stato membro nel cui territorio e' situato l'ufficio di partenza.
Art. 41
Articolo 41
1. Le merci per le quali le formalita' di esportazione sono assolte in un ufficio di frontiera dello Stato membro esportatore possono non essere vincolate, in tale ufficio, al regime del transito comunitario, quando esse non sono soggette a misure comunitarie che comportano il controllo della loro utilizzazione o destinazione.
In tal caso, le indicazioni da apporre sulla dichiarazione T2 possono essere limitate a quelle richieste per l'esportazione dalle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative dello Stato membro di partenza.
L'ufficio doganale di esportazione vista un esemplare del documento T2 e lo consegna all'esportatore o ad un suo rappresentante, unitamente, a richiesta di questi, agli altri esemplari non utilizzati. L'esemplare vistato deve esser consegnato all'ufficio di entrata nello Stato membro confinante. Un'operazione di transito comunitario interno puo' avere inizio in detto ufficio di entrata, che diventa in tal caso ufficio di partenza.
2. Le disposizioni del paragrafo 1 si applicano anche alle merci che varcano una frontiera interna ai sensi dell'articolo 11, lettera g), secondo comma.
1. Le merci per le quali le formalita' di esportazione sono assolte in un ufficio di frontiera dello Stato membro esportatore possono non essere vincolate, in tale ufficio, al regime del transito comunitario, quando esse non sono soggette a misure comunitarie che comportano il controllo della loro utilizzazione o destinazione.
In tal caso, le indicazioni da apporre sulla dichiarazione T2 possono essere limitate a quelle richieste per l'esportazione dalle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative dello Stato membro di partenza.
L'ufficio doganale di esportazione vista un esemplare del documento T2 e lo consegna all'esportatore o ad un suo rappresentante, unitamente, a richiesta di questi, agli altri esemplari non utilizzati. L'esemplare vistato deve esser consegnato all'ufficio di entrata nello Stato membro confinante. Un'operazione di transito comunitario interno puo' avere inizio in detto ufficio di entrata, che diventa in tal caso ufficio di partenza.
2. Le disposizioni del paragrafo 1 si applicano anche alle merci che varcano una frontiera interna ai sensi dell'articolo 11, lettera g), secondo comma.
Art. 42
Articolo 42
1. Le amministrazioni ferroviarie degli Stati membri sono esonerate dall'obbligo di prestare garanzia.
2. L'articolo 19, paragrafi 2 e 3, e gli articoli 21, 22 e 41 non si applicano ai trasporti di merci per ferrovia.
3. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 36, paragrafo 2, lettera d), le scritture tenute dalle amministrazioni ferroviarie sostituiscono gli avvisi di passaggio.
1. Le amministrazioni ferroviarie degli Stati membri sono esonerate dall'obbligo di prestare garanzia.
2. L'articolo 19, paragrafi 2 e 3, e gli articoli 21, 22 e 41 non si applicano ai trasporti di merci per ferrovia.
3. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 36, paragrafo 2, lettera d), le scritture tenute dalle amministrazioni ferroviarie sostituiscono gli avvisi di passaggio.
Art. 43
Articolo 43
1. Non occorre prestare alcuna garanzia per i trasporti di merci sul Reno e sulle vie renane.
2. Ciascuno Stato membro puo', per il trasporto di merci su altre vie navigabili situate nel proprio territorio, concedere l'esonero dalla prestazione di una garanzia. Esso comunica alla Commissione, che ne informa gli altri Stati membri, i provvedimenti adottati a tale effetto.
1. Non occorre prestare alcuna garanzia per i trasporti di merci sul Reno e sulle vie renane.
2. Ciascuno Stato membro puo', per il trasporto di merci su altre vie navigabili situate nel proprio territorio, concedere l'esonero dalla prestazione di una garanzia. Esso comunica alla Commissione, che ne informa gli altri Stati membri, i provvedimenti adottati a tale effetto.
Art. 44
Articolo 44
1. In deroga all'articolo 4, le merci il cui trasporto comporta il passaggio di una frontiera interna ai sensi dell'articolo 11, lettera g), secondo comma, possono non essere vincolate al regime del transito comunitario prima di varcare detta frontiera.
