Modifiche al libro sesto del codice civile e norme di servizio ipotecario, in riferimento alla introduzione di un sistema di elaborazione automatica nelle conservatorie dei registri immobiliari.
Preambolo
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno PROMULGA la seguente legge:
TITOLO I
MODIFICHE AL LIBRO SESTO DEL CODICE CIVILE ED ALLE RELATIVE DISPOSIZIONI DI ATTUAZIONE
Art. 1.
L'articolo 2659 del codice civile e' sostituito dal seguente:
"Art. 2659. - (Nota di trascrizione). - Chi domanda la trascrizione di un atto tra vivi deve presentare al conservatore dei registri immobiliari, insieme con la copia del titolo, una nota in doppio originale, nella quale devono essere indicati:
1) il cognome ed il nome, il luogo e data di nascita e il numero di codice fiscale delle parti, nonche' il regime patrimoniale delle stesse, se coniugate, secondo quanto risulta da loro dichiarazione resa nel titolo o da certificato dell'ufficiale di stato civile; la denominazione o la ragione sociale, la sede e il numero di codice fiscale delle persone giuridiche, delle societa' previste dai capi II, III e IV del titolo V del libro quinto e delle associazioni non riconosciute, con l'indicazione, per queste ultime e per le societa' semplici, anche delle generalita' delle persone che le rappresentano secondo l'atto costitutivo;
2) il titolo di cui si chiede la trascrizione e la data del medesimo;
3) il cognome e il nome del pubblico ufficiale che ha ricevuto l'atto o autenticato le firme, o l'autorita' giudiziaria che ha pronunziato la sentenza;
4) la natura e la situazione dei beni a cui si riferisce il titolo, con le indicazioni richieste dall'articolo 2826.
Se l'acquisto, la rinunzia o la modificazione del diritto sono sottoposti a termine o a condizione, se ne deve fare menzione nella nota di trascrizione. Tale menzione non e' necessaria se, al momento in cui l'atto si trascrive, la condizione sospensiva si e' verificata o la condizione risolutiva e' mancata ovvero il termine iniziale e' scaduto".
Art. 2.
Il numero 1) del secondo comma dell'articolo 2660 del codice civile e' sostituito dal seguente:
"1) il cognome e il nome, il luogo e la data di nascita dell'erede o legatario e del defunto".
NOTE
Nota all'art. 2:
- Il testo dell' (Trascrizione degli acquisti a causa di morte), come risultante a seguito della sostituzione del numero 1) del secondo comma operata dall'art. 2 della legge qui pubblicata, e' il seguente:
"Chi domanda la trascrizione di un acquisto a causa di morte deve presentare, oltre l'atto indicato dall'art. 2648, il certificato di morte dell'autore della successione e una copia o un estratto autentico del testamento, se l'acquisto segue in base ad esso.
Deve anche presentare una nota in doppio originale con le seguenti indicazioni:
1) il cognome e il nome, il luogo e la data di nascita dell'erede o legatario e del defunto;
2) la data di morte;
3) se la successione e' devoluta per legge, il vincolo che univa all'autore il chiamato e la quota a questo spettante;
4) se la successione e' devoluta per testamento, la forma e la data del medesimo, il nome del pubblico ufficiale che l'ha ricevuto o che l'ha in deposito;
5) la natura e la situazione dei beni con le indicazioni richieste dall'art. 2826;
6) la condizione o il termine, qualora siano apposti alla disposizione testamentaria, salvo il caso contemplato dal secondo comma del precedente articolo, nonche' la sostituzione fidecommissaria, qualora sia stata disposta a norma dell'art. 692".
Art. 3.
Il primo comma dell'articolo 2664 del codice civile e' sostituito dal seguente:
"Il conservatore dei registri immobiliari deve custodire negli archivi, in appositi volumi, i titoli che gli sono consegnati e deve inserire, con numerazione progressiva annuale, nella raccolta delle note costituente il registro particolare delle trascrizioni uno degli originali della nota, indicandovi il giorno della consegna del titolo e il numero d'ordine assegnato nel registro generale".
