Provvidenze in favore dell'industria cantieristica navale.
Art. 21.
Decadenza dal contributo
Nell'ipotesi di decadenza dal contributo contemplata dalla presente legge il beneficiario e' obbligato a restituire le somme percepite piu' gli interessi calcolati sulla base del tasso ufficiale di sconto, in vigore alla data della dichiarazione di decadenza, aumentato di due punti.