2. Il paragrafo I non si applica:
- quando le merci sono soggette a misure comunitarie che
comportino il controllo della loro utilizzazione o destinazione o
- quando il trasporto delle merci per mare, nel contesto di un unico contratto di trasporto, debba essere seguito, oltre il porto di sbarco, da un trasporto terrestre o fluviale soggetto al regime del transito comunitario, a meno che il trasporto oltre tale porto non debba essere effettuato, in applicazione dell'articolo 7, paragrafo 2, sotto il regime del Manifesto renano.
3. Qualora le merci siano state vincolate al regime del transito comunitario prima di varcare la frontiera interna, gli effetti di tale regime sono sospesi durante la traversata in alto mare.
4. Non occorre prestare alcuna garanzia per i trasporti di merci per via marittima.
1. In deroga all'articolo 4, le merci il cui trasporto comporta il passaggio di una frontiera interna ai sensi dell'articolo 11, lettera g), secondo comma, possono non essere vincolate al regime del transito comunitario prima di varcare detta frontiera.
2. Il paragrafo I non si applica:
- quando le merci sono soggette a misure comunitarie che
comportino il controllo della loro utilizzazione o destinazione o
- quando il trasporto delle merci per mare, nel contesto di un unico contratto di trasporto, debba essere seguito, oltre il porto di sbarco, da un trasporto terrestre o fluviale soggetto al regime del transito comunitario, a meno che il trasporto oltre tale porto non debba essere effettuato, in applicazione dell'articolo 7, paragrafo 2, sotto il regime del Manifesto renano.
3. Qualora le merci siano state vincolate al regime del transito comunitario prima di varcare la frontiera interna, gli effetti di tale regime sono sospesi durante la traversata in alto mare.
4. Non occorre prestare alcuna garanzia per i trasporti di merci per via marittima.
Art. 45
Articolo 45
1. Il regime del transito comunitario non e' obbligatorio per i trasporti di merci per via aerea quando queste non sono soggette a misure comunitarie che comportino il controllo della loro utilizzazione o destinazione.
2. Nel caso in cui si ricorre ad una procedura di transito comunitario per un trasporto effettuato totalmente o parzialmente per via aerea, non occorre prestare alcuna garanzia a copertura del percorso aereo dei trasporti effettuati da imprese autorizzate ad effettuare negli Stati membri trasporti commerciali con voli regolari o con voli non regolari.
1. Il regime del transito comunitario non e' obbligatorio per i trasporti di merci per via aerea quando queste non sono soggette a misure comunitarie che comportino il controllo della loro utilizzazione o destinazione.
2. Nel caso in cui si ricorre ad una procedura di transito comunitario per un trasporto effettuato totalmente o parzialmente per via aerea, non occorre prestare alcuna garanzia a copertura del percorso aereo dei trasporti effettuati da imprese autorizzate ad effettuare negli Stati membri trasporti commerciali con voli regolari o con voli non regolari.
Art. 46
Articolo 46
1. Il regime del transito comunitario non e' obbligatorio per i trasporti a mezzo di condutture.
2. Nei casi in cui si ricorre ad una procedura di transito comunitario per i trasporti a mezzo di condutture, non occorre prestare alcuna garanzia.
1. Il regime del transito comunitario non e' obbligatorio per i trasporti a mezzo di condutture.
2. Nei casi in cui si ricorre ad una procedura di transito comunitario per i trasporti a mezzo di condutture, non occorre prestare alcuna garanzia.
Art. 47
Articolo 47
Le disposizioni del trattato che istituisce la Comunita' economica europea riguardanti la libera circolazione delle merci sono applicate alle merci che, in virtu' dell'articolo 44, dell'articolo 45, paragrafo 1, o dell'articolo 46, paragrafo 1, non circolano vincolate alla procedura del transito comunitario interno, soltanto previa presentazione di un documento di transito comunitario interno, rilasciato per giustificare il carattere comunitario di tali merci.
Le disposizioni del trattato che istituisce la Comunita' economica europea riguardanti la libera circolazione delle merci sono applicate alle merci che, in virtu' dell'articolo 44, dell'articolo 45, paragrafo 1, o dell'articolo 46, paragrafo 1, non circolano vincolate alla procedura del transito comunitario interno, soltanto previa presentazione di un documento di transito comunitario interno, rilasciato per giustificare il carattere comunitario di tali merci.
Art. 48
Articolo 48
1. In deroga all'articolo 1, il regime del transito comunitario non si applica alle spedizioni a mezzo posta (compresi i pacchi postali).