Nota all'art. 3:
- Il testo dell' (Conservazione dei titoli. Trascrizione e restituzione della nota), come risultante a seguito della sostituzione del primo comma operata dall'art. 3 della legge qui pubblicata, e' il seguente:
"Il conservatore dei registri immobiliari deve custodire negli archivi, in appositi volumi, i titoli che gli sono consegnati e deve inserire, con numerazione progressiva annuale, nella raccolta delle note costituente il registro particolare delle trascrizioni tino degli originali della nota, indicandovi il giorno della consegna del titolo e il numero d'ordine assegnato nel registro generale.
Il conservatore deve restituire al richiedente uno degli originali della nota, nel quale deve certificare l'eseguita trascrizione con le indicazioni sopra accennate".
Art. 4.
Il secondo comma dell'articolo 2673 del codice civile e' sostituito dal seguente:
"Deve, altresi', permettere l'ispezione dei suoi registri nei modi e nelle ore fissati dalla legge".
Nota all'art. 4:
- Il testo dell' (Obblighi del conservatore), come risultante a seguito della sostituzione del secondo comma operata dall'art. 4 della legge qui pubblicata, e' il seguente:
"Il conservatore dei registri immobiliari deve rilasciare a chiunque ne fa richiesta copia delle trascrizioni, delle iscrizioni e delle annotazioni, o il certificato che non ve ne e' alcuna.
Deve, altresi', permettere l'ispezione dei suoi registri nei modi e nelle ore fissati dalla legge.
Il conservatore deve anche rilasciare copia dei documenti che sono depositati presso di lui in originale o i cui originali sono depositati negli atti di un notaio o in pubblico archivio fuori della circoscrizione del tribunale nella quale ha sede il suo ufficio".
Art. 5.
Il primo comma dell'articolo 2674 di codice civile e' sostituito dal seguente:
"Il conservatore puo' ricusare di ricevere le note e i titoli, se non sono in carattere intelligibile e non puo' riceverli quando il titolo non ha i requisiti stabiliti dagli articoli 2657, 2660, primo comma, 2821, 2835 e 2837 o non e' presentato con le modalita' previste dall'articolo 2658 e quando la nota non contiene le indicazioni prescritte dagli articoli 2659, 2660 e 2839, numeri 1), 3), 4) e 7)".
Nota all'art. 5:
- Il testo dell' (Divieto di rifiutare gli atti del proprio ufficio), come risultante a seguito della sostituzione del primo comma operata dall'art. 5 della legge qui pubblicata, e' il seguente:
"Il conservatore puo' ricusare di ricevere le note e i titoli, se non sono in carattere intelligibile e non puo' riceverli quando il titolo non ha i requisiti stabiliti dagli articoli 2657, 2660, primo comma, 2821, 2835 e 2837 o non e' presentato con le modalita' previste dall'articolo 2658 e quando la nota non contiene le indicazioni prescritte dagli articoli 2659, 2660 e 2839, numeri 1), 3), 4) e 7).
In ogni altro caso il conservatore non puo' ricusare o ritardare di ricevere la consegna dei titoli presentati e di eseguire le trascrizioni, iscrizioni o annotazioni richieste, nonche' di spedire le copie o i certificati. Le parti possono far stendere immediatamente verbale di rifiuto o del ritardo da un notaio o da un ufficiale giudiziario assistito da due testimoni".
Art. 6.
Dopo l'articolo 113 delle disposizioni per l'attuazione del codice civile e' inserito il seguente:
"Art. 113-bis. - Il conservatore, nel caso in cui non riceva i titoli e le note ai sensi dell'articolo 2674 del codice, indica sulle note i motivi del rifiuto e restituisce uno degli originali alla parte richiedente. La parte puo' avvalersi del procedimento stabilito nell'articolo 745 del codice di procedura civile. Dello stesso procedimento la parte puo' avvalersi per il ritardo nel rilascio di certificati o di copie. Il pubblico ministero comunica al Ministero di grazia e giustizia e al Ministero delle finanze la decisione adottata".
