Adesione alla convenzione delle Nazioni Unite sul trasporto di merci per mare, adottata ad Amburgo il 31 marzo 1978, e sua esecuzione.
Art. 1.
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato ad aderire alla convenzione delle Nazioni Unite sul trasporto di merci per mare, adottata ad Amburgo il 31 marzo 1978.