N NORME. red.it

Adesione alla convenzione delle Nazioni Unite sul trasporto di merci per mare, adottata ad Amburgo il 31 marzo 1978, e sua esecuzione.

Preambolo
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno PROMULGA la seguente legge:

Art. 1.



Il Presidente della Repubblica e' autorizzato ad aderire alla convenzione delle Nazioni Unite sul trasporto di merci per mare, adottata ad Amburgo il 31 marzo 1978.

Art. 2.



Piena ed intera esecuzione e' data alla convenzione di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformita' all'articolo 30 della convenzione stessa.

Convenzione

Art. 1

TRADUZIONE NON UFFICIALE

N.B. - I testi facenti fede sono unicamente quelli indicati nella convenzione.

CONVENZIONE delle Nazioni Unite sul trasporto di merci via mare, 1978

PREAMBOLO

Gli Stati parte della presente Convenzione,
Nel riconoscere l'utilita' di fissare di comune accordo delle norme per il trasporto di merci via mare,
Hanno deciso di concludere a tal fine una convenzione ed hanno convenuto quanto segue:

ARTICOLO 1
(Definizioni).

Nella presente Convenzione:
1. Per "vettore", si intende la persona dalla quale o a nome
della quale un contratto di trasporto merci via mare e' concluso con un caricatore.
2. Per "sostituto vettore", si intende la persona cui
l'esecuzione di un trasporto merci, o parte di tale trasporto, e' affidata dal vettore, e qualunque altra persona cui tale esecuzione e' affidata.
3. Per "caricatore", si intende la persona dalla quale, o a nome o per conto della quale, un contratto di trasporto merci via mare e' concluso con un vettore, e qualunque altra persona dalla quale, a nome o per conto della quale, le merci sono affidate al vettore in relazione al contratto di trasporto via mare.
4. Per "destinatario", si intende la persona abilitata a ricevere
in consegna le merci.
5. Per "merci", si intendono anche animali vivi; qualora le merci
siano riunite in un contenitore, pallet o altro analogo dispositivo
di trasporto o siano imballate, per "merci" si intende pure il
suddetto dispositivo di trasporto o il suddetto imballaggio se fornito dal caricatore.
6. Per "contratto di trasporto via mare", si intende qualsiasi
contratto con il quale il vettore si impegna, dietro pagamento di un nolo, a trasportare merci via mare da un porto ad un altro;
peraltro, un contratto che comporti, oltre al trasporto via mare, un altro modo di trasporto, va considerato come contratto di
trasporto via mare ai fini della presente Convenzione, unicamente nella misura in cui si riferisce al trasporto marittimo.
7. Per "polizza di carico", si intende un documento che attesti un contratto di trasporto via mare e certifichi l'avvenuta presa in
consegna o l'imbarco delle merci da parte del vettore, nonche'
l'impegno assunto da quest'ultimo di consegnare le merci dietro
presentazione del documento suddetto. Tale impegno e' evincibile a una menzione del documento in cui si stipula che le merci siano
consegnate all'ordine di una data persona, all'ordine o al portatore.
8. Con l'espressione "per iscritto", si intendono pure le
comunicazioni telegrafiche o via telex.

Art. 2

ARTICOLO 2.
(Campo di applicazione).

1. Le disposizioni di cui alla presente Convenzione si applicano a tutti i contratti di trasporto via mare fra due diversi Stati quando:
a) il porto di imbarco previsto dal contratto di trasporto via mare e' situato in uno Stato contraente, ovvero
b) il porto di sbarco previsto dal contratto di trasporto via mare e' situato in uno Stato contraente, ovvero
c) uno dei porti opzionali di sbarco previsti dal contratto di trasporto via mare e il porto effettivo di sbarco e tale porto e' situato in uno Stato contraente, ovvero
d) la polizza di carico o altro documento attestante il
contratto di trasporto via mare e' emesso in uno Stato contraente, ovvero
e) la polizza di carico o altro documento attestante il
contratto di trasporto via mare contempla che le disposizioni di
cui alla presente Convenzione o quelle previste da una legislazione nazionale che ne dia attuazione regolino il contratto.
2. Le disposizioni di cui alla presente Convenzione trovano
applicazione qualunque sia la nazionalita' della nave, del vettore,
del sostituto vettore, del caricatore, del destinatario o di ogni altra persona interessata.
3. Le disposizioni di cui alla presente Convenzione non si
applicano ai contratti di noleggio. Tuttavia, qualora una polizza di carico venga emessa in virtu' di un contratto di noleggio, essa e' soggetta alle disposizioni contemplate dalla presente Convenzione per quanto concerne i rapporti fra vettore e latore
della polizza di carico, se quest'ultimo non e' il noleggiatore.
4. Qualora un contratto preveda il trasporto di merci tramite
successive spedizioni in un tempo convenuto, le disposizioni di cui
alla presente Convenzione si applicano ad ognuna delle spedizioni suddette. Tuttavia, qualora una spedizione avvenga nell'ambito di un contratto di noleggio, si applicano le disposizioni di cui al paragrafo 3 del presente articolo.

Art. 3

ARTICOLO 3.
(Interpretazione della Convenzione).

Per l'interpretazione e l'applicazione della presente
Convenzione, occorrera' tener conto del suo carattere internazionale e dell'esigenza di promuoverne l'uniformita'.

Art. 4

ARTICOLO 4.
(Durata della responsabilita).

1. Ai fini della presente Convenzione, la responsabilita' del
vettore per quanto concerne le merci copre il periodo in cui le
merci sono in sua custodia al porto di imbarco, durante il trasporto e al porto di sbarco.
2. Ai fini del primo paragrafo del presente articolo, le merci
debbono ritenersi sotto custodia del vettore:
a) dal momento in cui le prende in consegna da parte:
i) del caricatore o di persona che agisce per conto di
questi; ovvero
ii) di un'autorita' o terzo cui le merci sono consegnate per essere spedite, conformemente alle leggi e ai regolamenti vigenti nel porto di imbarco;
b) fino a quando non ne effettua la consegna:
i) consegnando le merci al destinatario; ovvero
ii) ove il destinatario non riceva direttamente le merci da parte del vettore, mettendole a disposizione del destinatario,
conformemente al contratto, o alle leggi o alla pratica commerciale vigenti nel porto di sbarco; ovvero
iii) consegnando le merci ad un'autorita' o terzo cui debbono
essere consegnate conformemente alle leggi ed ai regolamenti vigenti nel porto di sbarco.
3. Ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo, per "vettore" o per "destinatario" si intendono anche le persone da questi rispettivamente preposte o delegate.

Art. 5

ARTICOLO 5.
(Portata della responsabilita).