2. Le disposizioni del trattato che istituisce la Comunita' economica europea riguardanti la libera circolazione delle merci si applicano alle merci contenute nelle spedizioni inviate da un ufficio postale situato nella Comunita', soltanto quando sugli imballaggi o sui documenti di accompagnamento non figura un'etichetta gialla il cui modello e' determinato secondo la procedura prevista all'articolo 57. Le autorita' competenti dello Stato membro di spedizione sono tenute ad apporre o fare apporre tale etichetta sugli imballaggi e sui documenti di accompagnamento quando le merci non soddisfano alle condizioni stabilite dagli articoli 9 e 10 di detto trattato.
1. In deroga all'articolo 1, il regime del transito comunitario non si applica alle spedizioni a mezzo posta (compresi i pacchi postali).
2. Le disposizioni del trattato che istituisce la Comunita' economica europea riguardanti la libera circolazione delle merci si applicano alle merci contenute nelle spedizioni inviate da un ufficio postale situato nella Comunita', soltanto quando sugli imballaggi o sui documenti di accompagnamento non figura un'etichetta gialla il cui modello e' determinato secondo la procedura prevista all'articolo 57. Le autorita' competenti dello Stato membro di spedizione sono tenute ad apporre o fare apporre tale etichetta sugli imballaggi e sui documenti di accompagnamento quando le merci non soddisfano alle condizioni stabilite dagli articoli 9 e 10 di detto trattato.
Art. 49
Articolo 49
1. Il regime del transito comunitario non e' obbligatorio per i trasporti di merci a seguito di viaggiatori o contenute nei loro bagagli, sempreche' non si tratti di merci destinate a fini commerciali.
2. Le disposizioni del trattato che istituisce la Comunita' economica europea riguardanti la libera circolazione delle merci si applicano alle merci che, in virtu' del paragrafo 1, non circolano vincolate al regime del transito comunitario:
a) quando sono dichiarate come merci comunitarie senza che esista alcun dubbio sulla veridicita' di tale dichiarazione;
b) negli altri casi, su presentazione di un documento di transito comunitario interno rilasciato per certificare il carattere comunitario di tali merci.
1. Il regime del transito comunitario non e' obbligatorio per i trasporti di merci a seguito di viaggiatori o contenute nei loro bagagli, sempreche' non si tratti di merci destinate a fini commerciali.
2. Le disposizioni del trattato che istituisce la Comunita' economica europea riguardanti la libera circolazione delle merci si applicano alle merci che, in virtu' del paragrafo 1, non circolano vincolate al regime del transito comunitario:
a) quando sono dichiarate come merci comunitarie senza che esista alcun dubbio sulla veridicita' di tale dichiarazione;
b) negli altri casi, su presentazione di un documento di transito comunitario interno rilasciato per certificare il carattere comunitario di tali merci.
Art. 50
Articolo 50
Quando si applica il regime di transito comunitario, esso serve di base per le rivelazioni statistiche del transito e dell'esportazione.
Quando si applica il regime di transito comunitario, esso serve di base per le rivelazioni statistiche del transito e dell'esportazione.
Art. 51
Articolo 51
1. I documenti T1 e T2 costituiscono la base per le rivelazioni statistiche dei movimenti di merci vincolate al regime di transito comunitario.
2. In caso di applicazione dei regimi di cui all'articolo 7, paragrafi 1 e 2, i documenti previsti per tali regimi costituiscono la base per le rilevazioni statistiche del transito.
3. Quando uno stesso movimento di merci da' luogo, successivamente, alla compilazione di un documento nazionale di transito e di un documento T1 o T2, soltanto quest'ultimo documento costituisce la base per le rilevazioni statistiche.
1. I documenti T1 e T2 costituiscono la base per le rivelazioni statistiche dei movimenti di merci vincolate al regime di transito comunitario.
2. In caso di applicazione dei regimi di cui all'articolo 7, paragrafi 1 e 2, i documenti previsti per tali regimi costituiscono la base per le rilevazioni statistiche del transito.
3. Quando uno stesso movimento di merci da' luogo, successivamente, alla compilazione di un documento nazionale di transito e di un documento T1 o T2, soltanto quest'ultimo documento costituisce la base per le rilevazioni statistiche.
