Soppressione dell'Ente nazionale di previdenza e assistenza delle ostetriche e nuova disciplina dei trattamenti assistenziali e previdenziali per le ostetriche.
Art. 1.
Soppressione dell'ENPAO e trasferimento della relativa gestione all'ENPAM
Fino a quando non sara' provveduto con legge al riordinamento con criteri unitari; dei trattamenti previdenziali delle categorie dei liberi professionisti, e comunque per un periodo massimo di tre anni a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, il trattamento di previdenza delle ostetriche iscritte all'Ente nazionale di previdenza ed assistenza delle ostetriche (ENPAO) e' disciplinato dagli articoli seguenti.
Alla scadenza del termine triennale di cui al primo comma, l'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per le ostetriche (ENPAO) e' sciolto e a decorrere dalla data medesima la gestione e il personale ENPAO sono trasferiti all'Ente nazionale di previdenza ed assistenza medici (ENPAM), il quale provvedera' alla costituzione di una gestione speciale per le ostetriche. ((2))
AGGIORNAMENTO (2)
Il D.L. 12 settembre 1983, n. 463, convertito con modificazioni dalla L. 11 novembre 1983, n. 638, ha disposto (con l'art. 4, comma 8) che: "Il termine previsto dall'articolo 1 della legge 2 aprile 1980, n. 127, per lo scioglimento dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per le ostetriche e per il trasferimento della gestione e del personale dell'Ente stesso all'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i medici e' differito al 31 dicembre 1983".
Il D.L. 12 settembre 1983, n. 463, convertito con modificazioni dalla L. 11 novembre 1983, n. 638, ha disposto (con l'art. 4, comma 8) che: "Il termine previsto dall'articolo 1 della legge 2 aprile 1980, n. 127, per lo scioglimento dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per le ostetriche e per il trasferimento della gestione e del personale dell'Ente stesso all'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i medici e' differito al 31 dicembre 1983".