Art. 7.
Dopo l'articolo 2674 del codice civile e' inserito il seguente:
"Art. 2674-bis - (Trascrizione e iscrizione con riserva e impugnazione). - Al di fuori dei casi di cui al precedente articolo, qualora emergano gravi e fondati dubbi sulla trascrivibilita' di un atto o sulla iscrivibilita' di una ipoteca, il conservatore, su istanza della parte richiedente, esegue la formalita' con riserva.
La parte a favore della quale e' stata eseguita la formalita' con riserva deve proporre reclamo all'autorita' giudiziaria".
Art. 8.
Dopo l'articolo 113-bis delle disposizioni per l'attuazione del codice civile e' inserito il seguente:
"Art. 113-ter. - Il reclamo previsto nell'articolo 2674-bis del codice si propone con ricorso, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla esecuzione della formalita', davanti al tribunale nella cui circoscrizione e' stabilita la conservatoria; entro lo stesso termine il ricorso deve essere notificato al conservatore, a pena di improcedibilita'.
Il tribunale provvede in camera di consiglio, con decreto motivato, immediatamente esecutivo, sentiti il pubblico ministero, il conservatore e le parti interessate.
Contro il provvedimento del tribunale e' consentito reclamo alla corte d'appello, con ricorso notificato, a pena di improcedibilita', anche al conservatore.
A margine della formalita' eseguita con riserva il conservatore annota la proposizione del reclamo, il decreto immediatamente esecutivo del tribunale e il decreto definitivo.
Quando il reclamo non e' proposto o e' rigettato definitivamente, la formalita' perde ogni effetto".
Art. 9.
L'articolo 2677 del codice civile e' sostituito dal seguente:
"Art. 2677 - (Orario per le domande di trascrizione o di iscrizione). - Il conservatore non puo' ricevere alcuna domanda di trascrizione o di iscrizione fuorche' nelle ore, determinate dalla legge, nelle quali l'ufficio e' aperto al pubblico".
Art. 10.
L'articolo 2678 del codice civile e' sostituito dal seguente:
"Art. 2678 - (Registro generale). - Il conservatore e' obbligato a tenere un registro generale d'ordine in cui giornalmente deve annotare, secondo l'ordine di presentazione, ogni titolo che gli e' rimesso perche' sia trascritto, iscritto o annotato.
Questo registro deve indicare il numero d'ordine, il giorno della richiesta ed il relativo numero di presentazione, la persona dell'esibitore e le persone per cui la richiesta e' fatta, i titoli presentati con la nota, l'oggetto della richiesta, e cioe' se questa e' fatta per trascrizione, per iscrizione o per annotazione, e le persone riguardo alle quali la trascrizione, la iscrizione o l'annotazione si deve eseguire.
Appena avvenuta l'accettazione del titolo e della nota, il conservatore ne deve dare ricevuta in carta libera all'esibitore, senza spesa; la ricevuta contiene l'indicazione del numero di presentazione".
Art. 11.
L'articolo 2679 del codice civile e' sostituito dal seguente:
"Art. 2679 - (Altri registri da tenersi dal conservatore). - Oltre al registro generale, il conservatore deve tenere, nei modi previsti dall'articolo 2664, i registri particolari:
1) per le trascrizioni;
2) per le iscrizioni;
3) per le annotazioni.
Deve inoltre tenere gli altri registri che sono ordinati dalla legge".
Art. 12.
L'articolo 2680 del codice civile e' sostituito dal seguente:
"Art. 2680 - (Tenuta del registro generale d'ordine). - Il registro generale deve essere vidimato in ogni foglio dal presidente o da un giudice del tribunale nella cui circoscrizione e' stabilito l'ufficio, indicando nel relativo processo verbale il numero dei fogli e il giorno in cui sono stati vidimati.
