Norme per il regime doganale del transito comunitario delle merci stabilito dal regolamento CEE n. 222/77.
Art. 13
Articolo 13
L'obbligato principale e' tenuto a:
a) ripresentare le merci tal quali all'ufficio di destinazione nel termine fissato e a rispettare le misure di identificazione adottate dalle autorita' competenti;
b) rispettare le disposizioni relative al regime del transito comunitario e quelle relative al transito in ciascuno degli Stati membri il cui territorio e' toccato durante il trasporto.
L'obbligato principale e' tenuto a:
a) ripresentare le merci tal quali all'ufficio di destinazione nel termine fissato e a rispettare le misure di identificazione adottate dalle autorita' competenti;
b) rispettare le disposizioni relative al regime del transito comunitario e quelle relative al transito in ciascuno degli Stati membri il cui territorio e' toccato durante il trasporto.