Art. 52
Articolo 52
Finche' il Consiglio non avra' fissato, su proposta della Commissione, le disposizioni relative all'uniformazione della statistica del transito:
a) l'ufficio di partenza trasmette immediatamente al servizio che, nello Stato membro di partenza, e' competente per le statistiche del commercio estero, un esemplare del documento T1 o T2 conforme all'esemplare rinviatogli dall'ufficio di destinazione; quest'ultimo esemplare deve contenere tutti i dati necessari per la rilevazione statistica dell'operazione di transito comunitario in tutti gli Stati membri interessati da questa;
b) l'ufficio di destinazione trasmette immediatamente al servizio che, nello Stato membro di destinazione, e' competente per le statistiche del commercio estero, un esemplare del documento T1 o T2 conforme all'esemplare da esso conservato; quest'ultimo deve contenere tutti i dati necessari per la rilevazione statistica dell'operazione di transito comunitario in tutti gli Stati membri interessati da questa;
c) il servizio competente per le statistiche del commercio estero nello Stato membro di partenza trasmette immediatamente ai servizi competenti per le statistiche del commercio estero negli Stati membri interessati dall'operazione di transito comunitario, escluso lo Stato membro di destinazione, i dati contenuti nell'esemplare del documento T1 o T2 trasmessogli conformemente alle disposizioni della lettera a).
Finche' il Consiglio non avra' fissato, su proposta della Commissione, le disposizioni relative all'uniformazione della statistica del transito:
a) l'ufficio di partenza trasmette immediatamente al servizio che, nello Stato membro di partenza, e' competente per le statistiche del commercio estero, un esemplare del documento T1 o T2 conforme all'esemplare rinviatogli dall'ufficio di destinazione; quest'ultimo esemplare deve contenere tutti i dati necessari per la rilevazione statistica dell'operazione di transito comunitario in tutti gli Stati membri interessati da questa;
b) l'ufficio di destinazione trasmette immediatamente al servizio che, nello Stato membro di destinazione, e' competente per le statistiche del commercio estero, un esemplare del documento T1 o T2 conforme all'esemplare da esso conservato; quest'ultimo deve contenere tutti i dati necessari per la rilevazione statistica dell'operazione di transito comunitario in tutti gli Stati membri interessati da questa;
c) il servizio competente per le statistiche del commercio estero nello Stato membro di partenza trasmette immediatamente ai servizi competenti per le statistiche del commercio estero negli Stati membri interessati dall'operazione di transito comunitario, escluso lo Stato membro di destinazione, i dati contenuti nell'esemplare del documento T1 o T2 trasmessogli conformemente alle disposizioni della lettera a).
Art. 53
Articolo 53
L'ufficio doganale competente trasmette immediatamente al servizio che, nello Stato membro di esportazione o di riesportazione, e' competente per le statistiche del commercio estero, l'esemplare del documento per l'esportazione o la riesportazione destinato a tale servizio.
L'ufficio doganale competente trasmette immediatamente al servizio che, nello Stato membro di esportazione o di riesportazione, e' competente per le statistiche del commercio estero, l'esemplare del documento per l'esportazione o la riesportazione destinato a tale servizio.
Art. 54
Articolo 54
A richiesta dei servizi nazionali competenti per le statistiche del commercio estero, l'obbligato principale, o il suo rappresentante abilitato, e' tenuto a fornire qualsiasi informazione riferentesi al documento T1 o T2 e necessaria all'elaborazione di dette statistiche.
A richiesta dei servizi nazionali competenti per le statistiche del commercio estero, l'obbligato principale, o il suo rappresentante abilitato, e' tenuto a fornire qualsiasi informazione riferentesi al documento T1 o T2 e necessaria all'elaborazione di dette statistiche.
Art. 55
Articolo 55
1. E' istituito un comitato del transito comunitario, qui di seguito denominato il "comitato", composto da rappresentanti degli Stati membri e presieduto da un rappresentante della Commissione.
2. Il comitato stabilisce il proprio regolamento interno.
1. E' istituito un comitato del transito comunitario, qui di seguito denominato il "comitato", composto da rappresentanti degli Stati membri e presieduto da un rappresentante della Commissione.
2. Il comitato stabilisce il proprio regolamento interno.
Art. 56
Articolo 56
Il comitato puo' esaminare ogni problema relativo all'applicazione del presente regolamento, sottopostogli dal suo presidente, sia su iniziativa di quest'ultimo, sia a richiesta del rappresentante di uno Stato membro.