Questo registro deve essere scritto di seguito, senza spazi in bianco o interlinee e senza aggiunte. Le cancellature di parole devono essere approvate dal conservatore in fine di ciascun foglio con la sua firma e con l'indicazione del numero delle parole cancellate.
Il registro, alla fine di ciascun giorno, deve essere chiuso con l'indicazione del numero dei titoli annotati e firmato dal conservatore.
In esso si deve rigorosamente osservare la serie delle date, dei fogli e dei numeri d'ordine".
Art. 13.
L'articolo 2826 del codice civile e' sostituito dal seguente:
"Art. 2826 - (Indicazione dell'immobile ipotecato). Nell'atto di concessione dell'ipoteca l'immobile deve essere specificamente designato con l'indicazione della sua natura, del comune in cui si trova, nonche' dei dati di identificazione catastale; per i fabbricati in corso di costruzione devono essere indicati i dati di identificazione catastale del terreno su cui insistono".
Art. 14.
L'articolo 2839 del codice civile e' sostituito dal seguente:
"Art. 2839 - (Formalita' per l'iscrizione dell'ipoteca).-
Per eseguire l'iscrizione deve presentarsi il titolo costitutivo insieme con una nota sottoscritta dal richiedente in doppio originale.
La nota deve indicare:
1) il cognome, il nome, il luogo e la data di nascita e il numero di codice fiscale del creditore, del debitore e dell'eventuale terzo datore di ipoteca; la denominazione o la ragione sociale, la sede e il numero di codice fiscale delle persone giuridiche, delle societa' previste dai capi II, III e IV del titolo V del libro quinto e delle associazioni non riconosciute, con l'indicazione, per queste ultime e per le societa' semplici, anche delle generalita' delle persone che le rappresentano secondo l'atto costitutivo.
Per le obbligazioni all'ordine o al portatore si devono osservare le norme dell'articolo 2831. Per le obbligazioni all'ordine si deve inoltre esibire il titolo al conservatore, il quale vi annota l'eseguita iscrizione dell'ipoteca. Per le obbligazioni al portatore si deve presentare copia dell'atto di emissione e del piano di ammortamento;
2) il domicilio eletto dal creditore nella circoscrizione del tribunale in cui ha sede l'ufficio dei registri immobiliari;
3) il titolo, la sua data e il nome del pubblico ufficiale che lo ha ricevuto o autenticato;
4) l'importo della somma per la quale l'iscrizione e' presa;
5) gli interessi e le annualita' che il credito produce;
6) il tempo della esigibilita';
7) la natura e la situazione dei beni gravati, con le indicazioni prescritte dall'articolo 2826".
Art. 15.
Il primo comma dell'articolo 2887 del codice civile e' sostituito dal seguente:
"La cancellazione della ipoteca costituita a garanzia dell'obbligazione risultante da un titolo all'ordine e' consentita dal creditore risultante nei registri immobiliari e l'atto di consenso deve essere presentato al conservatore insieme con il titolo, il quale e' restituito dopo che il conservatore vi ha eseguito l'annotazione della cancellazione".
Nota all'art. 15:
- Il testo dell' (Cancellazione delle ipoteche a garanzia dei titoli all'ordine), come risultante a seguito della sostituzione del primo comma operata dall'art. 15 della legge qui pubblicata, e' il seguente:
"La cancellazione della ipoteca costituita a garanzia dell'obbligazione risultante da un titolo all'ordine e' consentita dal creditore risultante nei registri immobiliari e l'atto di consenso deve essere presentato al conservatore insieme con il titolo, il quale e' restituito dopo che il conservatore vi ha eseguito l'annotazione della cancellazione.
La cancellazione dell'ipoteca importa la perdita del diritto di regresso contro i giranti anteriori alla cancellazione medesima.
TITOLO II
NORME DI SERVIZIO IPOTECARIO
Art. 16.