1. Il vettore e' ritenuto responsabile del danno risultante da
perdite o deterioramenti subiti dalle merci o da ritardi di
consegna qualora l'evento causa di dette perdite, deterioramenti o ritardi si sia prodotto mentre le merci erano sotto sua custodia, ai sensi dell'articolo 4, salvo a dimostrare che da parte sua, dei suoi preposti o mandatari, sono state prese tutte e misure richieste dal caso onde evitare l'evento e le sue conseguenze.
2. Vi e' ritardo nella consegna allorche' le merci non sono state
consegnate al porto di sbarco previsto dal contratto di trasporto via mare nei termini di tempo espressamente pattuiti, o, in
mancanza di tale accordo, nei termini di tempo ragionevolmente
imposti ad un vettore scrupoloso considerate le circostanze di fatto.
3. L'avente diritto puo' considerare le merci perse, qualora esse
non siano state consegnate come prescritto all'articolo 4 nei 60
giorni successivi allo scadere del termine di consegna contemplato dal paragrafo 2 del presente articolo.
4. a) Il vettore e' ritenuto responsabile:
i) delle perdite o deterioramenti delle merci o dei ritardi di consegna dovuti ad incendio, qualora il richiedente dimostri che
l'incendio risulti da errore o negligenza del vettore, dei suoi preposti o mandatari;
ii) delle perdite, deterioramenti o ritardi di consegna che il richiedente dimostri esser dovuti ad errore o negligenza del
vettore, dei suoi preposti o mandatari, in merito ai provvedimenti che potevano essere ragionevolmente presi per spegnere l'incendio ed evitarne o attenuarne le conseguenze;
b) qualora un incendio a bordo della nave danneggi le merci, e
qualora l'attore oppure il vettore lo richieda, verra' condotta una
richiesta, conformemente alla prassi dei trasporti marittimi, onde accertare la causa e le circostanze dell'incendio, e copia del
rapporto redatto dal perito sara' messo a disposizione del vettore e dell'attore, su sua richiesta.
5. Trattandosi di trasporti di animali vivi, il vettore non e'
ritenuto responsabile di perdite, danni o ritardi di consegna
dovuti ai rischi particolari inerenti a questo genere di trasporti.
Ove il vettore attesti di essersi conformato alle istruzioni
relative agli animali affidatigli dal caricatore, e che,
considerate le circostanze di fatto, le perdite, i danni o il
ritardo sono imputabili a tali specifici rischi, perdite, danni o ritardi saranno imputati a dette specifiche cause, salvo provare
che perdite, danni o ritardi sono in parte o interamente
ascrivibili ad errore o negligenza del vettore, o di suoi preposti o mandatari.
6. Salvo che a titolo di avaria comune, il vettore non e'
ritenuto responsabile per le perdite, danni o ritardi di consegna dovuti alle disposizioni prese per salvare vite umane o alle misure ragionevolmente prese per salvare beni in mare.
7. Ove un errore o la negligenza del vettore, dei suoi preposti o
mandatari, abbia concorso con altra causa a provocare la perdita, il deterioramento o il ritardo nella consegna, il vettore e'
unicamente ritenuto responsabile di quella parte di perdita, danno o ritardo imputabile a suo errore o negligenza, purche' dimostri
qual e' la portata della perdita, danno o ritardo non ascrivibile a suo errore o negligenza.

Art. 6

ARTICOLO 6.
(Limiti della responsabilita).

1. a) La responsabilita' del vettore per il danno risultante da perdite o deterioramenti subiti dalle merci conformemente alle
disposizioni di cui all'articolo 5 si limita ad una somma
equivalente a 835 unita' di conto per collo o altra unita' di
carico, ovvero a 2,5 unita' di conto per chilo di peso lordo di
merci andate perdute o deteriorate, applicandosi il valore limite piu' elevato;
b) la responsabilita' del vettore in caso di ritardo nella
consegna conformemente alle disposizioni di cui all'articolo 5 si limita ad una somma corrispondente a due volte e mezzo il nolo
pagabile dalle merci che hanno subito ritardo, ma non eccede
l'ammontare complessivo del nolo pagabile in virtu' del contratto di trasporto merci via mare;
c) in alcun caso, il cumulo dei risarcimenti dovuti dal
vettore in virtu' dei capoversi a) e b) del presente paragrafo puo'
superare il limite applicabile in virtu' del capoverso a) del
presente paragrafo in caso di totale perdita delle merci del cui trasporto il vettore si e' assunto la responsabilita'.
2. Ai fini del paragrafo 1 del presente articolo, il limite
massimo e' calcolato in base alle seguenti norme:
a) qualora un container, pallet o altra attrezzatura similare sia utilizzata per raggruppare merci, per collo o altra unita' di carico si intende qualsiasi collo o unita' indicata nella polizza di carico, se emessa, o in altro documento che faccia prova del
contratto di trasporto via mare che sia contenuta nelle suindicate attrezzature. A parte il caso sopra contemplato, le merci contenute
in tale tipo di dispositivo vanno considerate come singola unita' di carico;
b) qualora tale attrezzatura vada persa o danneggiata, sara'
considerata come distinta unita' di carico a se' stante, se non appartiene al vettore o se non e' da questi fornita.
3. Per unita' di conto, si intende l'unita' di conto contemplata all'articolo 26.
4. Vettore e caricatore possono, di comune accordo, fissare
limiti di responsabilita' superiori a quelli previsti al paragrafo 1.

Art. 7

ARTICOLO 7.
(Ricorsi giudiziari).

1. Le esenzioni e i limiti di responsabilita' contemplati dalla presente Convenzione trovano applicazione in ogni azione promossa contro il vettore per perdite o danni subiti dalle merci facenti oggetto del contratto di trasporto marittimo o per ritardo nella
consegna, che l'azione si fondi su responsabilita' contrattuale, extracontrattuale o altro tipo di responsabilita'.
2. Ove l'azione sia intentata contro un preposto o un mandatario del vettore, questi, qualora dimostri di aver agito nell'esercizio delle proprie funzioni, puo' valersi delle esenzioni e limiti di
responsabilita' invocabili dal vettore in virtu' della presente Convenzione.
3. Fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 8, l'ammontare
complessivo dei risarcimenti dovuti dal vettore o persona contemplata al paragrafo 2 del presente articolo non puo' superare
i limiti di responsabilita' previsti dalla presente Convenzione.

Art. 8

ARTICOLO 8.
(Decadenza del diritto di limitazione della responsabilita).

