Adesione alla convenzione delle Nazioni Unite sul trasporto di merci per mare, adottata ad Amburgo il 31 marzo 1978, e sua esecuzione.
Art. 20
ARTICOLO 20.
(Prescrizione delle azioni).
1. Qualsiasi azione relativa al trasporto di merci via mare in
virtu' della presente Convenzione si prescrive qualora non sia
stato avviato nel termine di due anni un procedimento giudiziario o arbitrale.
2. Il termine di prescrizione decorre dal giorno in cui il
vettore ha consegnato le merci o parte di esse, o, se le merci non sono state consegnate, dal giorno in cui avrebbero dovuto esserlo.
3. Il giorno indicato quale giorno di decorrenza del termine di prescrizione non e' compreso nel termine.
4. La persona cui un reclamo e' stato inoltrato puo' in qualunque
momento durante il termine di prescrizione protrarre il termine
stesso con una dichiarazione rivolta per iscritto all'autore del
reclamo. Il termine puo' essere nuovamente protratto con una o piu' altre dichiarazioni.
5. Un'azione di regresso potra' essere esercitata da persona che figuri responsabile anche dopo lo scadere del termine di
prescrizione previsto nei precedenti paragrafi, purche' entro il
termine fissato dalla legge dello Stato in cui l'azione giudiziaria
e' stata promossa. Tuttavia, tale termine non potra' essere
inferiore a 90 giorni a partire dalla data in cui chi esercita
l'azione di regresso ha composto il reclamo o ha ricevuto notifica della citazione.
(Prescrizione delle azioni).
1. Qualsiasi azione relativa al trasporto di merci via mare in
virtu' della presente Convenzione si prescrive qualora non sia
stato avviato nel termine di due anni un procedimento giudiziario o arbitrale.
2. Il termine di prescrizione decorre dal giorno in cui il
vettore ha consegnato le merci o parte di esse, o, se le merci non sono state consegnate, dal giorno in cui avrebbero dovuto esserlo.
3. Il giorno indicato quale giorno di decorrenza del termine di prescrizione non e' compreso nel termine.
4. La persona cui un reclamo e' stato inoltrato puo' in qualunque
momento durante il termine di prescrizione protrarre il termine
stesso con una dichiarazione rivolta per iscritto all'autore del
reclamo. Il termine puo' essere nuovamente protratto con una o piu' altre dichiarazioni.
5. Un'azione di regresso potra' essere esercitata da persona che figuri responsabile anche dopo lo scadere del termine di
prescrizione previsto nei precedenti paragrafi, purche' entro il
termine fissato dalla legge dello Stato in cui l'azione giudiziaria
e' stata promossa. Tuttavia, tale termine non potra' essere
inferiore a 90 giorni a partire dalla data in cui chi esercita
l'azione di regresso ha composto il reclamo o ha ricevuto notifica della citazione.