I servizi delle conservatorie dei registri immobiliari sono meccanizzati mediante l'uso di elaboratori elettronici.
Le procedure, i sistemi e i tempi di attuazione saranno stabiliti con decreto interministeriale da emanarsi di concerto tra il Ministro delle finanze ed il Ministro di grazia e giustizia, con l'osservanza delle norme di cui ai seguenti articoli. ((Lo stesso decreto potra' autorizzare, anche in sostituzione della nota di trascrizione, di iscrizione e della domanda di annotazione, da qualunque titolo derivanti, la presentazione di una nota o di una domanda redatta su supporto informatico o la sua trasmissione mediante l'uso di elaboratori elettronici, stabilendo le caratteristiche tecniche di tale nota o domanda e della certificazione di avvenuta esecuzione delle formalita'.))
Con lo stesso o con successivo decreto interministeriale viene stabilita per ciascuna conservatoria la data di inizio del funzionamento del servizio meccanizzato.
((Con successivo decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, viene stabilita, per ciascuna conservatoria dei registri immobiliari, la data a decorrere dalla quale la presentazione della nota di trascrizione, di iscrizione e della domanda di annotazione da qualunque titolo derivanti avviene secondo le modalita' stabilite dal secondo periodo del secondo comma.))
Art. 17.
Le note di trascrizione o iscrizione di cui agli articoli 2659, 2660 e 2839 del codice civile debbono essere redatte su modelli a stampa conformi a quelli approvati con decreto interministeriale da emanarsi di concerto tra il Ministro delle finanze e il Ministro di grazia e giustizia.
Apposita nota, in doppio esemplare, deve essere parimenti presentata, con le modalita' di cui al precedente comma, per ogni formalita' di annotazione.
Ciascuna nota non puo' riguardare piu' di un negozio giuridico o convenzione oggetto dell'atto di cui si chiede la trascrizione, l'iscrizione o l'annotazione.
Eventuali condizioni o patti di natura reale menzionati nella nota e la descrizione sommaria dei fabbricati in corso di costruzione devono essere riportati nello spazio predisposto nel modello di nota di cui al primo comma.
E' ammesso l'uso di intercalari, conformi a quelli approvati dall'Amministrazione finanziaria, quando esigenze della formalita' lo richiedano.
L'ufficiale rogante o il richiedente la formalita' deve sottoscrivere per esteso le note.
L'avviso di vendita esattoriale costituisce, il titolo per la trascrizione del pignoramento.
Ad eccezione delle rettifiche eventualmente occorrenti per errori materiali dell'ufficio e per le trascrizioni, iscrizioni e rinnovazioni da eseguirsi d'ufficio a norma di legge, non e' consentito alle conservatorie di redigere le note di trascrizione, di iscrizione, di rinnovazione e di annotazione, nonche' le domande di certificati ipotecari.
Art. 18.
Oltre ai casi previsti dall'articolo 2674 del codice civile, il conservatore non puo' ricevere le note di trascrizione, iscrizione o annotazione quando non sono conformi alle disposizioni di cui al precedente articolo.
Art. 19.
Il conservatore, oltre ai registri di cui agli articoli 2678 e 2679 del codice civile, deve tenere gli archivi, i registri e gli elenchi che saranno stabiliti con il decreto interministeriale previsto dal secondo comma dell'articolo 16.
Le annotazioni previste dalla legge sono eseguite in calce alle note originali di cui all'articolo 2664 del codice civile mediante indicazione della natura, della data e del numero particolare della formalita' di annotazione.
Art. 19-bis.
((
1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 61 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, le annotazioni nei pubblici registri immobiliari relative a trascrizioni, iscrizioni e annotazioni sono eseguite, a tutti gli effetti di legge, mediante l'inserimento dei dati relativi alle domande di annotazione negli archivi informatici delle conservatorie dei registri immobiliari.
2. L'archivio di cui al comma 1 contiene l'elenco delle relative annotazioni, con l'indicazione, per ciascuna di esse, della natura, della data e del numero del registro particolare delle annotazioni.
