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Norme per il regime doganale del transito comunitario delle merci stabilito dal regolamento CEE n. 222/77.

Art. 13

Articolo 13


L'obbligato principale e' tenuto a:
a) ripresentare le merci tal quali all'ufficio di destinazione nel termine fissato e a rispettare le misure di identificazione adottate dalle autorita' competenti;
b) rispettare le disposizioni relative al regime del transito comunitario e quelle relative al transito in ciascuno degli Stati membri il cui territorio e' toccato durante il trasporto.