1. Il vettore non puo' valersi della limitazione di
responsabilita' prevista dall'articolo 6 qualora si dimostri che
perdite, danni o ritardi nella consegna risultino da un atto od
omissione del vettore, vuoi intenzionalmente commesso onde
provocare tali perdite, danni o ritardi, vuoi temerariamente commesso sapendo di causare probabili perdite, danni o ritardi.
2. Indipendentemente dalle disposizioni di cui al paragrafo 2 articolo 7, un preposto o mandatario del vettore non puo' valersi della limitazione di responsabilita' contemplata all'articolo 6
qualora si dimostri che perdite, danni o ritardi nella consegna
risultino da un atto od omissione di detto preposto o mandatario, vuoi intenzionalmente commesso onde provocare tali perdite, danni o
ritardi, vuoi temerariamente commesso sapendo di causare probabili perdite, danni o ritardi.

Art. 9

ARTICOLO 9.
(Merci in coperta).

1. Il vettore e' unicamente autorizzato a trasportare merci in
coperta se tale trasporto e' effettuato conformemente agli accordi presi con il caricatore o agli usi del commercio in questione o se imposto dalla regolamentazione vigente.
2. Qualora vettore e caricatore convengano che le merci siano
trasportate in coperta o possano essere cosi' trasportate, il
vettore e' tenuto a farne menzione nella polizza di carico o in
altro documento comprovante il contratto di trasporto via mare. In assenza di tale menzione, spettera' al vettore dimostrare che un
accordo per il trasporto in coperta e' stato concluso, ma non
potra' contrapporre tale accordo ad un terzo, sia esso il destinatario, detentore in buona fede della polizza di carico.
3. Qualora le merci siano trasportate in coperta contrariamente alle disposizioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo, o
qualora il vettore non possa, in virtu' del paragrafo 2 del
presente articolo, invocare un accordo per il trasporto delle merci
in coperta, egli sara' ritenuto responsabile, indipendentemente
dalle disposizioni di cui all'articolo 5, paragrafo 1, delle
perdite o danni subiti dalle merci o del ritardo nella loro
consegna unicamente derivanti dal trasporto in coperta, e la
portata della sua responsabilita' verra' determinata conformemente alle disposizioni di cui all'articolo 6 o all'articolo 8 della presente Convenzione, a seconda del caso.
4. Il trasporto di merci in coperta contrariamente ad un accordo che stipuli espressamente che le merci siano stivate deve
considerarsi quale atto od omissione del vettore (passibile) ai sensi dell'articolo 8.

Art. 10

ARTICOLO 10.
(Responsabilita' del vettore e del sostituto vettore).

1. Qualora l'effettuazione del trasporto o di parte di esso sia stata affidata ad un sostituto vettore, nell'esercizio o meno di una facolta' riconosciutagli dal contratto di trasporto via mare, il vettore sara' ritenuto nondimeno responsabile della globalita'
del trasporto stesso, conformemente alle disposizioni della
presente Convenzione. Per la parte di trasporto effettuata dal
sostituto vettore, il vettore sara' ritenuto responsabile degli
atti e delle omissioni commesse dal sostituto vettore o da preposti o mandatari di questi nell'esercizio delle loro funzioni.
2. Tutte le disposizioni di cui alla presente Convenzione in materia di responsabilita' del vettore trovano anche applicazione
per quanto riguarda la responsabilita' del sostituto vettore
relativamente al trasporto da questi effettuato. Le disposizioni di
cui all'articolo 7, paragrafi 2 e 3, e all'articolo 8, paragrafo 2,
trovano applicazione nel caso di azione intentata contro un preposto o mandatario del sostituto vettore.
3. Qualsiasi specifico accordo con cui il vettore assume obblighi
che non gli incombono in virtu' della presente Convenzione o
rinunzia a diritti conferitigli dalla presente Convenzione, non ha effetti nei confronti del sostituto vettore che non l'abbia
espressamente sottoscritto. Che il sostituto vettore abbia o meno sottoscritto tale accordo, il vettore deve nondimeno ritenersi
vincolato dagli obblighi o rinunzie risultanti da detto specifico accordo.
4. Ove vettore e sostituito vettore siano entrambi ritenuti
responsabili e nella misura in cui tali risultino, la loro responsabilita' e' congiunta e solidale.
5. L'ammontare complessivo dei risarcimenti dovuti dal vettore, sostituto vettore o loro preposti o mandatari non puo' oltrepassare
i limiti di responsabilita' previsti dalla presente Convenzione.
6. Nessuna disposizione contemplata dal presente articolo
pregiudica il diritto di ricorso esistente fra vettore e sostituto vettore.

Art. 11

ARTICOLO 11.
(Trasporto effettuato da successivi vettori).

1. Indipendentemente dalle disposizioni di cui all'articolo 10, paragrafo 1, qualora un contratto di trasporto via mare preveda
espressamente che una data parte del trasporto cui il contratto si applica venga eseguita da persona che non e' definita vettore, in esso puo' anche precisarsi che il vettore non e' responsabile
dell'eventuale perdita, danno o ritardo di consegna causato da
evento prodottosi allorche' le merci erano sotto custodia del
sostituto vettore per quella parte del trasporto. Tuttavia,
qualsiasi clausola tendente a limitare o ad escludere tale
responsabilita' non ha effetto qualora nessuna procedura
giudiziaria possa essere intrapresa nei confronti del sostituto
vettore dinanzi ad un tribunale competente in virtu' dell'articolo 21, paragrafi 1 e 2. Al vettore incorre l'obbligo di provare che la perdita, danno o ritardo di consegna e' dovuto all'evento suddetto.
2. Conformemente alle disposizioni di cui all'articolo 10,
paragrafo 2, il sostituto vettore e' responsabile per la perdita, danno o ritardo, di consegna dovuto ad evento prodottosi allorche' le merci erano sotto sua custodia.

Art. 12

ARTICOLO 12.
(Disposizioni generali).

Il caricatore non e' responsabile del danno subito dal vettore o sostituito vettore ne' dei danni subiti dalla nave, a meno che tali
danni non risultino esser dovuti ad errore o negligenza del
caricatore, o di suoi preposti o mandatari. Le persone preposte o delegate dal caricatore non sono neppure responsabili di tali
danni, a meno che questi non risultino esser dovuti a loro errore o negligenza.

Art. 13

ARTICOLO 13.
(Disposizioni speciali concernenti merci pericolose).

