Provvedimenti urgenti per lo sviluppo dell'economia.
Art. 22.
Lo stanziamento di cui alla legge 2 aprile 1980, n. 123, recante norme sui contributi agli enti culturali, e' aumentato per l'esercizio finanziario 1982 di lire 3.000 milioni.
L'incremento sara' ripartito tra gli istituti culturali regolamentati dalla legge 2 aprile 1980, n. 123, ed inseriti nella tabella approvata con il decreto del Presidente della Repubblica 30 luglio 1980, n. 624.