Provvidenze in favore dell'industria cantieristica navale.
Preambolo
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:
Titolo I
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1.
Norme programmatiche
I contributi di cui alla presente legge sono concessi al fine di conseguire gli obiettivi del piano di ristrutturazione dell'industria delle costruzioni navali ed in particolare:
a) una domanda di naviglio corrispondente alla esigenza di rinnovare la flotta mercantile adeguandola alle necessita' economiche del Paese ed allo sviluppo dei traffici marittimi;
b) l'allineamento dei costi di produzione a quelli delle industrie cantieristiche europee;
c) la stabilizzazione di una capacita' produttiva che, tenendo conto delle condizioni del mercato e delle sue evoluzioni, sia adeguata al raggiungimento degli obiettivi del piano.
Il Ministro della marina mercantile riferisce ogni sei mesi al Parlamento, con una apposita relazione, sullo stato di attuazione della presente legge e di quelle aventi finalita' di attuazione del piano di settore per la ristrutturazione dell'industria delle costruzioni navali concernenti le provvidenze a favore della riparazione navale, lo sviluppo della ricerca applicata nel settore della costruzione e della propulsione navale, la demolizione del naviglio abbinata alla costruzione di nuove unita' ed il credito navale.
Art. 2.
Comitato consultivo per la cantieristica
Presso il Ministero della marina mercantile e' istituito un comitato consultivo, composto di undici esperti, nominato con decreto del Ministro della marina mercantile, di cui tre designati dallo stesso Ministro ed otto designati, rispettivamente, uno dall'armamento privato, uno dall'armamento pubblico, tre dalle organizzazioni rappresentative dei cantieri navali nazionali maggiori, medi e minori, tre dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori piu' rappresentative su scala nazionale.
Il comitato:
a) esamina periodicamente, su relazione del Ministro della marina mercantile, lo stato di attuazione del piano di settore per la ristrutturazione dell'industria delle costruzioni navali;
b) esamina l'andamento della produzione delle nuove costruzioni navali, in rapporto alle esigenze di rinnovamento e di potenziamento della flotta mercantile commisurate alle necessita' dello sviluppo economico nazionale;
c) propone programmi di studio e di ricerca tecnica ed economica nel campo dell'industria delle costruzioni e della propulsione navale;
d) esamina ogni altra questione relativa all'attuazione del piano di settore per la ristrutturazione dell'industria delle costruzioni navali, sottopostagli dal Ministro della marina mercantile.
Il comitato, convocato almeno due volte l'anno entro i mesi di giugno e di dicembre, redige annualmente una relazione sullo svolgimento della propria attivita' che, a cura del Ministro della marina mercantile, viene trasmessa al CIPE e per conoscenza al Parlamento.
Titolo II
CONTRIBUTI PER NUOVE COSTRUZIONI, TRASFORMAZIONI E MODIFICAZIONI NAVALI
Art. 3.
Contributo per nuove costruzioni
Per le nuove ((costruzioni complete a scafo metallico o realizzato con altri materiali a tecnologia avanzata)), il Ministro della marina mercantile puo' concedere ai cantieri navali nazionali costruttori, per i contratti di costruzione o di prima vendita, stipulati nel periodo dal 1 gennaio 1981 al 31 dicembre 1983, un contributo calcolato sul prezzo contrattuale, comprese eventuali aggiunte o varianti risultanti da atti di data certa anteriore all'ultimazione della costruzione, pari al 25 per cento per i cantieri navali maggiori, al 18 per cento per i cantieri navali medi e al 13 per cento per i cantieri navali minori. ((2))
In assenza di contratto le aliquote di cui al precedente comma si calcolano sul prezzo dichiarato dal cantiere, con riferimento all'anno di inizio dei lavori, sempre che l'inizio stesso avvenga nel periodo indicato nel comma precedente.
Per i cantieri ubicati nel Mezzogiorno le aliquote del contributo di cui al primo comma sono elevate rispettivamente di 5, 3 e 2 punti percentuali.