1. Il caricatore e' tenuto ad apporre sulle merci pericolose un contrassegno o etichetta che indichi adeguatamente la loro pericolosita'.
2. Nel rimettere merci pericolose al vettore o al sostituto
vettore, il caricatore e' tenuto ad informare il vettore o il
sostituto vettore, a seconda dei casi, della pericolosita' delle
merci, e, se necessario, a indicare le precauzioni da prendere.
Qualora il caricatore non ottemperi a tale obbligo e qualora il
vettore o il sostituto vettore non venga altrimenti a conoscenza della pericolosita' delle merci:
a) il caricatore e' responsabile nei confronti del vettore e
del sostituto vettore del danno risultante dall'imbarco di dette merci; e
b) le merci potranno in qualsiasi momento esser sbarcate,
distrutte o rese innocue, a seconda delle circostanze, senza che vi sia materia di indennizzo.
3. Le disposizioni contemplate al paragrafo 2 del presente
articolo non possono esser invocate da persona che, durante il
trasporto, prenda le merci in consegna pur sapendo della loro pericolosita'.
4. Le disposizioni di cui al presente articolo, paragrafo 2, comma b), non applicandosi o non potendo essere invocate, qualora
le merci pericolose divengano un effettivo pericolo per le persone od i beni, queste possono essere sbarcate, distrutte o rese
innocue, come richiesto dalle circostanze, senza che vi sia materia
di indennizzo, salvo che esista un obbligo a contribuire alle
comuni avarie o che il vettore sia responsabile conformemente alle disposizioni di cui all'articolo 5.

Art. 14

ARTICOLO 14.
(Emissione della polizza di carico).

1. Al momento in cui le merci sono prese in consegna dal vettore o sostituto vettore, il vettore e' tenuto ad emettere, su richiesta del caricatore, una polizza di carico.
2. La polizza di carico puo' essere sottoscritta da persona che sia stata a cio' delegata dal vettore. La polizza di carico
sottoscritta dal capitano della nave che effettua il trasporto delle merci e' da ritenersi sottoscritta per conto del vettore.
3. La firma apposta sulla polizza di carico puo' essere scritta a
mano o impressa a stampa, applicata per perforazione o a timbro,
presentarsi sotto forma di simbolo o essere apposta con altro mezzo
meccanico o elettronico, purche' il procedimento usato non sia
incompatibile con la legge del paese in cui la polizza di carico e' emessa.

Art. 15

ARTICOLO 15.
(Contenuto della polizza di carico).

1. La polizza di carico deve contenere, fra l'altro, le seguenti indicazioni:
a) la natura generica delle merci, i principali contrassegni
necessari alla loro identificazione, un'espressa dichiarazione, ove
necessario, circa la pericolosita' delle merci, il numero di colli o di pezzi nonche' il peso delle merci o il loro quantitativo
diversamente espresso, in base alle indicazioni fornite dal caricatore;
b) lo stato apparente delle merci;
c) la denominazione e la sede del vettore;
d) la denominazione del caricatore;
e) il destinatario, se designato dal caricatore;
f) il porto di imbarco previsto nel contratto di trasporto via mare nonche' la data in cui le merci sono state prese in consegna al porto di imbarco;
g) il porto di sbarco previsto nel contratto di trasporto via mare;
h) il numero di copie originali della polizza di carico, ove ne
esistano varie;
i) il luogo di emissione della polizza di carico;
j) la firma del vettore o di persona da questi abilitata;
k) il nolo nella misura in cui debba esser pagato dal
destinatario o altra indicazione che specifichi che il nolo e' a carico del destinatario;
l) la menzione contemplata dall'articolo 23, paragrafo 3;
m) l'indicazione, se del caso, che le merci saranno o potranno essere trasportate in coperta;
n) la data o il termine di consegna delle merci al porto di
sbarco, qualora tale data o termine sia stato oggetto di un apposito accordo fra le parti; nonche'
o) il o i limiti massimi di responsabilita', se stabiliti di
comune accordo conformemente all'articolo 6, paragrafo 4.
2. Una volta che le merci sono a bordo, il vettore e' tenuto, su richiesta del caricatore, a rilasciare a quest'ultimo una polizza di carico "imbarcato", che, oltre le indicazioni previste dal
presente articolo, paragrafo 1, deve indicare che le merci si
trovano a bordo di una o piu' navi specificate nonche' la data o le
date di imbarco. Qualora il vettore abbia precedentemente
rilasciato una polizza di carico o altro documento che dia diritto a tali merci, il caricatore e' tenuto, su richiesta del vettore, a restituirgli detto documento in cambio di una polizza di carico
"imbarcato". Onde soddisfare la richiesta di una polizza di carico "imbarcato" da parte del caricatore, il vettore puo' modificare il documento precedentemente rilasciato, purche' il documento cosi'
modificato contenga tutti i dati che debbono figurare su di una polizza di carico "imbarcato".
3. La mancanza di una o piu' delle indicazioni previste dal
presente articolo non intacca la natura giuridica del documento che
rimane una polizza di carico purche' tuttavia soddisfi le condizioni imposte dall'articolo primo, paragrafo 7.

Art. 16

ARTICOLO 16.
(Polizza di carico: riserve ed efficacia probatoria).

1. Qualora la polizza di carico contenga particolari indicazioni circa la natura generica, i principali contrassegni e il numero di colli o di pezzi, o il peso o il quantitativo delle merci, e
qualora il vettore o la persona che emette a suo nome la polizza di
carico sappia o abbia motivo di sospettare che tali indicazioni non
corrispondono esattamente alle merci prese effettivamente in
consegna, o alle merci effettivamente imbarcate se una polizza di carico "imbarcato" e' stata emessa, o qualora non abbia avuto
sufficientemente modo di controllare tali indicazioni, il vettore o
detta persona e' tenuto ad inserire nella polizza di carico una
riserva che precisi le inesattezze, il motivo dei suoi sospetti o l'assenza di mezzi di controllo adeguati.
2. Qualora il vettore o la persona che emette a suo nome la
polizza di carico non faccia menzione nella polizza dello stato
apparente delle merci, si riterra' che abbia indicato nella polizza che le merci erano apparentemente in buono stato.
3. Fatte salve le indicazioni per le quali si puo' esprimere una riserva in virtu' del paragrafo 1 del presente articolo, e nei limiti di tale riserva:
a) la polizza di carico fa fede, salvo prova contraria, della presa in consegna o, trattandosi di una polizza di carico
"imbarcato", dell'imbarco da parte del vettore delle merci cosi' come specificate nella polizza;
b) non si ammette prova contraria da parte del vettore qualora la polizza di carico sia stata trasmessa ad un terzo, sia esso il destinatario, che agisca in buona fede fondandosi sulla descrizione delle merci fattane dalla polizza.
4. Una polizza di carico che non menzioni il nolo, cosi' come
contemplato all'articolo 15, comma primo, lettera k), o non indichi
diversamente che il nolo e' a carico del destinatario o non precisi
le controstallie incorse al porto di imbarco a carico del
destinatario, lascia presumere, salvo prova contraria, che alcun nolo ne' controstallie sono a carico del destinatario. Tuttavia,
non si ammette prova contraria da parte del vettore qualora la
polizza di carico sia stata trasmessa ad un terzo, sia esso il
destinatario, che agisce in buona fede fondandosi sulla mancanza di tale menzione nella polizza di carico.

