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Ratifica ed esecuzione della convenzione tra la Repubblica italiana e la Repubblica d'Austria sulla sicurezza sociale, con allegato protocollo finale, firmati a Vienna il 21 gennaio 1981.

Art. 21

Articolo 21.

Se in base alla legislazione austriaca una persona ha diritto, anche senza ricorrere all'applicazione dell'articolo 16, ad una prestazione il cui importo sia piu' elevato della somma delle prestazioni austriache calcolate secondo l'articolo 17, paragrafo 1, lettera c), e dalle prestazioni italiane spettanti, l'Istituto austriaco e' tenuto a corrispondere, oltre alla pensione parziale a suo carico, un complemento uguale alla differenza fra l'importo totale delle prestazioni e l'importo della prestazione dovuta unicamente in virtu' della legislazione austriaca.