3. Le ispezioni e le certificazioni ipotecarie riportano, per ciascuna formalita', l'elenco delle relative annotazioni, con l'indicazione per ciascuna di esse della natura, della data e del numero del registro particolare delle annotazioni.
4. Le annotazioni relative a trascrizioni, iscrizioni e annotazioni cartacee non presenti negli archivi informatici delle conservatorie dei registri immobiliari sono eseguite secondo le modalita' previste dall'articolo 19, secondo comma.
5. L'Agenzia del territorio provvede all'assolvimento dei nuovi compiti derivantidall'attuazione del presente articolo con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica))
Art. 20.
Per ogni ispezione ipotecaria il richiedente deve presentare alla conservatoria apposita richiesta su moduli a stampa forniti dall'Amministrazione finanziaria.
La richiesta deve contenere l'indicazione delle generalita' delle persone fisiche, la denominazione o la ragione sociale e la sede delle persone giuridiche, delle societa', anche semplici, e delle associazioni non riconosciute.
La conservatoria rilascia al richiedente l'elenco delle formalita' riguardanti il nominativo richiesto, con l'indicazione delle rispettive annotazioni eventualmente eseguite.
((A decorrere dalla data di attivazione del collegamento in rete tra i servizi meccanizzati di conservazione dei registri immobiliari l'elenco delle formalita' di cui al terzo comma puo' essere richiesto anche per ambiti circoscrizionali diversi da quello della conservatoria ove la richiesta stessa e' presentata.))
Per le formalita' non ancora registrate e' consentita l'ispezione sulle note presentate.
Il richiedente puo' in ogni caso avere in visione la nota originale o il titolo.
Il decreto interministeriale previsto dal secondo comma dell'articolo 16 potra' autorizzare le ispezioni anche mediante interrogazione a distanza direttamente sugli elaboratori elettronici utilizzati dalle conservatorie, stabilendone le modalita' e le caratteristiche tecniche.
Art. 21.
Per il rilascio di ogni stato o certificato, generale o speciale, delle trascrizioni, iscrizioni o rinnovazioni e per ogni copia delle medesime formalita', delle note originali, delle annotazioni e dei titoli depositati nelle conservatorie, il richiedente deve presentare al conservatore apposita domanda sottoscritta, compilata su moduli a stampa conformi a quelli approvati dall'Amministrazione finanziaria.
E' fatta eccezione per i certificati stesi in calce alle note ipotecarie da restituirsi al richiedente in prova delle eseguite formalita'.
Il conservatore rilascia alla parte richiedente ricevuta in carta libera delle domande di certificati e copie.
Ove la parte lo richieda il conservatore deve rilasciare, in base ad un'unica domanda, il certificato cumulativo delle iscrizioni e trascrizioni.
Art. 22.
I certificati ipotecari devono contenere, oltre alla copia della domanda di parte, l'elenco cronologico e le copie delle relative formalita'.
E' consentito chiedere copia di singole note originali.
Non devono essere comprese nei certificati ipotecari le iscrizioni soggette a rinnovazione e non rinnovate nei termini di legge.
Le certificazioni negative possono essere redatte anche mediante scritturazione meccanica.
Art. 23.
((
1. I conservatori dei registri immobiliari inviano ogni quindici giorni al procuratore della Repubblica del tribunale nella cui circoscrizione e' stabilito l'ufficio copia del registro generale d'ordine su supporto informatico o con modalita' telematiche.
))
Art. 24.
((
1. Nelle conservatorie l'orario di apertura al pubblico di cui all'articolo 2677 del codice civile e' fissato dalle ore 8,30 alle ore 13 dei giorni feriali, con esclusione del sabato. Le ispezioni nei registri immobiliari e il rilascio di copie di formalita' e di certificazioni possono essere effettuati, oltre che nell'orario di apertura al pubblico di cui al periodo precedente, anche negli orari pubblicati nel sito internet dell'Agenzia delle entrate.