Art. 17

ARTICOLO 17.
(Garanzie date dal caricatore).

1. Il caricatore e' tenuto a fornire al vettore garanzie circa
l'esattezza delle indicazioni relative alla natura in genere delle merci, ai loro contrassegni, al loro numero, al loro quantitativo e
peso, dategli affinche' figurino nella polizza di carico. Il
caricatore e' tenuto ad indennizzare il vettore del danno
risultante dall'inesattezza di dette indicazioni. Il caricatore
resta vincolato a tale garanzia anche quando la polizza di carico e' trasmessa ad un terzo. Il diritto del vettore all'indennizzo non
limita in alcun modo la responsabilita' di quest'ultimo in virtu' del contratto di trasporto via mare nei confronti di chiunque non sia il caricatore.
2. Qualsiasi lettera di garanzia o accordo con cui il caricatore si impegna ad indennizzare il vettore per qualunque danno derivante
dall'emissione da parte di quest'ultimo, o di chi per lui, di una polizza di carico che non contempli riserve circa le indicazioni
fornite dal caricatore destinate a figurare nella polizza di
carico, o circa lo stato apparente delle merci, e' priva di valore nei confronti di qualunque persona terza, destinatario incluso, cui la polizza di carico e' stata trasmessa.
3. Tale lettera di garanzia o accordo e' valido nei confronti del
caricatore, salvo che il vettore o chi per lui, nell'astenersi dal formulare le riserve contemplate al paragrafo 2 del presente
articolo, non intenda ledere un terzo, destinatario incluso, il
quale agisca basandosi sulla descrizione delle merci data dalla
polizza di carico. Ove, in quest'ultimo caso, le riserva omessa
riguardi le indicazioni fornite dal caricatore destinate e figurare
nella polizza di carico, il vettore non ha diritto ad alcun
indennizzo da parte del caricatore in virtu' del paragrafo 1 del presente articolo.
4. In caso di lesione intenzionale come da paragrafo 3 del
presente articolo, il vettore e' da ritenersi garante, senza fruire
dei limiti di responsabilita' contemplati dalla presente
Convenzione, per qualsiasi danno subito da un terzo, destinatario incluso, che abbia agito basandosi sulla descrizione delle merci data dalla polizza di carico.

Art. 18

ARTICOLO 18.
(Altri documenti rispetto alle polizze di carico).

Qualora il vettore emetta un documento diverso rispetto ad una
polizza di carico per accertare il ricevimento delle merci da
trasportare tale documento, salvo prova contraria, attestera' la
conclusione del contratto di trasporto via mare nonche' la presa in
consegna da parte del vettore delle merci che vi figurano descritte.

Art. 19

ARTICOLO 19.
(Avviso di perdita, danno o ritardo).

1. Salvo che il destinatario non inoltri per iscritto al vettore un avviso di perdita o danno specificante la natura generica del
danno o della perdita entro e non oltre il primo giorno lavorativo successivo a quello in cui le merci gli sono state consegnate, la consegna delle stesse costituisce presunzione, salvo prova
contraria, che le merci sono state consegnate dal vettore come
descritte dal documento di trasporto, o, qualora tale documento non sia stato emesso, che sono state consegnate in buono stato.
2. Qualora la perdita o il danno non siano apparenti, le
disposizioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo trovano
applicazione solo se non vi e' stato avviso trasmesso per iscritto entro i 15 giorni successivi alla data di consegna delle merci al destinatario.
3. Qualora lo stato delle merci sia stato oggetto di ispezione in
contraddittorio all'atto della loro consegna al destinatario, non sara' necessario trasmettere per iscritto avviso per la perdita o il danno constatato nel corso dell'ispezione suddetta.
4. In caso di perdita o di danno accertato o presunto, vettore e destinatario saranno tenuti a fornire l'un l'altro tutte le
facilitazioni del caso onde procedere all'ispezione delle merci nonche' alla verifica del numero dei colli.
5. Nessun risarcimento e' dovuto per danno risultante da ritardo di consegna salvo che un avviso sia stato trasmesso per iscritto al
vettore entro 60 giorni dalla data di consegna delle merci al destinatario.
6. Qualora le merci siano state consegnate da un sostituto
vettore, qualsiasi avviso trasmessogli in virtu' del presente
articolo avra' gli stessi effetti che se trasmesso al vettore, e
qualsiasi avviso trasmesso al vettore avra' gli stessi effetti che se trasmesso al sostituto vettore.
7. Qualora non giunga per iscritto al caricatore un avviso di
perdita o di danno specificante la natura generica di detta perdita
o danno, da parte del vettore o sostituto vettore entro 90 giorni dalla piu' remota delle due seguenti date: data in cui si e'
verificata la perdita o il danno o data in cui le merci sono state consegnate conformemente all'articolo 4, paragrafo 2, si riterra', salvo prova contraria, che il vettore o il sostituto vettore non
abbia subito alcuna perdita o danno dovuto a errore o negligenza del caricatore, dei suoi preposti o mandatari.
8. Ai fini del presente articolo, un avviso consegnato a chi
agisce in nome del vettore o sostituto vettore, sia esso il
capitano o l'ufficiale responsabile, o a chi agisce in nome del
caricatore e' da ritenersi trasmesso al vettore, al sostituto vettore o al caricatore, rispettivamente.

Art. 20

ARTICOLO 20.
(Prescrizione delle azioni).

1. Qualsiasi azione relativa al trasporto di merci via mare in
virtu' della presente Convenzione si prescrive qualora non sia
stato avviato nel termine di due anni un procedimento giudiziario o arbitrale.
2. Il termine di prescrizione decorre dal giorno in cui il
vettore ha consegnato le merci o parte di esse, o, se le merci non sono state consegnate, dal giorno in cui avrebbero dovuto esserlo.
3. Il giorno indicato quale giorno di decorrenza del termine di prescrizione non e' compreso nel termine.
4. La persona cui un reclamo e' stato inoltrato puo' in qualunque
momento durante il termine di prescrizione protrarre il termine
stesso con una dichiarazione rivolta per iscritto all'autore del
reclamo. Il termine puo' essere nuovamente protratto con una o piu' altre dichiarazioni.
5. Un'azione di regresso potra' essere esercitata da persona che figuri responsabile anche dopo lo scadere del termine di
prescrizione previsto nei precedenti paragrafi, purche' entro il
termine fissato dalla legge dello Stato in cui l'azione giudiziaria
e' stata promossa. Tuttavia, tale termine non potra' essere
inferiore a 90 giorni a partire dalla data in cui chi esercita
l'azione di regresso ha composto il reclamo o ha ricevuto notifica della citazione.