A decorrere dal 1 luglio 1982 il contributo e' ridotto nella misura di 2 punti percentuali per i cantieri maggiori e di 2,50 punti percentuali per i cantieri medi e minori; dal 1 gennaio 1983 il contributo e' ulteriormente ridotto di 2 punti percentuali per tutti i cantieri.
((Il Ministro della marina mercantile, tenuto conto dell'andamento delle commesse e della produzione nazionale, puo' proporre al CIPI, che si esprimera' nei successivi trenta giorni, modifiche di dette percentuali, anche per singole categorie di cantieri. Alle predette modifiche si provvede con decreto del Ministro della marina mercantile)).
AGGIORNAMENTO (2)
La L. 22 marzo 1985, n. 111 ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che le percentuali di contribuzione previste dal primo comma dell'articolo 3 della presente legge, per le nuove costruzioni nonche' le trasformazioni e modificazioni navali riguardanti unita' di stazza lorda di almeno 1.000 tonnellate, sono fissate nella misura del 25 per cento per i cantieri maggiori, del 15 per cento per i cantieri medi e dell'11 per cento per i cantieri minori.
In caso di stipulazione, da parte di un cantiere maggiore, dal 1 gennaio 1985, di un contratto per nuova costruzione uguale od inferiore a 3.500 tonnellate di stazza lorda, con esclusione delle navi traghetto, la percentuale di contribuzione e' pari a quella prevista per i cantieri medi.
La L. 22 marzo 1985, n. 111 ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che le percentuali di contribuzione previste dal primo comma dell'articolo 3 della presente legge, per le nuove costruzioni nonche' le trasformazioni e modificazioni navali riguardanti unita' di stazza lorda di almeno 1.000 tonnellate, sono fissate nella misura del 25 per cento per i cantieri maggiori, del 15 per cento per i cantieri medi e dell'11 per cento per i cantieri minori.
In caso di stipulazione, da parte di un cantiere maggiore, dal 1 gennaio 1985, di un contratto per nuova costruzione uguale od inferiore a 3.500 tonnellate di stazza lorda, con esclusione delle navi traghetto, la percentuale di contribuzione e' pari a quella prevista per i cantieri medi.
Art. 4.
Cantieri ammessi al contributo
((Possono ottenere la concessione del contributo di cui all'articolo 3 i cantieri costruttori di navi mercantili destinate alla navigazione marittima indicate nel successivo articolo 5 che, in effettivo esercizio al 31 dicembre 1963, abbiano continuato la propria attivita' fino al 31 dicembre 1983 con sospensioni anche totali, purche' limitate nel tempo)).
Ai fini anzidetti non ha rilevanza la modifica della ragione sociale o il subingresso di societa' diverse, purche' aventi come oggetto sociale quello della costruzione di navi e/o galleggianti in genere.
Sono esclusi dai benefici, di cui all'articolo 3, i cantieri ai quali sia stato concesso il contributo del titolo III della legge 4 gennaio 1968, n. 19, per la conversione dell'attivita' di costruzione navale, salvo che si tratti del tipo di produzione di cui alla lettera c) del successivo articolo 5.
COMMA ABROGATO DALLA L. 26 LUGLIO 1984, N. 396
Il Ministro della marina mercantile, sentito il CIPI, classifica con proprio decreto i cantieri navali in maggiori, medi e minori ai fini dell'assegnazione dei contributi di cui all'articolo 1, sulla base dei requisiti dagli stessi posseduti alla data del 1 gennaio 1981.
Il decreto di cui al comma precedente e' comunicato, prima della pubblicazione, ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica e trasmesso alle commissioni permanenti competenti per materia che esprimono il loro parere nel termine previsto dai rispettivi regolamenti.
Art. 5.
