Provvidenze in favore dell'industria cantieristica navale.
Art. 1.
Norme programmatiche
I contributi di cui alla presente legge sono concessi al fine di conseguire gli obiettivi del piano di ristrutturazione dell'industria delle costruzioni navali ed in particolare:
a) una domanda di naviglio corrispondente alla esigenza di rinnovare la flotta mercantile adeguandola alle necessita' economiche del Paese ed allo sviluppo dei traffici marittimi;
b) l'allineamento dei costi di produzione a quelli delle industrie cantieristiche europee;
c) la stabilizzazione di una capacita' produttiva che, tenendo conto delle condizioni del mercato e delle sue evoluzioni, sia adeguata al raggiungimento degli obiettivi del piano.
Il Ministro della marina mercantile riferisce ogni sei mesi al Parlamento, con una apposita relazione, sullo stato di attuazione della presente legge e di quelle aventi finalita' di attuazione del piano di settore per la ristrutturazione dell'industria delle costruzioni navali concernenti le provvidenze a favore della riparazione navale, lo sviluppo della ricerca applicata nel settore della costruzione e della propulsione navale, la demolizione del naviglio abbinata alla costruzione di nuove unita' ed il credito navale.