Art. 21

ARTICOLO 21.
(Competenza).

1. In qualsiasi lite relativa al trasporto merci, in virtu' della
presente Convenzione, l'attore puo', a sua discrezione, intentare un procedimento dinnanzi a un tribunale competente secondo la legge
dello Stato in cui il tribunale e' situato e sotto la cui
giurisdizione rientra uno dei luoghi o porti qui di seguito specificati:
a) sede principale del convenuto o, in difetto, sua residenza abituale;
b) luogo ove il contratto e' stato stipulato, purche' il
convenuto vi abbia una sede, una succursale od un'agenzia attraverso la quale il contratto sia stato stipulato;
c) porto di imbarco o porto di sbarco;
d) altro luogo all'uopo indicato nel contratto di trasporto via
mare.
2. a) Indipendentemente dalle disposizioni precedenti del
presente articolo, un'azione potra' essere intentata dinanzi ai
tribunali di qualsiasi porto o luogo di uno Stato contraente ove la
nave che effettui il trasporto o qualsiasi altra nave dello stesso proprietario e' stata pignorata conformemente alle norme
applicabili della legislazione di tale Stato e del diritto
internazionale. In tal caso, tuttavia, su richiesta del convenuto, l'attore dovra', a sua discrezione, portare il procedimento
dinnanzi a una delle giurisdizioni contemplate al paragrafo 1 del presente articolo affinche' deliberi sull'istanza, ma il convenuto dovra' precedentemente fornire garanzie sufficienti ad assicurare il pagamento di qualsiasi somma aggiudicabile all'attore;
b) il tribunale del porto o del luogo del pignoramento
deliberera' se ed in che misura le garanzie fornite sono sufficienti.
3. Nessun procedimento giudiziario relativo al trasporto di merci
in virtu' della presente Convenzione puo' essere promosso in luogo non specificato al paragrafo 1 o 2 del presente articolo. La
disposizione di cui al presente paragrafo non pregiudica la
competenza dei tribunali degli Stati contraenti per quanto concerne i provvedimenti provvisori o cautelativi.
4. a) Qualora un'azione sia stata intentata dinanzi ad un
tribunale competente in virtu' del paragrafo 1 o 2 del presente
articolo, o qualora una sentenza sia stata emessa da tale
tribunale, nessun nuovo procedimento potra' essere promosso fra le stesse parti e sullo stesso merito a meno che la sentenza del
tribunale dinanzi al quale il primo procedimento e' stato intentato
non sia esecutiva nel paese in cui il nuovo procedimento e' promosso;
b) ai fini del presente articolo, i provvedimenti tendenti ad ottenere l'esecuzione di una sentenza non debbono considerarsi come promozione di un nuovo procedimento;
c) ai fini del presente articolo, il rinvio di un procedimento
dinanzi ad un altro tribunale dello stesso paese, o dinanzi ad un tribunale di un altro paese, conformemente alla lettera a),
paragrafo 2, del presente articolo, non deve considerarsi come promozione di un nuovo procedimento.
5. Indipendentemente dalle disposizioni dei precedenti paragrafi,
qualsiasi accordo concluso fra le parti per l'elezione del foro
competente a seguito di controversia sorta sul contratto di trasporto via mare e' da ritenersi valido.

Art. 22

ARTICOLO 22.
(Arbitrato).

1. Fatte salve le disposizioni del presente articolo, le parti
potranno prevedere, con accordo stipulato per iscritto, che
qualsiasi controversia relativa al trasporto di merci in virtu' della presente Convenzione sia soggetta ad arbitrato.
2. Qualora un contratto di noleggio contempli una disposizione
che preveda che le controversie risultanti dalla sua esecuzione
sono soggette ad arbitrato, e qualora una polizza di carico emessa in conformita' con tale contratto di noleggio non specifichi con
apposita clausola che detta disposizione vincola il detentore della polizza di carico, il vettore non potra' far valere detta
disposizione ad un detentore in buona fede della polizza di carico.
3. La procedura arbitrale sara' avviata, a discrezione
dell'attore:
a) o in un luogo sito sul territorio di uno Stato in cui si
trova:
i) la principale sede del convenuto, o, in difetto, la sua
abituale residenza; o
ii) il luogo ove il contratto e' stato stipulato, purche' il convenuto vi abbia una sede, una succursale od una agenzia attraverso la quale il contratto e' stato stipulato; o
iii) il porto di imbarco o il porto di sbarco;
b) o in altro luogo all'uopo definito nella clausola o nel
patto compromissorio.
4. L'arbitro od il tribunale arbitrale applichera' le norme della
presente Convenzione.
5. Le disposizioni di cui ai paragrafi 3 e 4 del presente
articolo debbono ritenersi incluse in qualsiasi clausola o patto
compromissorio, e qualsiasi disposizione della clausola o del patto che vi fosse contraria dovra' ritenersi nulla.
6. Nessuna disposizione del presente articolo pregiudica la
validita' di un accordo relativo all'arbitrato stipulato fra le
parti a seguito di contrasto sorto sul contratto di trasporto via mare.

Art. 23

ARTICOLO 23.
(Clausole contrattuali).

1. Qualsiasi clausola del contratto di trasporto via mare, della polizza di carico o di altro documento attestante il contratto di trasporto via mare che deroghi direttamente o indirettamente alle disposizioni della presente Convenzione dovra' ritenersi nulla. La nullita' di tale clausola non inficiera' la validita' delle altre disposizioni del contratto o del documento in cui figura.
L'eventuale clausola che contempli la cessione al vettore dei
proventi dell'assicurazione delle merci, o altra analoga clausola, dovra' ritenersi nulla.
2. Indipendentemente dalle disposizioni del paragrafo 1 del
presente, articolo, il vettore potra' assumersi responsabilita' ed obblighi piu' gravosi di quelli previsti dalla presente Convenzione.
3. Ogni qualvolta sia emessa una polizza o altro documento
comprovante il contratto di trasporto via mare, tale documento
dovra' recare menzione che il trasporto e' soggetto alle
disposizioni della presente Convenzione che colpiscono di nullita' qualsiasi clausola che vi deroghi a danno del caricatore o del destinatario.
4. Qualora l'avente diritto alle merci subisca un danno a seguito
di una clausola nulla in virtu' del presente articolo o della
omessa menzione di cui al paragrafo 3 del presente articolo, il
vettore sara' tenuto a versare all'avente diritto alle merci, in
conformita' con la presente Convenzione, l'eventuale supplemento di
risarcimento dovuto a fronte delle perdite, danni o ritardi subiti dalle merci. Inoltre, il vettore sara' tenuto a rimborsare
all'avente diritto le spese sostenute per far valere il proprio
diritto, con riserva che le spese incorse nel procedimento in cui la disposizione di cui sopra e' invocata, saranno determinate
conformemente alla legge dello Stato ove il procedimento e' promosso.