Il comitato puo' esaminare ogni problema relativo all'applicazione del presente regolamento, sottopostogli dal suo presidente, sia su iniziativa di quest'ultimo, sia a richiesta del rappresentante di uno Stato membro.
Art. 57
Articolo 57
1. Sono adottate secondo la procedura definita ai paragrafi 2 e 3 le disposizioni necessarie:
a) per l'attuazione del presente regolamento, ad eccezione degli articoli 1, 5, 6, 20, 21 e 22, da 26 a 31, 33, 36, 37 e 40;
b) per l'adattamento del regime del transito comunitario ai fini dell'applicazione di talune misure comunitarie che comportino il controllo dell'utilizzazione o destinazione delle merci che ne formano oggetto;
c) per semplificare le formalita' inerenti alle procedure di transito comunitario, in particolare interno, o per adattarle alle esigenze proprie a determinate merci.
2. Il rappresentante della Commissione presenta al comitato un progetto delle disposizioni da adottare. Il comitato formula il suo parere in merito a tale progetto nel termine che il presidente puo' stabilire in relazione all'urgenza dei problemi in causa. Il comitato si pronuncia a maggioranza di quarantacinque voti; ai voti degli Stati membri e' attribuita la ponderazione di cui all'articolo 148, paragrafo 2, del trattato. Il presidente non partecipa al voto.
3. a) La Commissione adotta le disposizioni previste quando esse sono conformi al parere del comitato.
b) Quando le disposizioni previste non sono conformi al parere formulato dal comitato o in mancanza di parere, la Commissione sottopone immediatamente al Consiglio una proposta relativa alle disposizioni da prendere. Il Consiglio delibera a maggioranza qualificata.
c) Se, al termine di un periodo di tre mesi a decorrere dal momento in cui la proposta e' pervenuta al Consiglio, quest'ultimo non ha deliberato, le disposizioni in parola sono adottate dalla Commissione.
1. Sono adottate secondo la procedura definita ai paragrafi 2 e 3 le disposizioni necessarie:
a) per l'attuazione del presente regolamento, ad eccezione degli articoli 1, 5, 6, 20, 21 e 22, da 26 a 31, 33, 36, 37 e 40;
b) per l'adattamento del regime del transito comunitario ai fini dell'applicazione di talune misure comunitarie che comportino il controllo dell'utilizzazione o destinazione delle merci che ne formano oggetto;
c) per semplificare le formalita' inerenti alle procedure di transito comunitario, in particolare interno, o per adattarle alle esigenze proprie a determinate merci.
2. Il rappresentante della Commissione presenta al comitato un progetto delle disposizioni da adottare. Il comitato formula il suo parere in merito a tale progetto nel termine che il presidente puo' stabilire in relazione all'urgenza dei problemi in causa. Il comitato si pronuncia a maggioranza di quarantacinque voti; ai voti degli Stati membri e' attribuita la ponderazione di cui all'articolo 148, paragrafo 2, del trattato. Il presidente non partecipa al voto.
3. a) La Commissione adotta le disposizioni previste quando esse sono conformi al parere del comitato.
b) Quando le disposizioni previste non sono conformi al parere formulato dal comitato o in mancanza di parere, la Commissione sottopone immediatamente al Consiglio una proposta relativa alle disposizioni da prendere. Il Consiglio delibera a maggioranza qualificata.
c) Se, al termine di un periodo di tre mesi a decorrere dal momento in cui la proposta e' pervenuta al Consiglio, quest'ultimo non ha deliberato, le disposizioni in parola sono adottate dalla Commissione.
Art. 58
Articolo 58
In deroga alle disposizioni del presente regolamento, il Belgio, il Lussemburgo e i Paesi Bassi possono applicare ai documenti di transito comunitario gli accordi conclusi o da concludere tra loro, al fine di ridurre o abolire le formalita' al passaggio delle frontiere belgo-lussemburghese e belgo-olandese.
In deroga alle disposizioni del presente regolamento, il Belgio, il Lussemburgo e i Paesi Bassi possono applicare ai documenti di transito comunitario gli accordi conclusi o da concludere tra loro, al fine di ridurre o abolire le formalita' al passaggio delle frontiere belgo-lussemburghese e belgo-olandese.
Art. 59
Articolo 59
1. Gli allegati del presente regolamento ne fanno parte integrante.
2. I modelli previsti in detti allegati possono essere adattati,
secondo la procedura prevista dall'articolo 57, ad esigenze proprie a determinare merci o ad esigenze tecniche.