Campo di applicazione
Sono ammissibili al contributo di cui al precedente articolo 3 ((i lavori di costruzione delle unita' a scafo metallico o realizzato con altri materiali a tecnologia avanzata)), ((...)), di seguito indicate:
((a) navi di stazza lorda non inferiore a 150 tonnellate; tale limite e' ridotto a 75 tonnellate di stazza lorda per le unita' a tecnologia avanzata per trasporto passeggeri, nonche' per le unita' abilitate alla navigazione speciale limitata alla laguna di Venezia, che sono destinate al pubblico servizio lagunare di linea per il trasporto di passeggeri o di automezzi;))
b) rimorchiatori e spintori con apparato motore di potenza non inferiore a 500 cavalli vapore e draghe semoventi di stazza lorda non inferiore a 150 tonnellate;
((c) galleggianti e costruzioni di interesse energetico, costruzioni antinquinamento, unita' per ricerche nonche' per lavori in mare, e relative pertinenze, compresi i moduli abitativi, tutti di stazza lorda non inferiore a 150 tonnellate)).
((Sono escluse le costruzioni militari, da diporto, quelle effettuate per conto dello Stato, nonche' le unita' abilitate esclusivamente al servizio marittimo dei porti e delle rade)).
Art. 6.
Domanda di concessione del contributo
Nella domanda di concessione del contributo il cantiere deve indicare:
a) il tipo e le caratteristiche tecniche della costruzione;
b) l'anno di inizio dei lavori di costruzione e la presunta durata dei medesimi;
c) il prezzo della costruzione;
d) il committente e l'eventuale clausola di revisione prezzo, salvo le costruzioni di cui al secondo comma dell'articolo 3.
Art. 7.
Classificazione delle navi
Le navi di nuova costruzione per conto di armatori nazionali, per le quali sia stato concesso il contributo, devono essere iscritte nella piu' alta classe del Registro italiano navale nei casi in cui la classificazione sia obbligatoria.
Per le navi passeggeri o miste e per quelle di altro tipo di stazza lorda non inferiore a 1.000 tonnellate devono essere eseguite presso l'Istituto nazionale per studi ed esperienze di architettura navale - Vasca navale - di Roma, con i relativi modelli, prove per la ricerca e la realizzazione di buone forme di carena e di buon proporzionamento delle eliche.
Le prove suddette possono essere omesse per le navi costruite su prototipi di carena gia' sottoposti alle prove stesse.
Art. 8.
Termine di ultimazione dei lavori
Le costruzioni navali per le quali sia stata chiesta la concessione del contributo devono essere ultimate ((entro trenta mesi)) dal loro inizio.
((Ove il contratto preveda la costruzione di piu' navi dello stesso tipo, il termine di cui al primo comma e' aumentato di dodici mesi, limitatamente alla costruzione della seconda nave, e di sei mesi per la costruzione della terza)).
((I termini di cui al primo e secondo comma possono essere prorogati dal Ministro della marina mercantile per motivi eccezionali ove ne sia fatta richiesta prima della scadenza e venga accertato che l'inosservanza e' dovuta a causa non imputabile al cantiere ovvero a ragioni esclusivamente di ordine tecnico in relazione alle caratteristiche della costruzione navale)).
L'inosservanza del termine di ultimazione dei lavori determina la decadenza dal contributo.
Art. 9.
Apprestamenti difensivi
Ferme restando le disposizioni del regio decreto-legge 19 settembre 1935, n. 1836, convertito nella legge 9 gennaio 1936, n. 147, e successive modificazioni, sulle navi mercantili nazionali da carico secco deve essere installato e mantenuto in efficienza, a spese dei proprietari, in corrispondenza del boccaporto di maggiori dimensioni, un picco da carico di portata non inferiore a:
a) 10 tonnellate per le navi di stazza lorda da oltre 1.500 a 2.500 tonnellate;
b) 15 tonnellate per le navi di stazza lorda da oltre 2.500 a 5.000 tonnellate;
c) 30 tonnellate per le navi di stazza lorda oltre le 5.000 tonnellate.