Art. 24

ARTICOLO 24.
(Avarie comuni).

1. Nessuna disposizione della presente Convenzione osta alla
applicazione delle disposizioni del contratto di trasporto via mare
o della legislazione nazionale circa il regolamento delle avarie comuni.
2. Fatto salvo l'articolo 20, le disposizioni della presente
Convenzione che regolano la responsabilita' del vettore per perdite
o danni subiti dalle merci definiscono anche se il destinatario
puo' rifiutarsi di concorrere alle avarie comuni e se il vettore e'
tenuto a indennizzare il destinatario per l'eventuale suo concorso alle avarie comuni o alle spese di salvataggio.

Art. 25

ARTICOLO 25.
(Altre convenzioni).

1. La presente Convenzione non pregiudica in alcun modo i diritti
o gli obblighi del vettore, sostituto vettore o dei loro preposti o
mandatari risultanti da convenzioni internazionali o da
disposizioni di diritto interno circa i limiti di responsabilita' dei proprietari di mezzi marittimi.
2. Le disposizioni di cui agli articoli 21 e 22 della presente
Convenzione non ostano all'applicazione delle disposizioni
obbligatorie di altra Convenzione multilaterale gia' vigente alla data della presente Convenzione e concernente questioni trattate da
detti articoli, purche' il contrasto interessi esclusivamente delle
parti che abbiano la loro sede principale in Stati che hanno
sottoscritto l'altra Convenzione. Il presente paragrafo, tuttavia, non pregiudica l'applicazione del paragrafo 4, articolo 22, della presente Convenzione.
3. Nessuna responsabilita' in virtu' delle disposizioni della
presente Convenzione e' riconosciuta per danni causati da incidente
nucleare, qualora il gestore di un impianto nucleare sia responsabile per tali danni:
a) in applicazione sia della Convenzione di Parigi del 29
luglio 1960 circa la responsabilita' civile nel campo dell'energia nucleare, cosi' come modificata dal Protocollo addizionale del 28 gennaio 1964, sia della Convenzione di Vienna del 21 maggio 1963
relativa alla responsabilita' civile in materia di danni nucleari, ovvero
b) in virtu' delle disposizioni di diritto interno regolanti la
responsabilita' in caso di tale tipo di danni, purche' tuttavia
dette disposizioni siano sotto ogni aspetto altrettanto favorevole alla persona lesa da tali danni delle disposizioni di cui alla Convenzione di Parigi o alla Convenzione di Vienna.
4. Nessuna responsabilita' e' ascrivibile in virtu' delle
disposizioni della presente Convenzione per perdita, danno o
ritardo di consegna di bagagli per i quali il vettore e'
responsabile in virtu' di una convenzione internazionale o delle
disposizioni di diritto interno relative al trasporto via mare di passeggeri e loro bagagli.
5. Nessuna disposizione della presente Convenzione vieta ad uno Stato contraente di applicare una diversa convenzione
internazionale gia' vigente alla data della presente Convenzione, e
che si applichi obbligatoriamente a contratti di trasporto
riguardanti essenzialmente un modo di trasporto che non sia quello marittimo. Detta disposizione si applica pure a qualsiasi ulteriore revisione o modifica di detta Convenzione internazionale.

Art. 26

ARTICOLO 26.
(Unita' di conto).

1. L'unita' di conto contemplata all'articolo 6 della presente
Convenzione e' il diritto speciale di prelievo cosi' come definito dal Fondo monetario internazionale. Le somme menzionate
all'articolo 6 sono convertite nella moneta nazionale di uno Stato in base al valore di tale moneta alla data della sentenza o ad una data convenuta fra le parti. Il valore, in diritti speciali di
prelievo, della moneta nazionale di uno Stato contraente che e'
membro del Fondo monetario internazionale, e' calcolato secondo il metodo di valutazione applicato dal Fondo monetario internazionale alla data in oggetto per le proprie operazioni e transazioni. Il
valore, in diritti speciali di prelievo, della moneta nazionale di uno Stato contraente che non e' membro del Fondo monetario
internazionale e' calcolato secondo il criterio fissato da tale Stato.
2. Tuttavia, gli Stati che non sono membri del Fondo monetario
internazionale, e la cui legislazione non consente loro di
applicare le disposizioni del paragrafo 1 del presente articolo,
possono, al momento della firma o della ratifica,
dell'accettazione, dell'approvazione o dell'adesione, o anche in
qualsiasi momento successivo, dichiarare che i limiti di
responsabilita' previsti dalla presente Convenzione e applicabili sull'intero loro territorio sono fissati a:
12.500 unita' monetarie per collo o per unita' di carico o 37,5
unita' monetarie per chilo di peso lordo di merci.
3. L'unita' monetaria prevista al paragrafo 2 del presente
articolo corrisponde a sessantacinque milligrammi e mezzo di oro al
titolo di novecento millesimi di fino. La conversione in moneta
nazionale delle somme indicate al paragrafo 2 e' effettuata conformemente alla legislazione dello Stato in causa.
4. Il calcolo di cui all'ultima frase del paragrafo 1 e la
conversione di cui al paragrafo 3 del presente articolo vanno
effettuati in modo da esprimere nella moneta nazionale dello Stato contraente lo stesso valore reale, per quanto possibile, di quello espresso in unita' di conto all'articolo 6. Al momento della firma o di depositare il loro strumento di ratifica, accettazione,
approvazione o adesione, o nel valersi dell'opzione loro offerta dal paragrafo 2, del presente articolo, nonche' ogni qualvolta un
mutamento interviene nel loro metodo di calcolo o nel risultato
della conversione, gli Stati contraenti sono tenuti a trasmettere al depositario il loro metodo di calcolo conformemente al paragrafo
1 del presente articolo o i risultati di tale conversione
conformemente al paragrafo 3 del presente articolo, a seconda del caso.

Art. 27

ARTICOLO 27.
(Depositario).

Il Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite e'
designato quale depositario della presente Convenzione.

Art. 28

ARTICOLO 28.
(Firma, ratifica, accettazione, approvazione e adesione).

