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Modifiche al libro sesto del codice civile e norme di servizio ipotecario, in riferimento alla introduzione di un sistema di elaborazione automatica nelle conservatorie dei registri immobiliari.

Art. 2.



Il numero 1) del secondo comma dell'articolo 2660 del codice civile e' sostituito dal seguente:
"1) il cognome e il nome, il luogo e la data di nascita dell'erede o legatario e del defunto".
NOTE Nota all'art. 2: - Il testo dell' (Trascrizione degli acquisti a causa di morte), come risultante a seguito della sostituzione del numero 1) del secondo comma operata dall'art. 2 della legge qui pubblicata, e' il seguente: "Chi domanda la trascrizione di un acquisto a causa di morte deve presentare, oltre l'atto indicato dall'art. 2648, il certificato di morte dell'autore della successione e una copia o un estratto autentico del testamento, se l'acquisto segue in base ad esso. Deve anche presentare una nota in doppio originale con le seguenti indicazioni: 1) il cognome e il nome, il luogo e la data di nascita dell'erede o legatario e del defunto; 2) la data di morte; 3) se la successione e' devoluta per legge, il vincolo che univa all'autore il chiamato e la quota a questo spettante; 4) se la successione e' devoluta per testamento, la forma e la data del medesimo, il nome del pubblico ufficiale che l'ha ricevuto o che l'ha in deposito; 5) la natura e la situazione dei beni con le indicazioni richieste dall'art. 2826; 6) la condizione o il termine, qualora siano apposti alla disposizione testamentaria, salvo il caso contemplato dal secondo comma del precedente articolo, nonche' la sostituzione fidecommissaria, qualora sia stata disposta a norma dell'art. 692".