2. Fino alla soppressione dei servizi di cassa degli uffici, nell'ultimo giorno lavorativo del mese l'orario per i servizi al pubblico e' limitato fino alle ore 11))
AGGIORNAMENTO (2)
Il D.L. 25 settembre 2001, n. 350 convertito con modificazioni con la L. 29 novembre 2001, n. 409 ha disposto che: "In deroga a quanto stabilito dall'articolo 24, primo comma, della legge 27 febbraio 1985, n. 52, gli uffici provinciali dell'Agenzia del territorio restano chiusi al pubblico il 29 ed il 31 dicembre 2001. Agli effetti di quanto previsto dall'articolo 24, secondo comma, della citata legge n. 52 del 1985, il giorno 28 dicembre 2001 e' considerato ultimo giorno lavorativo."
Il D.L. 25 settembre 2001, n. 350 convertito con modificazioni con la L. 29 novembre 2001, n. 409 ha disposto che: "In deroga a quanto stabilito dall'articolo 24, primo comma, della legge 27 febbraio 1985, n. 52, gli uffici provinciali dell'Agenzia del territorio restano chiusi al pubblico il 29 ed il 31 dicembre 2001. Agli effetti di quanto previsto dall'articolo 24, secondo comma, della citata legge n. 52 del 1985, il giorno 28 dicembre 2001 e' considerato ultimo giorno lavorativo."
Art. 25.
I conservatori dei registri immobiliari, per quanto concerne l'esercizio delle funzioni e l'adempimento degli obblighi loro attribuiti dal codice civile, sono sottoposti alla vigilanza del Ministero di grazia e giustizia; sotto ogni altro riguardo essi dipendono dal Ministero delle finanze.
Art. 26.
Le disposizioni contenute nella presente legge si applicano anche agli uffici misti del registro e conservatorie dei registri immobiliari.
Art. 27.
Sino all'emanazione del decreto interministeriale previsto dall'ultimo comma dell'articolo 16, non si applicano le disposizioni del primo comma dell'articolo
19.
Le ispezioni, le certificazioni ed il rilascio di copie, in relazione a formalita' eseguite fino a tutto il giorno precedente l'attivazione del servizio meccanografico, si effettuano secondo la normativa vigente alla data di entrata in vigore della presente legge.
Le ispezioni, le certificazioni ed il rilascio di copie, in relazione a formalita' eseguite fino a tutto il giorno precedente l'attivazione del servizio meccanografico, si effettuano secondo la normativa vigente alla data di entrata in vigore della presente legge.
Art. 28.
Nelle conservatorie e negli uffici misti del registro e conservatorie dei registri immobiliari nei quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, non e' stata effettuata la riproduzione delle note relative alle formalita' di trascrizione, di iscrizione, di rinnovazione e di annotazione previste dall'articolo 1 della legge 23 ottobre 1969, n. 789, i registri particolari sono costituiti dalle raccolte delle note tenute nei modi di cui all'articolo 2664 del codice civile.
Nota all'art. 28:
- Il testo dell' , concernente "Modifiche alle norme sul servizio ipotecario e sul personale delle conservatorie dei registri immobiliari", e' il seguente:
"I registri particolari, previsti dall' , attualmente in uso presso le conservatorie dei registri immobiliari e uffici del registro e di conservazione dei registri immobiliari, sono sostituiti da nuovi registri a fogli sciolti, il cui modello e' approvato con decreto del Ministro per le finanze, sui quali saranno riprodotte le note relative alle formalita' di iscrizione, di rinnovazione, di trascrizione, di cancellazione ed altri annotamenti, con l'impiego di macchine di fotoriproduzione".
TITOLO III
NORME FINALI
Art. 29.
Negli atti con cui si concede l'ipoteca o di cui si chiede la trascrizione, l'immobile deve essere designato anche con l'indicazione di almeno tre dei suoi confini.