1. La presente Convenzione e' aperta alla firma di tutti gli
Stati fino al 30 aprile 1979, presso la Sede dell'Organizzazione delle Nazioni Unite a New York.
2. La presente Convenzione e' soggetta a ratifica, accettazione o
approvazione da parte degli Stati firmatari.
3. Successivamente al 30 aprile 1979, la presente Convenzione
sara' aperta all'adesione di tutti gli Stati non firmatari.
4. Gli strumenti di ratifica, accettazione, approvazione e
adesione saranno depositati presso il Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite.

Art. 29

ARTICOLO 29.
(Riserve).

Nessuna riserva e' consentita alla presente Convenzione.

Art. 30

ARTICOLO 30.
(Entrata in vigore).

1. La presente Convenzione entrera' in vigore il primo giorno del
mese successivo allo spirare del termine di un anno dalla data del deposito del ventesimo strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione.
2. Per ogni Stato che diverra' parte contraente della presente
Convenzione dopo la data del deposito del ventesimo strumento di
ratifica, accettazione, approvazione o adesione, la presente
Convenzione entrera' in vigore il primo giorno del mese successivo allo spirare di un termine di un anno dalla data del deposito dell'apposito strumento a' nome del suddetto Stato.
3. Ciascuno Stato contraente applichera' le disposizioni della
presente Convenzione ai contratti di trasporto per mare che saranno
conclusi a partire dall'entrata in vigore della Convenzione nei suoi confronti.

Art. 31

ARTICOLO 31.
(Denuncia di altre convenzioni).

1. Al momento di divenire Stato contraente della presente
Convenzione, ogni Stato parte della Convenzione internazionale per l'unificazione di talune norme in materia di polizze di carico,
firmata a Bruxelles il 25 agosto 1924 (Convenzione del 1924)
notifichera' al Governo belga, nella sua qualita' di depositario
della Convenzione del 1924, la denuncia di detta Convenzione,
dichiarando che la denuncia stessa avra' effetto a partire dalla
data in cui la presente Convenzione entrera' in vigore nei suoi confronti.
2. All'entrata in vigore della presente Convenzione in virtu' del
paragrafo 1, articolo 30, il depositario della presente Convenzione
notifichera' al Governo belga nella sua qualita' di depositario
della Convenzione del 1924 la data di detta entrata in vigore come pure i nomi degli Stati contraenti nei confronti dei quali la Convenzione e' entrata in vigore.
3. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 del presente articolo si applicano mutatis mutandis agli Stati parte del Protocollo firmato il 23 febbraio 1968 che modifica la Convenzione internazionale per l'unificazione di talune norme in materia di polizze di carico firmata a Bruxelles il 25 agosto 1924.
4. Indipendentemente dalle disposizioni dell'articolo 2 della
presente Convenzione, ai fini del paragrafo 1 del presente
articolo, uno Stato contraente potra', se lo ritiene opportuno,
differire la denuncia della Convenzione del 1924 nonche' della
Convenzione del 1924 modificata con Protocollo del 1968 per un
periodo massimo di cinque anni a partire dalla data di entrata in vigore della presente Convenzione. In tal caso, notifichera' le sue
intenzioni al Governo belga. Durante tale periodo transitorio,
sara' tenuto ad applicare agli Stati contraenti la presente Convenzione e nessun'altra.

Art. 32

ARTICOLO 32.
(Revisione ed emendamenti).

1. Su richiesta di almeno un terzo degli Stati contraenti della presente Convenzione, il depositario convochera' una conferenza
degli Stati contraenti avente per oggetto la revisione o l'emendamento della presente Convenzione.
2. Qualsiasi strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione depositato dopo l'entrata in vigore di un emendamento
della presente Convenzione dovra' ritenersi applicabile alla Convenzione cosi' come emendata.

Art. 33

ARTICOLO 33.
(Revisione delle somme limite nonche' dell'unita' di conto o
dell'unita' monetaria).

1. Indipendentemente dalle disposizioni dell'articolo 32, una
conferenza avente come unico scopo la revisione delle somme
stabilite all'articolo 6 e all'articolo 26 paragrafo 2, ovvero la sostituzione di una delle due o di entrambe le unita' definite
all'articolo 26, paragrafi 1 e 3, con altre unita', verra'
convocata dal depositario in conformita' col paragrafo 2 del
presente articolo. La revisione delle somme non sara' effettuata che in seguito ad una sensibile modifica del loro valore reale.
2. Una conferenza di revisione sara' convocata dal depositario su
richiesta di almeno un quarto degli Stati contraenti.
3. Qualsiasi decisione della Conferenza sara' presa alla
maggioranza dei due terzi degli Stati partecipanti. L'emendamento sara' comunicato dal depositario a tutti gli Stati contraenti per accettazione e a tutti gli Stati firmatari della Convenzione per informazione.
4. Qualsiasi emendamento adottato entrera' in vigore il primo del
mese successivo al termine di un anno trascorso dalla sua
accettazione da parte dei due terzi degli Stati contraenti. La sua accettazione avverra' con deposito di un apposito formale strumento presso il depositario.
5. Dopo l'entrata in vigore di un emendamento, uno Stato
contraente che abbia accettato l'emendamento, sara' in diritto di applicare la Convenzione cosi' come emendata nei suoi rapporti con gli Stati contraenti che non abbiano, entro sei mesi dall'adozione dell'emendamento, notificato al depositario di non sentirsi vincolati dall'emendamento stesso.
6. Qualsiasi strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione depositato successivamente all'entrata in vigore di un
emendamento della presente Convenzione dovra' ritenersi applicabile alla Convenzione cosi' come emendata.

Art. 34

ARTICOLO 34.
(Denuncia).

1. Qualsiasi Stato contraente puo' in qualsiasi momento
denunziare la presente Convenzione con notifica scritta indirizzata al depositario.
2. La denuncia avra' effetto il primo del mese successivo allo
scadere del termine di un anno dalla data di ricevimento della
notifica da parte del depositario. Qualora sia specificato un
periodo piu' prolungato nella notifica, la denuncia avra' effetto allo scadere del periodo in questione a partire dalla data di ricevimento della notifica.

Fatto ad Amburgo, il trentun marzo millenovecentosettantotto, in unico originale in cui i testi inglese, arabo, cinese, spagnolo, francese e russo sono ugualmente autentici.

In fede di che i sottoscritti plenipotenziari, debitamente
autorizzati dai loro rispettivi governi, hanno firmato la presente Convenzione.

(Seguono le firme).
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 25 gennaio 1983
PERTINI FANFANI - COLOMBO - DARIDA - DI GIESI Visto, il Guardasigilli: DARIDA

Convention

CONVENTION des Nations Unies sur le transport de marchandises par mer, 1978





Parte di provvedimento in formato grafico