N NORME. red.it

Ratifica ed esecuzione della convenzione tra la Repubblica italiana e la Repubblica d'Austria sulla sicurezza sociale, con allegato protocollo finale, firmati a Vienna il 21 gennaio 1981.

Art. 7

Articolo 7.

Laddove gli articoli 8 e 9 non dispongano diversamente, si applica la legislazione dello Stato contraente sul cui territorio si esercita l'attivita' lavorativa. Ai lavoratori dipendenti questa norma si applica anche nel caso in cui la residenza del lavoratore o del suo datore di lavoro si trovi nel territorio dell'altro Stato contraente.