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Modifiche al libro sesto del codice civile e norme di servizio ipotecario, in riferimento alla introduzione di un sistema di elaborazione automatica nelle conservatorie dei registri immobiliari.

Art. 4.



Il secondo comma dell'articolo 2673 del codice civile e' sostituito dal seguente:
"Deve, altresi', permettere l'ispezione dei suoi registri nei modi e nelle ore fissati dalla legge".
Nota all'art. 4: - Il testo dell' (Obblighi del conservatore), come risultante a seguito della sostituzione del secondo comma operata dall'art. 4 della legge qui pubblicata, e' il seguente: "Il conservatore dei registri immobiliari deve rilasciare a chiunque ne fa richiesta copia delle trascrizioni, delle iscrizioni e delle annotazioni, o il certificato che non ve ne e' alcuna. Deve, altresi', permettere l'ispezione dei suoi registri nei modi e nelle ore fissati dalla legge. Il conservatore deve anche rilasciare copia dei documenti che sono depositati presso di lui in originale o i cui originali sono depositati negli atti di un notaio o in pubblico archivio fuori della circoscrizione del tribunale nella quale ha sede il suo ufficio".