Per le navi di tipo bulk-carrier, progettate e da costruirsi senza alcun picco da carico, la spesa grava sul bilancio del Ministero della difesa per le navi previste dal primo comma dell'articolo 25 del regio decreto-legge 19 settembre 1935, n. 1836, convertito nella legge 9 gennaio 1936, n. 147, e successive modificazioni, e sul bilancio del Ministero della marina mercantile per le navi previste dal secondo comma del medesimo articolo 25.
Qualora il Ministero della difesa - stato maggiore della Marina, ritenga necessario un picco da carico di portata maggiore di quella indicata nel primo comma, la differenza del costo fa carico al Ministero predetto.
((Sulle navi nazionali)), escluse le cisterne, il cui progetto prevede una velocita' oraria a pieno carico non inferiore a 14 miglia, devono essere eseguiti a spese dei proprietari, nei ponti inferiori a quello di coperta, adattamenti efficienti per i servizi
di acqua dolce e per lo scolo delle acque per il trasporto di uomini.
Le spese dei lavori che non siano a carico dei proprietari sono
rimborsate agli aventi diritto.
I costruttori debbono sottoporre, almeno trenta giorni prima dell'inizio della costruzione, i relativi piani al Ministero della difesa - stato maggiore della Marina, che indichera' i lavori da eseguirsi in tempo utile prima del loro inizio.
Per le navi non ritenute atte a ricevere gli apprestamenti e le attrezzature di cui ai commi precedenti, il Ministro della difesa, su conforme parere del capo di stato maggiore della Marina, puo' concedere deroghe ai relativi obblighi.
Art. 10.
Liquidazione del contributo
In corrispondenza del 25, del 50 e del 75 per cento dell'avanzamento globale della costruzione possono essere corrisposti tre anticipi ciascuno uguale al 25 per cento del contributo risultante dal provvedimento di concessione di cui al precedente articolo 3.
Dopo l'inizio dei lavori di costruzione per le unita' commesse o successivamente al contratto di prima vendita, indipendentemente dall'avanzamento globale della costruzione, qualora venga prestata idonea fidejussione, puo' essere corrisposto un anticipo fino al 75 per cento del contributo, risultante dal provvedimento di concessione, di cui al precedente articolo 3.
La fidejussione e' proporzionalmente ridotta o restituita in corrispondenza del raggiungimento dei prescritti avanzamenti.
A lavori ultimati il Ministero della marina mercantile valuta la congruita' del prezzo contrattuale comprensivo dell'eventuale revisione di questo o, in assenza di contratto, del prezzo dichiarato dal cantiere, eventualmente aggiornato al momento dell'ultimazione della costruzione.
La liquidazione definitiva del contributo e' disposta, in base ai risultati delle valutazioni di cui al precedente comma, con decreto del Ministro della marina mercantile con il quale e' modificato l'importo indicato nel provvedimento di concessione di cui all'articolo 3.
Qualora il contributo indicato nel provvedimento di concessione risulti, rispetto a quello da liquidare, superiore del 15 per cento, l'importo complessivo del contributo medesimo e' liquidato in misura pari alla differenza fra il doppio dell'ammontare dello stesso, calcolato a lavori ultimati, e l'85 per cento di quello stabilito nel provvedimento di concessione.
Art. 11.
Aumento del contributo
((Nel caso di commesse di nuove costruzioni navali acquisite dai cantieri maggiori e medi in situazioni di crisi produttiva o aziendale, prevista dalla legge 20 maggio 1975, n. 164, e nel caso di commesse da parte dei Paesi in via di sviluppo, il Ministro della marina mercantile di concerto con quello del tesoro puo' elevare il contributo di cui all'articolo 1 della presente legge del 20 per cento)).
Art. 12.
((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 22 MARZO 1985, N. 111))
Art. 13.
Contributo alla trasformazione e modificazione navale
Per i lavori di trasformazione e modificazione navale, iniziati nel periodo dal 1 gennaio 1981 al 31 dicembre 1983, riguardanti le unita' indicate nel precedente articolo 5, la cui stazza lorda sia almeno di 1.000 tonnellate, il Ministro della marina mercantile puo' concedere con proprio decreto alle imprese assuntrici, sul prezzo dei lavori medesimi, il contributo previsto dall'articolo 3.
