Ratifica ed esecuzione della convenzione tra la Repubblica italiana e la Repubblica d'Austria sulla sicurezza sociale, con allegato protocollo finale, firmati a Vienna il 21 gennaio 1981.
Art. 13
Articolo 13.
1. Al titolare di pensione dovuta in virtu' delle legislazioni di entrambi gli Stati contraenti si applica la legislazione sull'assicurazione malattie dei pensionati dello Stato contraente sul cui territorio il pensionato risiede.
La pensione dovuta in virtu' della legislazione di un solo Stato si considera come pensione dell'altro Stato qualora il titolare di essa risieda in questo ultimo Stato.
2. Il paragrafo 1 e' applicabile per analogia ai richiedenti la pensione.
1. Al titolare di pensione dovuta in virtu' delle legislazioni di entrambi gli Stati contraenti si applica la legislazione sull'assicurazione malattie dei pensionati dello Stato contraente sul cui territorio il pensionato risiede.
La pensione dovuta in virtu' della legislazione di un solo Stato si considera come pensione dell'altro Stato qualora il titolare di essa risieda in questo ultimo Stato.
2. Il paragrafo 1 e' applicabile per analogia ai richiedenti la pensione.