1. Gli allegati del presente regolamento ne fanno parte integrante.
2. I modelli previsti in detti allegati possono essere adattati,
secondo la procedura prevista dall'articolo 57, ad esigenze proprie a determinare merci o ad esigenze tecniche.
Art. 60
Articolo 60
Ogni Stato membro comunica alla Commissione le disposizioni che esso adotta per l'applicazione del presente regolamento.
La Commissione comunica tali informazioni agli altri Stati membri.
Ogni Stato membro comunica alla Commissione le disposizioni che esso adotta per l'applicazione del presente regolamento.
La Commissione comunica tali informazioni agli altri Stati membri.
Art. 61
Articolo 61
1. Il regolamento (CEE) n. 542/69 e' abrogato.
2. In tutti gli atti comunitari, diversi dal presente regolamento, in cui e' fatto riferimento al regolamento (CEE) n. 542/69, a taluni suoi articoli, o ai regolamenti adottati per la sua applicazione secondo la procedura definita ai paragrafi 2 e 3 del suo articolo 58, tale riferimento e' da considerarsi relativo al presente regolamento o ai regolamenti d'applicazione di cui esso sara' oggetto.
1. Il regolamento (CEE) n. 542/69 e' abrogato.
2. In tutti gli atti comunitari, diversi dal presente regolamento, in cui e' fatto riferimento al regolamento (CEE) n. 542/69, a taluni suoi articoli, o ai regolamenti adottati per la sua applicazione secondo la procedura definita ai paragrafi 2 e 3 del suo articolo 58, tale riferimento e' da considerarsi relativo al presente regolamento o ai regolamenti d'applicazione di cui esso sara' oggetto.
Art. 62
Articolo 62
Il presente regolamento entra in vigore il 1 luglio 1977.
Il presente regolamento e' obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, addi' 13 dicembre 1976
Per il Consiglio
Il Presidente
M. van der STOEL
---------------
(1) G.U. n. C 7 del 12-1-1976, pag. 40.
(2) G.U. n. C 35 del 16-2-1976, pag. 14.
(3) G.U. n. L 77 del 29-3-1969, pag. 1.
Il presente regolamento entra in vigore il 1 luglio 1977.
Il presente regolamento e' obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, addi' 13 dicembre 1976
Per il Consiglio
Il Presidente
M. van der STOEL
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(1) G.U. n. C 7 del 12-1-1976, pag. 40.
(2) G.U. n. C 35 del 16-2-1976, pag. 14.
(3) G.U. n. L 77 del 29-3-1969, pag. 1.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 7 marzo 1985
PERTINI CRAXI, Presidente del Consiglio dei Ministri VISENTINI, Ministro delle finanze Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI
Regolamento CEE n. 222/77 del Consiglio 13 dicembre 1976 transito comunitario-Allegato 1
ALLEGATO (*)
MODELLO I
TRANSITO COMUNITARIO
ATTO COSTITUTIVO DELLA GARANZIA
(Garanzia prestata globalmente per diverse operazioni di transito comunitario)
Parte di provvedimento in formato grafico
MODELLO II
TRANSITO COMUNITARIO
ATTO COSTITUTIVO DELLA GARANZIA
(Garanzia prestata per una sola operazione di transito comunitario)
Parte di provvedimento in formato grafico
MODELLO III
TRANSITO COMUNITARIO
ATTO COSTITUTIVO DELLA GARANZIA
(Sistema di garanzia forfettaria)
Parte di provvedimento in formato grafico
---------------
(1) Questo allegato e' in vigore dal 1° gennaio 1984.
MODELLO I
TRANSITO COMUNITARIO
ATTO COSTITUTIVO DELLA GARANZIA
(Garanzia prestata globalmente per diverse operazioni di transito comunitario)
Parte di provvedimento in formato grafico
MODELLO II
TRANSITO COMUNITARIO
ATTO COSTITUTIVO DELLA GARANZIA
(Garanzia prestata per una sola operazione di transito comunitario)
Parte di provvedimento in formato grafico
MODELLO III
TRANSITO COMUNITARIO
ATTO COSTITUTIVO DELLA GARANZIA
(Sistema di garanzia forfettaria)
Parte di provvedimento in formato grafico
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(1) Questo allegato e' in vigore dal 1° gennaio 1984.