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Aumento della misura del contributo annuo dovuto allo Ente nazionale di previdenza e di assistenza per le ostetriche.

Preambolo
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:

Articolo unico


A decorrere dal 1 gennaio 1981, l'importo minimo del contributo personale, di cui all'articolo 3, quinto comma, della legge 2 aprile 1980, n. 127, e' elevato a L. 500.000 annue.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 12 agosto 1982
PERTINI SPADOLINI - DI GIESI - ANDREATTA Visto, il Guardasigilli: DARIDA