Il suddetto limite di stazza lorda puo' essere variato con decreto del Ministro della marina mercantile in relazione all'entrata in vigore di accordi internazionali di cui l'Italia sia parte.
((Possono ottenere il contributo i cantieri che, in esercizio dal 1 gennaio 1967, abbiano continuato la propria attivita' fino al 31 dicembre 1983 con sospensioni anche totali, purche' limitate nel tempo)).
La liquidazione del contributo e' disposta a lavori ultimati previo accertamento dei lavori eseguiti e della congruita' del relativo prezzo.
Art. 14.
Controllo e vigilanza
Il Ministero della marina mercantile ha il controllo e la vigilanza sull'attivita' delle imprese ammesse alle provvidenze della presente legge, limitatamente alla utilizzazione delle stesse provvidenze.
I cantieri navali interessati devono periodicamente fornire le informazioni necessarie alla verifica dei risultati conseguiti con i provvedimenti attuativi del piano di settore per l'industria navalmeccanica nonche' ogni altra notizia richiesta dall'Amministrazione marittima per una piu' approfondita conoscenza dell'attivita' svolta.
In caso di inosservanza del predetto obbligo e' sospeso l'esame delle domande di concessione del contributo.
Per l'esercizio del controllo e della vigilanza, il Ministero della marina mercantile si avvale anche del Registro italiano navale.
Le spese per l'espletamento dei compiti indicati nei commi precedenti, nonche' quelle per consulenze, ricerche, per la partecipazione ai lavori di organismi internazionali, a convegni di studio, a manifestazioni, ad incontri organizzati per promuovere i necessari rapporti di collaborazione con amministrazioni, enti o societa' nazionali o estere operanti nel settore, sempre che rientrino nell'attivita' e nella problematica attinente la industria cantieristica navale, gravano su appositi fondi da costituirsi mediante ritenuta del 2 per mille sulle somme pagate per i contributi concessi. Dette somme vengono iscritte in apposito capitolo del bilancio del Ministero della marina mercantile.
Per l'esercizio della vigilanza e' assegnato al Registro italiano navale la meta' della ritenuta suddetta e allo Istituto nazionale per studi ed esperienze di architettura navale - Vasca navale - di Roma un quarto della ritenuta medesima.
Art. 15.
Accertamento dell'esecuzione dei lavori
L'accertamento relativo all'esecuzione dei lavori per i quali sono stati chiesti i contributi previsti dagli articoli 3 e 13 e' delegato al Registro italiano navale.
Titolo III
RISTRUTTURAZIONE
Art. 16.
Contributo per nuovi investimenti
Alle imprese ammesse ai contributi per l'attivita' di costruzione e riparazione navale che, in conformita' alle indicazioni contenute nel piano di settore per l'industria cantieristica, effettuano investimenti destinati a rendere piu' efficiente l'organizzazione produttiva, a razionalizzare l'assetto impiantistico o a migliorare le condizioni di lavoro ambientale, puo' essere concesso un contributo pari al 20 per cento dei relativi importi.
Art. 17.
Concessione del contributo
L'approvazione delle iniziative e la concessione del contributo di cui all'articolo 16 sono disposte con decreto del Ministro della marina mercantile sulla base della classificazione dei cantieri di cui al precedente articolo 4.
((COMMA ABROGATO DALLA L. 22 MARZO 1985, N. 111))
Il contributo non e' concesso per investimenti effettuati inferiori a due miliardi di lire nel caso di imprese maggiori, a un miliardo di lire per le imprese medie e a cinquecento milioni di lire per le imprese minori.
Eventuali variazioni ai piani di investimento di cui al precedente secondo comma possono essere comunicate al Ministero della marina mercantile entro il 30 giugno 1983; qualora il decreto di concessione sia stato gia' emanato, dette variazioni saranno approvate nei limiti della contribuzione prevista dal decreto stesso.
Art. 18.
Termine di ultimazione dei lavori
Le iniziative ammesse a contributo devono essere ultimate, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre 1985.
Art. 19.
Liquidazione del contributo
Al raggiungimento del 50 per cento della spesa per l'investimento ammesso, puo' essere concesso un corrispondente anticipo sul contributo, previa presentazione di garanzia fidejussoria d'importo corrispondente al suddetto anticipo.
La liquidazione del contributo e' disposta previo accertamento dei lavori eseguiti e dell'ammontare del relativo investimento da parte di una commissione presieduta dal direttore generale del naviglio e composta da tre funzionari del Ministero della marina mercantile nominati con decreto del Ministro.
Titolo IV
DISPOSIZIONI COMUNI E FINALI
Art. 20.
Termine per la presentazione dei documenti
di liquidazione finale del contributo
Con decreto del Ministro della marina mercantile saranno stabiliti i documenti necessari da presentarsi da parte delle imprese interessate alla concessione e al pagamento parziale e definitivo dei contributi di cui ai precedenti articoli 3, 11, 12, 13 e 16 nonche' i termini da osservarsi a pena di decadenza ai predetti fini.
Art. 21.
Decadenza dal contributo
Nell'ipotesi di decadenza dal contributo contemplata dalla presente legge il beneficiario e' obbligato a restituire le somme percepite piu' gli interessi calcolati sulla base del tasso ufficiale di sconto, in vigore alla data della dichiarazione di decadenza, aumentato di due punti.
Art. 22.
Cumulo di contributi
I contributi previsti dalla presente legge non sono cumulabili con altre provvidenze aventi analoghe finalita'.
Art. 23.
((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 22 MARZO 1985, N. 111))
Art. 24.
Norme fiscali
Ai contributi di cui alla presente legge si applica la disposizione di cui all'articolo 55, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597.
Art. 25.
Norme applicative
Con decreto del Ministro della marina mercantile, su proposta di una commissione consultiva interministeriale, saranno emanate le norme applicative della presente legge.
La commissione di cui al precedente comma e' presieduta dal Ministro della marina mercantile, o da un suo delegato, ed e' cosi' composta:
dal direttore generale del naviglio del Ministero della marina mercantile;
da due dirigenti del Ministero della marina mercantile;
da un dirigente dell'ispettorato tecnico del Ministero della marina mercantile;
da un dirigente del Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato;
da un dirigente del Ministero del bilancio e della programmazione economica;
da un dirigente del Ministero delle partecipazioni statali;
da un dirigente del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;
da un rappresentante del Ministero della difesa.
Per ciascun membro effettivo e' nominato un supplente.
Le funzioni di segretario della commissione sono affidate ad un funzionario del Ministero della marina mercantile.
Art. 26.
Oneri finanziari
Per far fronte agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge e' autorizzata, nel biennio 1982-83, la spesa complessiva di 990.000 milioni di lire che verra' iscritta nello stato di previsione del Ministero della marina mercantile.
La quota relativa all'anno 1982 e' determinata in lire 275.000 milioni.
Sugli stanziamenti predetti gravano altresi' i contributi previsti dalle leggi 27 dicembre 1973, n. 878, titolo I, articoli 1 e 10, e titolo II; 25 maggio 1978, n. 231;24 marzo 1980, n. 94, e 2 aprile 1980, n. 122, qualora non sia stato possibile accogliere le domande, debitamente documentate, per l'esaurimento dei relativi stanziamenti.
Art. 27.
Copertura finanziaria
All'onere di lire 275.000 milioni derivante dall'applicazione della presente legge nell'anno finanziario 1982, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno medesimo, all'uopo utilizzando per lire 275.000 milioni la voce "Fondo investimenti e occupazione".
Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 14 agosto 1982
PERTINI SPADOLINI - MANNINO - ANDREATTA - LA MALFA - DE MICHELIS - MARCORA Visto, il Guardasigilli: DARIDA