1-bis. Gli atti pubblici e le scritture private autenticate tra vivi aventi ad oggetto il trasferimento, la costituzione o lo scioglimento di comunione di diritti reali su fabbricati gia' esistenti, ad esclusione dei diritti reali di garanzia, devono contenere, per le unita' immobiliari urbane, a pena di nullita', oltre all'identificazione catastale, il riferimento alle planimetrie depositate in catasto e la dichiarazione, resa in atti dagli intestatari, della conformita' allo stato di fatto dei dati catastali e delle planimetrie, sulla base delle disposizioni vigenti in materia catastale. La predetta dichiarazione puo' essere sostituita da un'attestazione di conformita' rilasciata da un tecnico abilitato alla presentazione degli atti di aggiornamento catastale. Prima della stipula dei predetti atti il notaio individua gli intestatari catastali e verifica la loro conformita' con le risultanze dei registri immobiliari. (5)
((1-ter. Se la mancanza del riferimento alle planimetrie depositate in catasto o della dichiarazione, resa dagli intestatari, della conformita' allo stato di fatto dei dati catastali e delle planimetrie, ovvero dell'attestazione di conformita' rilasciata da un tecnico abilitato non siano dipese dall'inesistenza delle planimetrie o dalla loro difformita' dallo stato di fatto, l'atto puo' essere confermato anche da una sola delle parti mediante atto successivo, redatto nella stessa forma del precedente, che contenga gli elementi omessi. L'atto di conferma costituisce atto direttamente conseguente a quello cui si riferisce, ai sensi dell'articolo 10, comma 3, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23)).
AGGIORNAMENTO (5)
Il D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla L. 30 luglio 2010, n. 122, ha disposto (con l'art. 19, comma 16) che "Le disposizioni di cui ai commi 14 e 15 si applicano a decorrere dal 1° luglio 2010. Nel rispetto dei principi desumibili dal presente articolo, nei territori in cui vige il regime tavolare le regioni a statuto speciale e le province autonome adottano disposizioni per l'applicazione di quanto dallo stesso previsto al fine di assicurare il necessario coordinamento con l'ordinamento tavolare".
Il D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla L. 30 luglio 2010, n. 122, ha disposto (con l'art. 19, comma 16) che "Le disposizioni di cui ai commi 14 e 15 si applicano a decorrere dal 1° luglio 2010. Nel rispetto dei principi desumibili dal presente articolo, nei territori in cui vige il regime tavolare le regioni a statuto speciale e le province autonome adottano disposizioni per l'applicazione di quanto dallo stesso previsto al fine di assicurare il necessario coordinamento con l'ordinamento tavolare".
Art. 30.
Sono abrogati il secondo comma dell'articolo 2669 ed il secondo comma dell'articolo 2836 del codice civile, nonche' ogni altra norma incompatibile con la presente legge.
Nota all'art. 30:
- Il testo dell' (Trascrizione anteriore al pagamento dell'imposta di registro), come risultante a seguito dell'abrogazione del secondo comma operata dall'art. 30 della legge qui pubblicata, e' il seguente:
"La trascrizione puo' essere domandata, quantunque non sia stata ancora pagata l'imposta di registro a cui e' soggetto il titolo, se si tratta di atto pubblico ricevuto nello Stato o di sentenza pronunziata da un'autorita' giudiziaria dello Stato".
- Il testo dell' (Iscrizione in base ad atto pubblico o a sentenza), come risultante a seguito dell'abrogazione del secondo comma operata dall'art. 30 della legge qui pubblicata, e' il seguente:
"Se il titolo per l'iscrizione risulta da un atto pubblico ricevuto nello Stato o da una sentenza o da altro provvedimento giudiziale ad essa parificato, si deve presentare copia del titolo".
Art. 31.
La presente legge entra in vigore centottanta giorni dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 27 febbraio 1985
PERTINI CRAXI, Presidente del Consiglio dei Ministri MARTINAZZOLI, Ministro di grazia e giustizia Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI