Aumento della misura del contributo annuo dovuto allo Ente nazionale di previdenza e di assistenza per le ostetriche.
Articolo unico
A decorrere dal 1 gennaio 1981, l'importo minimo del contributo personale, di cui all'articolo 3, quinto comma, della legge 2 aprile 1980, n. 127, e' elevato a L. 500.000 annue.